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PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (Parte II - Titolo I - Capo II e III)

Misure di protezione (artt. 20 - 28)

Misure di conservazione (artt. 29 - 44)

Vigilanza e ispezione (artt. 18 e 19)

Altre misure di protezione (artt. 45 - 52)

Protezione e conservazione costituiscono la prima forma di tutela che segue all'individuazione del bene.

Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale

"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni (1) costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione (2) per fini di pubblica fruizione."

Sono funzionali alla protezione e conservazione le misure in tema di circolazione (materiale e giuridica) e infine, come ultima forma di tutela, viene l'espropriazione.

1. Individuazione

Parte I artt. 2 e 3

Parte II,

Titolo I, Capo I artt. 10, 12 e 13, Capo IV artt. 88 e segg.

2. Protezione (Parte II – Titolo II)

  • Vigilanza e Ispezione (Capo II)
  • Misure di protezione e conservazione (Capo III)
  • Limiti della circolazione (Capo IV e Capo V)
  • Espropriazione (Capo VII)

3. Fruizione – Valorizzazione

Parte I – artt. 6 e 7

Parte II – Titolo II

Le norme del Capo III si distinguono in due gruppi di obblighi:

  • Obblighi di NON FARE (divieti) → misure di protezione limitative
  • Fanno parte di questo gruppo le norme nelle sezioni I (misure di protezione) e III (altre forme di protezione)

  • Obblighi di FARE → misure di protezione esecutive o conservative
  • Le norme che troviamo nella sezione II (misure di conservazione) ne fanno partecipanti

I soggetti destinatari di queste norme sono:

  • il proprietario
  • il possessore: non è il proprietario ma ha la materiale disponibilità del bene come se fosse il proprietario
  • il detentore: come il possessore,

ma con minori prerogative

Divieto

Art. 20 – Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione

→ Divieto assoluto

Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostruzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni, serie o raccolte; ....

→ Divieto relativo, quindi attività vietate a meno che il proprietario del bene non ottenga l'autorizzazione.

Distruzione (art. 20) VS Demolizione (art. 21)

Distruzione e demolizione richiamano la medesima azione materiale volta a modificare definitivamente la conformazione fisica del bene culturale

(demolizione viene chiamata anche senza una probabilericostruzione, art.21 ). La differenza tra i due concetti si comprende quindi sul piano dei presupposti dicondotta:

  • La distruzione (sempre vietata) è espressione di un unico interesse (colui che agisce) e noncontempla affatto le esigenze di tutela;
  • La demolizione invece presuppone il confronto di interessi: quello che si intende perseguire con lademolizione e quello di tutela.

L'autorizzazione dovrà valutare (quindi motivare):

  • l'assenza di ogni altra alternativa tecnica rispetto alla demolizione o alla significativa modificazione del bene;
  • contenere, laddove possibile, le prescrizioni necessarie per procedere alla sua ricostruzione.

Art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione

"4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente..."

...norma di chiusura, che chiude un concetto generale. In questo caso, la fattispecie giuridica è una definizione aperta e un concetto elastico. La genericità è voluta, in quanto rende elastica l'applicazione della norma, adattandola al caso concreto e al passare del tempo. Tra "le opere e i lavori di qualunque genere" sono compresi anche interventi diretti alla conservazione del bene, come il restauro e la manutenzione. Art. 31 - Interventi conservativi volontari: "1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21." Viene applicato il principio di cautela, in quanto interventi che non sono diretti alla conservazione del bene, o anche interventi conservativi, possono essere potenzialmente pregiudizievoli, in quanto possono causare danni o impedire la conservazione del bene.

presunzione assoluta, ex lege (art. 21 comma 4 e art. 31) e da così vita al "principio di cautela", facendo si che ogni intervento rivolto al bene debba essere necessariamente autorizzato dal Ministero.

In entrambi i casi, sulla base del progetto presentato da proprietario (o possessore o detentore) del bene culturale, il Ministero controlla:

  • che l'azione che intendo compiere non rischi (in concreto) di pregiudicare il bene;
  • che l'intervento (conservativo) sia in grado di raggiungere gli obiettivi per il quale è stato progettato.

OBBLIGHI DI FARE

Misure di conservazione (Sezione II – artt. 29 e segg)

Art. 29 - Conservazione

"1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro."

→ la parola attività ci fa capire che siamo nel campo degli obblighi di fare

La prevenzione

Art. 29 - Conservazione

"2.

Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Consiste in attività dove nel contesto in cui è collocato il bene.

Perché limitare il rischio.

Consiste in un obbligo di fare (presupposto / natura giuridica dell'obbligo).

La limitazione è riferita all'effetto di questa attività necessaria: scongiurare che il contesto in cui è collocato il bene ne metta a rischio l'integrità.

Eliminare o ridurre i rischi per l'integrità del bene è però anche l'effetto dei divieti (misure di protezione limitative - artt. 21 e segg.).

Si differenzia rispetto alle altre due misure di conservazione (manutenzione e restauro), non sul piano giuridico, perché questi sono sempre obblighi di fare, né su quello degli effetti, che sono evitare il pregiudizio e/o deterioramento del bene.

La differenza si trova nell'oggetto delle misure di prevenzione: se manutenzione e restauro sono fatte SUL bene••, la prevenzione è nel luogo, nel contesto in cui si trova il bene. Si parla infatti di misura di conservazione indiretta. Alcuni esempi: impianto di videosorveglianza del museo•, impianto di climatizzazione della pinacoteca•, servizio di vigilanza e custodia della galleria•, l'archeologia c.d. preventiva•, struttura / opere di protezione dello scavo archeologico•.

Manutenzione e restauro

Art. 29 - Conservazione

"3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità"

"materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali."

Manutenzione Restauro

Controllo condizioni Recupero

Integrità / identità materiale

Identità culturale

Mantenere l'integrità di ciò che è "visibile" Recuperare ciò che è ancora nascosto / dell'opera inespresso

L'obbligo di attuare le misure conservative riguarda tutti i soggetti proprietari, possessori o detentori di beni culturali senza distinzioni tra soggetti pubblici e privati

Art. 1 - Principi

"3. Lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione."

"4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale"

"5. I"

privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

Art. 30 – Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza... 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

In ogni caso, che il soggetto proprietario del bene sia pubblico o privato, è il MiBACT che decide le misure di conservazione da adottare sul bene.

Queste misure di conservazione possono essere:

volontarie (art. 31) → dovute per legge, ma l'iniziativa è del proprietario / possessore...

imposte (artt. 32 – 33) → dovute per legge, ma l'iniziativa è del

MiBACT• esecuzione in-diretta → provvede il proprietario / possessore... ◦ esecuzione diretta → provvede il MiBACT ◦Il procedimento amministrativo di autorizzazione Art. 21 – Interventi soggetti ad autorizzazione "4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente … … 5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione." Avvio → su istanza • Comunicazioni
Dettagli
A.A. 2020-2021
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ginevrabertolini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Principi e Tutela dei Beni Culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Dalli Gian Pietro.