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Cassazione e revocazione ordinaria (concorso non immaginabile in caso di revocazione straordinaria, poiché
se la sentenza è passata in giudicato, non è proponibile il ricorso per Cassazione): tendenzialmente, si
norma di riferimento è data dall’art.
prevede una prevalenza della revocazione 398, ult. comma, che
afferma che “la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione
o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può
sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione,
qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta”.
Il legislatore fotografa due diverse situazioni: la prima è che non è ancora stato proposto ricorso per
si potrebbe avere (non è un’ipotesi di sospensione automatica
cassazione e viene proposta la revocazione
e necessaria) la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione; la seconda è che è già stato
proposto ricorso per cassazione, ed è possibile sospendere il giudizio per cassazione. Ma la peculiarità di
questa disciplina è che per la prima volta è il giudice dinanzi al quale pende un giudizio che prende la
decisione di sospendere, non il giudizio pendente dinanzi a sé, ma un altro giudizio: è dunque il giudice della
revocazione che può sospendere il giudizio di cassazione.
Dall’art. 398 ultimo comma, primo dato che emerge è quello di un’espressa possibilità di concorso di rimedi,
disciplinato in una doppia situazione, a seconda che non sia stato ancora proposto, con l’effetto di
sospensione del termine per proporlo, o che sia già stato proposto ricorso per cassazione, con l’effetto che è
possibile sospendere il giudizio di cassazione.
Questo effetto di sospensione dura fino a quando non viene emanata la sentenza relativa al giudizio di
revocazione e il presupposto che legittima l’istanza di sospensione è una valutazione di fondatezza o
infondatezza della revocazione: il giudice della revocazione deve valutare se questa impugnazione pendente
innanzi a sé è o meno manifestamente fondata se ritiene che sia manifestamente fondata, e cioè ad una
prima delibazione risulta che c’è quell’errore revocatorio, allora sospende. Gli effetti della sospensione
ricadono nell’ambito di un altro processo, che è il giudizio di cassazione, o valgono a sospendere i termini
per il giudizio di cassazione. che è proposta dalla
Revocazione proposta dal pubblico ministero: la revocazione è un’impugnazione
parte, che potrebbe anche essere costituita dal pm.
La revocazione su istanza del pm si ha quando l’intervento dello stesso risulta previsto e qualificato come
obbligatorio nelle cause ex art. 70, c. 1 la revocazione è possibile in queste cause, facendo riferimento
all’ipotesi in cui la sentenza che si va ad impugnare sia stata pronunciata senza che il pm sia stato sentito,
oppure quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Ciò per garantire la partecipazione del pm, non solo laddove sia rintracciabile un interesse di carattere
pubblicistico, ma anche una volta pronunciata la sentenza, visto che il pm può comunque ottenere che quella
sentenza non spieghi la sua efficacia.
Quanto alla decisione, le impugnazioni si distinguono in “rescindenti” e “sostitutive”, a seconda che vadano
semplicemente ad annullare il provvedimento impugnato, oppure si sostituiscano alla pronuncia oggetto della
sono ipotesi in cui il provvedimento è l’effetto di collusione delle parti, dove l’effetto è
impugnazione. Vi
semplicemente quello di ottenere l’annullamento della sentenza, e cioè che non spieghi i suoi effetti, non
solo all’esterno, nei confronti dei soggetti che non hanno preso parte al processo, ma anche tra le parti stesse,
poiché quell’effetto non può realizzarsi in quanto frutto di una condotta illegale.
“alterità del giudice”, che rappresenta un’alterità in senso
Si assiste ad una deroga rispetto al principio della
soggettivo, nel senso che con l’impugnazione ci si rivolge ad un giudice diverso, perché ciò serve a garantire
“la migliore decisione possibile” (vi è una differenza importante, affermata anche dalla Consulta, tra
riproposizione allo stesso giudice e i rimedi impugnatori, poiché con questi ultimi vi è la garanzia
dell’alterità del giudice). Quest’alterità in senso soggettivo va delimitata, nel senso che questa garanzia è
concepibile soltanto quando la materia è la stessa, e quindi è necessario rivolgersi ad un giudice diverso, per
capire se il primo giudice ha correttamente deciso la controversia.
Quando si va a chiedere l’annullamento del provvedimento sulla base di circostanze non esaminate dal primo
giudice, allora è possibile che l’impugnazione, così come avviene per la revocazione, vada rivolta allo stesso
giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
In questo caso si ha dunque una deroga al principio dell’alterità il principio di alterità opera, non solo in
senso soggettivo (un giudice diverso), ma anche in senso oggettivo, cioè tenendo conto del fatto che vi è
questa garanzia quando la materia è la stessa: se vado ad aggiungere degli elementi non conosciuti o non
correttamente percepiti dal primo giudice, posso ottenere una decisione di segno opposto, ed anche
l’annullamento del provvedimento che vado ad impugnare.
profilo “dinamico” della revocazione
Le disposizioni che disciplinano il individuano quale forma dell’atto
della stessa, l’atto
introduttivo di citazione; tuttavia, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che, laddove si
trattasse di controversia soggetta al rito speciale del lavoro, si dovesse ritenere che l’atto introduttivo assume
la forma del ricorso.
Il legislatore ha individuato semplicemente come “modello” l’atto di citazione, in quanto forma prescelta
dalla legge per tutte le controversie diverse da quelle soggette al rito speciale del lavoro: laddove si è però in
trova applicazione il processo del lavoro, l’atto introduttivo assume la
presenza di una controversia alla quale
forma del ricorso.
Ricorso ed atto di citazione devono contenere, a pena di inammissibilità, il motivo di revocazione e, con
riguardo ai singoli motivi, occorre graduare gli oneri imposti alla parte che propone il rimedio: se si tratta di
un’impugnazione straordinaria, si dovrà tenere conto di quanto dice l’art. 326.
L’attore in revocazione deve costituirsi entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, pena
l’improcedibilità della revocazione medesima, rimanendo in piedi la sentenza della quale si richiede
quest’ultima.
L’istruttoria segue le regole normali del procedimento innanzi al giudice al quale si chiede la revocazione.
occorre distinguere: si potrebbe avere una pronuncia di “rigetto”, ad es.
Per la pronuncia in rito, la
revocazione proposta oltre il termine previsto dalla legge, che dichiara l’inammissibilità del rimedio
impugnatorio; oppure, si potrebbe avere una sentenza “di merito”, dovendo ancora distinguere tra il caso in
cui si tratti di una pronuncia “rescindente”, volta ad annullare gli effetti del provvedimento, ovvero potrebbe
contenere un capo “rescissorio”, cioè potrebbe aversi una pronuncia che va a sostituire quella impugnata (es.
se agisco in revocazione per il n. 5, potrei avere solo la fase rescindente; se invece agisco per altro motivo,
potrebbe esserci anche una pronuncia sostitutiva rispetto a quella impugnata). Caso per caso occorre valutare
se la pronuncia del giudice, in sede di revocazione, comporta semplicemente la perdita di effetti del
provvedimento, oppure anche una nuova ricostruzione della vicenda che dà luogo ad una sostituzione del
provvedimento impugnato.
Ultima analisi relativa alla revocazione riguarda il procedimento avverso le sentenze della Corte di
Cassazione, poiché peculiare.
Laddove si chiede la revocazione avverso le sentenze della Cassazione che hanno deciso nel merito, è
possibile richiedere la revocazione per errore di fatto, seguendo l’art. 391 bis (unico motivo di revocazione
ordinaria spendibile in sede di cassazione), oppure revocazione straordinaria, per tutti i motivi di cui all’art.
395, avverso le sole decisioni della Corte sostitutive nel merito, ossia quelle emanate dalla Corte, laddove la
stessa abbia già ritenuto che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La decisione nel merito della Corte va inquadrata tra le ipotesi relative alla Cassazione senza rinvio, nel
senso che la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata ma non rinvia, perché decide nel merito,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Avverso questa pronuncia viene proposta revocazione
straordinaria alla Cassazione, seguendo la regola generale per cui è competente il giudice che ha emanato la
pronuncia che vado ad impugnare.
Per gli oneri imposti alla parte bisogna coniugare la norma che prevede gli oneri propri del ricorso per
cassazione e la norma che prevede gli oneri della parte che chiede la revocazione.
Oltre ciò, per quanto riguarda la pronuncia, non è detto che tutto finisca in cassazione, perché per evitare che
la Corte perda tempo nello stabilire chi ha ragione e chi ha torto, laddove siano necessari ulteriori
accertamenti di fatto, è possibile che la Corte si limiti all’annullamento del provvedimento impugnato:
ritenga cioè che esista il vizio revocatorio e decida di annullare la sentenza, con un rinvio, e cioè della fase
sostitutiva se ne occuperà il giudice del rinvio.
delineato dall’art.
Lo schema da seguire, 391 ter, è: 1) pronuncia di merito da parte della Corte (ex art. 384),
con la condizione che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto avverso questa sentenza; 2) vi è
possibilità per la parte di chiedere la revocazione straordinaria. La domanda di revocazione si propone alla
Corte, seguendo la regola per cui la domanda di revocazione si propone allo stesso giudice che ha
pronunciato il provvedimento che si va ad impugnare, ma non è detto che la pronuncia completa si abbia ad
opera di questa: 3) la regola è che la Corte decide sulla revocazione; se però sono necessari ulteriori
accertamenti di fatto, e viene richiesta una pronuncia sostitutiva rispetto a quella impugnata, non se ne
occuperà la Corte, ma essa rinvier