Revocazione ed opposizione di terzo
Revocazione impugnazione “ibrida”, nel senso che non si tratta di un’impugnazione ordinaria o
La revocazione è una
“pienamente ordinaria”, né di una impugnazione pienamente straordinaria. Per alcuni motivi, ed in
particolare per quelli delineati dall’art. 395 n. 4-5, trattasi di impugnazione ordinaria, quindi esperibile
fino a che la sentenza non è passata in giudicato, nei termini che la legge prevede.
Per altri motivi, invece, di cui ai n. 1-2-3-6, dello stesso art. 395, possiamo qualificare il rimedio come
impugnazione straordinaria, prescindendo dunque dal passaggio in giudicato.
Proprio quanto a proposito della distinzione tra impugnazione ordinaria e straordinaria, trova applicazione
nella revocazione: l’impugnazione ordinaria è ricollegata a dei vizi palesi della sentenza, cioè quelli che
emergono immediatamente dalla lettura della sentenza; mentre, laddove si parla di impugnazione
straordinaria, si hanno vizi occulti, e quindi non è che per la revocazione straordinaria non è previsto alcun
termine, ma la decorrenza di tale termine è mobile, ossia dipendente da un evento non così certo come la
pubblicazione della sentenza, bensì da un evento che è “mobile”.
Nell’ambito delle impugnazioni, si ha anche la distinzione impugnazione “a critica vincolata”
tra e
impugnazione “a critica libera” (come l’appello): in questo caso, emerge evidente che il legislatore ha
predeterminato i motivi tramite i quali è possibile richiedere ed ottenere la revocazione del provvedimento
che si va ad impugnare. Tenendo conto dei motivi, allora, occorre qualificare la revocazione, sia essa
ordinaria o straordinaria, nell’ambito delle impugnazioni a critica vincolata, come per il ricorso per
Cassazione.
Revocazione ordinaria
L’oggetto lo si ritrova nell’enunciazione dell’art. 395: possibile oggetto della revocazione è innanzitutto
l’oggetto comune ad un altro mezzo di impugnazione, ossia il ricorso per Cassazione con il rimedio della
revocazione, sono impugnabili le sentenze di appello e quelle pronunciate in unico grado (quelle
pronunciate dal Tribunale, oppure quelle ex art. 114, oppure quelle pronunciate dal giudice di pace per
motivi diversi rispetto alle violazioni ex art. 113).
Già dall’individuazione “minima” dell’oggetto possibile della revocazione, emerge un dato fondamentale,
ossia l’incompatibilità tra l’appello e la revocazione questo perché l’appello, come detto prima, non è a
critica vincolata (io posso dedurre tranne per appello qualsiasi vizio, anche il vizio revocatorio: è normale
quindi che se l’appello può contenere il vizio revocatorio, avverso la sentenza di primo grado non è ammessa
l’art. 395 dice che oggetto di revocazione sono le
la revocazione) sentenze non appellabili, andando ad
escludere l’ammissibilità della revocazione con riferimento alle sentenze appellabili, come la sentenza di
primo grado: la ragione di questa esclusione va rintracciata nella apertura dell’appello se quel vizio che
potrebbe legittimare la proposizione della revocazione può costituire anche motivo di appello, è inutile
concedere il rimedio alla parte soccombente, essendo possibile far riferimento direttamente all’appello, il
quale consente, in sostanza, di rivolgersi al giudice superiore.
Le sentenze della Corte di Cassazione possono ugualmente essere oggetto di revocazione: quando si parla
di “sentenze”, ci si allinea all’espressione adottata dal legislatore, ma in realtà il procedimento camerale è
quello più utilizzato e conduce alla pronuncia di un’ordinanza. Per cui, anche laddove il legislatore utilizza
l’espressione “sentenza della Corte di Cassazione”, occorre adeguarla alle modifiche che sono intervenute.
La disciplina la ritroviamo nell’art. quest’ultima norma è stata aggiunta in un momento
391 bis e 391 ter:
successivo originariamente si prevedeva che contro i provvedimenti emanati dalla Corte di Cassazione
correzione dell’errore materiale,
fosse ammessa la che non è un mezzo di impugnazione, e la revocazione
soltanto per il motivo di cui al numero 4 dell’art. 395, ossia solo per errore di fatto: la scelta del legislatore
che è quello di “giustizia della sentenza”, il quale si
era quella di dare prevalenza ad un principio di certezza,
riesce ad ottenere tramite anche la proposizione della revocazione. Originariamente, dunque, in presenza
dell’art. 391 bis, era prevista la possibilità di proporre revocazione avverso le pronunce della Corte
unicamente per errore di fatto.
Oltretutto, la norma è stata nel tempo molto criticata, poiché si avvicinavano due rimedi profondamente
diversi tra loro, ossia correzione dell’errore materiale (che non è mezzo di impugnazione) e revocazione per
errore di fatto (è un rimedio impugnatorio), nell’ambito della stessa disposizione.
Il legislatore, oggi, ha arricchito la disciplina che prevede la possibilità di impugnare le pronunce della Corte,
tramite l’introduzione dell’art. 391 ter.
Si hanno dunque due disposizioni quando si affronta il tema dell’impugnazione delle pronunce della Corte:
391 bis e 391 ter.
L’art. le pronunce della Corte di Cassazione emanate ai sensi dell’art. 384, c. 3,
391 ter prevede che avverso
cioè quelle ipotesi in cui la Corte decide “nel merito”, laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di
fatto, è ammessa la revocazione straordinaria (n. 1-2-3-6 art. 395).
L’art. 391 consente di affermare che va arricchito l’art. 395 c. 1, laddove individua il possibile oggetto
ter
della revocazione: sentenze non appellabili (incompatibilità tra appello e revocazione), sentenze pronunciate
in unico grado (art. 113-114) e i provvedimenti della Corte di Cassazione. Con riguardo a questi ultimi,
occorre distinguere a seconda che il provvedimento abbia deciso nel merito oppure no: se si tratta di un
provvedimento con cui la Corte abbia deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, è ammessa la revocazione
“quasi per tutti i motivi”, ossia tranne quelli di cui al numero 5.
Si è a lungo discusso su questo, in particolare se in via interpretativa potesse ritenersi, che anche in presenza
giudicato), si potesse legittimare l’impugnazione
di un vizio revocatorio di cui al numero 5 (precedente
revocatoria avverso le pronunce della Corte: in realtà molti degli autori escludono questa possibilità,
trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore di individuare determinati rimedi. Si tratterebbe dunque
di una mancanza voluta dal legislatore, e non spiegabile sul piano razionale, ma comunque lacuna che non
può colmarsi tramite un’interpretazione additiva.
Il quadro di riferimento, dunque, va arricchito anche con il provvedimento di merito, visto che, con esso, la
Corte potrebbe incorrere in uno dei vizi che si vedranno tra poco, per cui è normale prevedere questo
strumento anche avverso tali pronunce. “giustizia della pronuncia”,
La revocazione è lo strumento che mira alla e certamente rallenta sicuramente
il formarsi della cosa giudicata, in presenza di alcuni vizi enucleati dal legislatore.
Esiste un termine per la revocazione ordinaria, comune alle altre impugnazioni ordinarie, e dunque un
termine breve (30 giorni), che decorre dalla notificazione della sentenza che si va ad impugnare, ed un
termine lungo (6 mesi), che invece decorre dal momento di pubblicazione della sentenza.
“Le
I motivi di revocazione ordinaria sono quelli indicati ai n. 4 e 5 ex art. 395 sentenze pronunciate in
grado d’appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione”:
“se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è
- n. 4
questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente
esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto
nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
quando si parla dell’errore errore di “percezione” del giudice,
pronunciare”: di fatto, ci si riferisce ad un che
rientra nell’ambito dei vizi palesi, che emergono dal confronto tra la lettura della sentenza e gli atti di causa.
Si intende una svista del giudice, che non comporta però un errore materiale che dà luogo alla correzione,
bensì una svista del giudice che ha dato per esistente un fatto che dagli atti, invece, risulta inesistente: per
a cosa ci si riferisce), pensiamo all’ipotesi della separazione
esempio (esempio banale, utile per capire
coniugale per infedeltà della moglie. Il marito agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di separazione
coniugale ed allega che la moglie lo tradisce da molto tempo con altro uomo. Il giudice accoglie la richiesta
del marito perché risulta che dalle deposizioni testimoniali, che una signora bionda ed alta, come la
convenuta, si recava ogni sera presso l’abitazione di un altro signore, e ne usciva a notte inoltrata. Questo
poteva essere un fatto secondario che giustifica il fatto che la moglie tradisca il marito. Leggendo però i
verbali di causa, ci si accorge che in realtà tutti i testimoni hanno riferito di vedere una signora bassa e mora,
effettuava questa “attività”: in realtà si tratta di una svista del giudice che ha condotto ad una decisione
totalmente errata si ha dunque un vizio palese della sentenza, che autorizza a richiedere la revocazione
ordinaria della pronuncia.
Questa norma, quando individua come vizio revocatorio l’errore di fatto, precisa che non deve essere stato
oggetto di una contestazione tra le parti, perché altrimenti si ha, eventualmente, il motivo che dà la
possibilità di aprire le porte del giudizio di Cassazione: la dottrina e la giurisprudenza, infatti, nel cercare di
enucleare cosa significasse “vizio di motivazione”, oggi n. 5 dell’art. 360 (omesso esame di un fatto decisivo
in controversia tra le parti), ci dicono che non è altro che il completamento dell’errore revocatorio, con la
che nell’ambito della revocazione, per rendere ammissibile l’impugnazione, è
differenza data dal fatto
necessario un errore di percezione del giudice che non è stato oggetto di contrasto tra le parti; per aversi
invece il motivo di cui al n. 5 del ricorso per Cassazione, ci deve essere stata una contestazione tra le parti.
“se
- n. 5 la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché
non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Tale disposizione fa riferimento all’ipotesi in cui vi sia un giudicato precedente, rispetto alla sentenza che è
“giudicato esterno”, “interno”:
stata emanata. Si fa riferimento a quello che è chiamato distinto da quello il
giudicato “interno” attiene al fenomeno in cui il provvedimento passa in giudicato e questa forza è valutata
all’interno dello stesso processo (fenomeno delle sentenze non definitive: se la sentenza non definitiva
sull’eccezione di prescrizione non viene ad essere impugnata, si forma il giudicato, vincolante per le parti e
per il giudice con la pronuncia definitiva ci sarà la necessità di rispettare questo vincolo creatosi
all’interno dello stesso processo) non attiene a questo fenomeno la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 5,
ma fa riferimento al giudicato “esterno”, cioè all’ipotesi in cui, all’esterno del processo, in un altro giudizio,
e tra le stesse parti, è stata pronunciata una sentenza che ormai ha autorità di cosa giudicata. Si tratta di un
giudicato “sostanziale” ex art. 2909 cc: avverso la sentenza non ancora passata in giudicato è ammessa la
revocazione ordinaria se già prima esisteva una sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti.
di un precedente giudicato, ma anche
La norma però prosegue, non facendo riferimento soltanto all’esistenza
all’ipotesi in cui il giudice non si sia pronunciato sulla relativa eccezione.
Il giudic
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