Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Utilizzo della cannabis e prescrizione con RNRL
La cannabis viene utilizzata per scopi terapeutici ed è prescrivibile con la Redazione Nazionale Ricette per la Lotta (RNRL) di classe H.
Le fiale di morfina sono disponibili sia singolarmente che in confezioni da 5. Le confezioni da 5 sono più convenienti dal punto di vista economico.
Le farmacie possono utilizzare il bollettario buoni acquisto per richiedere gratuitamente ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, in caso di urgenza terapeutica. Questa possibilità è prevista dall'articolo 38, comma 1, del DPR 309/90, come modificato dalla legge 49/06.
Il nuovo buono acquisto deve essere numerato nell'apposito spazio al momento dell'ordinazione, seguendo una numerazione progressiva annuale.
Il nuovo modello di buono acquisto può essere utilizzato dalle industrie farmaceutiche, dai distributori intermedi e dalle farmacie aperte al pubblico e ospedaliere, sia per richieste singole che cumulative. Deve essere compilato in quattro copie, di cui:
- La PRIMA copia deve essere conservata dall'acquirente
- La
SECONDA dalcedente- L a TERZA deve essere inviata all'azienda ASL di competenza dellafarmacia, entro 30 gg dalla data di consegna. In caso di reso la terzacopia al Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti.- la QUARTA è rimessa dalla ditta cedente alla ditta dopo aver specificato iquantitativi consegnati ed è il documento giustificato dall'entrata.
La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o volumeoppure in numero di confezioni.
L'ordine può essere evaso in caso di parziale fornitura mai in quantità eccedente larichiesta o inmaniera frazionata.
Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta, il buono acquisto deveessere restituitoalla ditta acquirente.
IL REGISTRO DI ENTRATA E DI USCITA
Il registro di entrata e di uscita è lo strumento tecnico di controllo fondamentale,perché a esso fanno capo tutti gli altri elementi documentativi del carico.
(buoniacquisto) e dello scarico(ricette, “richieste”, verbali di prelievo o di furto, sezione seconda dei buoni acquistodel fornitore in caso di reso, etc). Il registro acquistato in commercio deve esserelegittimato nell’uso dalla VIDIMAZIONE PREVENTIVA apposta dall’Autorità sanitarialocale (direttore generale o da un suo delegato), che alla fine dello stesso dichiara diquante pagine è composto. Il registro deve essere conservato per DUE ANNI dalla datadell’ultima trascrizione.E’ obbligatorio per le sezioni A, B e C effettuare le operazioni di entrata e di uscitasull’apposito registro degli stupefacenti e l’acquisto con buono-acquisto.Per i preparati galenici allestiti in farmacia il carico e scarico e l’acquisto mediantebuono-acquisto si effettuano anche per i preparati delle sezioni D e E, poiché lesostanze che le compongono appartengono comunque alle sezioni A e B. La Tabella 3FU prescrive che i medicinali
in modo da poter continuare la registrazione senza interruzioni.- Ogni registrazione deve contenere le seguenti informazioni: data, ora, nome delmedico o dell’operatore sanitario che effettua l’entrata o l’uscita, nome del paziente,quantità del medicinale, forma farmaceutica, dosaggio, numero di confezionamento,numero di lotto, data di scadenza, motivo dell’entrata o dell’uscita.- Eventuali errori di trascrizione devono essere corretti con una riga orizzontale chesovrascrive l’errore, seguita dalla firma e dalla data dell’operatore che ha effettuato lacorrezione.- Il registro deve essere conservato per un periodo di almeno 5 anni dalla data dellaultima registrazione.- In caso di smarrimento o distruzione del registro, deve essere compilata unadichiarazione scritta che ne attesti la perdita o la distruzione, firmata dal responsabile dellaregistrazione e dal direttore sanitario.purché debitamenteintestate a quella sostanza o preparazione.- Le trascrizioni in entrata o in uscita devono essere eseguite nel terminedi 48 ore dal movimento (art. 60 c. 2).
I dati da trascrivere, con riferimento al relativo documento giustificativo, sono:
IN ENTRATA
- data e numero del buono-acquisto
IN USCITA
- per le vendita al pubblico, i dati desumibili dalla ricetta in quantoprevisti come obbligatori
- per le vendite a utilizzatori sanitari e non, i dati che consentono l’individuazione della“richiesta” o dell’ ”autoricettazione” della denominazione e ubicazione della strutturao del natante, azienda agricola, etc..
- per furto o prelievo per la successiva distruzione, gli estremi dei relativi verbali e lacausa che ha determinato i medicinali forniti.
- per reso del fornitore , gli estremi del buono acquisto inviato dallo stesso e la suadenominazione e ubicazione.
RICETTA MINISTERIALE A RICALCOLO (RMR)
Fin dal 1975, la ricetta ministeriale
speciale (RMS) disciplinava l'accesso del pubblico ai medicamenti che, per loro stessa natura necessitavano di particolari e rigorosi controlli sotto il profilo medico-sociale. Si trattava di medicinali contenenti sostanze appartenenti alla Tabella 7 FU. La RMR viene introdotta nel 2001 dalla Legge n°12 per semplificare la prescrizione dei medicinali analgesici per pazienti affetti dal dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa. Le RMR sono confezionate in blocchetti da 30 e sono numerate progressivamente. La stampa delle ricette è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la distribuzione delle stesse è affidata, non più all'Ordine provinciale, bensì alle ASL. Si applicava inizialmente solo alle sostanze ricomprese nell'Allegato III-bis della legge stessa, del farmacista, all'ASL. Validità di 30 giorni (escluso quello di emissione). Può prescrivere UN SOLO MEDICINALE per un ciclo di cura nonsuperiore a 30 gg. Può contenere fino a due preparazioni o dosaggi, se si tratta di medicinali di cui all'Allegato III-bis, per un ciclo di cura non superiore a 30 gg.
Nella ricetta il MEDICO deve indicare:
- Cognome e nome dell'assistito
- Dose prescritta, la posologia riferita a un tempo determinato e il modo di somministrazione
- Data e firma
- Timbro personale
Il FARMACISTA è tenuto:
- Dispensare i farmaci e le preparazioni solo su presentazione di prescrizione medica (RMR) nella forma prescritta
- Accertarsi che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite dalla legge
- Annotare sulla ricetta la data di spedizione e approvi il timbro della farmacia
- Identificare l'acquirente, che non può avere un età inferiore ai 18 anni
- Trascrivere nello spazio apposito gli estremi di un documento di identità valido dell'acquirente
- Apporre i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN
- In caso di...
Il farmacista può dispensare in modo frazionato le confezioni purché entro il termine di validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per volta consegnato
Spedire le ricette che prescrivono un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi il limite massima di terapia a causa del numero di unità posologia contenute nella confezione in commercio
Consegnare un numero di confezioni sufficiente a ricoprire una terapia di 30 giorni in relazione alla posologia indicata, in caso di ricette che prescrivono una cura superiore a 30 giorni
Consegnare, su richiesta del cliente, e in caso di ricette che prescrivono più confezioni, un numero di confezioni inferiore a quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore.
Pianta organica
È lo strumento tecnico amministrativo con cui si provvede ad adattare
Al territorio il servizio farmaceutico offerto alla popolazione (zone farmaceutiche). Viene elaborata con riferimento al territorio comunale ed al numero di abitanti che su questo sono residenti. Deve essere revisionata ogni 2 anni (negli anni pari) dall'autorità sanitaria competente (regione) sentiti i comuni (giunta comunale), la ASL e in alcuni casi l'ordine dei farmacisti. La revisione viene effettuata secondo l'applicazione di 3 criteri diversi: demografico, topografico e urbanistico.
Criterio demografico: si basa sul numero degli abitanti residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno pari precedente a quello della revisione e prevede: una farmacia ogni 5000 abitanti (nei comuni fino a 12.500 abitanti), una farmacia ogni 4000 abitanti (in comuni con più di 12.500 abitanti), limite di 200 m tra soglia e soglia di farmacie vicine, i resti non sono significativi fino al raggiungimento del 50% del parametro applicabile.
Criterio topografico e urbanistico: [testo mancante]
della "distanza": tiene conto di particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alla distribuzione della popolazione sul territorio. E' prevalente per le farmacie rurali. Solo nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti. Solo una farmacia per comune. Il criterio topografico si contrappone a quello demografico e in pratica consiste nel potere di inserire in pianta organica una sede farmaceutica aggiuntiva in deroga al rapporto numerico ordinario; si tratta cioè di una sede che non potrebbe essere istituita in base al criterio demografico, ma la cui istituzione è giustificata, in via eccezionale, dall'esigenza di dotare di servizio farmaceutico una località isolata; in tal caso però la farmacia istituita in deroga deve collocarsi, rispetto alle altre farmacie, ad una distanza considerevolmente superiore a quella ordinaria (almeno 3000 metri dalle farmacie già esistenti anche se ubicate in comuni
Criterio urbanistico o decentramento delle farmacie: tiene conto di mutamenti significativi nella viabilità, dislocazione delle abitazioni e della popolazione, senza un contemporaneo aumento dei numero di abitanti. Agevola lo spostamento degli esercizi farmaceutici già esistenti. Può essere adottato per le città dove mutamenti della viabilità, della dislocazione delle abitazioni sul territorio e della popolazione avvengono senza variazione del numero totale di abitanti. Si realizza in seguito a domanda da parte del titolare di farmacia che ne fa richiesta.
Oggi la pianta organica è definita "Programmazione territoriale delle farmacie" (PTF). Essa rappresenta lo strumento tecnico amministrativo attraverso cui viene attuata la territorializzazione del servizio farmaceutico con riferimento all'area topografica del comune e al numero.