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PARTE II DEL CORSO: Il momento del giudizio
Ci occuperemo del momento del giudizio, momento centrale e culminante di ogni processo. Il giudice dovrà decidere sull'innocenza o colpevolezza dell'imputato e, in tale secondo caso, comminare la relativa pena, sempre sull'ipotesi formulata dal pubblico ministero.
GIUDIZIO ORDINARIO: se cerchiamo di determinare come si svolge il giudizio e come esso sia composto, dal punto di vista dei riferimenti normativi, il nostro libro guida è il VII. Già da questo emerge che la fase del giudizio possa essere distinta, almeno, in 3 fasi o sotto-fasi:
- Gli ATTI PRELIMINARI che preparano le attività che verranno svolte all'interno del dibattimento stesso. Abbiamo le liste testimoniali, ma anche momenti decisori molto importanti tipo il proscioglimento dibattimentale;
- Il cuore del procedimento penale: IL DIBATTIMENTO che resta il momento centrale del processo, in quanto destinato a raccogliere le prove che serviranno al giudice per decidere.
È il momento più importante.
3) Ed infine LA DELIBERAZIONE DEL GIUDICE, momento in cui il giudice si ritira in camera di consiglio e si accinge a svolgere il compito di cioè, di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza attraverso l’emanazione di una sentenza. Questo è il momento che chiude il processo e nel quale si esprime la decisione del giudice. Quindi, una fase strutturalmente complessa, per i tipi di attività che vengono svolte, non soltanto sotto il profilo giuridico. Inquadriamo, però, i principi generali che governano il giudizio ed, in particolare, la fase del dibattimento. Il termine dibattimento e il termine giudizio NON sono coincidenti. Il primo è una fase, una parte del giudizio. Il secondo non coincide neanche con il processo. Tutte le fasi processuali cominciano con l’azione penale.
3 fonti normative per il processo:
- Il codice di procedura penale;
- La legge delega sulla base della quale fu emanato
Il codice che fornisce preziosi chiarimenti;3) Il testo costituzionale perché quando parliamo di dibattimento e giudizio non dobbiamo dimenticarci che molti principi hanno copertura costituzionale (es. principio del contradittorio o quello dell'onere della prova). I principi fondamentali sui quali è opportuno soffermarsi sono:
- Principio della pubblicità (art. 471 c.p.p.): le indagini sono segrete, però, una volta che l'imputazione è stata perfezionata e, quindi, siamo dopo l'azione penale, nella fase processuale, deve cadere completamente la segretezza e ciò comporta che chiunque sia persona maggiorenne possa andare ad assistere ad udienze penali (che sono udienze pubbliche a pena di nullità relativa). Il regime di pubblicità serve a far sì che tutti possano entrare in aula di giudizio (art. 471: pubblicità dell'udienza). Per il regime di pubblicità ci sono una pluralità di ragioni,
Sono le più rilevanti: dal punto di vista storico, normalmente i processi segreti si caratterizzano per la totale mancanza di trasparenza, che si realizza in regimi non democratici. Bisogna garantire trasparenza a tutela della democraticità. Ma non è solo questo. La pubblicità serve anche a garantire il soggetto che subisce il processo: sapendo che chiunque può entrare a vedere le attività che si svolgono, sapendo di poter essere controllati dalla pubblica opinione, in particolar modo, i magistrati dovrebbero adottare un atteggiamento di self-restraint e comportarsi in modo tale da evitare abusi del potere loro attribuito.
2) Principio dell’oralità (art. 2 c.2): corrisponde ad una direttiva specifica della legge delega (non c’è una norma del codice che ribadisce esplicitamente questo principio, al massimo norme che prevedono suoi metodi di applicazione). Attraverso questo criterio, il legislatore dà un’indicazione
Importante sulle modalità di comunicazione dei soggetti in giudizio, la quale deve avvenire tramite la viva voce: "Nel giudizio si deve utilizzare la voce nell'assunzione dei soggetti che partecipano delle prove dichiarative". L'attività di raccolta delle prove deve richiedere che i soggetti utilizzino la loro voce, che parlino, comunichino verbalmente e, quindi, oralmente. "Utilizzo di un certo metodo nella raccolta delle deposizioni testimoniali che richiede che il testimone narri, attraverso la propria voce, i fatti di cui potrà decidere".
3) Altro principio strettamente collegato al metodo orale è il criterio dell'immediatezza (nella raccolta della prova) e della concentrazione (che attiene alla durata del dibattimento e riguarda una dimensione temporale) del dibattimento (art. 2, n. 66 l. delega, art.25): ci dev'essere sempre un rapporto diretto tra il giudice e le persone che vengono sottoposte ad esame.
Che vengono chiamate nel giudizio a rendere dichiarazione in veste di testimoni o all'esame delle parti. Ci dev'essere un contatto diretto con queste persone perché, se poi il giudice dovrà valutare quelle dichiarazioni, è importante che abbia potuto osservare da vicino il soggetto che le abbia rese per poter valutare l'effettiva volontà del dichiarante: nel momento in cui c'è l'attività valutativa della dichiarazione, il giudice deve aver potuto osservare da vicino la persona. Quindi, l'immediatezza si esplica in questa necessità di un contatto diretto tra la fonte che rende questa dichiarazione e il giudice chiamato a decidere.
La ricaduta del terzo principio è l'IMMUTABILITA' DEL GIUDICE: art. 525 co.2: una volta che è iniziato il processo, il giudice (monocratico o collegiale) che alla fine decide, dev'essere lo stesso che ha assistito a tutta
L'attività probatoria, alla raccolta delle prove così che, una valutazione piena della testimonianza avvenga alla deliberazione dopo questo contatto diretto tra il decidente e la prova. ("concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati). Eccezioni si hanno in tutti quei casi in cui la prova viene raccolta da un giudice diverso che non è quello che deciderà (es. incidente probatorio: qui viene meno il criterio dell'immediatezza, ma non il principio del contradittorio. La prova viene raccolta dal gip in presenza di determinate esigenze ed i risultati vengono veicolati, attraverso il fascicolo dibattimentale su cui il giudice del dibattimento deciderà).
5) L'altro principio da considerare che allude
Alle varie attività che si svolgono nel giudizio e che devono svolgersi in modo concentrato è il PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE O CONTINUITÀ TEMPORALE il quale ha una conseguenza sul piano probatorio. I processi dovrebbero idealmente svolgersi in un'unica udienza o, se ciò non è possibile, nei processi particolarmente complessi, laddove l'attività processuale richieda più udienze, nel modo più ravvicinato possibile tra loro; tra un'udienza e l'altra non dovrebbe intercorrere un lasso temporale eccessivo. Questo principio viene espresso anche nell'art. 467 c.p.p. anche se è il "più disapplicato di tutti". Esso si collega al tema della prova ed al principio del dibattimento. La concentrazione è importante perché più il dibattimento dura, più è probabile che uno dei componenti del collegio venga trasferito ad altro ufficio e che, quindi, cambi il giudice.
Che assuma le prove da quello che decide. Inoltre, lo si usa anche per "proteggere" il soggetto. Ancora, nella comunicazione verbale ci sono degli elementi fondamentali che ci servono per comprendere il testimone, che non vengono e non possono essere trascritti nel verbale (comportamenti, atteggiamenti, sguardi, cambi di voce ecc.) e che possono essere importanti per valutare la performance comunicativa della quale, il giudice, a distanza di tempo può perdere memoria. Quindi, al verbale spesso si affiancano anche delle audio-registrazioni per sopperire a questo problema. Quindi, tendenzialmente, le udienze dovrebbero essere fissate in modo ravvicinato, qui, però, entrano in gioco aspetti organizzativi. Tendenzialmente, una volta che il processo sia iniziato, ogni sua sospensione comporta una violazione di questo principio. Quindi, il processo può sospendersi soltanto quando la legge lo prevede. Normalmente viene escluso che il processo si arresti se non in
Situazioni legate a esigenze di tutela di particolari valori, ad esempio, quando viene accertato che l'imputato sia affetto da patologia mentale che gli impedisca di partecipare a processo a suo carico o quando si apra un procedimento incidentale per lo svolgimento del quale occorre tempo (ad esempio in caso di rimessione del processo: fin tanto che non c'è una decisione, il processo si interrompe);
6) PRINCIPIO DEL CONTRADITTORIO → norma di riferimento → art. 111 cost. (esplicito) in vari commi:
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, - co.2 davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata” (norma che riguarda OGNI processo anche amministrativo e civile); “Nel - Co.3 (diritto al confronto → garanzia declinata in termini soggettivi) processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
Riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la