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La frammentazione della pianificazione comunale

Uno dei grossi problemi della pianificazione odierna è la frammentazione che si è verificata nel corso degli anni. Il punto di partenza normativo risale alla formulazione originaria della Legge urbanistica del 1967, che era fortemente influenzata dal regime fascista. Questo ha portato a una forte gerarchizzazione, con tre livelli di pianificazione: nazionale, regionale e comunale. A livello superiore, si vincolava gerarchicamente il contenuto dei piani di livello inferiore. Con il superamento dell'ordinamento fascista, si è cercato di modificare questo schema, ma ancora oggi il meccanismo pianificatorio è improntato su tre livelli tendenzialmente gerarchicamente ordinati. La pianificazione regionale si occupa dei principi di sviluppo del territorio, mentre la pianificazione generale comunale riguarda il Piano Regolatore Generale (PRG) e le linee di sviluppo generali del comune. Infine, la pianificazione comunale attuativa si occupa dei piani attuativi del PRG, che presuppongono le indicazioni del PRG ma le specificano in modo da renderle immediatamente esecutive. In teoria, dovrebbe ancora esserci una relazione gerarchica fra i tre livelli di pianificazione, ma nella pratica questa gerarchia è spesso compromessa dalla frammentazione e dalla mancanza di coordinamento tra i diversi livelli.

Il diritto urbanistico e la pianificazione si sono concretizzati nel nostro ordinamento in modo molto frammentario, con campanilismo comunale. Le regioni che hanno iniziato a funzionare ad inizio anni '70 non sono state capaci di prendere il comando. Il fenomeno di pianificazione precede la regionalizzazione e si erano create delle sedimentazioni di posizioni, con assetti territoriali spesso discontinui tra diversi comuni. È difficile per le regioni operare quindi in senso unificatore.

Quindi, l'evoluzione concreta dell'ordinamento ha disatteso le aspettative della Legge urbanistica. Il legislatore nazionale si è reso conto di tale dato di fatto e ha iniziato a disciplinare ex post una situazione di fatto già sedimentata: ha inciso senza abrogarlo sul sistema gerarchico, emanando delle norme che hanno scardinato il sistema. Progressivamente ha previsto che potessero essere emanate nuove tipologie di piano, come il piano settoriale, talvolta di competenza dei comuni ma anche delle regioni.

Es.

piano paesaggistico, piano di recupero, piano del parco, peep (piano per edilizia economica e popolare) -> finalità settoriale che non si inseriscono immediatamente nel contesto della struttura piramidale, scardimento del sistema anche attribuendo ad alcuni di questi piani una forza particolare

1) Es. piano paesaggistico: quando entra in vigore, se prevede contenuti incompatibili con PRG preesistente, lo abroga e lo sostituisce. Questo avviene per tutti i piani a vocazione "ambientalistica". Normalmente PRG potrebbe essere modificato solo con un procedimento di variante, procedimento strutturalmente identico a quello seguito per emanazione PRG -> principio del contrarius actus, in base al quale quando un atto deve seguire un certo iter, può essere modificato solo da un atto con le stesse caratteristiche procedurali. Si dice che l'entrata in vigore del piano settoriale funge da variante del PRG, quindi violazione principio del contrarius actus

2) seconda grande

variazione a causa dei legislatori regionali: fin da subito sono stati molto proattivi, sempre con grande consapevolezza del proprio ruolo come depositari di materie legislative concorrenti (prima urbanistica poi governo del territorio che la comprende). Hanno iniziato sin da subito ad emanare leggi regionali in materia di pianificazione, interpretando in modo piuttosto estensivo il proprio ruolo normativo. Hanno emanato disposizioni che hanno modificato anche nomenclature: PRG e piani attuativi divengono piani strutturali e operativi, entrambi vengono descritti come di competenza dei comuni. I primi disposizioni di principio, i secondi rendono operative le disposizioni. Di fatto, dal punto di vista contenutistico, non è cambiato molto rispetto alla Legge urbanistica, ma è interessante osservare come i legislatori regionali si siano sentiti quasi in dovere di esprimere la loro autonomia legislativa, addirittura coniando un nomen iuris diverso rispetto a quello adottato dal legislatore nazionale. Il primo passo della.

creatività dei legislatori regionali

In un primo tempo non palesata diversità contenutistica, poi sperimentazioni operate dai legislatori regionali sono divenute sempre più audaci

Guardando alle leggi regionali odierne si è modificato non tanto il contenuto dei piani in questione rispetto a quelli previsti dalla L. urbanistica, quanto l'approccio procedimentale

Hanno inciso fortemente sulle modalità con cui i piani vengono emanati - soprattutto hanno inciso sulle potenzialità espressive dei diritti partecipativi delle cittadinanze

Nello schema della L. urbanistica l'iter prevede un momento partecipativo, ma piuttosto blando - no possibilità di espressione forte in vista della predisposizione del PRG, legislatori regionali intervenuti massicciamente sul punto elaborando e sperimentando moduli partecipativi innovativi

Non è cambiata invece la funzione né il contenuto-contenuti necessari di PRG: localizzazione opere

pubblicazione e zonizzazione (ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, ciascuna con propria destinazione prevalente, ad esempio zona residenziale, industriale, agricola, destinata a impianti e servizi, ecc.) + individuazione patrimonio ambientale e culturale. Abbinamento fra esistenza zona, rapporto altre, vocazione teleologica comporta una certa fisionomia strutturale e funzionale, ad esempio anche caratteristiche degli edifici. Il comune ha dei vincoli nella localizzazione e zonizzazione posti dal legislatore nazionale, intervenuto a livello normativo stabilendo come va suddiviso il tessuto urbano. Classificazione inderogabile dai legislatori regionali e dai pianificatori comunali, deve esserci quantomeno un lessico comune. Ad esempio, vari immobili sono colpiti dal prelievo tributario in modo differente anche a seconda dell'area del tessuto urbano in cui si trovano. Se i comuni fossero liberi in tutto e per tutto ci sarebbe parecchia confusione anche in ambito tributario. Necessaria quindi questa pubblicazione e zonizzazione per garantire una corretta gestione del territorio e una chiara definizione delle destinazioni d'uso.

classificazione di impronta nazionale, che poi prevede la possibilità di "innesti", ma non può farlo il comune di sua iniziativa -> principio di legalità e di salvaguardia

Inoltre il legislatore nazionale predispone suddivisione del territorio in zone non necessariamente rigida e valevole per tutti i comuni. Già art. 5 e 118 -> adeguatezza e differenziazione, es. il centro urbano è la zona A, ma all'interno di quella area ci può essere A1, A2, A3 quindi c'è discrezionalità del pianificatore nell'individuazione di tali graduazioni, ragionevole in centro grosso

Principio di salvaguardia = suddivisione in zone del legislatore nazionale, es. zona A immobili esistenti devono essere adibite per la maggior parte ad attività abitativa residenziale o ricettizia, negozi, attività produttiva ma non possono farsi es. grandi impianti industriali

Vincola il piano nel momento in cui disciplina gli

Interventi di modificazione edilizia realizzabili nelle varie zone:

In primis principio di legalità, aree, poi il pianificatore in relazione a tale principio stabilirà cosa si può fare nelle varie zone tenendo presenti le peculiarità locali.

I soggetti che vogliono intervenire per modificare il tessuto urbano devono rispettare le norme e disposizioni PRG.

Ad esempio, se una zona del territorio comunale è adibita a zona industriale, ma viene realizzata una struttura che rispetta i vincoli strutturali ma ha un uso differente, è possibile?

La localizzazione delle opere pubbliche comporta un vincolo di inedificabilità, con conseguenze che conosciamo.

La zonizzazione è una struttura giuridica diversa, che non vincola il singolo terreno ma stabilisce cosa si può fare nell'intera zona.

Ad esempio, nel comune Alfa la parrocchia ha finanze e acquista un terreno agricolo su cui c'è un capannone che vuole utilizzare per un centro interculturale. D'accordo con gli esponenti religiosi,

ma il sindaco si accorge dell'idea, gli fa presente che il terreno è agricolo e gli dice che non può adibirlo a tale uso perché sta violando la pianificazione, vuole sanzionarlo. In base al principio di legalità e salvaguardia strettamente intesi il primo cittadino ha ragione, ma fattispecie arrivata spetto dinanzi al giudice amministrativo, che ha iniziato ad applicare un metodo molto più flessibile: vero che c'è stata violazione PRG, ma bisogna vedere la ratio della zonizzazione = i PARAMETRI EDILIZI devono essere rispettati, in questo caso lo sono. Modificate lievemente le caratteristiche dell'immobile per renderlo compatibile per la nuova destinazione, ma se compatibili con parametri edilizi la destinazione d'uso può essere diversa purché si rispettino tutti i parametri edilizi. Risultato che si sta raccogliendo negli anni recenti nel diritto vivente e in giurisprudenza. La destinazione diversa deve corrispondere alla

tutela dell'interesse pubblico e non un interesse egoistico personale, tendenzialmente il giudice nel secondo caso riconoscerà un illecito MA blandamente contra legem, law in action Senso distinguere legalità delle disposizioni e legalità dei principi Tale orientamento giurisprudenziale dimostra che talvolta la legalità dei principi può prevalere sulla legalità delle norme, avallando prassi anche contra legem 3° contenuto necessario: con efficacia dichiarativa -> dare conto dei beni di pregio ambientale o culturale rientranti nel territorio del comune 07/10/20 Contenuto necessario PRG (piano strutturale delle leggi regionali: 1) localizzazione opere pubbliche 2) zonizzazione, ripartizione in zone con fisionomia omogenea Evoluzione nel diritto vivente, parte consistente della giustizia amministrativa ritiene che la destinazione d'uso degli immobili possa essere derogata per interesse pubblico se rispettati altri parametri 3) parte di

La ricognizione del patrimonio naturalistico e storico-artistico è efficace giuridicamente meramente dichiarativa.

Oltre a questi contenuti, i PRG si sono progressivamente arricchiti di un altro elemento che c'è quasi sempre: norme tecniche di attuazione.

Allegato al piano generale in cui si descrive con prospettiva tecnica come si può costruire nelle varie zone, si specificano le disposizioni generali.

Planimetrie, cartine del territorio comunale con la suddivisione in zone.

Documenti liberamente accessibili, cartografie pubblicate online non solo dopo delibera di entrata in vigore del piano ma anche durante il procedimento della sua formazione.

MA problema di alfabetizzazione -> colori per varie zone, talvolta si intersecano.

Il cittadino normalmente capisce poco, ci vuole preparazione tecnico-cartografica.

Possono esserci anche altri contenuti: ad esempio, in certi comuni contiene anche una parte di "dichiarazione di intenti", priorità politiche e sociologiche che persegue.

ecc.Ab

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
84 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Urbanistico e delle opere pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Simonati Anna.