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AZIONI PRIVATE E POPOLARI
POPOLARI (pretorie) a legittimazione generale, tutela di interessi della collettività, non di privati, ma di pubblica rilevanza es. profanazione dei sepolcri.
PRIVATE vogliono tutelare interessi dei singoli. Possono essere:
- Civili fondate sul ius civile (in ius conceptae); erano tutelate anche da legis actiones.
IN DIRITTO (INTENTIO IN IUS):
- PRETESA PRAEIUDICIA: prima del giudizio, esigenze di accertamento cautelare, permette all'attore di valutare le opportunità di agire;
- ARBITRARIE: scelta tra restituzione e condanna;
- DI BUONA FEDE: nell'intentio "ex fide bona". Nascono dalla tutela pretoria ma vengono assunte dal ius civile perché consentono al giudice di valutare la pretesa dell'attore secondo un parametro più ampio rispetto a quello consentito dal ius civile, es: interessi di un prestito, vizi del consenso, compensazione.
Pretorie pretesa in diritto o in fatto:
- PRETESA IN
Le azioni decretali tutelavano i casi non previsti dall'editto, mentre quelle edittali erano tutelate nell'editto.
Alle azioni in factum si contrappongono quelle concepite in diritto: l'azione civile è usata come modello ed è adattata alle peculiarità del caso:
Azioni utili o adattate tipico esempio sono le azioni fittizie, basate su una fictio, come ad esempio l'azione publiciana: modellata sull'azione in ius di rivendica. Si fingeva che fosse decorso il tempo utile per usucapire, in modo tale che l'attore (compratore) potesse richiedere la restituzione della cosa. Altra azione fittizia è la legge aquilia, che tutelava anche i cittadini stranieri fingendo che fossero romani.
Azioni con trasposizione di soggetti di natura economico-commerciale, es: un
Contratto commerciale viene stipulato da un soggetto non giuridicamente autonomo (alieni iuris = figlio o schiavo). Questo non poteva essere chiamato a giudizio, quindi nessuno voleva più stipulare contratti con loro, danneggiando l'economia di Roma. Si permette di condannare l'avente potestà (pater o padrone). Azioni ad exemplum analogia = interpretazione estensiva di azioni preesistenti; ad esempio, actio ad exemplum legis Aquilia: il pretore concede di chiedere risarcimento ad una serie di altri soggetti titolari della cosa che è stata danneggiata. AZIONI REIPERSECUTORIE, PENALI E MISTE: REIPERSECUTORIE: la finalità è la restituzione del bene di cui si è stati spossessati (in rem). Sono passivamente trasmissibili agli eredi e non sono cumulabili. PENALI: vogliono ottenere una sanzione pecuniaria nel caso di determinati delitti. La finalità è punitiva, la condanna pecuniaria è maggiore del valore della cosa.responsabilità penale è personale e quindi non trasmissibile; è inoltre cumulabile. Miste finalità delle azioni sia penali che reipersecutorie: sia restituzione che pena, es. furto, che era considerato un illecito privato. PERSONA E SOGGETTO DI DIRITTO Il soggetto di diritto è dotato di: CAPACITÀ GIURIDICA attitudine ad essere titolare di diritti e doveri giuridici. Il concetto di soggetto differisce da quello di persona: sono soggetti i liberi, ma non sempre; mai gli schiavi, che sono considerati res. CAPACITÀ D'AGIRE idoneità a porre in essere attività rilevanti per il diritto. Sono capaci d'agire gli intellettualmente capaci, a volte anche gli schiavi, es: gli schiavi potevano stipulare contratti per conto del padrone; i malati di mente non potevano, quindi non erano titolari di capacità d'agire. Distinzione delle persone: LIBERI potenzialmente soggetti di diritto; SCHIAVI persone ma non soggetti di diritto.non soggetti di diritto.
SUI IURIS giuridicamente autonomi, tipicamente il pater familias;
ALIENI IURIS sottoposti a potestà altrui (figli, nipoti potestà familiare;
schiavi potestà dominicale).
I concetti di capacità giuridica e d'agire si ricavano dalla posizione che un soggetto occupa nella società romana attraverso 3 status:
Libertà status libertatis, non schiavi;
Cittadinanza status civitatis, cittadini romani;
Non sottoposizione ad altrui potestà status familiae,
soggetti sui iuris.
Con questi 3 status si aveva piena capacità giuridica, ma non sempre capacità d'agire.
Se cambiava la condizione giuridica della persona CAPITIS DEMINUTIO:
perdita della libertà (capitis deminutio massima); della cittadinanza (capitis deminutio media, ad esempio per una pena criminale) o cambiamento dello status familiae (capitis deminutio minima, es. per adozione, emancipazione).
odarrogazione).Il pater familias aveva diritto assoluto di potestà sui sottoposti ed era sui iuris.
MANUS potestà del marito sulla moglie, che spezza i legami con la famiglia d'origine per sottoporsi a quella del marito;
MANCIPIUM figli che venivano venduti, avevano limitazioni nella capacità patrimoniale, non sono sui iuris.
Le donne hanno capacità giuridica ma non sono titolari di potestà familiare. Per tutta la vita sono sottoposte ad un tutore.
Gli alieni iuris hanno, a volte, limitata capacità d'agire concessa dal pretore. La responsabilità è dell'avente potestà il filius familias doveva fare riferimento al patrimonio del pater.
Con il passare del tempo, si permette ai figli di avere un proprio patrimonio PECULIO: deriva dal fatto che la prima forma di patrimonio fossero le greggi.
PECULIO CASTRENSE guadagno in guerra dei soldati. Era concesso come esclusiva proprietà da Augusto in
Poi. PECULIO QUASI CASTRENSE da Costantino in poi, si riferisce ai guadagni derivanti da qualsiasi attività dei figli.
Donne:
- Nessun diritto pubblico;
- Diritto privato: NO potestà familiare, erano preferiti gli agnati (parenti in linea maschile) ai cognati (parenti in linea femminile) nelle successioni ereditarie;
- Non potevano adottare perché non avevano la patria potestà;
- Escluse dall'ufficio di tutore e curatore;
- Divieto di presentare cause nell'interesse altrui;
- Incapaci di rappresentare altri in giudizio;
- Divieto di garantire obbligazioni altrui (no patria potestas no capacità patrimoniali).
Per età, sesso o problemi psico-fisici il soggetto con capacità giuridica può non avere capacità d'agire.
Vi erano degli istituti volti a tutelare quelli che per età non avevano capacità d'agire:
- IMPUBERI 'INFANTI' fino a 7 anni, no capacità d'agire;
(INFANTIA MAIOR) dai 7 ai 14 anni (maschi), dai 7 ai 12 (femmine); MINORI dai 14 ai 25 anni: potevano avere un curatore che intervenisse nei loro negozi giuridici. Chi non è in grado di difendersi da solo per età ha bisogno di un tutore - TUTELA DEGLI IMPUBERI anche se sono sui iuris perché non hanno piena capacità d'agire. Anticamente, il tutore era l'agnate prossimo e spettava di diritto per legge. Con il passare del tempo si aggiunge la possibilità di dare un tutore per testamento (funzione protettiva). Dal 210 a.C. il tutore viene dato dal magistrato. La funzione del tutore è di rappresentante indiretto per la tutela degli affari del pupillo (a suo nome), ne vigilava inoltre sull'educazione. Quando il pupillo supera i 7 anni, il tutore deve interporre la sua autorizzazione (AUCTORITAS) per integrare la volontà del pupillo. A partire dal II sec. d.C., con l'imperatore Antonino Pio, l'impubere
rimaneresponsabile nei limiti dell'arricchimento. La tutela cessa con il compimento dei 14 anni.
TUTELA MULIEBRE (delle donne) per la loro leggerezza d'animo hanno bisogno di un tutore. Non dovevano avere troppa autonomia: capacità d'agire limitata, dovevano avere un tutore per tutta la vita. Da sole potevano:
- Fare negozi acquisitivi vantaggiosi
- Sposarsi
CURA DEI MINORI per chi aveva dai 15 ai 25 anni. Non è obbligatoria per questi, ma lo è per chi ha problemi psico-fisici (mentecatti, sordi, muti, prodigi). Il minore è pubere, sui iuris. Può essere sottoposto a curatore perché, essendo capace d'agire, poteva fare negozi, ma se si fosse pentito poteva avvalersi dei diritti previsti dalla LEX LAETORIA, che tutelava i minori dai raggiri. Poteva agire contro chi l'aveva raggirato, poteva opporre un'eccezione e chiedere in integrum restitutio (riduzione in pristino). Questa legge diventa uno strumento in mano dei
minori per raggirare i creditori il creditore era–danneggiato scoraggia il commercio. Per evitare ciò, si chiede la nomina di–un curatore per tutelare il creditore. Compiuti i 25 anni terminava la curatela.
IL NEGOZIO GIURIDICO
Si intende, per negozio giuridico, l’atto giuridico lecito in cui la volontà èfondamentale e finalizzata ad uno scopo tutelato dall’ordinamento. Questa categoria non è di invenzione romana, ma è nata grazieall’elaborazione di un movimento di giuristi tedeschi, chiamato pandettistica,che hanno studiato le Pandette di Giustiniano (altro nome per indicare ilDigesto) sotto il profilo del ragionamento giuridico/metodologico. Hanno individuato negli atti di disposizione patrimoniale un collegamento tral’affare concluso e la volontà. Iniziano a distinguere, all’interno di questa categoria, i fatti giuridici dove lavolontà manca e quelli in cui è fondamentale. Ad esempio, i fenomeni
naturali possono cambiare i modi d'acquisto della proprietà e prescindono dalla volontà dei proprietari (es. terremoto, alluvione) possono influire sulla responsabilità contrattuale. Altro fatto giuridico è il decorso del tempo, che giuridicamente produce determinati effetti, come ad esempio l'usucapione. Quando i giuristi si trovano di fronte ad azioni volontarie parlano di atti, che possono essere:
- COMMISSIVI quando si compie qualcosa;
- OMISSIVI quando si omette qualcosa.
Gli atti giuridici possono essere leciti o illeciti:
- Leciti il fattore predominante è