Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
BIS IN IDEM”.
Operazione dell’interprete= funzione più semplice e meno libera, deve controllare la formula
Legis actiones
utilizzata. Alcune derivano dalle XII tavole e altre da leggi arcaiche. Il Ius
gentium è per natura non formale. Questo lo dimostra Gaio nelle Istitutiones, commentario 4
paragrafo 30, egli afferma che i Romani hanno odiato le legis actiones perché non modificabili
e quindi si perdeva la causa.
ATTIVITÁ DELL’INTERPRETE = attività molto libera.
I giuristi hanno analizzato singole fattispecie, i giuristi romani hanno operato un’importante
bipartizione.
NEGOZI INTER VIVOS NEGOZI MORTIS CAUSA
Correlata una interpretazione di tipo Correlata una interpretazione di tipo
15
oggettivo. soggettivo.
Modello oggettivo, interpretazione Modello soggettivo, interpretazione tardo
oggettiva in quanto improntata in “id quod repubblicana II-I° secolo a.X = passaggio
actum est” = ciò che le parti dalla giurisprudenza sacerdotale. Si
concordemente hanno voluto dire con la persegue tale interpretazione soggettiva
conclusione di quel negozio. principalmente per un dato numerico e
unilaterale. Interpretazione “de cuius
hereditate (agitur)” .
L’attività del giurista è di tipo obiettivo. Interpretazione media delle volontà.
NEGOZI INTER VIVOS:
CRITERI SUPPLETTIVI, art 1362 e seguenti cc.
Interpretazione conservativa = se è possibile dare un’interpretazione che annulli un
effetto, l’interprete è chiamato ad utilizzare la seconda interpretazione conservativa.
Intepretatio adversus stipulatorem = nel negozio giuridico nel quale colui che si
impegna ad una prestazione … nel caso di dubbi del contenuto espositivo, l’interprete
dovrà usare quell’interpretazione che favorisca la parte. Il promettente non ha potuto
modificare nulla di quello che il creditore aveva già stabilito. Se ci sono dubbi
sull’interpretazione, questa deve essere fatta a vantaggio di colui che ha aderito perché
non ha potuto modificare nulla.
Interpretazione secondo buona fede = clausola di stile. Cardine dei diritti dei negozi
giuridici = BONA FIDES, elemento comune a tutti i popoli (Romani e Stranieri) riferito a
quei rapporti comuni che venissero vissuti secondo principio di buona fede. Se ci si
intende con la controparte sulla voluntas scambio. Legittima aspettativa di un
comportamento che si attende dall’altra parte.
Nei giudizi di buona fede, ius gentium, il giudice aveva, sulla base della valutazione della
buona fede, il potere di condannare l’inadempimento a qualunque sanzione. Il giudice odierno
non può interpretare secondo la buona fede; il negozio giuridico può essere oggetto alle
interpretazioni e agli usi e consuetudine locali. Tutti gli ordinamenti codificati guardano con
sospetto le diverse consuetudini = fonti ultime del diritto, raccolte ad opera delle camere di
commercio.
NEGOZI MORTIS CAUSA:
L’interprete è chiamato a ricostruire la volontà del de cuius, in caso di dubbio anche
modificato. Anche nel caso dei negozi mortis causa bisogna separare i periodi storici:
Periodo arcaico= società rude, TESTAMENTUM IN PROCINTUM = il pater familias
poteva pensare che non sarebbe tornato (campo marzio) e quindi istituiva un proprio
erede e il TESTAMENTUM CALATIS COMITIS= serviva solo per istituire l’erede.
Superate da forme di testamento più libere simili al nostro testamento olografo.
Principio del favore testamenti (Quinto Mucio Scevola) = simile al principio di
conservazione.
16
Struttura del negozio giuridico elementi costitutivi = essenziali/ accidentali, che possono
esserci all’interno di un negozio giuridico ma condizionano solo il prodursi degli effetti e non
la validità di tale negozio giuridico, sulla produzione:
Elementi costitutivi o essenziali:
a) Volontà.
b) Forma rigida o flessibile, che dipende dal negozio trattato.
c) Causa, non può esserci un negozio senza causa, anche se questa risulta essere astratta.
d) Contenuto di natura precettiva, finalizzato a modificare l’assetto degli interessi in gioco
tra le parti.
Elementi accidentali del negozio: Sono delle clausole accessorie.
Complicano la vita del negozio giuridico e sono quindi elementi problematici. Sono tre:
Condicio = condizione.
a) Clausola adottata dalle parti in virtù della quale si fa
dipendere la produzione o la cessazione degli effetti di un negozio giuridico da un
evento futuro ed incerto. Le parti vogliono procedere immediatamente a porre un
certo determinato regolamento d’interri, destinato, però, ad avere efficacia soltanto se
si verificherà o non si verificherà un dato avvenimento futuro ed incerto.
Condizione sospensiva = fa produrre gli effetti solo nel caso in cui sia presente un
evento futuro ma incerto. Subordina l’inizio degli effetti del negozio stesso al verificarsi
di un fatto futuro ed incerto.
Condizione risolutiva = fa cessare gli effetti. Subordina la cessazione degli effetti del
negozio giuridico al verificarsi di un tale fatto.
ius civile
Agli antichi negozi del non era, di regola, apponibile una condizione risolutiva,
actus legitimi
anche se non rientravano fra gli e tolleravano quindi una condizione
sopsensiva: e, in origine, mancava la capacità di concepire una siffatta condizione sul
piano di quello che verrebbe fatto di chiamare l’immaginario giuridico.
In epoca classica la condizione risolutiva è ammissibile ogni qual volta il diritto oggetto
del negozio fosse essenzialmente temporaneo: e cioè quando il negozio stesso
actus legitimi.
rientrasse tra gli Per il problema del trasferimento della proprietà
non si poteva proporre la condizione risolutiva a causa dell’impossibilità della
proprietà temporanea.
La condizione risolutiva non si poteva proporre neanche a …: a meno che non si
trattasse di una prestazione continuativa o periodica, che può essere limitata nel
tempo sia in riferimento ad un fatto futuro certo, che incerto.
Obligationes stricti iuris:
Stipulatio.
Legato per damnationes.
Ambito di applicazione della condizione risolutiva: nei contratti consensuali e nei
bonae fidei iudicia,
contratti tutelati da determinate clausole della compravendita.
Dies = termine.
b) È una clausola che fissa una modalità temporale rispetto agli effetti
dies è sempre certus an
del negozio. Di regola il termine è una data! Il (rispetto al
17 certus o incertus
verificarsi): a può essere quando, a secondo che si fissi una data certa,
o che non si sappia quando verrà a cadere il giorno divisato dalle parti.
È da considerarsi un dies anche un evento futuro e certo nonostante sia incerto
quando si verificherà.
Il termine opera in due modi fondamentali:
Come termine iniziale(termine sospensivo) che fissa il momento in cui hanno
inizio gli effetti del negozio, quando tale momento sia diverso da quello in cui è
stato concluso il negozio stesso.
Come termine finale ( o risolutivo) che fissa il momento in cui gli effetti del
negozio debbono cessare.
Modus = modo.
c) Clausola che può essere apposta ai soli negozi a titolo gratuito,
donazioni/ disposizioni testamentarie/ manomissioni di schiavi. Si pone una piccola
contro- prestazione a colui che riceva a titolo gratuito. Caratteristica: non può tradursi
in una contro- prestazione, non può eguagliare il valore del bene di qualunque cosa sia
stata attribuita alla persona.
Dies incertus an: Dies certus an, incertus quando:
Si ha sempre una condizione, qualsiasi Viene trattato come una condizione.
siano le espressioni adoperate: ad
esempio “il giorno delle mie nozze”,
“quando mi sposerò”= in quanto
equivalgono alla formulazione “se mi
sposerò”.
Non possono essere sottoposti a termine:
Actus legitimi.
1. Gli
2. Non è ammesso né il termine iniziale né quello finale nell’istituzione d’erede.
La problematica del termine non può neppure proporsi nei negozi di diritto familiare in
quanto in tale negozi la forma impedisce di regola l’apposizione di clausole accidentali, le
quali probabilmente non si considerano come non apposte e rendono, quindi, nello l’atto a cui
siano state apposte. Per quanto concerne gli altri negozi essi sono, in linea di massima, tutti
passibili di termine iniziale, mentre il termine finale trova applicazione soprattutto nei
actus legitimi.
rapporti di durata, dove il termine finale è ammissibile anche nel caso degli In
tali negozi è necessario che si determini la durata del rapporto e ciò non accade ad
iniziativa delle parti, o subentrano norma che fissano un limite temporale inderogabile al
diritto, o l’ordinamento tutela la libertà di recesso delle parti.
Negozi giuridici puri e condizionati:
Negozio puro: come ad esempio il diritto di locazione/ abitazione. Aveva un termine ed era
previsto che non si potesse modificare.
Negozio condizionato: ci si impegnava con un patto a rilasciare l’immobile in locazione a colui
che tornava.
18
Istituto di origine giurisprudenziale: CAUTIO MUCIANA, acquista il nome dal giurista Q. Mucio.
Scevola al tempo di Servio. Rappresenta una soluzione alla problematica dei: negozi mortis
causa in particolare i legati ( a titolo particolare).
Negozi mortis causa a titolo universale: Negozi mortis causa a titolo particolare:
Si istituiscono come eredi una o più Si lascia in eredità una certa somma
persone. definita, possono essere attribuiti tanto
agli eredi ma anche a coloro che eredi non
sono (legatario).
Il problema del testamento era molto importante a Roma: problema spinoso. In questi legati
potevano esserci anche clausole accessorie: condizione potestativa negativa = un evento
futuro e incerto, scelto/ valutato e inserito solo su volontà del testatore e negativa in quanto
soggetto, quel negozio, al non avverarsi a un dato avvenimento futuro e incerto. “Se non ti
sposerai ti lascio in legato la villa che c’è al mare”. “Se non andrai sul Campidoglio”.
Problema che sorge da un simile negozio? Il vero problema è che la condizione sarebbe
rimasta pendente fino a quando avviene la morte di colui che aveva ricevuto la disposizione,
se si muore non avviene la finalità di tale condizione potestativa negativa.
Il giurista suggerisce di permettere l’acquisizione immediata del legato, come se la condizione
non ci fosse, alla morte del testatore obbligando in correlazione l’erede, il legatario, a una
promessa solenne, formale impegno giuridico, a favore non del testatore ma a favore
dell’erede il cui cont