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Il ruolo delle norme nell'ordinamento giuridico

Quanto abbiamo visto in questo capitolo ci consente di capire come l'ordinamento giuridico sia composto da norme e non da disposizioni. Ciò significa che non è composto da testi, codici, leggi o Costituzioni, intendendo con questi termini i documenti contenenti le formulazioni normative, bensì dai significati di tali documenti.

I giudici, gli amministratori pubblici e i soggetti privati sono quindi vincolati dal senso dei testi normativi che si trovano ad applicare: da ciò deriva che la comprensione esatta del fenomeno giuridico dipende sia dalla capacità di individuare esattamente la fonte normativa e la disposizione che ci riguarda sia dalla capacità di "estrarne" correttamente il senso, cioè dall'attività interpretativa.

Capitolo 5: Le singole fonti del diritto

  1. La Costituzione come fonte normativa e le leggi costituzionali

La Costituzione italiana è stata approvata dall'Assemblea costituente, che

È stata eletta consistema proporzionale, il 2 giugno 1946, nella stessa data nella quale si è svolto anche il referendumistituzionale per la scelta tra repubblica e monarchia.

Grafico: risultati del referendum istituzionale

Referendum istituzionale Repubblica Monarchia
Voti 12.718.641 10.718.502
Percentuale 54,3% 45,7%

L’Assemblea costituente ha lavorato negli anni 1946 – 1947, fino all’approvazione del 22 dicembre1947, del testo della Costituzione (che poi entrata in vigore il 1° gennaio 1948) e ha avuto comeprotagonisti i partiti politici antifascisti, che si sono accordati su un nucleo di principi comuni.

Tali partiti non si sono mossi nel vuoto, infatti hanno assimilato le principali idee costituzionali che sistavano affermando sullo scenario internazionale dopo le distruzioni della Seconda guerramondiale: ad esempio attraverso la Carta delle Nazioni Unite del 1945, che sono ben testimoniatedal discorso del Presidente Roosevelt, tenuto subito dopo l’attacco

giapponese a Pearl Harbor nel 1941, intorno alle "quattro libertà" sulle quali si sarebbe dovuto fondare l'ordine mondiale nel dopoguerra, ossia la libertà di espressione, la libertà religiosa, la libertà del bisogno e la libertà della paura.

La Costituzione italiana, come abbiamo già accennato, è frutto di un patto tra le forze antifasciste protagoniste della Resistenza e riconducibili principalmente a tre tradizioni culturali: quella cattolica, quella marxista e quella liberal - democratica. Queste tre erano rappresentate nell'Assemblea costituente rispettivamente la prima dalla Democrazia cristiana; la seconda dal Partito socialista e dal Partito comunista; la terza dal Partito d'azione, dal Partito liberale e dal Partito repubblicano.

Questo accordo è stato reso possibile da quello che la filosofia politica contemporanea chiama "velo di ignoranza", ossia dal fatto che nel momento della

rifondazione dell'ordinamento, dopo il regime fascista e la guerra, nessun partito politico poteva sapere se le soluzioni istituzionali prescelte lo avrebbero avvantaggiato o danneggiato. Le forze costituenti, quindi, cercarono di lavorare con lo sguardo rivolto al futuro e nella consapevolezza di stare scrivendo un testo destinato a durare nel tempo.

2. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale

Guardando la Costituzione italiana come una fonte del diritto, dobbiamo prima di tutto osservare che si tratta di una Costituzione rigida, che si pone al vertice del sistema delle fonti e che anche se non contiene un'esplicita clausola di supremazia, la rigidità può essere dedotta facilmente da varie disposizioni.

In primo luogo, va ricordata ancora una volta la seconda parte dell'art. 1 co. 2, in cui si afferma che la sovranità appartiene al popolo, ma che deve essere esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione". Questa disposizione

Garanzie costituzionali e comprende gli artt. 138 - 144. Il carattere principale dello Stato costituzionale è il fatto che le maggioranze politiche devono rispettare la Costituzione. A seguito della revisione costituzionale avvenuta con legge cost. n. 3/2001, il primo comma dell'art. 117 stabilisce che la legge, statale e regionale, deve rispettare la Costituzione. Inoltre, il comma 4 della XVIII disposizione transitoria finale afferma che "la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato". Oltre a queste affermazioni, la supremazia della Costituzione è delineata anche dalle garanzie costituzionali contenute nel titolo VI della parte II, intitolato "Garanzie costituzionali". Tale titolo si articola in due sezioni: la prima, intitolata "La Corte costituzionale", comprende gli articoli 134 - 137; la seconda, intitolata "Garanzie costituzionali", comprende gli articoli 138 - 144.

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali e comprende gli artt. 138 e 139. Soffermiamoci sul tema della revisione costituzionale. Essendo una Costituzione rigida, è lecito pensare che essa non possa essere modificata con leggi ordinarie, ma in realtà esistono delle possibilità di modifica. Infatti, la Costituzione stessa prevede all'art. 138 una procedura speciale ed "aggravata" attraverso la quale viene prodotta una fonte che prende il nome di legge costituzionale. Le leggi costituzionali nel nostro ordinamento possono servire a:

  1. modificare il testo della Costituzione (in questo caso sono dette leggi di revisione costituzionale);
  2. soddisfare le riserve di legge costituzionale (ovvero disciplinare quelle materie che la Costituzione stessa affida esclusivamente a tali fonti, per esempio gli statuti delle regioni speciali in base all'art. 116 co. 1 Cost.);
  3. irrigidire la disciplina di certe materie che, in tal caso, viene sottratta alla

disponibilità del legislatore ordinario.

N.ro art. L. cost. Art. modificati Contenuto modificati
2/1999 1 111 rispetto della parità tra accusa e difesa;
ragionevole durata del processo;
possibilità di interrogare e far interrogare persone che lo accusano o che lo possono scolpare;
ausiliare di un interprete per lo straniero.
114 - 120, 123 - 3/2001 15 124, 127 - 130, 132 Modifiche al rapporto tra Stato - regioni e le fonti del diritto
1/2012 4 81, 97, 117, 119 Riguarda il "pareggio di bilancio"
1/2020 3 56, 57, 59 Riguarda la riduzione del numero di deputati e senatori (da 630 a 400 e da 315 a 200)
applica al termine dell'attuale legislatura

Queste leggi sono adottate attraverso un procedimento che ricalca in parte quello legislativo ordinario, ma presenta alcuni "aggravamenti" procedurali.

In base all'art. 138 Cost., occorre una doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera, e tra le due deliberazioni deve intercorrere un intervallo di tempo (non inferiore a tre mesi). La prima deliberazione segue le regole del procedimento legislativo ordinario (compresa la maggioranza semplice, ovvero dei presenti). La seconda deliberazione, invece, ha caratteri differenti: da un lato, non possono essere apportati emendamenti al testo votato in prima deliberazione, dall'altro, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Le leggi costituzionali sono da ritenere approvate anche se, nella seconda deliberazione, non hanno raggiunto la maggioranza dei due terzi ma, almeno, la maggioranza assoluta di ciascuna Camera (la maggioranza

dei componenti). In questo caso, però, le leggi stesse possono essere sottoposte a referendum popolare se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consiglieri regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, mentre non rileva alcun quorum di partecipazione. Tale referendum, denominato anche "referendum costituzionale", può essere considerato un "referendum confermativo", in quanto finalizzato a confermare – o non confermare – il testo approvato dalle Camere, benché svolga di solito anche una funzione "oppositiva", in quanto è normalmente richiesto da coloro che sono contrari alla revisione (da qui anche l'appellativo di "referendum oppositivo").

Ad oggi sono quattro i casi in cui è stato richiesto il referendum.

costituzionale. La prima volta è accaduto con quella che è diventata la legge costituzionale n. 3 del 2001. Nei due casi successivi, il referendum ha riguardato due ampissime riforme approvate dalle maggioranze parlamentari che sostenevano i governi Berlusconi III (2006) e Renzi (2016) e che sono state respinte dal corpo elettorale. Il più recente referendum costituzionale richiesto concerne la riduzione del numero dei parlamentari (autunno 2020). Da qui nasce una seconda considerazione sulla modificabilità della Costituzione. All'interno di essa, composta originariamente di 139 articoli (di cui 5 abrogati) e 18 disposizioni transitorie e finali (indicate in numeri romani), è possibile operare una sorta di distinzione tra "principi supremi" e regole costituzionali "ordinarie", nel senso che attraverso la revisione costituzionale si può modificare o integrare la Costituzione, ma non in tutte le sue previsioni. Esistono

infatti alcuni principi che sono sottratti alla revisione, perché modificando questi si darebbe vita ad un nuovo ordinamento costituzionale.

Si pensi al fatto che l'Italia è una Repubblica: lo stesso art. 139 Cost. espressamente stabilisce che questo principio non può essere modificato. Ma la Corte costituzionale ha chiarito che anche altri principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una "valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale" in quanto "appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana": si pensi ad esempio all'inviolabilità dei diritti, prevista dall'art. 2 Cost. (Corte cost., sentenza n. 1146/1998).

Va anche ricordato, però, il problema della sua efficacia, che si è posto appena la nuova Costituzione repubblicana è entrata in vigore. Oggi questo problema potrebbe apparirci singolare, ma in quel momento non

era assolutamente scontato che la Costituzione avesse una reale efficacia.
Dettagli
A.A. 2020-2021
73 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiacascioli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bombardelli Marco.