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I MODI DI ACQUISTO A “TITOLO ORIGINARIO”

titolo originario

La proprietà civile poteva essere acquisita a e a titolo derivati; per ora ci

occuperemo del primo. La proprietà a titolo originario può essere acquisita con diversi atti di

trasmissione:

1. OCCUPAZIONE: Con questa si diventa proprietari con la presa di possesso e l'idea che si

possa mantenere a lungo la cosa. L'occupazione può essere esercitata su specifiche cose:

animali selvatici

- Cose di nessuno: come gli , derivanti da caccia e pesca. Anche gli

animali scappati dalla prigionia di un proprietario altrui, gli animali che perdono la

consuetudine di tornare alla propria dimora e gli animali della quale si perde la vista

all'orizzonte sono oggetto di occupazione da parte del nuovo proprietario. Secondo

Giustiniano si diventava proprietario di animali altrui, nei precedenti casi, solamente con la

presa di possesso materiale.

oggetti trovati sulla spiaggia

Gli , come conchiglie e gemme, sono oggetto di

occupazione. Le cose trovate sulla spiaggia ma che derivano da un naufragio sono invece di

proprietà del comandante della barca.

isole riemerse

Le , se non vicino al confine con la terraferma (altrimenti sarebbero di

proprietà del rivierasco).

-Cose del nemico: Si diventa proprietari delle cose abbandonate del nemico sul campo di

guerra.

-Cose abbandonate: Si diventa proprietari delle cose abbandonate. Per cose abbandonate si

intendono oggetti che il proprietario “lascia lì” senza l'intenzione di riprenderseli; bisogna

quindi distinguere l'abbandono dalla perdita (se viene sottratta la proprietà di una cosa

perduta si è accusati di furto).

Secondo alcuni l'abbandono sancisce l'immediata perdita della proprietà, ragion per cui

anche un eventuale ladro con intenti di lucro e di guadagni in mala fede se si impossessa

della cosa abbandonata non può essere accusato di furto.

Secondo altri, invece, il diritto di proprietà resta tale per il proprietario della cosa

abbandonata fino a quando quest'ultima non viene presa in possesso da un'altra persona. In

questo secondo caso il ladro verrà accusato di furto.

Se l'errore, con la quale si confonde l'abbandono dalla perdita, è commesso in buona fede,

colui che ha preso possesso della cosa può essere assolto dall'accusa di furto.

2. IL TESORO: Per tesoro si intendono i forzieri e le grande somme di danaro o di oggetti

preziosi rinvenuti da sottoterra, del quale non si era a conoscenza dell'esistenza e del

proprietario. Se qualcuno invece ha sotterrato qualcosa per timore che li venisse rubato,

questo non è un tesoro e colui che lo prende commette un furto.

Vige una regola generale in questo contesto sull'attribuzione della proprietà: se il tesoro

viene trovato nel proprio fondo , la proprietà dell'oggetto trovato sarà totale del proprietario

del fondo (così come se il tesoro viene ritrovato sul mio fondo da una persona che io stesso

ho delegato a scavare). Se, invece, un estraneo trova un tesoro nel mio fondo quest'ultimo

verrà ripartito a metà. La regola della metà vale anche sui tesori trovati sui fondi pubblici,

del fisco e del principe. Tutti i tesori trovati in terreni sacri e religiosi vanno nelle mani di

colui che gli ha scoperti. materia prima

3. SPECIFICAZIONE: In questo caso abbiamo una (uva, bronzo) di proprietà

specificatore

di una persona e uno ; ovvero un soggetto che, in male o in buona fede,

una nuova cosa

interviene sulla materia prima altrui costruendo (vino, statua di bronzo).

Alcuni giuristi pensano che la proprietà della nuova cosa spetti a colui che era proprietario

della materia prima. Altri pensano invece che il diritto di proprietà spetti allo specificatore.

Per trovare una soluzione equa Giustiniano ha cercato di bilanciare le due opinioni

contrapposte: Se la nuova cosa può tornare nella condizione originaria della materia prima

(come nel caso della statua che fondendola torna bronzo) allora il diritto di proprietà di

questa cosa nuova spetterà al proprietario della materia primaria. Se invece (come nel caso

del vino con l'uva), la cosa nuova non può tornare alla situazione originaria diventerà di

proprietà dello specificatore.

Quando la cosa nuova è il risultato di materie prime derivanti anche dallo specificatore la

proprietà della cosa nuova sarà di quest'ultimo. cosa principale

4. ACCESSIONE: Questo è l'atto con la quale il proprietario della acquista

cosa accessoria

la proprietà anche della , in quanto quest'ultima unendosi a quella

principale crea un tutt'uno. Possiamo distinguere due tipi di accessione: accessione

immobile nella quale la cosa principale è quella immobile, e l'accessione mobile nella quale

sia la cosa principale sia quella accessoria sono mobili. alluvioni

-Accessione immobile: Quando i risultati di un disastro fluviale come le e le

avulsioni portano detriti naturali o meno sul fondo di una persona quest'ultimi diventano di

proprietà del proprietario del fondo. Quando vicino alla riva, occupata da un fondo, si crea

isola

un' quest'ultima diventerà del proprietario del fondo confinante con la riva (il

rivierasco). semi piante

Quando una persona semina o pianta di proprietà altrui sul proprio fondo,

queste ultime ed anche i loro frutti diverranno di proprietà di colui che possiede il fondo.

edifici

Più complicata è la situazione per le costruzioni come gli . Quando una persona

costruisce con i propri materiali un edificio su un fondo altrui pensando che sia suo,

l'edificio diventerà di proprietà del proprietario del fondo.

Quando l'edificatore (colui che ha costruito l'edificio) è in possesso dell'edificio stesso ed il

proprietario del fondo sulla quale è situato ne richiede la rivendica di proprietà

eccezione di dolo

(dell'edificio), l'edificatore può agire con un' per ottenere un

risarcimento sul prezzo dei materiali dal proprietario del fondo.

Se invece l'edificatore costruisce un edificio sapendo che il fondo è di altrui proprietà non ha

diritto a nessun tipo di risarcimento.

Un'altra ipotesi si crea se sul fondo di mia proprietà costruisco un edificio con materiali di

proprietà altrui. In questo caso io acquisirò la proprietà dell'edificio ed il proprietario dei

materiali non può agire in nessun modo nei miei confronti.

In ogni caso qualora l'edificio dovesse crollare il proprietario dei materiali potrà chiederne la

rivendica.

-Accessione mobile: tramite questo atto il proprietario della cosa principale acquista il tutto

(es. se sono il proprietario del carro acquisirò anche la proprietà della ruota altrui che va a

comporre il mio carro). Non sempre però il proprietario della cosa accessoria perde la

revocabile

proprietà su di essa. Infatti quando la cosa accessoria può essere staccata/ (come

un braccio di una statua mal saldato) da quella principale, il proprietario della cosa

rivendicare la proprietà.

accessoria ne può irrevocabile

Quando invece la cosa è , ovvero non si può staccare dalla cosa principale

(come un dipinto su tela per esempio; in questo caso Giustiniano ha sancito che la cosa

principale è il dipinto e non la tela. Quindi, in questo esempio il diritto di proprietà

spetterebbe al pittore; solamente pagandolo colui che l'ha commissionato alla realizzazione

dell'opera potrà avere la trasmissione di proprietà), al massimo il proprietario della cosa

risarcimento

accessoria potrà chiedere il . i frutti, al momento della separazione

5. ACQUISTO DEI FRUTTI: Secondo questo atto

dalla “cosa madre”, sono acquistati dal possesore-proprietario . Ci possono però

essere delle situazioni in cui il possessore non è anche proprietario. In questo caso il

possessore, se in buona fede (in quanto pensa che la “cosa madre” sia di sua proprietà ma

non lo è) diventerà proprietario dei frutti . Qualora però il proprietario della “cosa madre”

decidesse di rivendicare la proprietà dei frutti, il possessore dovrà dare i frutti al proprietario

dal momento della rivendicazione in poi (non quelli acquisiti prima).

Se il possessore è in mala fede, invece, dovrà restituire tutti i frutti al proprietario.

usufruttaio

Tra i detentori troviamo l' (colui alla quale viene affidato un certo bene):

presa di possesso materiale

quest'ultimo diventerà proprietario dei frutti solo con una ;

ciò vuol dire che se morirà prima di raccogliere i frutti, quest'ultimi non saranno ereditabili

dai suoi figli. Stessa cosa vale se l'usufruttaio ottiene la detenzione di una schiava; la

proprietà del bambino non sarà sua ma del proprietario della schiava.

confusione

Altri modi di acquisto originari sono la “ ” che si ha quando due oggetti di proprietà

commistione

diversa si mescolano (in questo caso di sarà una divisione della proprietà) ;la “ ” si ha

con la mescolanza di due cose che però, a differenza della confusione, mantengono la loro unità; e

aggiudicazione

l' , dove l'acquisizione della proprietà di un certo bene viene suddivisa a diversi

nuovi proprietari secondo la scelta di un giudice.

I MODI DI ACQUISTO A “TITOLO DERIVATIVO”

è il risultato di un'alienazione, di una

Questi sono atti con la quale la trasmissione di proprietà

vendita . E' bene ricordare alcuni concetti principali, come il fatto che una persona non può vendere

una cosa di cui non sia proprietario ma solo semplice possessore. Quando una cosa gravata da

un'imposta o da un debito viene trasmesso ad un nuovo proprietario sarà quest'ultimo, ovvero

l'accipiente a dover adempiere alle obbligazioni. Lo stesso principio vale anche per la trasmissione

di proprietà degli schiavi; ricordiamo, ad esempio, che le obbligazioni dovuto ad un delitto

commesso dallo schiavo risalgono in capo al proprietario, anche se quest'ultimo non era tale al

momento del compimento del delitto da parte dello schiavo.

Il venditore, generalmente prende il nome di auctor.

Andiamo ora a vedere i principali atti a titolo derivativo:

MANCIPATIO: Abbiamo già visto che la mancipatio è un negozio a effetto reale, che

• prevede quindi la trasmissione della proprietà delle sole cose mancipi, tramite un vero atto

di vendita (almeno inizialmente). Questo è un atto astratto, in quanto non serve una causa

per far si che la mancipatio sia vali

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Desanti Lucetta.
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