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Estratto del documento

P

EGNO

28) Ulpiano, D.13.7.1 pr.: Il pegno (pignus) si contrae non solo con la consegna (traditio), ma anche con

semplice accordo, e pure se non è stato ancora consegnato.

29) Ulpiano, D.13.7.9.2: Definiamo propriamente pegno (pignus), ciò che viene trasmesso al creditore,

mentre parliamo di ipoteca (hypotheca), quando non passa al creditore nemmeno il possesso (della cosa

3. O BBLIGAZIONI LITTERIS CONTRACTAE

N OMEN TRANSSCRIPTICIUM

30) Gaio, Istit. 3.128-130: [128] L’obbligazione nasce con scritture (litteris), ad esempio nei crediti trascritti

(nomina transscripticia). Il credito trascritto si può fare in due modi, o da cosa a persona (a re in

personam) o da persona a persona (a persona in personam). [129] La trascrizione viene fatta da cosa a

persona se io ad esempio registro di aver già versato a te ciò che tu (già) mi devi a causa di una

compravendita, di una locazione conduzione o di una società. [130] La trascrizione viene fatta da persona a

persona se io ad esempio registro di aver versato a te ciò che mi deve Tizio, ossia se Tizio avrà delegato te

(al pagamento) nei miei confronti.

31) Giustiniano, Istit. 3.21: Una volta l’obbligazione nasceva dalla scrittura, che si diceva fatta mediante

‘nomina’, i quali oggi non sono (più) in uso.

C HIROGRAFI E SINGRAFI

32) Gaio, Istit. 3.134: Inoltre si ritiene che l’obbligazione sorga litteris nei chirografi e nelle singrafi, ossia se

qualcuno mette per iscritto di essere debitore o che darà qualcosa; sempre che, naturalmente, al medesimo

titolo non si impieghi la stipulatio. Questo tipo (genus) di obbligazione è proprio dei peregrini

4. O ( )

BBLIGAZIONI VERBIS CONTRACTAE STIPULATIO

33) Pomponio, D.45.1.5.1: La stipulatio, dunque, è una struttura fatta di parole dette (verborum

conceptio), con le quali colui che viene interrogato risponde che darà o farà quel che, nello stesso contesto,

gli è stato richiesto.

34) Ulpiano, D.45.1.1 pr.: La stipulatio non si può fare se non parlando entrambe le parti; per cui non

possono concludere una stipulatio né un muto, né un sordo, né un infans; e neppure l’assente, perché le

due parti devono udirsi reciprocamente con chiarezza. Se dunque uno di costoro vuole farsi promettere,

ponga la domanda valendosi di un suo schiavo presente, e questi gli acquisterà l’azione basata sulla

stipulatio; analogamente, chi voglia obbligarsi dia un ordine (= iussus) ad un suo schiavo e sarà tenuto dalla

relativa azione (quod iussu).

35) Gaio, Istit. 3.102: Una stipulatio è inoltre invalida se non si sia risposto alla domanda, per esempio se

io stipuli che tu dia 10 HS e tu prometta 5 HS, ovvero se io stipuli senza condizione e tu prometta sotto

condizione.

36) Ulpiano, D.50.17.34: Con riguardo alle stipulationes teniamo sempre conto dell’affare che si intendeva

concludere (id quod actum est) …

37) Celso, D.45.1.99 pr.: Tutto ciò che attiene alla formazione dell’obbligazione, se non è espresso in modo

evidente dalle parole, deve intendersi come omesso: e dunque, in sostanza, operiamo un’interpretazione nel

senso favorevole al promissor, in quanto lo stipulator era ben libero di formulare le parole della sua

domanda con ogni ampiezza. ….

38) Paolo, D.45.1.83 pr.: È fra lo stipulante e il promittente che si conclude il negozio. Dunque non si

obbliga uno che prometta in luogo di un altro che costui darà o farà: infatti, ciascuno deve promettere con

riguardo a se stesso.

39) Giustiniano, Istit. 3.19.21: Viceversa, chi ha promesso che un altro farà non risulta tenuto, se non

abbia egli stesso promesso una penale.

40) Cod. Iust. 4.5.10 pr.-2 (Giustiniano, anno 530): [pr.] Qualora taluno abbia promesso con una stipulatio di

dare lo schiavo di quel nome oppure una certa quantità di denaro … e, posto che fosse sua la scelta di

adempiere pagando una di queste cose, le abbia per errore pagate entrambe, si discuteva di quale cosa gli

fosse consentito chiedere la restituzione e se ne avesse la scelta lo stipulante (= creditore) o il promittente

(= debitore). [1] Per Ulpiano (d’accordo con precedenti giuristi) la scelta è di chi ha ricevuto entrambe

le cose, di modo che restituisca quella che preferisce. Invece, per Papiniano (d’accordo con Salvio Giuliano)

la scelta è di chi ha pagato entrambe le cose, cioè di chi, anche prima di adempiere, aveva la scelta fra le due

prestazioni. [2] Noi (= Giustiniano) ... preferiamo il parere di Giuliano e Papiniano …

41) Giavoleno, D.45.2.2: Quando due soggetti abbiano promesso o stipulato lo stesso denaro, ipso iure

ciascuno di essi deve l’intero o rispettivamente l’intero è dovuto a ciascuno; e dunque con l’esercizio

dell’azione o la remissione, ovvero – rispettivamente – col pagamento effettuato da un solo si estingue

l’intera obbligazione.

42) Gaio, Istit. 3.110: Ad una stipulatio che facciamo possiamo tuttavia far partecipare un altro, che

stipula la stessa cosa (idem); costui è comunemente detto adstipulator.

43) Paolo, D.45.1.2 pr.: Delle stipulazioni, alcune consistono in un dare (in dando), alcune in un fare (in

faciendo).

44) Gaio, D.45.1.74: Le stipulazioni possono essere certe o incerte. Certo è quel che dalle parole stesse

impiegate stipulando appare quid quale quantumque sia, come per esempio dieci aurei, il fondo tusculano, lo

schiavo Stico, cento moggi di grano africano ottimo, cento anfore di vino campano ottimo.

45) Ulpiano, D.45.1.75 pr.: Quando invece quid quale quantumve è non risulta dalla stipulazione, si deve

dire che la stipulatio è incerta.

46) Celso, D.50.17.185: Dell’impossibile non c’è obbligazione.

47) Ulpiano, D.13.4.2.3: Scevola, nel libro 15 delle quaestiones, dice che quanto è tacitamente implicato

nelle stipulazioni non è proprio sempre a discrezione del debitore, ma questi può decidere quel che debba,

non se debba. E dunque, quando uno promette Stico o Panfilo, può scegliere quale dare in pagamento finché

siano vivi entrambi; invece, quando uno dei due sia morto, la sua scelta viene meno, perché, potendo egli

scegliere di non prestare quello vivo, il solo rimasto come oggetto della sua obbligazione, non resti a sua

discrezione se debba o non debba. …

48) Ulpiano, D.45.1.26: Sappiamo, in generale, che le stipulazioni turpi sono nulle: (Pomponio, D.45.1.27

pr.) per esempio, se uno prometta di commettere un omicidio o un sacrilegio. Ma appartiene anche ai compiti

del pretore di denegare l’azione fondata in atti obbligatori del genere.

5. O BBLIGAZIONI CONSENSU CONTRACTAE

C (E )

OMPRAVENDITA MPTIO VENDITIO

49) Gaio, Istit. 3.139: La compravendita (emptio venditio) si contrae quando si raggiunge l’accordo sul

prezzo, anche se il prezzo non sia ancora stato versato e nemmeno sia stata data una caparra: infatti ciò che si

dà a titolo di caparra è indice di compravendita contratta.

50) Pomponio, D.18.1.8: [pr.] Né compera, né vendita possono concepirsi senza la cosa (sine re) che è

venduta. Tuttavia i frutti (fructus) e i parti (partus) futuri si comprano validamente, in modo che, al

momento in cui il prodotto sia nato, la compravendita si intende avvenuta allorché fu concluso il negozio; ma

se il venditore avrà fatto in modo che il parto o il frutto non nasca o venga ad esistenza, il compratore potrà

agire contro di lui con l’azione di compera (ex empto). [1] Tuttavia talvolta si può concepire una vendita

anche senza la cosa, come quando si compra, per così dire, l’alea: ciò avviene allorché si compra quanto

sarà pescato o cacciato …: infatti la compera è conclusa, anche se nulla verrà catturato, poiché è compera

della speranza (emptio spei).

51) Gaio, Istit. 3.140-141: [140] Il prezzo deve essere certo. Se invece fra noi si è convenuto che la cosa sia

comprata per quanto Tizio la stimerà, Labeone negò che un tal negozio avesse effetti; e Cassio ne approva

l’opinione. Ma per Ofilio anche questa è compravendita e Proculo ne ha seguito il parere. [141] Inoltre il

prezzo deve consistere in denaro contante. Che il prezzo possa constare anche di altre cose e, ad esempio,

uno schiavo o una toga o un fondo possa essere prezzo di una diversa cosa è assai dibattuto. I nostri maestri

[= i sabiniani] ritengono che il prezzo possa consistere anche in un’altra cosa. Ne deriva l’opinione comune

che con la permuta si compirebbe una compravendita … Gli autori della scuola opposta [= i proculiani]

sono

in disaccordo e ritengono che altro sia la permuta di cose, altro la compravendita, e che, diversamente, in

caso di permuta non si potrebbe individuare quale cosa sia stata venduta e quale data a titolo di prezzo e,

inoltre, che sarebbe assurdo considerare vendute e date a titolo di prezzo entrambe le cose.

52) Paolo, D.19.4.1 pr.: … Nella permuta non si riesce a distinguere quale delle due parti sia il

compratore e quale il venditore, e le prestazioni differiscono di molto ... La permuta non può essere

compravendita, poiché (nella compravendita) deve esserci sia una cosa sia un prezzo.

53) Ulpiano, D.18.1.25.1: Il venditore non ha la necessità di rendere proprietario del fondo il

compratore, come invece è costretto colui che ha promesso il fondo allo stipulante.

54) Ulpiano, D.21.1.38 pr.: Gli edili affermano: “Coloro che vendono animali da tiro e da soma devono

attestare manifestamente e con precisione le malattie e i vizi che ciascun animale abbia e, comunque siano

stati preparati e abbelliti a scopo di vendita, così li consegnino ai compratori. Se qualcosa di quanto prescritto

non sarà stato fatto … daremo azione (iudicium) entro sei mesi per la rescissione della compravendita a causa

della malattia o del vizio, oppure entro l’anno per la riduzione al minor valore che tali animali avevano al

momento della loro vendita. Se sarà stata venduta insieme una coppia di animali e solo uno dei due si troverà

in siffatta situazione da dover essere restituito, concederemo azione affinché siano restituiti entrambi”.

55) Gellio, Notti attiche 4.2.9-10: [9] Quanto alla schiava sterile, nel caso di sterilità congenita (i giuristi)

dicono che Trebazio diede un responso opposto a quello di Labeone. [10] Labeone pensava che si poteva

restituirla come non sana. Trebazio negò che si potesse agire in base all’editto degli edili curuli se la

schiava era sterile dalla nascita. Invece, era da considerare non sana, e quindi restituibile, la schiava che a

causa

di una malattia avesse subito una menomazione fisica che le inibiva di procreare figli.

56) Pomponio, D.19.1.6.4: Se mi hai venduto un vaso dicendomi che ha una certa capacità o un certo

peso, io ag

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dadina900 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Viarengo Gloria.