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I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

Polizia giudiziaria

 Il pubblico ministero

 Il giudice

 L’imputato

Il difensore

 La persona offesa

 Le parti eventuali

 Parte civile

 Responsabile civile

 Civilmente obbligato per la pena pecuniaria

(le parti sono quelle in grassetto)

Polizia giudiziaria: organo ausiliario del Pubblico Ministero nel corso delle indagini.

Persona offesa: (ruolo crescente grazie alle fonti europee), questa figura non esisteva nel Codice Rocco, storicamente

c’era solo parte civile che può corrispondere alla persona offesa. Allo stesso tempo la parte civile potrebbe non essere la

persona offesa ma una persona che ha subito un danno indiretto. La persona offesa è stata introdotta nel Codice dell’’88,

non ha un diritto che il giudice si occupi delle sue prerogative non ha un diritto alla prova ma ha dei poteri sollecitatori :

dev’essere informata all’inizio delle indagini e può sollecitare il giudice o il Pubblico Ministero a chiedere un incidente

probatorio, può rappresentarsi attraverso un ente associativo che rappresenti gli interessi lesi. La persona offesa ha un

ruolo riconosciuto ed è stato arricchito grazie alle fonti europee (Convenzione EDU): obbligo di tutela positivo =

quando è in gioco la vita o l’integrità fisica della persona ogni stato che aderisce alla Convenzione, lo Stato non può

violare i diritti riconosciuti dalla Convenzione (obbligo di tutela negativo). La Corte Europea ha però elaborato un obbligo

di tutela positivo: gli Stati devono fare tutto ciò che è di loro potere per prevenire gli atti di aggressione o reprimerli se

necessario. Sinonimo di persona offesa = vittima.

Vi sono inoltre delle parti eventuali: parte civile, responsabile civile (ci può essere un imputato che esce assolto ma con

una forma di responsabilità civile), civilmente obbligato per la pena pecuniaria (se l’imputato è condannato alla pena

pecuniaria è responsabile anche civilmente).

Mediazione: prima che venisse introdotto nel 2014 (art. 264 bis) non c’era la parole mediazione nel Codice di procedura

penale. Il processo minorile è la vera sede dove si trova il processo di mediazione. C’è un passaggio davanti al giudice di

pace dove i reati devoluti davanti alla competenza del giudice di pace si risolvono ancora prima di arrivare alla

mediazione.

La messa alla prova è complicata perché si tratta di una procedura che non è facilmente conciliabile con la presunzione di

innocenza.

RIFORMA 1988-1989: PUNTI CRITICI

Codice : modello misto, ma il tasso di accusorietà è maggiore rispetto al passato.

Eccezioni :

Dichiarazioni dell’imputato: qualsiasi cosa dica l’imputato nel corso delle indagini può essere utilizzato come

 prova

Poteri ex officio del giudice: il codice mantiene diversi interventi probatori d’officio del giudice, il giudice ha un

 potere residuale di intervento è inevitabile

Formalizzazione delle indagini preliminari (conservazione di tutta l’attività in un fascicolo scritto): è una forma di

 compromesso, nei sistemi adversary ciò che fa la polizia prima è regolato da un sistema esterno, nel nostro

Codice tutto è regolato dal Codice di procedura

Giudici e non giuria

 Sistema delle impugnazioni

 Legalità rigida: in Italia c’è una logica di indisponibilità, l’imputato per esempio deve essere per forza affiancato

 da un difensore

Obbligatorietà dell’azione penale

 Ruolo del Pubblico Ministero rispetto al giudice

Il processo accusatorio è un processo dove un po’ tutto è disponibile, c’è una logica improntata verso il liberalismo.

CONTRORIFORMA (1992-1999/2001)

Le sentenze della Corte Costituzionale

Vi sono delle sentenze della corte costituzione collocate dall’89 al 93. La magistratura non apprezzava la riforma

introdotta. Con diverse sentenze viene eliminata la testimonianza indiretta della Pubblica Amministrazione, le

dichiarazioni dell’indagato nelle indagini possono essere utilizzate contro tutti, altre sentenze : 255/1992: contestazioni al

testimone — 111/1993: verità non negoziabile , il giudice può muoversi d’ufficio (sentenza con forte impatto ideologico

ma che non cambia i testi normativi).

La riforma del 1999 (l. n.2/1999)

Riscrittura del testo costituzionale (articolo 111 i primi 5 commi), a seguito della riscrittura della Costituzione è stato

riscritto anche il Codice di Procedura Penale.

La legge 63 del 2001: il ripristino delle garanzie

Il codice usa una terminologia diversa per parlare di ciò che avviene dopo e prima dell’esercizio dell’azione penale.

Imputato = quando è stata esercitata l’azione penale. Indagato = prima che venga esercitata l’azione penale.

Testimonianza = dopo, informazione = prima. Perizia = quando parla della prova scientifica, tecnica del processo, quindi

dopo. Accertamento tecnico = prima. Processo = comincia soltanto con l’azione penale, quello che avviene prima è il

procedimento = qualcosa che richiama la nozione di procedere per gradi. La nozione di procedimento è una nozione

concentrica rispetto alla nozione di processo, il processo quindi è anche un procedimento. Concatenazione degli atti che si

condizionano l’uno con gli altri : questo è il procedimento, però anche il processo è una forma di procedimento.

PRINCIPI COSTITUZIONALI

I principi costituzionali sono il fondamento essenziale di diritto di procedura penale, rimangono una forma di diritto

costituzionale applicato.

Polonia aveva fatto delle riforme riguardanti la nomina dei giudici nella Corte di Cassazione, l’Irlanda pensa che la

divisione dei poteri in Polonia non sia garantita (in particolare l’indipendenza della magistratura), in questo caso per

l’Irlanda è legittimo non eseguire il mandato d’arresto di mandato europeo e quindi non consegnare gli individui.

Libertà personale : legalità e giurisdizionalità

riserva di legge: è una riserva di legge stretta

 Riserva di giurisdizione: si parla di autorità giudiziaria dove è incluso non soltanto il giudice in senso stretto, ma è

 inteso anche il Pubblico Ministero che è sottoposto alla legge come il giudice. I costituenti avevano in mente il

Codice Rocco, nel caso di misure cautelari, pre-cautelari e intrusione nella segretezza delle vite delle persone ciò

che è richiesto è l’ordine del giudice. Per trattenere una persona oltre le 12 ore nell’ufficio della polizia giudiziaria

basta la documentazione del Pubblico Ministero. Il Codice cerca invece di tutelare i diritti fondamentali con il gip,

non è però una scelta univoca a volte si accontenta di quella del Pubblico Ministero.

Nella Costituzione: autorità giudiziaria (è incluso il Pubblico Ministero)

 Nel Codice: il giudice (quasi sempre)

Libertà personale : tassatività

Il legale con l’art. 25 comma 2 Costituzione

Art. 13/3 Costituzione: arresto e fermo

Arresto. Flagranza (382 c.p.p.):

flagranza pura: colui che sia colto nell’atto di commettere il reato, la polizia interviene quando sta vedendo in

 atto la commissione del reato.

quasi flagranza: subito dopo il reato, inseguito dalla polizia. Può la polizia arrestarlo se non è più in flagranza? La

 scelta è stata quella di legittimare la polizia ad intervenire nel contesto anche di quasi flagranza. Lo insegue e lo

arresta senza chiedere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

ai confini della quasi flagranza: sorpreso con tracce o cose del reato. Ipotesi di colui che è colto con tracce o cose

 del reato, trovato in una situazione dove si può desumere che abbia commesso un reato immediatamente prima.

In materia di reati in manifestazioni pubbliche consentito anche l’arresto a 24 ore dal momento in cui i fatti sono stati

compiuti riguardandoci le video riprese = legge speciale che prevede che la polizia possa arrestare in flagranza usando

come prova le riprese effettuate visto che gli stati sono pieni di telecamere, in questo caso si persegue la persona in

breve tempo ma la persona non è inseguita.

Tassatività

Non è solo un principio del legislatore ma anche dell’interprete, l’inseguimento prevede che la polizia lo veda e non riesca

a prenderlo e poi lo insegua, ci dev’essere dunque il contatto visivo.

SU 2016: quasi flagranza: la polizia deve aver avuto contatto diretto con la commissione del reato.

07/10

PRINCIPIO DI LEGALITÀ - TASSATIVITÀ (art 272 c. p. p.):

Riguarda la materia cautelare.

Le misure cautelari sono solo quelle stabilite dalla legge quindi non possono esserne create di nuove.

Il problema di misure rigide è l’efficienza. Sono state previste modalità esecutive rimesse al giudice.

Le misure nuove di matrice anglosassone sono legate alla tutela della vittima; una misura introdotta con lo stalking è la

necessità di rimanere a distanza dalla vittima.

La materia cautelare interviene in un ambito provvisorio nel quale non ci sono accertamenti, ma c’è un pericolo che

giustifica un intervento. L’esigenza della misura cautelare è duplice: da un lato vuole preservare l’autorità del processo e

dall’altro c’è il pericolo che il soggetto commetta nuovi reati di una certa gravità ed è per questo che bisogna limitare la

libertà personale dell’individuo.

Mantenere il principio di legalità-tassatività in modo rigido è difficile quindi da un lato il processo penale ammette la

limitazione della libertà personale poiché deve necessariamente essere protetto l’interesse ella società.

L’arresto in flagranza può essere obbligatorio (l’ufficiale di polizia interviene perché c’è la situazione che giustifica

l’arresto in flagranza) o facoltativo (l’ufficiale di polizia si rende conto che il reato è in corso di esecuzione, ma per

intervenire può scegliere discrezionalmente e sulla base della capacità a delinquere del soggetto).

Il concetto di INDIZIO (art 273 c. p. p.): si presta a 2 interpretazioni diverse:

-indizio come prova critica, problematica che ci permette di arrivare ad un fatto; questo si contrappone alla prova diretta

es. impronta digitale.

PERICOLO:

Pericolo dell’inquinamento probatorio; pericolo di fuga (l’interessato deve aver compiuto azioni concrete che facciano

presupporre che vuole fuggire es. se compra un biglietto aereo o che abbia ritirato il passaporto che stava rinnovando.

Secondo altri il pericolo di fuga pu&ogra

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A.A. 2023-2024
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JThms di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Caianiello Michele.