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PROVA INDIZIARIA/INDIRETTA
È, secondo la maggior parte degli interpreti, sinonimo di prova indiretta: prova che non ha direttamente ad
oggetto il fatto che intende provare, ma un altro fatto (c.d. fatto intermedio), dalla cui ritenuta esistenza il
giudice inferisce il fatto che dev’essere provato.
Es. ho un testimone che dice ‘ho visto tizio accoltellare caio’ → prova diretta. Il giudice deve fare un’unica
inferenza, si tratta di credere o non credere al testimone.
Es. ho un testimone che dice ‘ho visto tizio uscire dalla stanza in cui caio è stato ucciso col coltello in mano e
la camicia sporca di sangue’ → prova indiretta, perché ha ad oggetto un altro fatto, cioè che tizio si trovasse
pochi minuti dopo l’omicidio ecc. ritenuto esistente il quale il giudice può fare ulteriore inferenza per dire
che tizio è stato accoltellato.
Es. ‘ho visto tizio rubare la macchina’ ≠ ‘ho visto tizio circolare con la macchina rubata dopo il furto’.
Dal momento che le inferenze sono due e quindi il rischio di incertezza aumenta, il legislatore impone qui
una particolare cautela → non si può desumente l’esistenza di un fatto da indizi, a meno che siano:
chiaramente, più di uno (è tutto al plurale)
-
abbiamo detto che nella prova indiziaria ci sono due inferenze, una che conduce da prova a fatto intermedio,
un’altra che conduce da fatto intermedio a fatto di reato; 46
gravi → la gravità attiene al secondo passaggio inferenziale, nel senso che tra il fatto intermedio e il
- fatto di reato dev’esserci un nesso di una certa qualità, tale da rendere grave l’indizio
precisi → la precisione attiene al primo passaggio inferenziale, nel senso che non devono sussistere
- dubbi in ordine al fatto intermedio (un conto è che il testimone dice che ha visto tizio da due metri di
distanza, ha riconosciuto tizio ecc., precisamente; un conto è che il testimone fosse a cento metri di
distanza, abbia visto una persona che sembrava tizio ecc. non è preciso)
concordanti → devono puntare tutti nella stessa direzione
-
è una norma epistemologicamente ingenua: qui si impone cautela al giudice perché si duplica il rischio di
errore, ma più che il numero dei nessi inferenziali è la qualità di essi che rileva. Es. ho telecamera davanti
alla banca che riprende l’imputato col bottino e la pistola, questa è una prova indiziaria precisissima e
gravissima, è difficile immaginare ricostruzione diversa, ma da sola non basterebbe per la condanna; mentre
la testimonianza che dice ho visto che rapinava la banca sarebbe sufficiente.
Anche qui però esistono concezioni diverse di prova indiziaria: secondo Cordero sarebbe sinonimo di prova
critica, che si contrapporrebbe a prova narrativa; egli osserva che:
al cospetto di una prova dichiarativa, cioè consistente in una dichiarazione, l’atteggiamento del
- giudice è comunque diverso perché nel valutarla si insinuerebbe sempre e comunque un giudizio
intuitivo, metarazionale, alogico, un atto di fiducia;
al cospetto della prova critica, invece, sarebbe ogni altra prova non dichiarativa; solo in merito a
- questa sarebbe richiesta gravità, precisione, concordanza lezione 17: 04/11/15
Quando parliamo di prove indirette possiamo avere varie combinazioni di variabili:
una prova narrativa di un fatto intermedio che è a sua volta prova critica del fatto di reato
- es. tizio dice di aver visto caio uscire con coltello dalla stanza (prova narrativa), la successiva inferenza
che mi porta a ritenere esistente il fatto di reato è invece di natura critica
una prova narrativa di un fatto intermedio che è a sua volta prova narrativa del fatto di reato
- es. della testimonianza indiretta: un testimone sentito nel processo dice di sapere che caio ha commesso
il reato perché tizio gliel’ha detto, quindi due inferenze entrambe narrative
una prova critica di un fatto intermedio che è a sua volta prova critica del fatto di reato
- es. un filmato riprende caio che sta uscendo (prova critica) che dimostra che era lì, la successiva
inferenza è altresì di natura critica, non c’è alcuna narrazione
una prova critica di un fatto intermedio che è a sua volta prova narrativa del fatto di reato
- es. registrazione audio di un racconto di una persona, magari persona offesa che registra colloquio con
testimone che racconta quello che ha visto (il documento sonoro è prova critica e prova che il testimone
ha fatto una certa narrazione, da quella narrazione risaliamo al fatto di reato con prova narrativa)
Il legislatore processuale penale parla di indizio in due accezioni diverse:
prova indiretta, quindi prova piena nell’art. 192 (come morfologia della prova)
• standard probatorio affievolito, prova non piena all’art. 273 (come livello inferiore di risultato di prova)
•
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PROVA (LIBRO III, TITOLO I)
Tre passaggi fondamentali, che costituiscono il procedimento probatorio:
1) ammissione della prova
2) acquisizione della prova
3) valutazione della prova
AMMISSIONE DELLA PROVA
Due regole nel 190: prove ammesse a richiesta di parte + criterio generale di ammissione.
A entrambe le regole esistono deroghe: prove ammesse anche d’ufficio + altri criteri. 47
Art. 190, comma 1 contiene la regola generale: le prove sono ammesse a richiesta di parte, in virtù di un
provvedimento del giudice (ordinanza) → le parti chiedono al giudice che vengano ammesse determinate
prove, il giudice decide quali possono essere ammesse e quali no.
Il criterio generale (poco selettivo) che guida il giudice in questo è, sempre al 190: il giudice esclude:
le prove vietate dalla legge
- le prove manifestamente superflue → la prova potrebbe di per sé essere rilevante, ma su quella stessa
- circostanza di fatto ci sono già prove; questa opera più che altro come causa di revoca delle prove già
ammesse, perché magari si era già ammesso tutto ma poi in nome della manifesta di superfluità il
giudice le revoca
le prove manifestamente irrilevanti → la parte richiede accertamento di un fatto che non è in grado di
- innescare alcuna sequenza inferenziale che possa portare a dimostrazione del fatto di reato;
le prove non pertinenti (art. 187) il concetto di rilevanza implica il concetto di pertinenza della prova
- rispetto al processo *
Ci sono poi criteri diversi di assunzione della prova, più selettivi del generale (es. art. 190 bis, 422, 507);
unico caso di criterio ancor meno selettivo è quello della controprova (art. 495).
Art. 190, comma 2 enuncia eccezioni, le deroghe al principio dispositivo: la legge stabilisce i casi in cui
le prove sono ammesse d’ufficio, quindi sarà il giudice di sua iniziativa ad assumere prove, senza
sollecitazione delle parti; essendo eccezioni, queste norme vanno interpretate restrittivamente.
Le eccezioni più importanti sono tre:
in tema di testimonianza indiretta, il giudice anche d’ufficio può disporre esame del testimone diretto
• attività di integrazione probatoria del giudice, nell’udienza preliminare (art. 422)
• potere residuale del giudice in dibattimento, terminata l’acquisizione delle prove, il giudice se risulta
• necessario può disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 507)
Si può dire che l’ordinamento riconosce alle parti un ampio diritto alla prova, la cui estensione dipende
dalla portata del criterio selettivo utilizzato dal giudice.
Art. 187 rubricato oggetto della prova fa riferimento alla pertinenza delle prove al procedimento:
i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura
- di sicurezza;
i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali
- se c’è costituzione di parte civile, i fatti attinenti alla responsabilità civile derivante da reato
-
Art. 495, comma 2 tratta la controprova: l’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicata a
discarico delle prove a suo carico; lo stesso diritto spetta al p.m.
Ammessa una prova, la parte avversaria ha diritto ad ottenere l’ammissione della prova di segno contrario →
qui opera una presunzione di rilevanza della prova, perché ha ad oggetto i medesimi fatti di una prova già
ammessa, per questo non c’è bisogno che operi il criterio.
Art. 189: sono ammesse nel processo anche le prove non disciplinate dalla legge → non vige principio di
tassatività delle prove, quindi sono ammesse nel processo anche le prove atipiche, pur ponendovi condizioni
di carattere sia sostanziale, sia procedurale:
che la prova risulti idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti
- che la prova non sia tale da pregiudicare la libertà morale della persona (compare anche all’art. 188)
- sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova → essendo prove atipiche, non è disciplinato il
- procedimento di acquisizione → il legislatore ha posto a governare il procedimento il contraddittorio,
per stabilire un vaglio sull’affidabilità delle nuove prove
Questa norma non ha sostanzialmente trovato applicazione perché il legislatore ha commesso un errore.
La ratio di questa norma era di lasciare una porta aperta per eventuali nuovi mezzi di prova che la scienza e
la tecnologia avrebbero potuto offrire, scegliendo di abbandonare un sistema di prova tipica → è il discorso
48
della prova scientifica. Il problema è che la scienza fa il suo ingresso nel processo da sempre attraverso lo
strumento tipico della perizia (attraverso cui è disposto il vaglio di cui sopra) → mezzi atipici introdotti
attraverso un canale tipico → per questo art. 189 non ha mai trovato applicazione, in particolar modo la
discussione sulle modalità di assunzione della prova.
AMMISSIONE-VALUTAZIONE DI DICHIARAZIONI DI IMPUTATI DI REATO
CONNESSO-COLLEGATO
Alla regola generale sulla valutazione della prova il legislatore apporta delle deroghe, ossia delle regole
legali di valutazione negativa della prova, per cui il giudice non può ritenere accertato un fatto se non sono
provati certi elementi. Una di queste riguarda le prove indirette, che abbiamo visto precedentemente.
Oggi ne vediamo un’altra.
Art. 192, commi 3: le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in un
processo connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
Comma 4: questa disposizione si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato
collegato a quello per cui si procede.
Partiamo da questa regola per trattare il tema dell’acquisizione