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I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE
Polizia giudiziaria
Il pubblico ministero
Il giudice
L’imputato
Il difensore
La persona offesa
Le parti eventuali
Parte civile
Responsabile civile
Civilmente obbligato per la pena pecuniaria
(le parti sono quelle in grassetto)
Polizia giudiziaria: organo ausiliario del Pubblico Ministero nel corso delle indagini.
Persona offesa: (ruolo crescente grazie alle fonti europee), questa figura non esisteva nel Codice Rocco, storicamente
c’era solo parte civile che può corrispondere alla persona offesa. Allo stesso tempo la parte civile potrebbe non essere la
persona offesa ma una persona che ha subito un danno indiretto. La persona offesa è stata introdotta nel Codice dell’’88,
non ha un diritto che il giudice si occupi delle sue prerogative non ha un diritto alla prova ma ha dei poteri sollecitatori :
dev’essere informata all’inizio delle indagini e può sollecitare il giudice o il Pubblico Ministero a chiedere un incidente
probatorio, può rappresentarsi attraverso un ente associativo che rappresenti gli interessi lesi. La persona offesa ha un
ruolo riconosciuto ed è stato arricchito grazie alle fonti europee (Convenzione EDU): obbligo di tutela positivo =
quando è in gioco la vita o l’integrità fisica della persona ogni stato che aderisce alla Convenzione, lo Stato non può
violare i diritti riconosciuti dalla Convenzione (obbligo di tutela negativo). La Corte Europea ha però elaborato un obbligo
di tutela positivo: gli Stati devono fare tutto ciò che è di loro potere per prevenire gli atti di aggressione o reprimerli se
necessario. Sinonimo di persona offesa = vittima.
Vi sono inoltre delle parti eventuali: parte civile, responsabile civile (ci può essere un imputato che esce assolto ma con
una forma di responsabilità civile), civilmente obbligato per la pena pecuniaria (se l’imputato è condannato alla pena
pecuniaria è responsabile anche civilmente).
Mediazione: prima che venisse introdotto nel 2014 (art. 264 bis) non c’era la parole mediazione nel Codice di procedura
penale. Il processo minorile è la vera sede dove si trova il processo di mediazione. C’è un passaggio davanti al giudice di
pace dove i reati devoluti davanti alla competenza del giudice di pace si risolvono ancora prima di arrivare alla
mediazione.
La messa alla prova è complicata perché si tratta di una procedura che non è facilmente conciliabile con la presunzione di
innocenza.
RIFORMA 1988-1989: PUNTI CRITICI
Codice : modello misto, ma il tasso di accusorietà è maggiore rispetto al passato.
Eccezioni :
Dichiarazioni dell’imputato: qualsiasi cosa dica l’imputato nel corso delle indagini può essere utilizzato come
prova
Poteri ex officio del giudice: il codice mantiene diversi interventi probatori d’officio del giudice, il giudice ha un
potere residuale di intervento è inevitabile
Formalizzazione delle indagini preliminari (conservazione di tutta l’attività in un fascicolo scritto): è una forma di
compromesso, nei sistemi adversary ciò che fa la polizia prima è regolato da un sistema esterno, nel nostro
Codice tutto è regolato dal Codice di procedura
Giudici e non giuria
Sistema delle impugnazioni
Legalità rigida: in Italia c’è una logica di indisponibilità, l’imputato per esempio deve essere per forza affiancato
da un difensore
Obbligatorietà dell’azione penale
Ruolo del Pubblico Ministero rispetto al giudice
Il processo accusatorio è un processo dove un po’ tutto è disponibile, c’è una logica improntata verso il liberalismo.
CONTRORIFORMA (1992-1999/2001)
Le sentenze della Corte Costituzionale
Vi sono delle sentenze della corte costituzione collocate dall’89 al 93. La magistratura non apprezzava la riforma
introdotta. Con diverse sentenze viene eliminata la testimonianza indiretta della Pubblica Amministrazione, le
dichiarazioni dell’indagato nelle indagini possono essere utilizzate contro tutti, altre sentenze : 255/1992: contestazioni al
testimone — 111/1993: verità non negoziabile , il giudice può muoversi d’ufficio (sentenza con forte impatto ideologico
ma che non cambia i testi normativi).
La riforma del 1999 (l. n.2/1999)
Riscrittura del testo costituzionale (articolo 111 i primi 5 commi), a seguito della riscrittura della Costituzione è stato
riscritto anche il Codice di Procedura Penale.
La legge 63 del 2001: il ripristino delle garanzie
Il codice usa una terminologia diversa per parlare di ciò che avviene dopo e prima dell’esercizio dell’azione penale.
Imputato = quando è stata esercitata l’azione penale. Indagato = prima che venga esercitata l’azione penale.
Testimonianza = dopo, informazione = prima. Perizia = quando parla della prova scientifica, tecnica del processo, quindi
dopo. Accertamento tecnico = prima. Processo = comincia soltanto con l’azione penale, quello che avviene prima è il
procedimento = qualcosa che richiama la nozione di procedere per gradi. La nozione di procedimento è una nozione
concentrica rispetto alla nozione di processo, il processo quindi è anche un procedimento. Concatenazione degli atti che si
condizionano l’uno con gli altri : questo è il procedimento, però anche il processo è una forma di procedimento.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
I principi costituzionali sono il fondamento essenziale di diritto di procedura penale, rimangono una forma di diritto
costituzionale applicato.
Polonia aveva fatto delle riforme riguardanti la nomina dei giudici nella Corte di Cassazione, l’Irlanda pensa che la
divisione dei poteri in Polonia non sia garantita (in particolare l’indipendenza della magistratura), in questo caso per
l’Irlanda è legittimo non eseguire il mandato d’arresto di mandato europeo e quindi non consegnare gli individui.
Libertà personale : legalità e giurisdizionalità
riserva di legge: è una riserva di legge stretta
Riserva di giurisdizione: si parla di autorità giudiziaria dove è incluso non soltanto il giudice in senso stretto, ma è
inteso anche il Pubblico Ministero che è sottoposto alla legge come il giudice. I costituenti avevano in mente il
Codice Rocco, nel caso di misure cautelari, pre-cautelari e intrusione nella segretezza delle vite delle persone ciò
che è richiesto è l’ordine del giudice. Per trattenere una persona oltre le 12 ore nell’ufficio della polizia giudiziaria
basta la documentazione del Pubblico Ministero. Il Codice cerca invece di tutelare i diritti fondamentali con il gip,
non è però una scelta univoca a volte si accontenta di quella del Pubblico Ministero.
Nella Costituzione: autorità giudiziaria (è incluso il Pubblico Ministero)
Nel Codice: il giudice (quasi sempre)
Libertà personale : tassatività
Il legale con l’art. 25 comma 2 Costituzione
Art. 13/3 Costituzione: arresto e fermo
Arresto. Flagranza (382 c.p.p.):
flagranza pura: colui che sia colto nell’atto di commettere il reato, la polizia interviene quando sta vedendo in
atto la commissione del reato.
quasi flagranza: subito dopo il reato, inseguito dalla polizia. Può la polizia arrestarlo se non è più in flagranza? La
scelta è stata quella di legittimare la polizia ad intervenire nel contesto anche di quasi flagranza. Lo insegue e lo
arresta senza chiedere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
ai confini della quasi flagranza: sorpreso con tracce o cose del reato. Ipotesi di colui che è colto con tracce o cose
del reato, trovato in una situazione dove si può desumere che abbia commesso un reato immediatamente prima.
In materia di reati in manifestazioni pubbliche consentito anche l’arresto a 24 ore dal momento in cui i fatti sono stati
compiuti riguardandoci le video riprese = legge speciale che prevede che la polizia possa arrestare in flagranza usando
come prova le riprese effettuate visto che gli stati sono pieni di telecamere, in questo caso si persegue la persona in
breve tempo ma la persona non è inseguita.
Tassatività
Non è solo un principio del legislatore ma anche dell’interprete, l’inseguimento prevede che la polizia lo veda e non riesca
a prenderlo e poi lo insegua, ci dev’essere dunque il contatto visivo.
SU 2016: quasi flagranza: la polizia deve aver avuto contatto diretto con la commissione del reato.
07/10
PRINCIPIO DI LEGALITÀ - TASSATIVITÀ (art 272 c. p. p.):
Riguarda la materia cautelare.
Le misure cautelari sono solo quelle stabilite dalla legge quindi non possono esserne create di nuove.
Il problema di misure rigide è l’efficienza. Sono state previste modalità esecutive rimesse al giudice.
Le misure nuove di matrice anglosassone sono legate alla tutela della vittima; una misura introdotta con lo stalking è la
necessità di rimanere a distanza dalla vittima.
La materia cautelare interviene in un ambito provvisorio nel quale non ci sono accertamenti, ma c’è un pericolo che
giustifica un intervento. L’esigenza della misura cautelare è duplice: da un lato vuole preservare l’autorità del processo e
dall’altro c’è il pericolo che il soggetto commetta nuovi reati di una certa gravità ed è per questo che bisogna limitare la
libertà personale dell’individuo.
Mantenere il principio di legalità-tassatività in modo rigido è difficile quindi da un lato il processo penale ammette la
limitazione della libertà personale poiché deve necessariamente essere protetto l’interesse ella società.
L’arresto in flagranza può essere obbligatorio (l’ufficiale di polizia interviene perché c’è la situazione che giustifica
l’arresto in flagranza) o facoltativo (l’ufficiale di polizia si rende conto che il reato è in corso di esecuzione, ma per
intervenire può scegliere discrezionalmente e sulla base della capacità a delinquere del soggetto).
Il concetto di INDIZIO (art 273 c. p. p.): si presta a 2 interpretazioni diverse:
-indizio come prova critica, problematica che ci permette di arrivare ad un fatto; questo si contrappone alla prova diretta
es. impronta digitale.
PERICOLO:
Pericolo dell’inquinamento probatorio; pericolo di fuga (l’interessato deve aver compiuto azioni concrete che facciano
presupporre che vuole fuggire es. se compra un biglietto aereo o che abbia ritirato il passaporto che stava rinnovando.
Secondo altri il pericolo di fuga pu&ogra