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INTUITIVO ED ESISTENTE.
Ragionano nei termini dell’esistenza e non esistenza di un diritto: tutela processuale.
Quando nella quaestio iuris i romani si chiedono:
“Quid iuris sit?” = quale actio c’è?
Rapporto tra iuris prudentes e praetores (peregrino e urbano).
Regole: comandi generali (valgono nei confronti di tutti i consociati) ed astratti (non sono deputate a
risolvere il singolo caso ma tutti quelli che vi possono rientrare).
Finché la norma possiede un carattere giuridico deve essere accompagnata da una SANZIONE il
legislatore prevede che la regola non venga rispettata, che i consociati non si adeguino.
Le conseguenze possono essere:
Personali.
Patrimoniali.
L’inflizione della sanzione prevista dall’ordinamento risponde ad uno schema logico molto semplice:
Se X Y.
Se non X non Y.
Le sanzioni possono essere di due tipi:
Economiche.
Patrimoniali.
La sanzione si contraddistingue per una duplice natura funzionale:
1) Penale, afflittiva.
**Ad es. parricidio uccisione del paterfamilias da parte di un filius. PENA CULLEI: pena del sacco colui
che aveva ucciso il proprio padre veniva condotto sulla riva del Tevere con un cappuccio di pelle di lupo
sulla testa, con dei calzoni di sughero per isolarlo dal resto del mondo su un carro trainato da buoi neri, una
volta arrivati alla riva del fiume si veniva inseriti in un sacco di cuoi insieme ad un cane, una scimmia e un
serpente tutto ciò veniva poi sigillato e gettato in acqua.
Ogni animale aveva la propria simbologia:
i. Cane: infedeltà.
ii. Scimmia: maschera dell’uomo.
iii. Gallo: si era interrotta la linea della generazione.
Sanzione penale: manifestum o nec manifestum.
Actio furti (azione di furto) manifestum/ nec manifestum.
Tale azione non prevedeva la restituzione del bene.
2) Reipersecutoria, che si avvicina al concetto di natura risarcitoria (recupero della cosa)
alternativamente o cumulativamente).
NORME GIURIDICHE. NORME MORALI e RELIGIOSE:
Anche queste norme possono costituire un
ordine “giuridico”.
IUS: diritto positivo umano.
Insieme delle regole poste dall’ordinamento
umano per regolare i rapporti.
FAS: insieme di norme che hanno a
che fare con il mondo della divinità
religiosa.
Il termine fas deriva dai giorni fasti i quali
erano validi sia per il ius che per il fas.
Nei giorni nefasti non si potevano fare attività
giuridiche: la deliberazione sarebbe stata
invalida per il FAS, anche se poteva essere
valida per il IUS.
*riprendono le due facce della realtà del diritto romano.
Diritto di natura processuale: diritto romano privato. In Roma il processo è “diritto in movimento”.
Interrogativo del giurista: Di fronte alla situazione che viene raffigurata dal cives romanus devo chiedermi
se esiste uno strumento di tutela di natura processuale. Può o non può essere concessa una tutela
processuale?
B. DIRITTI SOGGETTIVI.
Giovedì 02.10.2014:
o SPQR: senato, popolo e magistratura.
Il cursus honorum cominciava dalla questura, pretura ed infine il consolato (grado più alto).
Ma la soluzione delle controversie serve come regola da applicare nel processo.
Sinergia tra iurisprudentia (elaborano in ragionamento scientifico e lo trasmettono ai praetores i quali la
ricevono) e praetores la applicano in maniera autoritativa nei processi (IUDEX PRIVATUS).
Questo ordinamento provvede ad inquadrare tutti quei fatti giuridici rilevanti da cui le norme sorgono e
formano le fonti del diritto.
Assistiamo in Roma ad un cambiamento delle fonti:
I. In epoca arcaica MORES e CONSUETUDINI.
II. Fase monarchica LEGES REGES deliberate dal re.
III. Tra il II e il I secolo nasce la SENTENTIA IURIS.
IV. Età repubblicana LEGES ROGATAE.
Riguardano il diritto privato e a volte la sfera pubblica.
V. SENATUS CONSULTA deliberazioni del senato.
VI. Con il principato il periodo repubblicano inizia la sua crisi la quale culmina con Ottaviano
(princeps) tra il 27- 23 a.C. instaurazione del principato.
** le costituzioni imperiali si collocano accanto alla giurisprudenza.
Le costituzioni degli imperatori, ossia i provvedimenti normativi dello stesso imperatore, a partire dal II°
sec. possiedono forza di legge.
Esse sono di 5 tipi:
Mandati, deleghe conferite a funzionari o a governatori provinciali.
** i destinatari sono i funzionari imperiale.
Mandato di diritto privato tra privati cittadini.
Mandato di diritto pubblico concesso con costituzione imperiale; esso non ha bisogno
dell’accettazione del funzionario in quanto rappresenta un obbligo.
Editti, diversi dagli edicta dei pretori in età repubblicana, poiché presuppongono illimitatezza
temporale e spaziale ed è rivolto a tutti.
** hanno come destinatario il popolo, il senato e alcuni cittadini.
Caratteristiche:
Generalità.
Astrattezza.
Consuetudine di emanare un editto ogni qual volta che si assumeva la carica di magistrato.
Decreti, sentenze giudiziarie.
** con i decreta l’imperatore assume in ruolo simile a quello dei giudici.
Caratteristiche:
Carattere particolare in ambito processuale.
La sentenza assume un valore importante in quanto emanata dall’imperatore.
** una legge assume autorevolezza in base a quella dell’organo che la emana.
Rescritti, risposte inviate a privati circa la risoluzione di casi specifici.
** l’imperatore assume una funzione simile a quella dei giuristi.
Non decide la controversia ma fissa la regola che può essere applicata dal giudice in un processo.
Epistole, istruzioni inviate a governatori e a funzionari burocratici sullo svolgimento delle proprie
attività.
** corrispondenza ufficiale dell’imperatore tra cittadini o con funzionari.
Raccolta delle leggi:
i. Codici di diritto privato non ufficiali.
ii. Codice ufficiale CODICE TEODOSIANO, composto da 16 libri.
Il Corpus Iuris Civilis viene compilato 528-534 d.C. = scopo: raccogliere il meglio degli iura e delle leges.
Fenomeno della codificazione (sempre nell’epoca Post-classica –III° sec- ) riferimento al CODEX. Gli
esperti di diritto operano una selezione delle regole fondamentali delle costituzioni imperiali.
CODEX: o Gregorianus.
o Hermogemanus.
Si cerca di dare sistematicità argomentare per argomenti.
Il primo codice ufficiale è quello TEODOSIANO (V° sec.)
Diritto canonico: diritto interno alla Chiesa.
Diritto ecclesiastico: emanato dallo Stato per stabilire i rapporti con le confessioni religiose.
Venerdì 03.10.2014:
Raccolte della giurisprudenza.
“Legge delle citazioni” (legge che non sarà abrogata formalmente) Codice Teodosiano.
Raccolte post-classiche: Talamanca.
IURA: fondamenti della giurisprudenza.
LEGES: categoria post-classica che ricomprende unitariamente le COSTITUZIONI IMPERALI
(costitutiones principum).
Eccezioni: Lex Aquila. Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nell'antica Roma del III secolo a.C., la Lex Aquilia de damno introdusse il damnum iniuria datum tra i
delicta.
La legge:
La lex si articolava così: i. Il primo capitolo riguardava l’uccisione di schiavi (iniuria) e altrui (pecudes).
ii. Il secondo capitolo riguardava l'adstipulator che, in frode allo stipulante, avesse
estinto il credito mediante acceptilatio.
iii. Il terzo capitolo riguardava il ferimento di schiavi e pecudes, nonché l'uccisione di
altri animali e il danneggiamento cose inanimate.
La pena:
La pena consisteva nel simplum: per il primo capitolo, nel maggior valore che schiavi o animali avessero
avuto durante l’anno precedente l’uccisione; per il secondo, per l’importo del credito estinto; per il terzo,
nel maggior valore degli schiavi, animali e cose nei trenta giorni precedenti l’evento dannoso.
Il secondo capitolo cadde in desuetudine, quando si incominciarono ad usare le rispettive azioni. Il primo e
terzo capitolo furono ricompresi nel novero del damnum iniuria datum. L’azione che spettava contro
l’autore del danno era l'actio legis Aquiliae, penale (ma in simplum) e in ius. Ad essa era legittimato il
proprietario e poi, tramite actiones utiles, si estese la tutela aquiliana ad usufruttuari, comodatari e
possessori di buona fede; forse anche a creditori pignoratizi, usuari e coloni.
L’azione si dava all’uopo in via nossale, non era trasmissibile e si cumulava con altre azioni. Se il danno era
stato provocato nel maggior valore della res nell’ultimo anno o mese, l’azione era reipersecutoria,
diversamente poteva essere mista dovendosi considerare a titolo di pena quella parte della condanna che
superasse il valore della res al tempo dell’evento dannoso. Dal rozzo criterio del valore della cosa si passa
poi a considerare l’interesse dell’attore all’integrità fisica della cosa stessa.
Codice ufficiale: Codice Teodosiano.
È composto da 16 libri.
Apice della compilazione Giustiniano: CORPUS IURIS CIVILIS (528-534 d.C) = una commissione viene
incaricata di raccogliere il meglio dell’IURA e delle LEGES, il meglio viene raccolto nel primo codex.
“Novus codex iustinianus”: 528-529 d.C: è diviso in 12 libri (12 erano gli apostoli).
Giustiniano non è di famiglia nobile. Lo zio di Giustiniano detronizza il sovrano e prende il suo posto, non
avendo figli alla sua morte lascia l’impero al nipote, il quale diventa imperatore.
**Giustiniano voleva fare il monaco e mirava a diventare patriarca di Costantinopoli; incontra Teodora la
quale diventa sua moglie.
Tutta la compilazione giustinianea è legata alla Teologia (dal greco antico θεός, theos, Dio e λόγος, logos,
"parola", "discorso", o "indagine" è una disciplina della filosofia che studia Dio, ovvero le divinità nei
caratteri che le varie religioni riconoscono come propri del divino in quanto tale; accessoriamente, e in
alcune religioni, si occupa di sviluppare elaborazioni teoretiche circa materie dogmatiche, oggetto della
fede dei credenti).
Vi era contenuta anche la LEGGE DELLE CITAZIONI perché NEL 530-533 d.C viene perfezionati il DIGESTO.
** La legge delle citazioni era constitutio principis emanata per risolvere lo ius controversum dovuto
all'applicazione del diritto classico in epoca postclassica. Per limitare l'interpretatio delle opere del passato
la legge restringeva le opere utilizzabili intorno a cinque autori stimati: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino
e Paolo. Nessun al