LEZIONE 1
Diritto del governo del territorio, anzitutto il diritto urbanistico è uno specifico settore
del diritto amministrativo, in questo senso disciplina il rapporto amministrativo che si
instaura tra l’autorità pubblica, la PA, e i soggetti privati che possono essere a vario
titolo i proprietari dei terreni, vicini, imprenditori che sui propri terreni intendono
avviare attività economiche. Il privato è sempre soggetto a prescrizioni urbanistiche
stabilite dalla PA tenute anzitutto in piani urbanistici (=atti amministrativi generali),
ma potrà trattarsi di prescrizioni contenute anche in provvedimenti amministrativi (il
permesso di costruire ad es), di esproprio o di carattere sanzionatorio, quindi atti con
elementi tipici che connotano il provvedimento amministrativo:
-unilateralità
-autorità
-esecutorietà
-esecutività
Si applicano al diritto urbanistico tutta una serie di garanzie già previste in via
generale dal diritto amministrativo, es regole relative alla partecipazione dei cittadini
all’attività di pianificazione.
Il diritto urbanistico investe anche i rapporti interprivati, quindi ha a che fare
notevolmente anche con il diritto privato, basti pensare alla norma sulle distanze
prevista nel c.c che riceve ulteriore specificazione a livello normativo proprio
nell’ambito del diritto urbanistico.
EVOLUZIONE STORICA
Qual è la definizione che si può dare al diritto del governo del territorio?
Per comprendere che cos’è occorre partire dalle origini e svolgere un’analisi della sua
evoluzione. Si parte dalle origini dello stato unitario quando i comuni non avevano
neppure l’obbligo di adottare un PRG.
Possiamo distinguere l’evoluzione di questa branca del diritto in 4 fasi:
I-1865-1942, fase di fondazione del diritto urbanistico→ in questa fase il diritto
urbanistico si basa sulla netta distinzione tra sfera privata e pubblica, in uno stato
pienamente liberale il diritto di proprietà rappresentava il diritto per eccellenza e il
proprietario del fondo all’interno di questo era sovrano assoluto. Unico limite ammesso
al diritto di proprietà discendeva dal rispetto della proprietà altrui, secondo l’ideologia
liberale il mio diritto finisce dove inizia quello degli altri. Lo spazio per la sfera pubblica
è assai ridotto, in capo alle amministrazioni incombeva il potere-dovere di provvedere
soltanto alle opere di uso pubblico, alle volte le amministrazioni per realizzare quelle
opere pubbliche potevano aver bisogno di acquisire le aree di proprietà dei privati,
nascono così le prime leggi sull’espropriazione forzata. la prima legge è quella
francese del 1810, in Italia dovremo attendere il 1865 (anno in cui vengono adottate le
leggi di unificazione amministrativa) L 2248/1865 allegato a) contiene le prime
disposizioni in materia urbanistica, questo allegato prevedeva la possibilità per i
consigli comunali di adottare regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale che
avevano efficacia limitatamente ai centri abitati.
Sempre nello stesso anno la L 2359 detta la prima disciplina in materia di
espropriazione forzata, inoltre prevede la facoltà per i comuni di adottare piani
regolatori edilizi, per centri urbani già esistenti, e piani di ampliamento per disciplinare
l’espansione degli abitati. La legge già prevedeva delle forme embrionali di
partecipazione dei privati alla formazione di questi piani tuttavia queste leggi rimasero
pressoché inattuate (scarsa preparazione tecnica degli uffici comunali e mancanza di
risorse finanziarie).
N.B la legge del 1865 prevedeva per l’esproprio un indennizzo quantificato in una
somma pari al valore venale del bene espropriato (=valore di mercato).
Fioriscono già in questo periodo le prime forme di convenzioni urbanistiche, in
particolare accordi bonari, cioè veri e propri accordi in cui il privato si obbligava a
cedere volontariamente delle aree di sua proprietà all’amministrazione e questa da
parte sua concedeva delle utilità, spesso si trattava di esenzioni di natura fiscale.
In questa fase qualche grande città italiana adottò un piano regolatore edilizio (Roma,
Firenze, Milano, Bologna, Torino).
Altro momento importante si ebbe con l’entrata in vigore delle leggi sanitarie nel 1934
il tu introduceva il certificato di abitabilità degli edifici, atto con cui si accerta la
conformità della costruzione alle regole contenute nel regolamento edilizio, solo nel
1935 con un regio decreto legge viene introdotta per la prima volta l’autorizzazione a
costruire, si stabiliva l’obbligo per i privati di richiedere una autorizzazione preventiva
al podestà per poter costruire all’interno dei centri abitati.
Durante la 2^gm venne adottata una legge che costituisce ancora oggi il riferimento
legge urbanistica fondamentale,
generale L1150- questa per la prima volta prevede 2
livelli gerarchici di pianificazione urbanistica, al livello sovraordinato piani territoriali di
coordinamento, al livello subordinato piani regolatori generali ma il PRG doveva essere
adottato solamente da alcuni comuni (quelli maggiori) individuati in un apposito
elenco ministeriale, per gli altri comuni era previsto il programma di fabbricazione. Il
PRG aveva ed ha tutt’ora la capacità di stabilire la destinazione d’uso dei suoli, e
limitare la proprietà privata sia da un punto di vista qualitativo (significa che il privato
potrà costruire sul proprio terreno solo costruzioni compatibili con la destinazione
d’uso) e quantitativo (che cosa il proprietario nel costruire dovrà rispettare, c.d indici
di edificabilità).
Altra novità è l’introduzione della licenza edilizia, nuovo nomen iuris per
l’autorizzazione preventiva a costruire introdotta nel 1935.
II-1942-1980, fase in cui il diritto urbanistico si presenta come il diritto che
regolamenta l’incremento edilizio e l’assetto delle città→ fase caratterizzata da
3 tendenze:
1-straordinarietà→la ripresa economica trasforma l’economia dell’Italia, trasformazione
verso un modello industriale che determina una trasformazione anche del volto delle
città, una forte crescita delle città a discapito delle campagne, occorreva quindi
costruire per fronteggiare le esigenze abitative di chi si trasferiva, questi fenomeni
avvengono al di fuori delle previsioni contenute nella legge urbanistica fondamentale,
si ricorre a strumenti straordinari. Nel 1951 vengono introdotti i piani di ricostruzione,
con i quali i comuni erano obbligati ad individuare le zone destinate alla demolizione e
ricostruzione da un lato e le zone destinate a servizi dentro e fuori il perimetro
dell’abitato i piani di ricostruzioni scalzano quindi il PRG che da strumento provvisorio
diventano il principale strumento di regolazione dell’attività edilizia, il risultato fu un
pesante stravolgimento dei centri abitati ed un’edificazione massiccia delle periferie,
tra anni 50-60 grande sviluppo edilizio che si afferma nella più totale mancanza di
rispetto di forme di ordinata e ordinaria pianificazione urbanistica, nasce in questo
periodo il fenomeno delle c.d lottizzazioni abusive.
2-ricerca di normalizzazione da parte del legislatore→ legge importante di questi anni
è la c.d legge ponte, si tratta della L 765/1967, interviene con alcune modifiche alla
legge urbanistica fondamentale del ’42 in attesa di un’annunciata riforma urbanistica.
Principali interventi legge ponte:
in questa esigenza di normalizzazione il primo obbiettivo fu quello di estendere il
❖ più possibile l’applicazione dei piani urbanistici, si generalizza così l’obbligo per i
comuni di dotarsi di un PRG, non solo, vengono fissati i termini entro cui i comuni
dovevano dotarsi di un PRG, in mancanza veniva previsto il potere sostitutivo dello
stato, la legge rendeva obbligatorio il c.d regime di salvaguardia che prevede dei
limiti molto ridotti di edificabilità in assenza di un piano regolatore (“zone
bianche”);
Rende la licenza edilizia obbligatoria su tutto il territorio comunale, sia centri
➢ abitati che zone di espansione;
Irrobustimento delle sanzioni nel caso di lottizzazioni abusive, opere in assenza
➢ di licenza o difformità dal piano.
Arginare lo sviluppo edilizio selvaggio e speculativo, rinvia ad un decreto
❖ ministeriale (d.m
1444/1968) per la fissazione di limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza
tra fabbricati, nonché rinvia alla definizione dei c.d standard, cioè la dotazione minima
di infrastrutture e servizi da garantire in rapporto al numero di abitanti.
Altra novità è rappresentata dalla fissazione della regola secondo cui le licenze edilizie
potevano essere rilasciate solo in presenza e a condizione della realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria.
Ottenere la partecipazione dei privati a spese di urbanizzazione, viene per la prima
❖ volta disciplinata la c.d lottizzazione convenzionata, cioè piani di lottizzazione cui
accede la convenzione di lottizzazione nella quale i privati ottenevano
dall’amministrazione la possibilità di costruire ma in cambio si impegnavano a
realizzare le opere di urbanizzazione primaria, si impegnavano poi a versare un
contributo a sostegno dei costi necessari alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria (scuole, impianti pubblici ecc..).
Fase caratterizzata anche dall’adozione di altre importanti leggi che introducono i
primi ? del PRG, si tratta del piano per gli insediamenti produttivi, piani di recupero,
proprio con questi piani il legislatore si poneva per la prima volta il problema della
riqualificazione urbanistica del patrimonio esistente. 3-primi interventi della corte cost
che hanno conformato alcuni capisaldi del diritto urbanistico→prima importante
sentenza è la n 55/1968, con questa prima pronuncia la corte cost dichiarò illegittima
la legge ponte nella parte in cui non prevedeva un indennizzo a favore dei privati
proprietari per il caso di apposizione mediante il PRG di vincoli di inedificabilità
assoluta, con quella sentenza la corte ebbe a dire anzitutto che il diritto di edificare
“ius edificandi” coincide con il diritto di proprietà, quindi è una facoltà insita ed
esistente che caratterizza il nucleo del diritto di proprietà, per cui ogni previsione del
PRG che stabilisca un divieto di edificabilità del suolo con efficacia a tempo
indeterminato equivale ad una forma di espropriazione sostanziale, vale a dire che il
bene resta di proprietà privata ma il diritto viene completamente svuotato nel suo
contento tipico, conseguentemente se il PRG prevedeva vincoli di inedificabilità
assoluta a tempo indeterminato ciò valeva ad una forma di larvata di espropriazione
con conseguente obbligo per i comuni di liquidare un indennizzo a favore dei privati (si
stimò che l’effetto economico della sentenza avrebbe prodotto un esborso di 400
miliardi di lire). Il legislatore italiano intervenne con una serie di leggi “tampone”, la
prima nel 1968 prorogata annualmente fino al 1971, queste leggi stabilivano per i
vincoli di inedificabilità una durata massima di 5 anni allo scadere dei quali se le
previsioni del piano non erano attuate si stabiliva la decadenza del vincolo. Dopo il
susseguirsi delle leggi tampone intervenne affrontando la questione la L 10/1977
“legge bucalossi”. L’operazione compiuta dalla legge fu emblematica, perché proprio
sul presupposto argomentativo per cui lo ius aedificandi inerisce al diritto di proprietà
sconfessò questo assunto trasformando il titolo abilitativo necessario per costruire, la
licenza edilizia venne abrogata e al suo posto venne introdotta la concessione edilizia
(importante distinzione tra autorizzazione e concessione, l’autorizzazione è il
provvedimento amministrativo attraverso il quale l’amministrazione verificata la
sussistenza di presupposti previsti dalla legge rimuove un ostacolo all’esercizio di un
diritto di cui il privato è già titolare, viceversa la concessione ha effetto costitutivo in
capo al privato. A livello urbanistico trasformare il titolo amministrativo necessario per
costruire da autorizzazione a concessione significava affermare che lo ius aedificandi
non sussiste ab origine in capo al proprietario privato ma viene costituito in capo al
privato per effetto della concessione).
In questo modo la legge bucalossi diceva il contrario di quanto detto dalla corte nella
sentenza del ’55, questo aveva conseguenze anche sul piano dell’espropriazione
forzata e dei vincoli di inedificabilità assoluta perché se lo ius aedificandi non sussiste
ab origine in capo al proprietario significa che l’apposizione di vincoli di inedificabilità
assoluta non produce alcun effetto espropriativo con la conseguenza che il comune
non era tenuto ad alcun indennizzo di esproprio.
Il braccio di ferro tra il legislatore e la corte prosegue, dopo la legge bucalossi la corte
cost interviene nel 1980 con la sentenza n 5, qui torna a ribadire quanto detto nella
sentenza 55, e cioè che lo ius aedificandi non è una facoltà concessa dal comune al
privato ma è consostanziale al diritto di proprietà, pertanto la concessione edilizia
come denominata dalla legge bucalossi in realtà altro non è che una autorizzazione.
Dalla sentenza 5/1980 ad oggi il carattere autorizzatorio del titolo abilitativo
necessario per costruire, il c.d permesso, non è più stato messo in discussione.
Sentenza 5/1980 importante anche per la parte della pronuncia che dichiara
incostituzionale la legge ponte ma anche la prima legge tampone che avevano esteso
il criterio del valore agricolo ai fini del calcolo dell’indennizzo d’esproprio anche ai suoli
edificabili, era stabilito dalla legge tampone che per calcolare l’esproprio nel caso di
territori qualificati come tali dal PRG il valore del suolo doveva essere parametrato al
valore agricolo del fondo e non al valore di mercato.
III-1980-1995, diritto urbanistico si presenta come la disciplina volta a
garantire l’ordinato assetto territoriale della convivenza di varietà di
interessi pubblici e privati insistenti sul territorio → questa fase si caratterizza
per una duplice tendenza, da un lato emergono sotto l’influsso dell’esperienza
britannica e statunitense tutte quelle istanze volte alla deregulation e alla
semplificazione amministrativa, da un altro lato si afferma una tendenza legata
all’affermarsi del ruolo dell’ue e di alcuni movimenti del diritto internazionale che
coscienza ambientale.
portano all’emergere di una
L 94/1982 viene introdotto l’istituto del silenzio assenso per il rilascio di alcuni pareri e
nulla osta e viene introdotta anche l’autorizzazione gratuita per la realizzazione di
alcuni interventi edilizi minori. Nel 1986 viene poi introdotta la DIA (= a quella che
oggi prende il nome di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Nel 1986 viene poi introdotta la DIA (= a quella che oggi prende il nome di
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L 431/1985, legge Galasso, questa introduce il vincolo paesaggistico e rende
obbligatoria l’adozione da parte delle regioni dei piani paesaggistici, ma poi nel 1986
per effetto del recepimento di una direttiva comunitaria viene istituito il ministero per
l’ambiente, viene introdotta la risarcibilità per danno ambientale e viene disciplinata la
valutazione dell’impatto ambientale (impatto sull’ambiente per le opere a rischio).
Sempre in questo periodo se guardiamo il dibattito dottrinale emerge la questione
delle tutele parallele, presa ormai contezza dell’esistenza di una pluralità di interessi
pubblici che insistono sul territorio ci si rende conto che il PRG non è lo strumento in
grado di curare tutti questi interessi e accoglierli nella propria disciplina urbanistica,
nasce quindi per effetto di alcune proposte dottrinali tutta una serie di tutele parallele.
(tema delle tutele parallele è superato, oggi si guarda al PRG)
Se è vero che nasce la tutela ambientale è anche vero che sono propri di questi anni i
due grandi condoni edilizi, il primo del 1985 e il secondo del 1994; al tempo stesso in
questa situazione di continua oscillazione, proprio all’inizio degli anni ’90 emerge da
un lato l’adesione del legislatore statale a politiche di riqualificazione urbana tese a
recuperare il patrimonio edilizio esistente e dall’altro ulteriore tendenza del legislatore
tesa ad intrecciare sempre più gli strumenti urbanistici con le politiche di sviluppo
economico del territorio. Nascono quindi in questo periodo i piani integrati di
intervento, i piani di riqualificazione urbana, i programmi di recupero urbano (primi
due introdotti dalla L 179/1992 e i programmi di recupero con la L 493/1993), si tratta
molto spesso di strumenti che si appoggiano su forme di negoziazione a vario titolo
con i privati e si cerca di incentivare soprattutto l’iniziativa privata anche nella stessa
predisposizione di questi piani. Complessivamente gli interventi legislativi di questo
periodo ci restituiscono un diritto urbanistico ormai diverso da quello delle fasi
precedenti, un diritto in cui i vari strumenti così elaborati contribuiscono a definire
l’urbanistica come un settore teso a governare in maniera integrata il territorio, il
paesaggio e l’ambiente e le attività private ed economiche che ricadono sul territorio.
IV-1995-oggi, fase in cui abbiamo un diritto in trasformazione→ riforme
dell’ordinamento degli enti locali, le prime importante leggi di riforma delle autonomie
locali condizionano fortemente anche il diritto urbanistico, L 142/90 (poi tu enti locali),
L 81/93, ecc.
Perché parliamo di un diritto urbanistico in trasformazione ?
Il primo ev
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