Procedura penale
Lezione 1: 28/09/15
Introduzione
Il processo penale è un formidabile catalizzatore del sapere umano in ogni sua forma, è connesso con tutti i campi del sapere umano (politica, religione, antropologia, filosofia della scienza, sempre di più le 'scienze dure' come biologia, chimica, matematica e psicologia, letteratura, giornalismo). Suscita tanto interesse perché è luogo in cui si consumano, in unità di tempo e luogo come nella tragedia greca, tre 'drammi' fondamentali: un dramma umano, un dramma politico, un dramma filosofico.
Il dramma umano è soprattutto quello dell’imputato: il processo è esso stesso una pena, e questo è il suo paradosso. Già solo l’essere sottoposti a un giudizio pubblico, per stabilire se si è meritevoli di una pena, è già di per sé una sofferenza. Quando il processo si conclude con un patteggiamento, esso culmina nell'applicazione di una pena concordata, che non è una condanna; questo tipo di soluzione è prediletta, perché non c’è un giudizio (punitemi, ma non giudicatemi!); per molti non vi è un vero accertamento di responsabilità. Ne Il processo di Kafka non vi è mai accenno al reato, il processo vive di vita propria, è già di per sé una afflizione.
Il fatto che il processo abbia contenuti afflittivi è già riconosciuto da Sant’Agostino e ha oggi particolari risvolti: il processo tende sempre più ad assumere le funzioni della pena, arriva dove non arriva la pena; questo allude alla dimensione che ha ormai assunto il ricorso alla custodia cautelare in carcere, talmente ampio che su 80.000 detenuti in Italia il 50% erano detenuti in attesa di giudizio; questo per svariate ragioni ma soprattutto perché lo strumento della pena non è sufficiente a soddisfare l’esigenza della collettività a vedere sanzionata una certa condotta. Ecco che la misura cautelare assume tutte le funzioni tipiche della pena, retributiva, di prevenzione generale, di prevenzione speciale. Questo fa parte di un fenomeno perfino più ampio del diritto penale sostanziale e processuale.
L’impostazione tradizionale è quella di funzione servente del processo rispetto al penale sostanziale, in quanto l’uno è attuazione dell’altro. Ma questo rapporto di forze si sta rovesciando: è sempre più il processuale penale che detta le regole al penale sostanziale. Può esserne indice che certi reati vengono aggravati, ritenuti meritevoli di pena più severa, non perché queste pene verranno concretamente applicate ma perché si vuole dare la possibilità di usare le misure cautelari (è chiaro che è il diritto penale che si piega alle esigenze del processo).
Il dramma politico è il conflitto tra l’individuo e lo Stato, che si acuisce in sede processuale; il processo penale è il luogo in cui lo Stato brutalizza l’individuo, gli toglie la libertà personale, lo perquisisce, lo intercetta, di fatto lo priva dei suoi diritti fondamentali. Per i costituzionalisti c’è il blocco delle tre inviolabilità (art. 13, 14, 15): libertà personale, intimità del domicilio, libertà e segretezza delle comunicazioni) → riserva di legge e riserva di giurisdizione (solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria), che fa riferimento proprio al processo penale, in cui queste libertà vengono violate. L’equilibrio che si instaura in un ordinamento tra esigenze processualpenali e libertà fondamentali è indice del livello di civiltà di un Paese e di un popolo.
L’operato dei giudici ha sempre conseguenze politiche molto forti, per quanto non siano politicamente responsabili delle loro azioni. Questa incidenza del potere giudiziario sulla politica pone problemi enormi, conflitti istituzionali notevoli: veniamo da un periodo in cui Governo e Parlamento si sono scontrati col giudiziario, cercando di intervenire con legge e modificare le regole del processo penale in modo inaccettabile per uno Stato democratico.
Quotidianamente i giudici compiono scelte di politica criminale di cui non sono politicamente responsabili (motivo per cui lo scontro è sempre acuto).
Il dramma filosofico è il dramma dell’accertamento della verità; il processo è una macchina cognitiva, un enorme strumento di accertamento dei fatti, della verità dell’affermazione di esistenza di quei fatti. Quale grado di accertamento dei fatti dobbiamo pretendere dal giudice perché possa condannare → la legge dice che la condanna può essere pronunciata solo quando la colpevolezza può essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, ma che cosa vuol dire?
Il processo penale in generale
Definizione di processo, procedimento, azione penale
Processo penale. Una serie di atti organizzati e formalizzati (cioè da compiersi nel rispetto di determinate forme stabilite dalla legge) che hanno origine da una imputazione e che si chiudono con una sentenza. Abbiamo evidenziato il principio di legalità in materia di processo penale, ex art. 111 Cost.: il giusto processo è solo quello regolato dalla legge.
Dalla definizione data emergono già:
- L'atto iniziale, l’imputazione: l’attribuzione formale di un fatto di reato a una determinata persona fisica, formulata in via ipotetica dal soggetto chiamato a formulare l’imputazione, ovvero il p.m.
- L’atto finale, la sentenza: abbiamo diversi tipi di sentenza e sentenze che possono intervenire e concludere in momenti differenti; talora il processo si conclude non con sentenza, ma con decreto penale (un atto decisionale formalmente diverso, ma che è a tutti gli effetti una sentenza) che conclude il procedimento monitorio.
Procedimento penale. Fino all’entrata in vigore del codice attuale dell’88 i due concetti erano utilizzati indifferentemente. La distinzione tra processo e procedimento era tipicamente dottrinale: un procedimento era qualificabile processo quando si ravvisava l’esercizio di una giurisdizione, ma non era chiaro quando vi fosse. La distinzione attuale è molto chiara nel lessico del legislatore, perché fondata su un criterio cronologico: fino a un certo punto si parla di procedimento, poi di processo.
Quando si passa da fase procedimentale a fase processuale? L’atto iniziale del processo è, come detto, l’imputazione formulata dal p.m.; quando egli la formula, compie un atto di esercizio dell’azione penale. Art. 405: l’azione penale si esercita formulando l’imputazione. La Cost. formula il principio di obbligatorietà dell’azione penale, all’art. 112: il p.m. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, quindi di formulare l’imputazione.
Il p.m. riceve la notizia di reato; ovviamente non formula l’imputazione immediatamente, ma per decidere se farlo e quindi esercitare l’azione penale richiedendo l’intervento di una giurisdizione, egli svolge una serie di attività investigative (le indagini preliminari) per verificare la fondatezza di tale notizia. Le indagini preliminari, ovvero tutto ciò che precede la formulazione dell’imputazione / esercizio dell’azione penale, fanno ancora parte del procedimento (fase pre-imputativa); tutto ciò che segue la formulazione dell’imputazione, che funge da spartiacque, è invece processo (fase post-imputativa).
Se il p.m. non la ritiene fondata, anziché formulare l’imputazione chiede archiviazione della notizia di reato. Quindi: ricezione notizia di reato, indagini preliminari, archiviazione notizia di reato / formulazione imputazione, richiesta intervento giurisdizione, inizio processo, svolgimento processo, sentenza. Se il p.m. decide di formulare l’imputazione, chiede il rinvio a giudizio al giudice dell’udienza preliminare (già fase processuale), che stabilisce se è davvero il caso di celebrare il dibattimento. A quel punto si avrà o sentenza di non luogo a procedere (conclusione processo) o decreto che dispone il giudizio / di rinvio a giudizio (continuazione processo, instaurazione del dibattimento).
In fase procedimentale/pre-imputativa, il soggetto è persona sottoposta alle indagini (alias indagato). In fase processuale/post-imputativa, il soggetto è l’imputato. Dal punto di vista del trattamento normativo, non c’è grande differenza. Infatti art. 61 spiega che tutte le disposizioni del codice che fanno riferimento all’imputato si estendono anche all’indagato, salvo che sia diversamente stabilito.
Fattore di complicazione del discorso: spesso siamo costretti a indicare con un termine unitario la vicenda intera di procedimento + processo, e il legislatore usa la parola procedimento. Procedimento in senso stretto: insieme degli atti che precedono formulazione dell’imputazione. Procedimento in senso lato: insieme di procedimento in senso stretto + processo. All’art. 111 invece troviamo la parola processo riferita al procedimento in senso lato, perché lì non valgono le convenzioni terminologiche del codice.
Imputazione
Atto che dà avvio all’azione penale e al processo. Contenuto soggettivo: chiama in causa una persona fisica vivente; perciò la morte dell’imputato determina l’estinzione del reato e l’immediata emanazione di sentenza di proscioglimento dovuta a estinzione del reato per morte del reo; tuttavia l’indagine preliminare può svolgersi nei confronti di soggetti ignoti, la notizia di reato è iscritta in apposito registro ignoti, dopodiché se emerge un possibile indagato la notizia viene spostata in altro registro, altrimenti si ha archiviazione per essere ignoto l’autore del reato (che però non ha effetto preclusivo, il procedimento potrà essere riaperto); nel vecchio codice c’era invece un ibrido, la sentenza di proscioglimento per essere ignoto l’autore del reato.
Contenuto oggettivo: attribuisce a una persona un fatto di reato → l’imputazione contiene:
- Un tema storico, il fatto
- Un tema giuridico, il reato
Il fatto di reato si compone di elementi oggettivi e soggettivi, tutti implicitamente richiamati nella locuzione. Perché si possa pervenire a sentenza di condanna, tutti questi elementi devono essere provati: si deve dimostrare che il fatto sussista e che corrisponda a una fattispecie di reato; se anche solo una manca, si deve pervenire al proscioglimento. Le sentenze di proscioglimento contengono tutte la formula di proscioglimento → l’imputato è assolto:
- Perché il fatto non sussiste (fatto inesistente, non verificato)
- Per non aver commesso il fatto (fatto esistente, ma non commesso dall’imputato)
- Perché il fatto non costituisce reato (fatto esistente, commesso, senza dolo, in presenza di scriminante)
- Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (fatto esistente, commesso, con dolo, ma non corrisponde ad alcuna fattispecie criminosa)
Modelli di processo penale: inquisitorio e accusatorio
Fondamentale distinzione tra:
- Modello accusatorio
- Modello inquisitorio
- Modello misto, frutto di una particolare commistione dei caratteri dell’uno e dell’altro
Questa distinzione ci permette di descrivere tutti i modelli di processo che si sono susseguiti nella storia. Mirian Damasca ne I volti della giustizia e del potere tenta una classificazione dei processi penali secondo un criterio diverso, ovvero:
- Processi che tendono a risolvere conflitti
- Processi che puntano all’attuazione di scelte politiche
Questa distinzione ci permette anche di fare un accenno alle fonti. Il nostro codice si ispira dichiaratamente al modello accusatorio. Noi proveniamo però da una tradizione di tipo misto (codici postunitari del 1865, 1913, 1930), dove i due modelli erano coniugati in modo inadeguato, facendo comunque prevalere l’inquisitorio.
Nel 1988 dopo una serie di tentativi di modifica dei codici precedenti (uno dei quali tra 1974-78, con delega al Governo, lavoro di commissione ministeriale, con grande progetto che però sfuma). Nel 1987 viene approvata nuova legge delega, l. 81/1987, che all’art. 2 prescriveva che il nascituro c.p.p. avrebbe dovuto attuare i caratteri del sistema accusatorio, dando dignità normativa alla distinzione fino ad allora solo dottrinale tra i due modelli. Nel 1988 progetto preliminare. Nel 1989 entra in vigore il codice.
La Costituzione del 1948 non prendeva posizione sul modello di processo, si limitava a formulare fondamentali garanzie compatibili con entrambi i modelli:
- Blocco delle tre inviolabilità (artt. 13-15)
- Inviolabilità del diritto di difesa (art. 24)
- Principio di precostituzione del giudice (art. 25)
- Presunzione di non colpevolezza (art. 27)
- Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 113)
Molti dei valori fondanti del sistema accusatorio trovarono invece esplicito riconoscimento nella CEDU dal 1955, soprattutto all’art. 6, contenente garanzie etichettate sotto il termine di giusto processo. Tuttavia questo con tutti i problemi di inquadramento del Trattato nel sistema delle fonti, parzialmente risolti solo col nuovo testo dell’art. 117. Tuttavia la Costituzione post riforma del 2000 ha recepito i principi del giusto processo e quindi del modello accusatorio, contenuti nell’art. 6 CEDU, col nuovo art. 111 (non serve più schema della norma interposta). Perciò, di fatto, il sistema accusatorio è stato recepito prima con legge ordinaria (codice), poi costituzionale.
I due modelli si distinguono essenzialmente per 9 caratteristiche:
| Sistema accusatorio | Sistema inquisitorio |
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Qualcuno legge invito alla separazione delle carriere (p.m.-giudice), per garantire l’effettiva parità.
| Sistema accusatorio | Sistema inquisitorio |
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Contraddittorio per la prova (nell’acquisizione della prova)
| Sistema accusatorio | Sistema inquisitorio |
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