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BIS IN IDEM”.

Operazione dell’interprete= funzione più semplice e meno libera, deve controllare la formula

Legis actiones

utilizzata. Alcune derivano dalle XII tavole e altre da leggi arcaiche. Il Ius

gentium è per natura non formale. Questo lo dimostra Gaio nelle Istitutiones, commentario 4

paragrafo 30, egli afferma che i Romani hanno odiato le legis actiones perché non modificabili

e quindi si perdeva la causa.

ATTIVITÁ DELL’INTERPRETE = attività molto libera.

I giuristi hanno analizzato singole fattispecie, i giuristi romani hanno operato un’importante

bipartizione.

NEGOZI INTER VIVOS NEGOZI MORTIS CAUSA

Correlata una interpretazione di tipo Correlata una interpretazione di tipo

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oggettivo. soggettivo.

Modello oggettivo, interpretazione Modello soggettivo, interpretazione tardo

oggettiva in quanto improntata in “id quod repubblicana II-I° secolo a.X = passaggio

actum est” = ciò che le parti dalla giurisprudenza sacerdotale. Si

concordemente hanno voluto dire con la persegue tale interpretazione soggettiva

conclusione di quel negozio. principalmente per un dato numerico e

unilaterale. Interpretazione “de cuius

hereditate (agitur)” .

L’attività del giurista è di tipo obiettivo. Interpretazione media delle volontà.

NEGOZI INTER VIVOS:

CRITERI SUPPLETTIVI, art 1362 e seguenti cc.

 Interpretazione conservativa = se è possibile dare un’interpretazione che annulli un

effetto, l’interprete è chiamato ad utilizzare la seconda interpretazione conservativa.

 Intepretatio adversus stipulatorem = nel negozio giuridico nel quale colui che si

impegna ad una prestazione … nel caso di dubbi del contenuto espositivo, l’interprete

dovrà usare quell’interpretazione che favorisca la parte. Il promettente non ha potuto

modificare nulla di quello che il creditore aveva già stabilito. Se ci sono dubbi

sull’interpretazione, questa deve essere fatta a vantaggio di colui che ha aderito perché

non ha potuto modificare nulla.

 Interpretazione secondo buona fede = clausola di stile. Cardine dei diritti dei negozi

giuridici = BONA FIDES, elemento comune a tutti i popoli (Romani e Stranieri) riferito a

quei rapporti comuni che venissero vissuti secondo principio di buona fede. Se ci si

intende con la controparte sulla voluntas scambio. Legittima aspettativa di un

comportamento che si attende dall’altra parte.

Nei giudizi di buona fede, ius gentium, il giudice aveva, sulla base della valutazione della

buona fede, il potere di condannare l’inadempimento a qualunque sanzione. Il giudice odierno

non può interpretare secondo la buona fede; il negozio giuridico può essere oggetto alle

interpretazioni e agli usi e consuetudine locali. Tutti gli ordinamenti codificati guardano con

sospetto le diverse consuetudini = fonti ultime del diritto, raccolte ad opera delle camere di

commercio.

NEGOZI MORTIS CAUSA:

L’interprete è chiamato a ricostruire la volontà del de cuius, in caso di dubbio anche

modificato. Anche nel caso dei negozi mortis causa bisogna separare i periodi storici:

 Periodo arcaico= società rude, TESTAMENTUM IN PROCINTUM = il pater familias

poteva pensare che non sarebbe tornato (campo marzio) e quindi istituiva un proprio

erede e il TESTAMENTUM CALATIS COMITIS= serviva solo per istituire l’erede.

Superate da forme di testamento più libere simili al nostro testamento olografo.

Principio del favore testamenti (Quinto Mucio Scevola) = simile al principio di

conservazione.

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Struttura del negozio giuridico  elementi costitutivi = essenziali/ accidentali, che possono

esserci all’interno di un negozio giuridico ma condizionano solo il prodursi degli effetti e non

la validità di tale negozio giuridico, sulla produzione:

Elementi costitutivi o essenziali:

a) Volontà.

b) Forma rigida o flessibile, che dipende dal negozio trattato.

c) Causa, non può esserci un negozio senza causa, anche se questa risulta essere astratta.

d) Contenuto di natura precettiva, finalizzato a modificare l’assetto degli interessi in gioco

tra le parti.

Elementi accidentali del negozio: Sono delle clausole accessorie.

Complicano la vita del negozio giuridico e sono quindi elementi problematici. Sono tre:

Condicio = condizione.

a) Clausola adottata dalle parti in virtù della quale si fa

dipendere la produzione o la cessazione degli effetti di un negozio giuridico da un

evento futuro ed incerto. Le parti vogliono procedere immediatamente a porre un

certo determinato regolamento d’interri, destinato, però, ad avere efficacia soltanto se

si verificherà o non si verificherà un dato avvenimento futuro ed incerto.

Condizione sospensiva = fa produrre gli effetti solo nel caso in cui sia presente un

evento futuro ma incerto. Subordina l’inizio degli effetti del negozio stesso al verificarsi

di un fatto futuro ed incerto.

Condizione risolutiva = fa cessare gli effetti. Subordina la cessazione degli effetti del

negozio giuridico al verificarsi di un tale fatto.

ius civile

Agli antichi negozi del non era, di regola, apponibile una condizione risolutiva,

actus legitimi

anche se non rientravano fra gli e tolleravano quindi una condizione

sopsensiva: e, in origine, mancava la capacità di concepire una siffatta condizione sul

piano di quello che verrebbe fatto di chiamare l’immaginario giuridico.

In epoca classica la condizione risolutiva è ammissibile ogni qual volta il diritto oggetto

del negozio fosse essenzialmente temporaneo: e cioè quando il negozio stesso

actus legitimi. 

rientrasse tra gli Per il problema del trasferimento della proprietà

non si poteva proporre la condizione risolutiva a causa dell’impossibilità della

proprietà temporanea.

La condizione risolutiva non si poteva proporre neanche a …: a meno che non si

trattasse di una prestazione continuativa o periodica, che può essere limitata nel

tempo sia in riferimento ad un fatto futuro certo, che incerto.

Obligationes stricti iuris:

 Stipulatio.

 Legato per damnationes.

Ambito di applicazione della condizione risolutiva: nei contratti consensuali e nei

bonae fidei iudicia,

contratti tutelati da determinate clausole della compravendita.

Dies = termine.

b) È una clausola che fissa una modalità temporale rispetto agli effetti

dies è sempre certus an

del negozio. Di regola il termine è una data! Il (rispetto al

17 certus o incertus

verificarsi): a può essere quando, a secondo che si fissi una data certa,

o che non si sappia quando verrà a cadere il giorno divisato dalle parti.

È da considerarsi un dies anche un evento futuro e certo nonostante sia incerto

quando si verificherà.

Il termine opera in due modi fondamentali:

 Come termine iniziale(termine sospensivo) che fissa il momento in cui hanno

inizio gli effetti del negozio, quando tale momento sia diverso da quello in cui è

stato concluso il negozio stesso.

 Come termine finale ( o risolutivo) che fissa il momento in cui gli effetti del

negozio debbono cessare.

Modus = modo.

c) Clausola che può essere apposta ai soli negozi a titolo gratuito,

donazioni/ disposizioni testamentarie/ manomissioni di schiavi. Si pone una piccola

contro- prestazione a colui che riceva a titolo gratuito. Caratteristica: non può tradursi

in una contro- prestazione, non può eguagliare il valore del bene di qualunque cosa sia

stata attribuita alla persona.

Dies incertus an: Dies certus an, incertus quando:

Si ha sempre una condizione, qualsiasi Viene trattato come una condizione.

siano le espressioni adoperate: ad

esempio “il giorno delle mie nozze”,

“quando mi sposerò”= in quanto

equivalgono alla formulazione “se mi

sposerò”.

Non possono essere sottoposti a termine:

Actus legitimi.

1. Gli

2. Non è ammesso né il termine iniziale né quello finale nell’istituzione d’erede.

La problematica del termine non può neppure proporsi nei negozi di diritto familiare in

quanto in tale negozi la forma impedisce di regola l’apposizione di clausole accidentali, le

quali probabilmente non si considerano come non apposte e rendono, quindi, nello l’atto a cui

siano state apposte. Per quanto concerne gli altri negozi essi sono, in linea di massima, tutti

passibili di termine iniziale, mentre il termine finale trova applicazione soprattutto nei

actus legitimi.

rapporti di durata, dove il termine finale è ammissibile anche nel caso degli In

tali negozi è necessario che si determini la durata del rapporto e ciò non accade ad

iniziativa delle parti, o subentrano norma che fissano un limite temporale inderogabile al

diritto, o l’ordinamento tutela la libertà di recesso delle parti.

Negozi giuridici puri e condizionati:

Negozio puro: come ad esempio il diritto di locazione/ abitazione. Aveva un termine ed era

previsto che non si potesse modificare.

Negozio condizionato: ci si impegnava con un patto a rilasciare l’immobile in locazione a colui

che tornava.

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Istituto di origine giurisprudenziale: CAUTIO MUCIANA, acquista il nome dal giurista Q. Mucio.

Scevola al tempo di Servio. Rappresenta una soluzione alla problematica dei: negozi mortis

causa in particolare i legati ( a titolo particolare).

Negozi mortis causa a titolo universale: Negozi mortis causa a titolo particolare:

Si istituiscono come eredi una o più Si lascia in eredità una certa somma

persone. definita, possono essere attribuiti tanto

agli eredi ma anche a coloro che eredi non

sono (legatario).

Il problema del testamento era molto importante a Roma: problema spinoso. In questi legati

potevano esserci anche clausole accessorie: condizione potestativa negativa = un evento

futuro e incerto, scelto/ valutato e inserito solo su volontà del testatore e negativa in quanto

soggetto, quel negozio, al non avverarsi a un dato avvenimento futuro e incerto. “Se non ti

sposerai ti lascio in legato la villa che c’è al mare”. “Se non andrai sul Campidoglio”.

Problema che sorge da un simile negozio? Il vero problema è che la condizione sarebbe

rimasta pendente fino a quando avviene la morte di colui che aveva ricevuto la disposizione,

se si muore non avviene la finalità di tale condizione potestativa negativa.

Il giurista suggerisce di permettere l’acquisizione immediata del legato, come se la condizione

non ci fosse, alla morte del testatore obbligando in correlazione l’erede, il legatario, a una

promessa solenne, formale impegno giuridico, a favore non del testatore ma a favore

dell’erede il cui cont

Dettagli
A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher costanza_pozzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.