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FACOLATIVO.

Quand’è che si ha il regolamento di competenza NECESSARIO ?

Quando il giudice pronuncia solo sulla competenza, in tal caso infatti il legislatore ha

predisposto uno strumento ad hoc costituito dal regolamento necessario di

competenza.

Laddove invece si vada ad impugnare il provvedimento che ha deciso non solo sulla

competenza ma anche sul merito , il regolamento di competenza concorre

con l’altro mezzo di impugnazione (per es. se si tratta di una decisone di

primo grado il reg di comp concorre con l’appello) e perciò si dice

FACOLTATIVO.

Dunque, io posso dolermi anche in cassazione della competenza ma non nella

ipotesi in cui vado ad impugnare il provvedimento che si è limitato a decidere

la questione di competenza perché altrimenti il rimedio ad hoc sarebbe

costituito dal regolamento necessario di competenza che di per sé esclude la

proposizione del ricorso in cassazione ai sensi dell’art 360 n 2.

3. Passiamo poi a quello che è l’ERROR IN IUDICANDO : violazione o falsa

applicazione di norme di diritto. L’errore che vado a lamentare

l’individuazione o l’interpretazione della norma applicata oppure potrebbe

riguardare (e questo vuol dire “falsa applicazione”) l’applicazione errata di

una disposizione al singolo caso concreto.

Dunque “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE” di cui discorre il numero 3 va

scomposta in due tipi di errori che nel giudicare (perciò ERROR IN

IUDICANDO) il giudice ha compiuto :

- La violazione consiste nell’errore nella individuazione o interpretazione

della norma

- La falsa applicazione si ha quando il giudice ha ben individuato la norma

ma l’ha mal applicata al caso di specie.

Esempio: art 1815 c.c. : “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve

corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli

interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.” Da questa

disposizione ricaviamo che di regola il mutuo è oneroso.

LA VIOLAZIONE (cioè l’ATTIVITA’ INTERPRETATIVA ERRATA) si avrebbe nel caso in

cui il giudice pretendesse un patto esplicito delle parti per la produzione

degli interessi.

LA FALSA APPLICAZIONE si avrebbe nel caso in cui la norma in esame viene ad

essere applicata al contratto avente ad oggetto per es beni immobili e

quindi ad una ipotesi certamente non contemplata dalla disposizione.

4. PER NULLITA’ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO -> ERROR IN

PROCEDENDO . Il classico esempio è rappresentato dalla ipotesi in cui il

giudice d’appello ha ritenuto nuova e come tale inammissibile una domanda

che invece la parte aveva proposto nel corso del giudizio di primo grado. Si ha

la violazione di una norma processuale (l’art 345 c.p.c.) che consente

l’ingresso in cassazione e consente alla corte di cassazione di cassare il

provvedimento del giudice d’appello ritenendo non nuova e come tale

ammissibile la domanda perché già proposta nel giudizio di primo grado e

dunque stabilendo che il giudice d’appello deve esaminarla.

5. Nel 2012 per evitare che attraverso la vecchia formulazione del n 5 art 360

trovassero ingresso in Cassazione dei provvedimenti solo apparentemente

viziati in punto di legittimità, il legislatore ha voluto limitare l’estensione di

questo vizio.

PRIMA il numero 5 prevedeva la possibilità di ricorrere in cassazione in caso di

omessa,insufficiente o

contraddittoria “motivazione” nel suo complesso (poi c’è stata l’ulteriore

specificazione “circa un fatto decisivo e controverso”). OGGI invece dice “OMESSO

ESAME DI UN FATTO DECISIVO E CONTROVERSO TRA LE PARTI”. Ponendo a

confronto la disciplina vigente rispetto a quella anteriore risultano evidenti le

caratteristiche del vizio : mentre prima di prevedeva “omesso,insufficiente o

contraddittorio” oggi il legislatore ha limitato il vizio soltanto all’OMISSIONE che non

deve neanche riguardare più la motivazione nel suo complesso ma un fatto , è

scomparso il riferimento alla motivazione. Ciò è strano in un duplice senso : da un

lato, quando abbiamo parlato del giudizio d’appello abbiamo visto che il legislatore

ha arricchito l’atto di appello che deve avere una motivazione importante; quindi,

quando ha pensato all’atto di parte ha pensato a una motivazione importante ,

quando ha pensato al provvedimento del giudice sembrerebbe avere escluso la

possibilità che la motivazione possa contenere un vizio tale da aprire le porte al

giudizio di legittimità; eppure c’è una norma l’art 111 comma 6 cost che impone la

motivazione proprio con riguardo ai provvedimenti del giudice. Pertanto le Sezioni

Unite della corte di cassazione hanno precisato che in ogni caso è possibile proporre

ricorso per cassazione laddove ci sia una totale omissione della motivazione o dove

ci sia una omissione solo apparente. In quest’ultimo caso però, dicono le Sezioni

Unite, il ricorso per cassazione è ammesso non ai sensi del n 5 dell’art 360 ma ai

sensi del n 4 (error in procedendo) perché si viola una norma processuale, quella che

impone la motivazione della sentenza.

Dunque quand’è che è possibile fare ricorso in cassazione ai sensi del numero 5 ? (il

vecchio VIZIO DI MOTIVAZIONE che oggi si riassume nell’OMESSO ESAME DI UN

FATTO DECISIVO E CONTROVERSO TRA LE PARTI) .. sui manuali non trovate una

ipotesi in cui certamente siamo nell’ambito del n 5 perché fin ora abbiamo delle

spiegazioni della corte di cassazione su cosa non rientra nel n 5 ma non troviamo

una certezza in ordine all’ambito di applicazione in positivo del 360 n 5 e da ciò

deriva che ci sono tantissimi ricorsi proposti sulla base del n 5 che fanno generico

riferimento alla motivazione.

Ad esempio si è pensato che laddove il giudice di merito non avesse esaminato un

fatto impeditivo, modificativo ed estintivo decisivo (cioè che se fosse stato

esaminato avrebbe condotto a una decisione di segno opposto) si fosse proprio in

presenza di un ambito applicativo autonomo del 360 n 5; invece , anche con

riguardo a questo caso si è detto che in realtà si tratta di una violazione del 112 ,

ovvero di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Detto questo, possiamo affrontare quello che è il profilo dinamico: COME SI DA

IMPULSO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE ? Tramite il RICORSO. La forma dell’atto

introduttivo non è come nel caso del giudizio di primo grado e del giudizio d’appello

l’atto di citazione ma il ricorso. Voi sapete che la CITAZIONE va prima notificata alla

controparte e poi depositate e il momento della pendenza della lite è rappresentato

in questo caso dalla NOTIFICAZIONE dell’atto stesso mentre il RICORSO va prima

depositato in cancelleria e poi notificato alla controparte e in questo caso la

pendenza della lite si ha dal DEPOSITO del ricorso.

Il ricorso per cassazione, invece, è un ricorso sui generis perché va prima notificato

all’avversario e poi va depositato presso la cancelleria della corte. Quindi, se da una

parte conserva il criterio distintivo relativo al contenuto (cioè a differenza dell’atto

di citazione, nel ricorso non è la parte che fissa l’udienza) , dall’altra non presenta le

caratteristiche del modello tipico di ricorso quanto alla proposizione perché mentre

di regola siamo abituati a pensare che il ricorso va prima depositato e poi notificato,

invece il ricorso per cassazione assomiglia di più alla citazione perché appunto va

prima notificato e poi depositato.

La giurisprudenza è molto rigida nel disciplinare i REQUISITI DI CONTENUTO-FORMA

che deve possedere l’atto introduttivo del giudizio di legittimità. La norma di

riferimento è l’ART 366 che ci dice che cosa deve contenere il ricorso.

Oltre ai caratteri generali di cui all’art 125 norma di parte generale , si arricchisce di

ulteriori contenuti e in particolare :

- è necessario specificare i motivi per i quali è richiesta la cassazione del

provvedimento impugnato con l’indicazione delle norme di diritto su cui i

motivi di ricorso si fondano.

Proprio con riguardo ai motivi, allo scopo di filtrare per via interpretativa i ricorsi

(prima ancora che il legislatore introducesse il filtro in cassazione), la Corte

stessa tendeva a dichiarare l’inammissibilità di molti ricorsi per violazione

di un principio non normativizzato il c.d. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICENZA

DEL RICORSO PER CASSAZIONE : la Corte , allo scopo di alleggerire il carico

di ricorsi, riteneva che era onere del ricorrente indicare esattamente (e

magari trascrivere nell’ambito del ricorso) in quale atto del giudizio aveva

proposto la domanda poi ritenuta nuova e dunque ritenuta inammissibile

dal giudice d’appello. Cioè ,il principio di autosufficienza del ricorso in

cassazione comportava la necessità per la parte ricorrente di trascrivere

integralmente l’atto , il verbale di causa o il documento al quale si riferiva il

singolo motivo di ricorso in cassazione e ciò se da un lato per lungo tempo

ha consentito alla Corte la dichiarazione di inammissibilità

dell’impugnazione rapidamente , dall’altro una volta che gli avvocati

capirono il meccanismo di questo principio arrivarono in cassazione ricorsi

di 50 60 pagine in cui le parti tramite la trascrizione integrale indicavano

l’atto, il verbale di causa o il documento al quale si riferiva la censura. Cioè

in sostanza nell’esempio che abbiamo fatto di error in procedendo ex art

360 n 4 veniva espressamente trascritta nell’ambito del ricorso in

cassazione la domanda che era stata proposta in primo grado, veniva

localizzata questa domanda all’intero dell’atto introduttivo ad esempio del

giudizio di primo grado e quindi questo ricorso per cassazione risultava

particolarmente ampio e quindi difficile da leggere.

Ciò ha indotto il legislatore ad introdurre un altro requisito di contenuto-forma

del ricorso per cassazione che da un lato ha arricchito il contenuto del

ricorso , dall’altro ha limitato questo principio di autosufficienza . Il n 6

dell’art 366 infatti prevede che è onere del ricorrente a pena di

inammissibilità del ricorso, indicare gli atti processuali, documenti,

contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; indicare vuol dire in

sostanza un semplice onere di localizzazione, quindi è onere del ricorrente

dire in quale atto del giudizio di primo grado era stata proposta quella

domanda cosi da consentire alla corte una verifica più rapida del motivo di

ricorso.

Quindi dall&rsquo

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nottorino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.