Urbanistica = insieme di regole e strumenti che disciplinano l’uso del
territorio, le sue trasformazioni antropiche
Definizione serve anche a delimitare la materia per la ripartizione delle
competenze In primo luogo legislative art. 117 Cost.
Ora:
-competenze esclusive statali
-competenze concorrenti
-competenza residuale delle regioni
Prima del 2001 -> materia di competenza legislativa concorrente era definita urbanistica
Dopo 2001 -> concorrente il governo del territorio
Regioni alla ricerca di nuove competenze, non menzionata urbanistica = ne hanno
voluto desumere la competenza residuale = esclusiva regionale
MA Corte Costituzionale è intervenuta immediatamente dopo la riforma, precisando che
“governo del territorio” invece ricomprende urbanistica + edilizia QUINDI non sarebbe
cambiato nulla con la riforma del titolo V
stato dà i principi, le regioni disciplinano il dettaglio
Questo vale per i legislatori regionali ordinari, invece lo statuto per le regioni a statuto
speciale essendo di rango legislativo costituzionale può derogare alle leggi nazionali
(Sicilia, Sardegna, Val d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Interventi normativi potranno essere effettuati sia dal legislatore regionale che da
quelli locali provinciali
Corte Costituzionale si è posta il problema della corretta ripartizione delle competenze
legislative Ha iniziato ad occuparsene da quando sono state istituite le regioni (DPR
8/1972), già presenti
nella Costituzione dell’88 ma solo formalmente
Prima sentenza -> 141/1972, questione di legittimità costituzionale di una legge
regionale Prima definizione di urbanistica: “assetto ed incremento edilizio dei
CENTRI ABITATI”, faceva riferimento al solo territorio urbanizzato
No ambiente! Possono essere due materie distinte ma non significa non si
intreccino Es. non rientrerebbe impianto eolico su territorio non abitato
Qui importante il dialogo tra diverse materie, anche inerzia conservativa è prodotto di
una scelta umana
A ben vedere tutto il territorio è “antropizzato”, c’è la possibilità idealmente di
antropizzare qualsiasi territorio
MA in questa sentenza la definizione accolta è molto circoscritta, perché? Perché le
regioni erano appena state create e c’era ancora molta diffidenza da parte dello stato cfr.
legislatori regionali
Nell’iter progressivo dello sviluppo del diritto regionale la successiva tappa normativa è
stata
DPR 616/’77 -> ha trasferito in modo più cospicuo le competenze amministrative alle
regioni
Lo stato ha nel frattempo verificato che in fondo i legislatori regionali non sono così
sovversivi, non ci sono solo onori ma anche oneri
Inizio anni ’70 Corte Costituzionale più centralista, poi più regionalista
Cambia anche la definizione di urbanistica, sentenza 239/1992 punto 4 diritto:
“urbanistica comprende tutto ciò che concerne l’uso dell’intero territorio (e non solo degli
aggregati urbani) ai fini della localizzazione e tipizzazione degli INSEDIAMENTI di
ogni genere con le relative infrastrutture)
= tutto ciò che ha a che fare con gli insediamenti, nozione molto più ampia
Legislatori regionali si sentono autorizzati ad emanare disposizioni in materia di
urbanistica Cambia il rapporto tra urbanistica ed edilizia, edilizia ora considerata come
parte dell’urbanistica
-> competenza concorrente
Competenze concorrenti: previsti limiti ulteriori al rispetto dei principi generali della
materia
1)diritto penale
2)diritto civile
3)territorio regionale
Limite del diritto civile -> non messo a rischio spesso
Limite del diritto penale -> es. storico: regione Calabria e Campania, legislatori regionali
hanno guardato la legisl. Nazionale in materia di abusivismo edilizio che fissa distanza
minima dalla costa in cui è proibito costruire, avendo competenza legislativa concorrente
(prima della modifica titolo V), ricompresa edilizia in urbanistica
Esercizio della potestà concorrente riducendo la fascia di rispetto, legislazione impugnata
Corte Costituzionale nelle sentenze dei primi anni ’90 ribadisce il limite del diritto
penale, vigenza uniforme su tutto il territorio nazionale, sarebbe violazione art. 3 Cost.
Alcune regioni particolarmente sovversive, anche in modo mascherato (es. L. di
bilancio) hanno depenalizzato reati di abuso edilizio o hanno ridotto le distanze
Corte Costituzionale ha smesso di emanare sentenze di accoglimento della questione di
legittimità, ma ha iniziato a rispondere con interpretative di rigetto, legittima la
normativa ma va
interpretata in senso conforme alla legislazione nazionale, dà per scontato che il
legislatore regionale lo sappia (sana ironia)
Da metà anni ’90 legislatori regionali anche trai più creativi hanno iniziato a rispettare il
limite del diritto penale in modo abbastanza solerte
Altri problemi che devono affrontare i legislatori regionali: materie limitrofe
Esempi da cui emerge che ci sono ambiti non immediatamente riconducibili al
governo del territorio ma possono lambire l’ambito
Tutela ambiente, tutela beni culturali -> esclusiva statale
Valorizzazione -> concorrente
Es. immobili di pregio storico e artistico, fino a che punto i legislatori regionali
devono fare un passo indietro?
Come si distinguono le due competenze?
Interesse collettivo-interesse generale/della collettività
interesse collettivo -> gruppo determinato o determinabile di
persone Interesse tutela ambiente: generale
Governo del territorio: ogni collettività ha un interesse di governo del territorio diverso
Questione in realtà solo normativa -> competenza esclusiva vs. concorrente, non devo
bilanciare gli interessi ma si va a vedere la legge regionale e ci si chiede quale sia
l’obbiettivo primario, è di disciplinare l’uso del territorio? Se sì la norma è legittima e
può anche impattare lievemente su questioni di tutela ambientale, ma se fosse
l’obbiettivo primario non sarebbe legittima
Può sembrare un criterio non del tutto soddisfacente, ma necessario per applicare il
criterio in modo almeno tendenzialmente unitario, il criterio deve essere generale ed
astratto
Applicato in modo abbastanza saggio dalla Corte Costituzionale -> criterio
TELEOLOGICO Problema dei pro e contro: i legislatori radicati sul territorio si presume
abbiano una migliore e maggiore conoscenza dei casi propri, quindi dovrebbero essere le
autorità normative più adatte MA c’è un macro principio del parametro dell’uguaglianza
e parità di trattamento, problema di qualificare il diritto dell’ambiente salubre
Tutela dell’ambiente considerata una macro-materia, interseca varie competenze in senso
stretto Valore immanente all’ordinamento, valorizzazione singolarità vs. garanzia di tutela
di un’esigenza percepita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale
Prima Costituzione e poi legislatore e corte devono bilanciare le opposte esigenze, si può
recuperare questa competenze nell’intreccio fra disciplina di tutela ambientale vs.
governo del territorio, si intrecciano e si richiamano a vicenda, auspicabilmente una
sinergia trai due livelli Principio costituzionale di leale collaborazione fra livelli
costituzionali
Si pensa che a mano che si scende di livello c’è una conoscenza più approfondita del
territorio, ma non è del tutto vero!
Spesso è più facile che una banca dati ministeriale dia visione più completa del territorio
piuttosto che ci sia conoscenza esaustiva e aggiornata da parte dei comuni -> scarsità
risorse
-mancanza fondi
-mancata consapevolezza
Livelli istituzionali locali molto presi dalla ordinaria amministrazione, grosso problema
rispetto al quale l’esistenza di competenze di livello superiore può essere d’aiuto
L. di una regione a statuto ordinario, recentemente ritenuta anti costituzionale dalla
Consulta Nelle aree urbane si possono costruire varie opere pubbliche, impianti ecc.,
devono rispettare i piani urbanistici presenti + piani settoriali, singole regioni possono
prevedere questi ultimi anche in modo un pò diversificato
Edifici adibiti al culto diverso da quello cattolico, realizzazione illegittima se non
legittimata da emanazione di un piano approvato dalla regione
Art. 3 Costituzione + libertà di culto art. 19
Criterio teleologico -> indirettamente la violazione della libertà di culto, non si preoccupa
realmente dell’ordinato sfruttamento del tessuto urbano, vuole es. evitare che accanto alle
chiese ci siano es. moschee
Norme che vietano assembramenti davanti a locali piccoli adibite a moschea, qui ratio
diversa Se ci sono persone che pregano su marciapiede e carreggiata si inserisce anche
la tutela
dell’ordine pubblico
QUI necessario non ragionare aprioristicamente in senso ideologico, talvolta c’è una ratio
giuridica sensata
Prima evidente la finalità recondita del legislatore
Quali sono i principi del governo del territorio? Corte Costituzionale quando si pone
problema della individuazione dei principi
1. ci sono leggi nazionali che contengono principi, rubricata come “principi” non la
rende però automaticamente una legge di principio, valutazione sostanziale
2. se manca una norma nazionale di principio, (oltre ai principi costituzionali) principi
generali dell’ordinamento che si possono ricavare da una lettura complessiva della
legislazione su quella materia, anche non codificati
Attività interpretativa talvolta complessa
Complicata individuazione in materia, decreto 380/2001 -> edilizia, contiene molti
principi di governo del territorio che hanno a che fare con edilizia
I titoli edilizi sono un numero chiuso e sono individuati dal legislatore nazionale
Principio di legalità: corollario è il principio di salvaguardia, in base al
quale le trasformazioni del territorio da parte dei privati solo legittime
a)in quanto compatibili con la normativa vigente
b)verifica di legittimità preventiva √autorità competente
PRG -> misure di salvaguardia, istituto
Prg nel territorio comunale può cambiare nel corso del tempo, edificio non più
realizzabile dopo un nuovo prg
Tizio titolare di terreno edificabile, ma guardando la bozza vede che non sarà più
edificabile In tale situazione l’ordinamento dice che la richiesta di Tizio rimane
congelata
Previsione obbligatoria delle misure di salvaguardia su tutto il territorio, principio
generale
Principi dell’urbanistica: L. risalente ma ancora in vigore, è desueta e non contiene tutti i
principi di governo del territorio, 1150/1942
16/09/2020
Riforma titolo V -> tolto un limite piuttosto rilevante
Prima della riforma “federalista” dovevano rispettare il limite dell’interesse dell’unità
nazionale
ORA non c’è più nel 117, ora applicazione più forte del principio di sussidiarietà
Perdura il principio ex art. 5 Cost. (promozione delle autonomie)
MA non più limite stringente dell’interesse dell’unità nazionale! Uno dei punti più
criticati della riforma
Corte Costituzionale però non si è discostata dall’orientamento pregresso in quanto
comunque le regioni non sono state troppo “anarchiche”
Normativa relativamente recente di riferimento: DPR 380/2001
Normativa generale in materia di urbanistica: L. 1150 del ’42 una delle leggi
definite “leggi fascistissime”, espressione di un certo regime e di una certa ideologia
molto statalista ed accentratrice
Alcune disposizioni ancora in vigore, altre no
Legge che contiene alcuni input normativi che possono individuare un principio, ma
NO quadro esaustivo di principi!
Necessario cercare i principi nell’insieme dell’ordinamento
giuridico Lo stato non emana la disciplina di principio, le leggi-
cornice
a)tesi più restrittiva -> le regioni avrebbero dovuto attendere lo stato
b)le regioni si danno le proprie leggi, cercando di desumere i principi dall’insieme
dell’ordinamento, che poi modellano su quella statale eventualmente emanata
successivamente Si valuterà la sua compatibilità
-la legge della regione risulta abrogata, lex posterior abrogat priori (ma non è la stessa
fonte)
-sopravvenuta incompatibilità costituzionale per violazione del 117 Cost. MA ci sarebbe
l’onere di impugnazione (ma problemi nei tempi di impugnazione)
-si applica il principio di leale collaborazione e la regione modifica la propria legge di
conseguenza (purtroppo nella realtà non si verifica)
QUINDI
Problema di cercare nell’ordinamento dei principi generali vincolanti i legislatori regionali
Il testo unico di edilizia contiene principi generali, bisognerebbe capire se fossero
estensibili al governo del territorio
-principio di legalità -> principio di salvaguardia suo corollario
Ripartizione del territorio da parte del piano urbanistico in parti omogenee =
zonizzazione Es. centro, centro storico
Applicazione del principio di salvaguardia
Regolamento edilizio = atto del comune che norma TUTTE le attività che hanno a che
fare con la gestione dei centri abitati
Rispetto della legislazione a TUTTI i livelli!
Principi generali non solo dell’edilizia ma anche dell’urbanistica e quindi dell’intero
governo del territorio
Individuazione dei principi è abbastanza discussa operata seguendo diverse linee di
pensiero In alcuni casi c’è un consenso vasto sull’individuazione di alcuni principi, in
altri non c’è
C’è visione univoca oltre che sul principio di legalità e salvaguardia anche in riferimento al
principio di tutela ambiente ed ecosistema e del patrimonio storico-artistico ->
rilevanza primaria di tali principi emerge direttamente dalle norme costituzionali, art. 32
interpretato in modo evolutivo
Implicazioni concrete di non poco conto, es. piano paesaggistico, finalità di
garantire preservazione e tutela di aree di rilevanza ambientale
Di conseguenza il legislatore stabilisce che qualora un piano a vocazione ambientale sia
successivo a PRG e contenga disposizioni incompatibili, le regole del piano paesistico
prevalgono e devono essere considerate una modifica automatica alle norme del Piano
Regolatore Generale
Gerarchia degli interessi: quelli a vocazione ambientale avrebbero rilevanza maggiore
-altro principio individuato da molti, normalmente denominato “di unicità del
piano” o della pianificazione: PRG è un piano del comune
Nel sistema predisposto originariamente dalla L. urbanistica del ’42 idea che ci
dovesse essere piano strutturale regionale e nazionale, con rapporto gerarchico fra
livelli di pianificazione
Col passare del tempo l’ordinamento è divenuto sempre più autonomista, art. 5
I comuni esercitano un potere autonomo, inoltre i comuni italiani sono molto campanilisti
grosso problema strutturale, manca una pianificazione di area vasta
È essenzialmente comunale ma non è molto efficiente, quindi fisionomia a macchia di
leopardo No uniformità ad esempio regionale, problemi burocratici ma prima ancora
normativi: es. immobile tra due comuni cui sono applicate due discipline diverse!
Ci sono state delle sperimentazioni nel nostro ordinamento di strutturazioni associative
quali unioni di comuni, comunità di valle, comunità montane, comunità isolane (es.
isole Eolie) Sarebbe auspicabile una pianificazione associata, alcune di queste entità
avrebbero il dovere di farlo
Es. comunità di valle hanno 2 categorie di funzioni: quelle che possono esercitare insieme
e quelle che devono esercitare insieme, tra queste la pianificazione territoriale
Ratio di supplire alla carenza di pianificazione più ampia, MA in realtà no pianificazione
unitaria di queste entità sempre a causa del campanilismo, idea dominicale del proprio
territorio
Tra l’altro più il comune è confinante e meno si va d’accordo, ricerca sociologica al
riguardo (8 volte su 10 esito negativo dei referendum di unificazione)
Necessaria invece maggiore coerenza trai piani vigenti nel territorio nazionale, bel
principio in astratto ma poco applicato in concreto
-principio di sostenibilità: economica, sociale ed ambientale MA non è un principio
univoco, necessaria consapevolezza di ciò, principio rischioso se utilizzato male
La dottrina nel declinare questi principi non fa riferimento a particolari disposizioni ma al
principio costituzionale di UGUAGLIANZA
C’è una logica di preminenza di una sostenibilità sulle altre? Intrinsecamente
polisemico Di volta in volta dobbiamo individuare l’accezione preminente
Necessario evitare utilizzi ideologici del principio
Necessario scegliere quale delle 3 accezioni debba prevalere nel caso concreto, alla fine
purtroppo prevale quella economica
Principio strettamente correlato con altro principio
-principio di risparmio del suolo/divieto di consumo di suolo: ha a che fare con
sostenibilità ambientale e sociale
-C’è visione univoca oltre che sul principio di legalità e salvaguardia anche in riferimento
al principio di tutela ambiente ed ecosistema e del patrimonio storico-artistico ->
rilevanza primaria di tali principi emerge direttamente dalle norme costituzionali, art. 32
interpretato in modo evolutivo
Implicazioni concrete di non poco conto, es. piano paesaggistico, finalità di
garantire preservazione e tutela di aree di rilevanza ambientale
Di conseguenza il legislatore stabilisce che qualora un piano a vocazione ambientale sia
successivo a PRG e contenga disposizioni incompatibili, le regole del piano paesistico
prevalgono e devono essere considerate una modifica automatica alle
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