Appunti di istituzioni di diritto romano
Modalità d'esame
3 domande:
- Processo civile.
- Obbligazioni.
- Resto del programma.
Tranne le successioni e le donazioni.
Mercoledì 24.09.2014
Roma è alla base del nostro diritto privato: famiglia, azione, processo, parole di creazione romanistica. Diritto di creazione giurisprudenziale = diritto romano. Il diritto romano ha un codice (anche Cicerone narra di questo codice): Lex XII tabularum (Legge delle XII tavole).
- Non si sa se sia esistita storicamente.
- 451-450 a.C. (metà Vo sec. a.C). Roma in questo momento è una società che inizia ad espandersi.
Si pensa che siano una "conquista della plebe" ma in realtà sono per "tutto il popolo". Esiste il concetto della legge delle XII tavole nella Roma classica. Scienziati del diritto = commento alle XII tavole.
Insieme di norme. Esigenza = avere poche norme ma certe perché scritte. Concetto di certezza del diritto. Fino a quel momento il diritto era improntato sulle consuetudini "mores maiorum" (consuetudini degli antichi, coloro che hanno fondato la città). La consuetudine non dà nessuna certezza in quanto variabile. Per alcuni settori è considerato certo perché fatto di norme scritte.
Antichi mores (non possono essere abrogate né espressamente né implicitamente): sono alla base del ius civile "ius proprium civitatis" = diritto proprio di qualunque civitas (definizione di Gaio). Giurista Gaio (epoca antoniniana "Principato").
Chi interpreta le norme? Creazione di un ceto di interpreti "iuris prudentes". La iurisprudentia è "ars interpretandi", arte di interpretare il diritto. Il primo ceto di giuristi: Collegio dei Pontefici. Collegio sacerdotale più importante in cui la figura di spicco è il "Pontifex Maximus": titolo collegato al capo della Chiesa Cattolica. Erano capaci di interpretare il diritto ma senza le motivazioni.
Iter logico: esigenza della sindacabilità della decisione = possibilità di sindacare la regola che ci è stata imposta. Dovere di giustificazione di una soluzione. Alcune società sono collegate al fenomeno religioso. Si è instaurata una res pubblica "cosa pubblica".
IIo-Io sec. evoluzione della scienza giuridica: famiglia dei Muci "Mucio Scevola" = danno i loro responsi come interpreti laici del diritto. Questi pontefici vengono anche interrogati fuori dal loro lavoro e danno delle soluzioni a cui aggiungono una motivazione. I giuristi romani non venivano pagati in quanto il cittadino romano non doveva pagare. Epoca aurea. Con la laicizzazione della giurisprudenza non sono più sacerdoti ma sono solo più interpreti del diritto. Ceto di scienziati/interpreti del diritto. Partivano dalla fattispecie per creare la norma o la regola iuris.
I giuristi romani hanno un ius controversum: divergenze di veduta. I giuristi romani operavano secondo il principio della tradizione (l'amore per la tradizione in sé considerata tradizionalismo). Erano consapevoli di essere chiamati a costruire un sistema di diritto privato. Ognuno di loro dava il suo contributo. Punto di riferimento per i giuristi romani: equità.
Venerdì 26.09.2014
La differenza tra il diritto romano e i diritti codificati moderni è data dalla metodologia.
- Sistemi moderni: sistema deduttivo dal generale al particolare.
- Sistema romano: sistema induttivo dal particolare al generale (regula iuris: soluzione che eventualmente serve a risolvere il caso di partenza).
Carattere generale ed astratto: serve per risolvere tutti i casi simili all'altro caso preso in considerazione. Metodo dialettico che si instaura:
- Casus, fattispecie narrata. Da questa il giurista individua il termine di diritto. Quale questione possa essere ricavata da questa fattispecie per avere valore.
- Quaestio iuris. Il giurista si pone la domanda sulla gamma possibile delle eventualità e va verso il responso.
- Responsum. Norma o regula iuris dotata di astrattezza e generalità (valida erga omnes).
Sarà il iudex che deciderà concretamente la cosa (non è compito del giurista). I giudici utilizzeranno la norma per tutti i casi simili a quello enunciato per primo. La forza di Roma Antica (politica, sociale e militare) è derivata da un elemento proprio dalla popolazione:
- Connaturata dimensione giuridica, animo giuridico come elemento caratterizzante del popolo romano. Gli stessi dei romani erano vincolati da norme altissime.
- Sincretismo, non erano esclusivisti. Non escludevano le altre popolazioni e/o culture e non erano razzisti: traevano da tutti i popoli con cui venivano in contatto il meglio per arricchire la loro cultura generale.
Norma: Regula: nascono dal linguaggio dell'architettura. Nascono dal linguaggio dell'architettura. Squadra. Righello. Serve per leggere le dimensioni del comportamento umano. Si applica a tutti a parità di condizioni.
Termini fondamentali per il lavoro dei giuristi. I due termini raffigurano benissimo il loro lavoro. I comportamenti non sono solo lineari in quanto i comportamenti sono tutt'altro che lineari, possono essere anche complessi.
I giuristi romani sono persone molto colte, una cultura che raramente emerge nei loro responsi ma che emerge nella capacità di creare dei responsi. Sostrato culturale molto esteso = sforzo elaborativo molto importante. Consapevolezza di aver a che fare con questioni umane: realtà degli uomini. Bisogna fare "interpretazione e creazione". Il giurista romano è un creatore del diritto.
Il diritto romano è cessato con la morte di Giustiniano (Corpus iuris civilis), la sua morte dà avvio alla fine del diritto romano storico e prende avvio il diritto bizantino (scritto ed elaborato con termini greci). Il diritto romano-bizantino è durato fino all'emanazione del codice civile greco (improntato sul BGB tedesco in quanto i sovrani greci erano di stirpe tedesca).
Art. 12 delle preleggi del c.c. = art. che detta i canoni interpretativi:
"Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (1), e dalla intenzione del legislatore (2). Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione (3), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (4); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (5)".
Note
- (1) È questa la c.d. interpretazione letterale (c.d. vox iuris), volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate.
- (2) È questa la c.d. interpretazione logica che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo vero contenuto ossia lo scopo che il legislatore ha inteso realizzare, emanandola.
- (3) Il legislatore espressamente contempla la possibilità che vi siano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche. Il legislatore prevede, cioè, l'esistenza di lacune le quali devono, tuttavia, essere colmate dal giudice che non può rifiutarsi di risolvere un caso pratico adducendo la mancanza di norme.
- (4) È questa la c.d. analogia legis, ammissibile soltanto se basata sui seguenti presupposti: a) il caso in questione non deve essere previsto da alcuna norma; b) devono ravvisarsi somiglianze tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista; c) il rapporto di somiglianza deve concernere gli elementi della fattispecie nei quali si ravvisa la giustificazione della disciplina dettata dal legislatore (eadem ratio).
- (5) È questa la c.d. analogia iuris: nel richiamare i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, il legislatore ha inteso, innanzitutto, escludere il ricorso ai principi del diritto naturale. Quanto alla loro individuazione, la dottrina prevalente ritiene che essi vadano identificati in norme ad alto grado di generalità (es.: art. 1176 c.c.), di rango costituzionale, di tenore vago (e dunque suscettibili di adattamenti interpretativi, ad esempio l'art. 2041 c.c.) o di importanza fondamentale per l'intero sistema giuridico (es.: art. 1322 c.c.).
Riferimento al diritto romano storico. In essenza di una costituzione rigida si riteneva che le preleggi avessero una funzione "para costituzionale".
Nel diritto civile si può utilizzare materie che utilizzano casi simili o materie analoghe. Metodologia concreta, logica, costruttiva e creativa: consente di confrontarsi con una realtà e un metodo diverso. Giurista = tecnico consapevole del diritto, onesto oppositore del legislatore. Quando cambiano le esigenze devono cambiare anche le norme.
Mercoledì 01.10.2014
- Diritto romano arcaico.
- Diritto romano classico.
- Diritto romano repubblicano.
- Epoca del principato.
- Epoca del Dominato.
- Diritto romano giustinianeo.
Fonti del diritto romano:
- Età arcaica: origini Mores Maiorum (Ius et Fas) = VIII sec. a.C. / giurisprudenza pontificale II-I sec. a.C. Nell'età arcaica, società caratterizzata da un'economia statica, da una grande importanza per il sacro e dettata da un grande formalismo, le principali fonti del diritto erano i mores (mores maiorum: consuetudini degli antichi), ovvero le consuetudini. Esse sono comportamenti posti in essere dalla società poiché visti, ripetuti dalla stessa e accettati. Accanto ai mores, il diritto arcaico conosce la legge delle XII tavole. Essa è una raccolta di disposizioni di carattere generale voluta sulla spinta dei plebei che erano interessati ad una legislazione scritta e riformatrice.
- Lex XII tabularum = legge delle Dodici Tavole: testo normativo importante + legge asistematica. La legge delle XII tavole rappresenta la prima legge scritta a Roma e risale al Vo sec. a.C. (affisse nel foro). Quindi nel periodo arcaico, nel quale costituzionalmente abbiamo assistito al passaggio da monarchia a repubblica, le fonti del diritto sono i mores e la legge delle XII tavole. Esistono tuttavia anche i plebisciti, che sono deliberazioni dell'assemblea dei plebei convocata dal tribuno, e l'interpretazione pontificale. Giurisprudenza pontificale = la giurisprudenza è interpretata da un collegio di sacerdoti presieduti dal Pontifex Maximus – depositario del sapere giuridico in quanto interpretes iuris, interprete del diritto-.
- Età preclassica: Nell'età preclassica si assiste allo sviluppo e al decadimento dell'età repubblicana fino al 27 a.C., anno in cui si instaurerà il principato con Augusto. Mutazione delle fonti. Le consuetudini e l'interpretazione del pontefice lasciano il posto ad un'interpretazione più laica del diritto, i giuristi laici, che hanno studiato nelle scuole greche, ponendo il diritto come una grande scienza accanto alla matematica, la filosofia. A partire dal I sec. a.C si viene a creare la laicizzazione della giurisprudenza: si crea quindi una giurisprudenza non sacerdotale.
- Giurisprudenza classica – I sec. a.C./ 27-23 a.C. Un'altra grande fonte del diritto viene dai pretori. Essi sono magistrati che hanno un ruolo fondamentale nel processo. Inizialmente il processo è quello per azioni di legge, dettato da grande formalismo (Legis Actiones) e che lascia poco spazio alla creazione di diritto tuttavia in questo periodo si ha la creazione pretoria del processo formulare. Inoltre si riscontrano le leges publicae, ciò che stabilisce il popolo mediante comitia centuriata, curiata e tributa.
- Età classica: Nell'età classica il cambiamento costituzionale porta ad una modifica delle fonti del diritto. L'intervento pretorio perde la sua importanza così come la lex publica. Il senato inizia gradualmente a perdere potere, limitandosi in età dioclezianea ad acclamare l'oratio principis. Dunque il potere normativo si accentra nelle mani dell'imperatore grazie allo strumento delle costituzioni imperiali. Le costituzioni degli imperatori, ossia i provvedimenti normativi dello stesso imperatore, a partire dal IIo sec. possiedono forza di legge. Esse sono di 5 tipi:
- Mandati, deleghe conferite a funzionari o a governatori provinciali;
- Editti, diversi dagli edicta dei pretori in età repubblicana, poiché presuppongono illimitatezza temporale e spaziale ed è rivolto a tutti;
- Decreti, sentenze giudiziarie;
- Rescritti, risposte inviate a privati circa la risoluzione di casi specifici;
- Epistole, istruzioni inviate a governatori e a funzionari burocratici sullo svolgimento delle proprie attività.
- Età post-classica: L'età classica andrà avanti fino circa alla dinastia dei Severi, in relazione alla quale si ha l'inizio dell'età post-classica. Questa età coprirà temporalmente gli ultimi secoli della storia romana, ad eccezione dell'età Giustinianea, una parentesi che va dal 527 al 565 d.C. età della morte di Giustiniano e della fine della storia romana. Tralasciando questo ultimo periodo Giustinianeo, il diritto post-classico vede la fine del principato e l'inizio del dominato, in cui vi era la massima autorità dell'imperator. Il potere non gli veniva più conferito dal popolo o dalla fedeltà dell'exercitus, ma da Dio stesso (considerando anche l'ampia influenza della diffusione del Cristianesimo). Egli divenne conditor ed interpretes del diritto, rivolgendosi per alcune questioni ai più eminenti giuristi che oramai facevano parte della burocrazia imperiale (e quindi assistiamo al monopolio della produzione di iura da parte del dominus et deus). In ultimo, ci sarà Giustiniano, che tenterà di dare vitalità ad un diritto privato romano ormai in crisi. Lo farà con la creazione del Corpus Iuris Civilis (composto dalla seconda edizione del Codex detto repetitae praelectionis; dalle novellae constitutiones; i digesta, la più grande raccolta di iura dell'età preclassica e le istitutiones per l'insegnamento didattico).
Periodizzazione della storia romana
- Periodo arcaico- pontificale: origini/ II-I sec. a.C. Le fonti letterarie che caratterizzano tale periodo sono i Mores Maiorum = consuetudini degli antichi, basate principalmente sul ius sacrum. A partire dalla fine del III sec. a.C. si coglie la contrapposizione fra ius e fas, ovvero fra norme giuridiche e norme etico-religiose. IUS = carattere più propriamente giuridico. FAS = natura religiosa o etico-religiosa. Dal punto di vista concettuale non vi è una vera e propria commistione ma si può affermare che gli stessi comportamenti siano oggetto di valutazione dal punto di vista dell’ordinamento dello stato e di un ordinamento religioso. III-IIo sec. a.C. = laicizzazione della giurisprudenza che diviene solo una consulenza pratica basata anche scientificità. Con Quinto Mucio Scevola – Pontifex Maximus, nonché giurista laico- si crea la cosiddetta giurisprudenza laica, ossia non sacerdotale.
- Periodo classico- aureo, Io sec. a.C/ 27-23 a.C.
- Periodo post classico- burocratico, esaurirsi della giurisprudenza classica intorno al 240 d.C., periodo nel quale si afferma il volgarismo giuridico = impiego di un linguaggio retorico molto complesso. Le costituzioni, in questo periodo, portano il nome dell’imperatore che le ha ispirate e assumono forza di legge.
- Periodo giustinianeo, VIo sec. a.C. Compilazione del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. Continuazione del periodo giustinianeo = momento bizantino. L'ordinamento romano non è un ordinamento monolitico, il diritto cambia a seconda del cambiamento da una società ad un'altra. Il diritto nasce come risultante delle esigenze di una società e non è a sé stante.
Diritto oggettivo e diritti soggettivi
Il concetto di diritto oggettivo è intuitivo e la sua origine non è romanista. Il termine IUS (iure) è un concetto di cui non si conosce molto bene l'origine, identifica l'insieme delle norme che corrispondono alle regole (regole di diritto umano) per disciplinare i rapporti tra i consociati. Il diritto viene contraddistinto per comodità in:
- Diritto oggettivo. Il diritto soggettivo è l'insieme delle norme e delle regole che disciplinano i rapporti sociali. Serve per porre le regole in modo da evitare i conflitti tra consociati. Se tutti rispettassero le norme non ci sarebbero conflitti, pace sociale. Gli uomini però hanno un animus che li porta a non osservare le regole.
Modalità con cui si impianta nel diritto romano il diritto oggettivo: è strettamente collegato al momento della composizione dei conflitti sociali. Il fulcro centrale è il processo. I romani non considerano il diritto soggettivo in quanto tale, il movimento logico che adottano non è quello di chiedersi se Tizio abbia un diritto e possa vantarlo nei confronti di Caio o di tutti i consociati. Per i romani la domanda non è "Quale diritto si applicherà?". Si chiedono invece "Quale strumento di tutela processuale è adatto a questa situazione?".
Essa è contenuta nella quaestio iuris. I romani utilizzavano il metodo induttivo dal particolare al generale. Non esiste formazione sociale che non abbia la consapevolezza dell'esistenza di regole: concetto intuitivo ed esistente. Ragionano nei termini dell'esistenza e non esistenza di un diritto: tutela processuale. Quando nella quaestio iuris i romani si chiedono: "Quid iuris sit?" = quale actio c'è?
Rapporto tra iuris prudentes e praetores (peregrino e urbano). Regole: comandi generali (valgono nei confronti di tutti i consociati) ed astratti.
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