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FACOLATIVO.
Quand’è che si ha il regolamento di competenza NECESSARIO ?
Quando il giudice pronuncia solo sulla competenza, in tal caso infatti il legislatore ha
predisposto uno strumento ad hoc costituito dal regolamento necessario di
competenza.
Laddove invece si vada ad impugnare il provvedimento che ha deciso non solo sulla
competenza ma anche sul merito , il regolamento di competenza concorre
con l’altro mezzo di impugnazione (per es. se si tratta di una decisone di
primo grado il reg di comp concorre con l’appello) e perciò si dice
FACOLTATIVO.
Dunque, io posso dolermi anche in cassazione della competenza ma non nella
ipotesi in cui vado ad impugnare il provvedimento che si è limitato a decidere
la questione di competenza perché altrimenti il rimedio ad hoc sarebbe
costituito dal regolamento necessario di competenza che di per sé esclude la
proposizione del ricorso in cassazione ai sensi dell’art 360 n 2.
3. Passiamo poi a quello che è l’ERROR IN IUDICANDO : violazione o falsa
applicazione di norme di diritto. L’errore che vado a lamentare
l’individuazione o l’interpretazione della norma applicata oppure potrebbe
riguardare (e questo vuol dire “falsa applicazione”) l’applicazione errata di
una disposizione al singolo caso concreto.
Dunque “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE” di cui discorre il numero 3 va
scomposta in due tipi di errori che nel giudicare (perciò ERROR IN
IUDICANDO) il giudice ha compiuto :
- La violazione consiste nell’errore nella individuazione o interpretazione
della norma
- La falsa applicazione si ha quando il giudice ha ben individuato la norma
ma l’ha mal applicata al caso di specie.
Esempio: art 1815 c.c. : “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.” Da questa
disposizione ricaviamo che di regola il mutuo è oneroso.
LA VIOLAZIONE (cioè l’ATTIVITA’ INTERPRETATIVA ERRATA) si avrebbe nel caso in
cui il giudice pretendesse un patto esplicito delle parti per la produzione
degli interessi.
LA FALSA APPLICAZIONE si avrebbe nel caso in cui la norma in esame viene ad
essere applicata al contratto avente ad oggetto per es beni immobili e
quindi ad una ipotesi certamente non contemplata dalla disposizione.
4. PER NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO -> ERROR IN
PROCEDENDO . Il classico esempio è rappresentato dalla ipotesi in cui il
giudice d’appello ha ritenuto nuova e come tale inammissibile una domanda
che invece la parte aveva proposto nel corso del giudizio di primo grado. Si ha
la violazione di una norma processuale (l’art 345 c.p.c.) che consente
l’ingresso in cassazione e consente alla corte di cassazione di cassare il
provvedimento del giudice d’appello ritenendo non nuova e come tale
ammissibile la domanda perché già proposta nel giudizio di primo grado e
dunque stabilendo che il giudice d’appello deve esaminarla.
5. Nel 2012 per evitare che attraverso la vecchia formulazione del n 5 art 360
trovassero ingresso in Cassazione dei provvedimenti solo apparentemente
viziati in punto di legittimità, il legislatore ha voluto limitare l’estensione di
questo vizio.
PRIMA il numero 5 prevedeva la possibilità di ricorrere in cassazione in caso di
omessa,insufficiente o
contraddittoria “motivazione” nel suo complesso (poi c’è stata l’ulteriore
specificazione “circa un fatto decisivo e controverso”). OGGI invece dice “OMESSO
ESAME DI UN FATTO DECISIVO E CONTROVERSO TRA LE PARTI”. Ponendo a
confronto la disciplina vigente rispetto a quella anteriore risultano evidenti le
caratteristiche del vizio : mentre prima di prevedeva “omesso,insufficiente o
contraddittorio” oggi il legislatore ha limitato il vizio soltanto all’OMISSIONE che non
deve neanche riguardare più la motivazione nel suo complesso ma un fatto , è
scomparso il riferimento alla motivazione. Ciò è strano in un duplice senso : da un
lato, quando abbiamo parlato del giudizio d’appello abbiamo visto che il legislatore
ha arricchito l’atto di appello che deve avere una motivazione importante; quindi,
quando ha pensato all’atto di parte ha pensato a una motivazione importante ,
quando ha pensato al provvedimento del giudice sembrerebbe avere escluso la
possibilità che la motivazione possa contenere un vizio tale da aprire le porte al
giudizio di legittimità; eppure c’è una norma l’art 111 comma 6 cost che impone la
motivazione proprio con riguardo ai provvedimenti del giudice. Pertanto le Sezioni
Unite della corte di cassazione hanno precisato che in ogni caso è possibile proporre
ricorso per cassazione laddove ci sia una totale omissione della motivazione o dove
ci sia una omissione solo apparente. In quest’ultimo caso però, dicono le Sezioni
Unite, il ricorso per cassazione è ammesso non ai sensi del n 5 dell’art 360 ma ai
sensi del n 4 (error in procedendo) perché si viola una norma processuale, quella che
impone la motivazione della sentenza.
Dunque quand’è che è possibile fare ricorso in cassazione ai sensi del numero 5 ? (il
vecchio VIZIO DI MOTIVAZIONE che oggi si riassume nell’OMESSO ESAME DI UN
FATTO DECISIVO E CONTROVERSO TRA LE PARTI) .. sui manuali non trovate una
ipotesi in cui certamente siamo nell’ambito del n 5 perché fin ora abbiamo delle
spiegazioni della corte di cassazione su cosa non rientra nel n 5 ma non troviamo
una certezza in ordine all’ambito di applicazione in positivo del 360 n 5 e da ciò
deriva che ci sono tantissimi ricorsi proposti sulla base del n 5 che fanno generico
riferimento alla motivazione.
Ad esempio si è pensato che laddove il giudice di merito non avesse esaminato un
fatto impeditivo, modificativo ed estintivo decisivo (cioè che se fosse stato
esaminato avrebbe condotto a una decisione di segno opposto) si fosse proprio in
presenza di un ambito applicativo autonomo del 360 n 5; invece , anche con
riguardo a questo caso si è detto che in realtà si tratta di una violazione del 112 ,
ovvero di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Detto questo, possiamo affrontare quello che è il profilo dinamico: COME SI DA
IMPULSO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE ? Tramite il RICORSO. La forma dell’atto
introduttivo non è come nel caso del giudizio di primo grado e del giudizio d’appello
l’atto di citazione ma il ricorso. Voi sapete che la CITAZIONE va prima notificata alla
controparte e poi depositate e il momento della pendenza della lite è rappresentato
in questo caso dalla NOTIFICAZIONE dell’atto stesso mentre il RICORSO va prima
depositato in cancelleria e poi notificato alla controparte e in questo caso la
pendenza della lite si ha dal DEPOSITO del ricorso.
Il ricorso per cassazione, invece, è un ricorso sui generis perché va prima notificato
all’avversario e poi va depositato presso la cancelleria della corte. Quindi, se da una
parte conserva il criterio distintivo relativo al contenuto (cioè a differenza dell’atto
di citazione, nel ricorso non è la parte che fissa l’udienza) , dall’altra non presenta le
caratteristiche del modello tipico di ricorso quanto alla proposizione perché mentre
di regola siamo abituati a pensare che il ricorso va prima depositato e poi notificato,
invece il ricorso per cassazione assomiglia di più alla citazione perché appunto va
prima notificato e poi depositato.
La giurisprudenza è molto rigida nel disciplinare i REQUISITI DI CONTENUTO-FORMA
che deve possedere l’atto introduttivo del giudizio di legittimità. La norma di
riferimento è l’ART 366 che ci dice che cosa deve contenere il ricorso.
Oltre ai caratteri generali di cui all’art 125 norma di parte generale , si arricchisce di
ulteriori contenuti e in particolare :
- è necessario specificare i motivi per i quali è richiesta la cassazione del
provvedimento impugnato con l’indicazione delle norme di diritto su cui i
motivi di ricorso si fondano.
Proprio con riguardo ai motivi, allo scopo di filtrare per via interpretativa i ricorsi
(prima ancora che il legislatore introducesse il filtro in cassazione), la Corte
stessa tendeva a dichiarare l’inammissibilità di molti ricorsi per violazione
di un principio non normativizzato il c.d. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICENZA
DEL RICORSO PER CASSAZIONE : la Corte , allo scopo di alleggerire il carico
di ricorsi, riteneva che era onere del ricorrente indicare esattamente (e
magari trascrivere nell’ambito del ricorso) in quale atto del giudizio aveva
proposto la domanda poi ritenuta nuova e dunque ritenuta inammissibile
dal giudice d’appello. Cioè ,il principio di autosufficienza del ricorso in
cassazione comportava la necessità per la parte ricorrente di trascrivere
integralmente l’atto , il verbale di causa o il documento al quale si riferiva il
singolo motivo di ricorso in cassazione e ciò se da un lato per lungo tempo
ha consentito alla Corte la dichiarazione di inammissibilità
dell’impugnazione rapidamente , dall’altro una volta che gli avvocati
capirono il meccanismo di questo principio arrivarono in cassazione ricorsi
di 50 60 pagine in cui le parti tramite la trascrizione integrale indicavano
l’atto, il verbale di causa o il documento al quale si riferiva la censura. Cioè
in sostanza nell’esempio che abbiamo fatto di error in procedendo ex art
360 n 4 veniva espressamente trascritta nell’ambito del ricorso in
cassazione la domanda che era stata proposta in primo grado, veniva
localizzata questa domanda all’intero dell’atto introduttivo ad esempio del
giudizio di primo grado e quindi questo ricorso per cassazione risultava
particolarmente ampio e quindi difficile da leggere.
Ciò ha indotto il legislatore ad introdurre un altro requisito di contenuto-forma
del ricorso per cassazione che da un lato ha arricchito il contenuto del
ricorso , dall’altro ha limitato questo principio di autosufficienza . Il n 6
dell’art 366 infatti prevede che è onere del ricorrente a pena di
inammissibilità del ricorso, indicare gli atti processuali, documenti,
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; indicare vuol dire in
sostanza un semplice onere di localizzazione, quindi è onere del ricorrente
dire in quale atto del giudizio di primo grado era stata proposta quella
domanda cosi da consentire alla corte una verifica più rapida del motivo di
ricorso.
Quindi dall&rsquo