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Istituzioni di diritto Romano

Periodizzazione:

Periodo arcaico pontificale 

1) fonti letterarie Digesto + Lex XII Tabularum =

Cicerone et all. Dalle origini al VIII sec. a.X = Antiqui mores, IUS ET FAS A partire

della fine del III° a.X si coglie nella lingua latina una contrapposizione tra ius e fas, le

norme di ius sarebbero di carattere puramente giuridico mentre le norme di fas

sarebbero di natura religiosa od etico- religiosa. III/II° secolo a.X = laicizzazione delle

giurisprudenza che diviene solo una consulenza pratica II° secolo= riflessione

Pontifex Maximus

teorica. Con QUINTO MUCIO SCEVOLA nonché giurista laico, si

crea la giurisprudenza non sacerdotale, laica.

Periodo classico aureo.

2) Periodo post classico- burocratico,

3) esaurirsi della giurisprudenza classica intorno al

volgarismo giuridico

240 d.X. Periodo nel quale si diffonde il = impiego di un linguaggio

retorico complesso.

Periodo giustinianeo

4) VI sec. d.X

Il Corpus Iuris Civilis è un’opera di Giustiniano, anche se il nome è di origine medievale. È

composto da:

 INSITUTIONES.

 DIGESTA seu PANDECTAE (mettere insieme), opera influenzata da giuristi come

Papiniano, Paolo e Ulpiano.

 CODEX (CODD.)- NOVELLAE, ossia delle leggi rinnovate.

Digesto

Il raccoglie il meglio della giurisprudenza romana ( 100 giuristi di Roma) e viene

Institutiones,

scritto tra il 530-533, composto da 50 capitoli. Le nuovo libro del “Gaius Noster”,

Codex

nostro Gaio vengono completate nel 533 d.X. I si dividono in DUE PARTI:

Le leggi utilizzate per questo codice erano tratte dai

codici precedenti, il Gregoriano, l’Ermogeniano e il

Novus Codex Iustinianus

1) = 528-529 d.X Teodosiano.

Codex repetitae Praelectionis

2) = composto di 12 libri e scritto nel 534 d.X.

+ Costituzioni degli imperatori (ossia i provvedimenti normativi dello stesso imperatore, che a

partire dal diritto del II° secolo possiedono forza di legge) fino a Giustiniano.

Giustiniano decide di far distruggere il vecchio codice in modo da creare una nuova edizione.

 Indole teologica, dopo la morte di Teodora, sua moglie. Si sente esecutore della volontà

divina “DEO AUCTORE”= volontà di Dio in forma scritta.

Viene ritrovato un frammento del vecchio codice, il quale era stato distrutto, e risulta essere

molto diverso dal II° codice.

2

CORPUS NORMATIVO DELL’IMPERO ROMANO + INSTITUTIONES + DIGESTO= TESTO DI

LEGGE.

Con e dopo Giustiniano teme i giuristi in quanto bocca della legge. Proprio per questo

motivo introduce il DIVIETO DI COMMENTO Punizione criminale per coloro che violassero

tale divieto. Divieto di commento/ opera di commento/ amanuense.

kαtα’πo’σα

TRADUZIONI DI ( cata poda attraverso i piedi) = tradurre pedissequamente.

Teofilo ha tradotto in greco le INSTITUTIONES parafrasi più ampia dell’originale.

I basilici sono una traduzione in greco del Corpus Iuris Civilis, compiuta nel X sec.

Basilio il Macedone d.X, durante il regno di Basilio il Macedone, essa si fonda su traduzioni delle parti

Leone il Filosofo latine del Corpus Iuris Civilis. Soprattutto del Digesto e del Codice, avvenute nel VI

sec.

 corpus iuris civilis

Tradurre il in greco. Libri basilici ( in onore dell’imperatore)

Bizantinismo 60 libri. Ius

IUS ET FAS Diritti soggettivi, alla base del Ius Civile = “IUS POPRIUM CIVITATIS” Gaio.

Gentium Ius Honorarium.

 proprio di tutti i popoli, come il matrimonio.

 edicta magistratum=

Honor dei magistrati, urbano e peregrino. Diritti dei magistrati.

prudentes

A partire da Quinto Mucio Scevola, i laici elaborano la materia privatistica, ed

ius civile,

anzitutto il indipendente dall’immediata sollecitazione costituita dalla consulenza

pratica.

Giovedì 3 ottobre 2013

Capacità giuridica e capacità di agire. Persone fisiche e persone giuridiche.

Ius honorarium 

N.B = diritto creato dal pretore che viene a costituire un sistema normativo

ius civile. ius honorarium

a sé stante, questo si contrappone al sistema rappresentato dal Il ha

inizio verso la fine del IV sec. e nasce dall’esercizio dell’attività giurisdizionale da parte del

pretore, il quale crea una nuova forma di processo, quello formulare, basata esclusivamente

sul proprio imperium, ed individua, nell’editto che emana all’inizio dell’anno in carica anche le

norme di diritto sostanziale che debbono essere applicate in tale processo. Verso il II° secolo

ius honorarium cives

a.X il inizia a regolare anche i rapporti dei fra di loro, e si viene

ampliando, fino a costituire nella tarda repubblica un sistema normativo che si contrappone al

ius civile. Le classificazioni del diritto oggettivo: IUS CIVILE – IUS GENTIUM E IUS NATURALE:

categorie che si differenziano per una diversa diffusione delle norme che vi rientrano.

La differenza tra lo IUS CIVILE E LO IUS GENTIUM si basa principalmente sull’ordinamento

dei vari popoli .

3

IUS CIVILE IUS GENTIUM

È costituito dalle norme di diritto che si È quel diritto che la naturalis ratio ha

riscontrano soltanto presso un singolo introdotto presso tutti i popoli. Viene

popolo. “Quasi ius proprium civitatis” in definito ius naturalis da Gaio e da molti

quanto è il diritto proprio di una singolo città. altri giuristi Romani.

civitates. ius gentium

Diritto proprio delle singole Il è quello comune a tutti gli

Non coincide né con lo ius naturale né con il uomini, secondo la concezione di Gaio.

ius gentium La stipulatio conclusa con verbo

in quanto può derogare ad una diverso da spondere è di ius

norma sancita in essi, sia perché può gentium = può essere adoperata

contenere norme specifiche non previste né anche dagli stranieri.

nel ius naturale né nel ius gentium.

 

Al contrario quella fatta con il Parte del sistema civilistico che può

verbo spondere, la sponsio, è essere applicato anche agli

propria civium Romanorum = stranieri.

propria, riservata ai soli cittadini  Il matrimonio è di ius gentium in

romani. quanto è riscontrabile in tutti i

 Il ius civile è dalla parte del sistema popoli ma come istituto

civilistico. dell’ordinamento romano esso è

ristretto soltanto ai cives ed è cioè

Nel periodo tardo- repubblicano e del di ius civile nel senso che le relative

principato, i Romani avrebbero conosciuto norme si applicano solo ai cittadini

un significato pregnante del ius (civile) in romani.

quanto contrapposto alla lex, in cui il primo

sarebbe un diritto non scritto, fondato sui

mores, mentre la legge sarebbe un atto

normativo espresso, per il quale era

essenziale la documentazione scritta.

Le leggi relative fondate sui mores si fondavano sulla “natura delle cose”.

leges perfectae.

Nella prassi repubblicana le leggi non erano delle Per questo la classificazione

leges perfactae, minus quam perfectae ed imperfectae.

distingueva le leggi tra

lex pefecta 

1. La vietando un atto ne dispone la nullità e quindi ne elimina gli effetti. il

suo utilizzo risulta essere relativamente tardo in quanto viene fatto coincidere con la

Lex Voconia del 169 a.X, e si ritrova a partire dell’81 a.X nella Lex Cornelia de spons.

lex minus quam perfecta

2. La vieta l’atto ma non ne dispone la nullità, bensì irroga una

pena a colui che ha violato il divieto. Sono leggi utilizzate a partire della seconda

metà del III° secolo a.X come la Lex Furia de sponsu o la Lex Laetoria de

circumscriptione adulescentium del 200 a.X circa.

lex impefercta

3. La pur vietando l’atto, non ne sancisce l’inefficacia, né irroga una pena,

pubblica o privata. Unico esempio di tale legge è la Lex Cincia = vietava di fare

donazioni superiori ad un valore di mille assi, la sanzione riguardava il diritto onorario.

“quod natura omnia

IUS NATURALE norme che la natura insegna a tutti gli esseri animati

animalia docuit”. Secondo lo ius naturale l’uomo dovrebbe appartenere al “genus animal” e di

conseguenza non potrebbe essere libero o schiavo.

4

Ius civile: diritto proprio di ogni civitas, EQUIVALENTE A IUS CIVITATIS, tipico per i Romani,

secondo Gaio. Alle origini con ius civile si designava per l’appunto l’intero ordinamento della

città nel suo complesso. Il ius civile rappresenta un istituto che subisce nuove forme di

estensione contratto, sponsio = norma limite di ordine pubblico. Solo norme tutelate dal

Ius civile e/o gentium. Roma= impero in espansione, sistema tipizzato. Modello tipico

attraverso un obligatio verbale = domanda e conseguente risposta, SPONSIO.

SPONSIO Ius civile. Dal verbo spondere, rispondere. Si usa solo tra cives romani.

D: spondes?

R—Spondeo. Domanda e coerente risposta. Modello duttile che supera la rigidità del sistema

tipico e viene utilizzato nel Ius (Iuris) gentium, istituti comuni a tutti i popoli, = Stipulatio.

Ius Gentium

Al contrario con il si utilizzano tutti i verbi diversi da spondere. Serve solo per i

rapporti tra i Romani e gli stranieri (peregrini) Roma si sta ampliando nel mondo.

L’ordinamento romano crea due tipi di Ius, quello civile = solo tra Romani e fatto funzionare

dal Praetor urbanus , e il Ius gentium= utilizzato solo tra Romani e peregrini (stranieri) fatto

funzionare dal Praetor Pregrinus ( dal quale prende il nome la Iurisdictio peregrina = relativa

ai processi in cui almeno una delle parti fosse straniera).

Il Ius gentium costituisce un insieme di norme che hanno una duplice origine:

1) Si tratta di istituti che trovano una prima disciplina nell’editto del

PRETORE PEREGRINO.

2) Vennero estesi agli stranieri istituti tutelati fin dalle origini dal ius

civile in modo da allargare l’ambito degli istituti del sistema civilistico

anche agli stranieri. ( Stipulatio = conclusa con un verbo diverso da

spondere, Traditio= modo d’acquisto della proprietà a titolo

derivativo e la Obligatio re contracta).

Viene meno con la CONSITUITIO ANONINIANA, probabilmente una costituzione imperiale,

prende il nome dell’imperatore Antonino Caracalla 212 d.X . Cittadinanza romana= tutti i

sudditi dell’impero.

 molti istituti di Ius Gentium venivano utilizzati anche dai Romani stessi, esempio

compravendita.

Persone escluse dalla cittadinanza:

Peregrini deditici=

1) appartenenti a comunità politiche che si scontrarono con Roma e

che si sono arresero senza condizioni. Non meritano di possedere la cittadinanza

Romana, come Pio XIX “breccia di Porta Pia”.

Deditici elliani=

2) schiavi manomessi che però sono macchiati da una condotta turpe.

Latini Ianiani=

3) schiavi manomessi in forma non solenne.

4) Barbari accolti nell’impero, non meritano la cittadinanza perché di origini barbare.

5

Soltanto con Giustiniano, prima metà VI sec. d.X = cambiano le cose, riguardo alla cittadinanza,

ma tranne per le persone che commettono la frode.

La classificazione fondamentale dei diritti soggettivi distingue i diritti assoluti e diritti relativi:

DIRITTI ASSOLUTI = REALI DIRITTI RELATIVI = di OBBLIGAZIONE

Non hanno bisogno di nessuna attività di Rapporto di due o più parti. Normalmente

nessun altro consociato. L’ordinamento due parti, un debitore e un creditore,

assicura al titolare del diritto il persona che crede in un determinato

soddisfacimento del proprio interesse, di comportamento del debitore, persona che

natura patrimoniale o meno, possiede un debito nei confronti del

garantendogli un’immediata relazione creditore. Possono essere anche contratti

con la persona o con la cosa oggetto del plurilaterali, ossia con più soci o con

diritto mediante l’esclusione di qualsiasi gruppi di soci.

altro soggetto dal rapporto con la cosa Nei diritti relativi la soddisfazione

stessa. dell’interesse protetto dipende

SUGLI ALTRI SOGGETTI GRAVA IL DOVERE necessariamente dalla collaborazione di

D’ASTENSIONE. Se questo dovere viene un altro soggetto, già determinato o

violato determinabile al momento in cui nasce il

 si concreterà in uno specifico diritto stesso: e può esser richiesta

dovere di comportamento a carico di chi soltanto nei confronti di quest’ultimo

abbia leso il diritto assoluto ed a favore del soggetto.

titolare stesso.

NEI DIRITTI ASSOLUTI IL RAPPORTO

GIURIDICO INTERCORREREBBE FRA IL

TITOLARE DEL DIRITTO E TUTTI COLORO

CHE SONO TENUTI AD ASTENERSI DA

QUALSIASI INGERENZA NELLA RELAZIONE

FRA IL TITOLAR E STESSI E LA COSA (o la

persona) OGGETTO DEL DIRITTO.

Normalmente una distinzione così netta non si trova nel diritto romano, linguaggio romano

che deriva dalla civilistica moderna e contemporanea. Distinzione di tali diritti in chiave

processuale.

I giuristi romani non hanno teorizzato la figura del diritto soggettivo, anche se nelle fonti

romani si riscontra l’uso di ius in senso soggettivo accanto a quello in senso oggettivo.

actio in rem ed in personam:

Molto importante risulta essere la contrapposizione tra

Actiones in rem, 

1) titolarità di una cosa diritti assoluti, e

Actiones in personam 

2) diritti relativi.

Concetti moderni di diritti assoluti e relativi.

DIRITTO DELLE PERSONE E DI FAMIGLIA:

I soggetti di diritto nelle Institutiones di Gaio, l’autore sottolinea, dopo aver trattato delle

fonti

6 … ius quo utimur, vel ad personas pernitet, vel ad res vel ad actiones”

del diritto, che “omne =

tutto il diritto che usiamo riguarda o le persone o le cose o le azioni.

I soggetti di diritto si distinguono in persone fisiche, gli

esseri umani, e persone giuridiche.

Ruolo della persona nel diritto:

1) Diritto dei soggetti o delle persone corrisponde alla realtà ma non ai nomina. Tutti i

soggetti sono soggetti per il diritto, personalità giuridica è una creazione del diritto

canonico, disciplinare monasteri- diocesi- donazione ecc. Insieme di elementi

soggettivi come se fosse un unico corpo.

Tutti i soggetti sono persone fisiche = LA PERSONA FISICA può ESSER SOGGETTO DI DIRITTO,

per ottenere tale diritto sono necessari due eventi: L’INIZIO E IL TERMINE DELLA PERSONA

FISICA è SEGNATO DALLA NASCITA E DALLA MORTE.

NASCITA = completa distacca del feto dal corpo materno, e con la vita autonoma del nuovo

essere. Per i proculeiani era necessario che il neonato avesse emesso un vagito ma prevalse

l’opinione sabiniana, che sottolineava come la prova della vita al momento del distacco

potesse essere data in qualsiasi modo.

Il mostrum e il prodigium (Ulpiano) non acquistavano la soggettività giuridica, non potevano

essere tutelati dal diritto romano.

Tutela del nascituro, nominato un tale personaggio “Curator Ventris”, un curatore del ventre.

“Partus Ancillae” = schiavo generato dalla schiava, il proprietario del bambino sarà il

proprietario della schiava, che in alcuni casi poteva essere anche il padre del bambino. Per la

vita è necessario il distacco del feto dall’utero della madre e il parto= almeno un gemito da

parte del bambino. 

Titolari di diritti e portatori di doveri soggettività giuridica. Le donne non hanno capacità

di agire fino a Costantino.

Capacità giuridica = idoneità di un soggetto ad esser titolare di diritti e di doveri. Alla capacità

giuridica di contrappone la capacità di agire.

Capacità di agire = idoneità a porre in essere un’attività giuridicamente rilevante, al fine di

creare, modificare od estinguere un rapporto giuridico.

Per avere la piena capacità bisogna essere titolari di tre status:

Status libertatis

1) = essere liberi. “Tutti gli uomini o sono liberi o schiavi” secondo Gaio.

Soltanto chi è libero può esercitare i suoi diritti.

Status civitatis

2) = avere la cittadinanza romana.

7 Status familiae

3) = non essere soggetto alla potestà di un pater, il soggetto deve essere

un “sui iuris”. PATRIA POTESTAS.

Se manca uno degli stati abbiamo la Capitis Deminutio:

 Capitis Deminutio Maxima= se manca la libertà.

 Capitis Deminutio Media= si perde la cittadinanza romana.

 Capitis Deminutio Minima= se c’è il pater familias, mutamento dello status familiae.

DIRITTI TRASMISSIBILI, che si possono trasmettere, e DIRITTI INTRASMISSIBILI, che non si

possono trasmettere (es. il padre senatore non può trasmettere il suo incarico al figlio).

Prodigalità, spendere in maniera molto ampia il proprio denaro agire in modo tale da

andare contro il paterfamilias senza mantenere i propri beni (sperperare) Incapacità

relativa. Malattia mentale Incapacità totale. Donna condizione naturale che rende la

persona non pienamente capace, le viene affiancato un tutore, Le viene anche concesso il

termine “viripotens”= simile, ma non uguale, a un uomo.

1) STATUS LIBERTATIS: vs. chi non la possiede = capitis deminutio maxima. Assenza della

libertà, spiega gli effetti della sfera giuridica del soggetto; chi perde la libertà diventa

uno schiavo. SERVUS/SERVITUS= Stato di schiavitù assoluto e perpetuo riconosciuto

dallo Ius Gentium, proprio di tutti i popoli.

Ordinamento biblico, Pentateuco= visione ebraica, schiavitù del peccato, liberazione dalla

schiavitù giuridica. Ogni sette anni bisognava liberare gli schiavi= anno sabbatico.

Schiavitù a Roma= affinità tra gli schiavi e i figli in quanto sottoposti alla volontà del pater

familias. La schiavitù a Roma aumenta quando il popolo romano si amplia oltre i 7 colli di

Roma, Res Publica Romana. I territori conquistati diventano AGER PUBLICUS= latifondo.

III-II sec. a.X. Gli

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher costanza_pozzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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