Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (International Accounting)
Introduzione per lo studente
La presente dispensa riporta con accuratezza i contenuti del corso di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (International Accounting) relativi all'insegnamento del prof. Giussani. Dal momento che le lezioni seguono fedelmente la struttura proposta dalle slide messe a disposizione del docente, questa dispensa si propone di essere un'ampia integrazione delle stesse, da leggere in parallelo con le medesime, ed è strutturata proprio a tal fine. La trattazione discorsiva e ricca di esempi rende facilmente intellegibile quanto schematicamente riportato nelle slide, e si qualifica come supporto particolarmente utile alla luce dell'assenza di un testo bibliografico di riferimento.
Slide apposite – IAS 39 ed IFRS 9 – Strumenti finanziari
[Prof. Giovanni Reali]
Attività e passività finanziarie
La definizione di attività finanziaria è fornita dallo IAS 32, secondo il quale si qualifica come attività finanziaria qualsiasi:
- Disponibilità liquida (es. cassa);
- Strumento rappresentativo di capitale di altra entità (es. titoli);
- Diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da un'altra entità (es. conto corrente; credito verso clienti), oppure a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente favorevoli (es. opzioni acquistate).
Lo stesso IAS 32 fornisce allo stesso modo la definizione di passività finanziaria, per cui si intende qualsiasi obbligazione contrattuale a:
- Consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie ad un'altra entità (es. obbligazione emessa);
- Scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli (es. opzioni vendute).
Tali strumenti così definiti sono disciplinati con riferimento al trattamento in bilancio dallo IAS 39, che fa fondamentalmente riferimento al criterio della destinazione economica sottostante la detenzione di detti strumenti. In tale ottica si distinguono quattro categorie:
- Attività al fair value mediante imputazione di utili e perdite a Conto Economico (Fair Value Through Profit and Loss – FVTPL).
In tale ambito si distinguono:
- Attività di negoziazione (trading)
[Es. Una banca andrà a classificare tra le attività al fair value through profit and loss gli strumenti che detiene in un'ottica di profitto di breve termine, compresi i derivati detenuti a fini non di copertura]
- Attività designate al fair value in ambito di fair value option
[La fair value option è stata introdotta in un momento successivo rispetto all'originaria emanazione dello IAS 39 con l'obiettivo di semplificare i criteri previsti nell'ambito dell'hedge accounting (copertura contabile): sono previste tre fattispecie alternative ben delimitate in base alle quali è possibile classificare uno strumento finanziario come:
- La fair value option consente di evitare un accounting mismatch
- Il fatto di classificare uno strumento in una od in un'altra categoria ha conseguenze sui criteri contabili applicati. Spesso, a fini di risk management, le banche si trovano a detenere strumenti finanziari che tendenzialmente hanno variazioni di valore di senso contrario, che tendono a compensarsi. Dal punto di vista della gestione dei rischi tali strumenti sono trattati congiuntamente e la possibilità di ricorrere alla fair value option permette di avere a CE risultanze allineate.
- Un'entità può ricorrere alla fair value option per un gruppo di attività o passività
- Gestite insieme secondo le pratiche di risk management adottate. La logica è la stessa della prima fattispecie: si raggruppano strumenti finanziari diversi ed aventi risultanze opposte per avere un impatto neutrale sul CE.
- La terza fattispecie permette di ricorrere alla fair value option in caso di strumenti
- Finanziari complessi in cui non viene scorporato il derivato implicito. Sostanzialmente questa terza fattispecie prevede che in presenza di uno strumento finanziario strutturato (es. investimento i cui flussi di cassa sono collegati alla variazione di un elemento terzo quale un indice azionario) non sia obbligatorio ricorrere al complesso processo di scorporazione del derivato implicito nello strumento, consentendo la valutazione dello strumento nel suo complesso al fair value.
- La fair value option consente di evitare un accounting mismatch
- Attività di negoziazione (trading)
- Attività detenute sino a scadenza (Held to maturity – HTM)
- In tale categoria rientrano gli strumenti finanziari aventi pagamenti fissi o determinabili, aventi una scadenza fissa (dunque non azioni!), e che un'entità ha l'intenzione e la capacità* di detenere sino a scadenza.
- [Es. Obbligazione con cedola a tasso variabile, purché non irredimibile (ossia purché avente una scadenza)].
- *[Si prevede, in condizioni di mercato normale, di non dover vendere tale strumento prima della sua scadenza].
- [N.B.: La serietà della scelta di classificazione è tale che con riferimento agli strumenti fatti rientrare tra gli HTM è prevista una sorta di “sanzione” per l'eventualità che tali strumenti vengano venduti prima della scadenza (cosiddetta tainting rule): chi eventualmente vende una parte significativa degli strumenti finanziari classificati in questo portafoglio prima della loro scadenza, deve riclassificare anche tutti gli altri strumenti classificati come HTM nel portafoglio degli strumenti disponibili per la vendita (di cui si dirà in seguito). Esistono in realtà alcune deroghe a tale regola, le quale indicano i casi in cui una vendita anticipata non costituisce una violazione, ma si tratta di casi rari ed eccezionali].
- Crediti generali dall'impresa (Loans & Receivables – L&R)
- In questa categoria possono essere classificati i crediti dell'impresa e le attività finanziarie che non siano derivati, non siano quotate, ed abbiano pagamenti fissi o determinabili.
- [Rispetto agli Held to maturity, non sono previsti come requisiti la scadenza fissa e la capacità di detenzione fino a scadenza].
- Attività disponibili per la vendita (Available for sale – AFS)
- Era stata pensata come categoria di natura residuale, destinata ad accogliere gli strumenti non classificati in nessuna delle altre tre categorie sin qui analizzate. Nella pratica, tale categoria è in realtà molto utilizzata, soprattutto dalle banche, come categoria autonoma, fondamentalmente per due ragioni: una prima ragione, che la rende più appetibile rispetto all'HTM, è l'assenza del vincolo di detenzione; la seconda ragione, che la rende più appetibile rispetto alla categoria delle attività al fair value through profit and loss, è che le variazioni di valore degli strumenti classificati in tale categoria vanno a PN, anziché a CE (il che è particolarmente vantaggioso soprattutto in caso di mercati molto turbolenti).
A ciascuna di tale categorie corrisponde l'applicazione di criteri di valutazione differenti. La prima registrazione avviene in qualsiasi caso al fair value, maggiorato dei costi di transazione (tranne che nel caso di FVTPL), generalmente coincidente con il prezzo d'acquisto; per le valutazioni successive, tuttavia:
- FVTPL
- Il criterio che meglio riflette la logica di questa categoria è la valutazione al fair value, con variazioni di valore imputate a CE. Il riferimento principale per la valutazione è l'IFRS 13, che definisce il fair value come il prezzo che si riceverebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operazione di mercato. Nella pratica questo si traduce nella cosiddetta gerarchia del fair value, tale per cui esistono tre diversi livelli cui fare riferimento nella determinazione del prezzo di mercato dello strumento:
- “Primo livello di fair value”: Prezzo di quotazione
- “Secondo livello di fair value”: Per gli strumenti non quotati, è richiesto l'utilizzo di tecniche che facciano ricorso il più possibile ad input di mercato (es. transazioni su strumenti finanziari comparabili)
- “Terzo livello di fair value”: Se nemmeno ricorrendo al secondo livello si riesce a determinare un fair value attendibile, è possibile ricorrere a modelli interni di finanza aziendale (es. cosiddetti metodi dei multipli, o Discounted Cash Flow – DCF).
- HTM
- Si ricorre al criterio del costo ammortizzato secondo il metodo dell'interesse effettivo. Posto che l'interesse effettivo altro non è che il TIR (Tasso Interno di Rendimento), ossia quel tasso che uguaglia tutti i flussi di cassa previsti dallo strumento finanziario al suo valore corrente (indicando essenzialmente quanto rende l'investimento, al di là del suo tasso cedolare), va detto che tale criterio riflette la logica di classificazione di detenzione sino a scadenza: secondo il principio di competenza, a CE verrà registrato il rendimento effettivo dell'investimento, che è diverso dal flusso cedolare (ossia dell'entrata cash dello strumento finanziario).
- L&R
- Si utilizza il medesimo criterio appena illustrato per gli HTM.
- AFS
- La valutazione (successiva) avviene sempre al fair value, secondo i tre livelli descritti nell'ambito del FVTPL; la variazione di valore, tuttavia, come già accennato, non viene imputata a CE, bensì ad una riserva ad hoc di PN. Le variazioni di valore imputate a PN hanno impatto sul CE o al momento del realizzo, oppure in caso di impairment test: qualora ci siano state perdite di valore durevoli, non dovute alla volatilità dei mercati, ma ad un significativo peggioramento della controparte è necessario svalutare, “girando” a CE la variazione di valore originariamente accantonata a PN.
Con riferimento alle passività finanziarie, lo IAS 39 prevede solo due possibili categorizzazioni:
- Passività di negoziazione
- Strumenti finanziari detenuti in una logica di trading, ma aventi valore negativo (es. opzione call venduta e momentaneamente in-the-money per chi l'ha acquistata). Sono valutate al fair value, ed alla reporting date la variazione di valore è imputata a CE.
- Altre passività
- Passività quali le obbligazioni emesse sono classificate al costo ammortizzato secondo il metodo dell'interesse effettivo, dunque con la stessa logica vista per gli HTM ed i L&R.
Nell'ottobre 2008 in conseguenza alla crisi globale è stata apportata una modifica allo IAS 39 con l'obiettivo di rendere più elastica la riclassifica di uno strumento finanziario da una categoria ad un'altra, ovviamente tipizzando in modo puntuale le deroghe ammesse. Nello specifico, è stato concesso di riclassificare strumenti finanziari:
- Da FVTPL a HTM o L&R
- Il FVTPL prevede che le perdite di valore degli strumenti impattino subito in bilancio; in contesti di mercato fortemente ribassisti a livello complessivo generale una riclassifica di questo tipo permette di non far impattare a bilancio effetti negativi dovuti a cause non imputabili alla singola entità ed al singolo strumento.
- Da FVTPL a AFS
- Con la stessa logica di cui al punto precedente è stata ammessa la riclassifica da FVTPL a AFS, ma solo in rare circostanze quali rare crisi finanziarie, per evitarne l'abuso arbitrario.
- Da AFS a L&R
- Ancora una volta nella medesima ottica è stata concessa anche la possibilità di riclassificare da AFS a L&R, sempre per evitare effetti di prociclicità.
Non è invece ammessa la riclassificazione degli strumenti derivati inclusi nella FVTPL, in quanto meramente speculativi, e gli strumenti in fair value option, poiché la logica con cui si ricorre alla fair value option è quella di strumenti che tendono a compensarsi nelle loro variazioni di valore, che dovrebbero dunque bilanciarsi in qualunque condizione di mercato. In caso di riclassifica, gli strumenti vanno iscritti al fair value al momento della riclassifica.
Strumenti derivati
Lo IAS 39 definisce gli strumenti derivati come quegli strumenti aventi:
- Valore variabile a seconda delle variazioni di un sottostante;
- Investimento iniziale nullo, o pressoché nullo;
- Regolamento dei flussi differito nel tempo.
Tali strumenti si possono trovare in tre diverse vesti: possono essere derivati di trading, che in quanto tali andranno classificati a FVTPL; possono essere derivati di copertura, con conseguenze a livello di bilancio che analizzeremo tra poco; oppure possono essere derivati incorporati in strumenti finanziari complessi, che come già detto costituiscono una delle tre fattispecie previste per la fair value option. Per strumento finanziario complesso si intende, ad esempio, un'obbligazione che paga delle cedole sulla base di un determinato indice azionario oppure un'obbligazione convertibile. Uno strumento di questo tipo è formato da due strumenti nella sostanza: uno principale, costituito dall’obbligazione, ed uno derivato, costituito ad esempio da un warrant. Secondo lo IAS 39, che in presenza di strumenti finanziari complessi occorre dare una valorizzazione scorporata alla componente derivata implicita, determiniamo quindi separatamente il valore del bond (dell'obbligazione) ed il valore del derivato implicito (warrant), contabilizzandoli separatamente in bilancio.
I requisiti per lo scorporo (valorizzazione separata) sono i seguenti:
- I flussi sul derivato e sul contratto ospite non sono correlati
- Il derivato rispetta la definizione di strumento derivato ai fini dello IAS 39
- Il contratto non è valutato nella sua interezza ai fair value secondo la FVO
[Si ricordi infatti che la fattispecie di fair value options permette di semplificare l’applicazione del principio consentendo alla società di valutare lo strumento finanziario complesso nella sua interezza senza scorporare il derivato].
Si tenga presente che tra le novità che l'IFRS 9 introdurrà dal 2018 vi è l'eliminazione dell'obbligo di separazione nella valutazione qui descritto: con l'IFRS 9, la valutazione dello strumento nella sua interezza (mediante fair value option), che è al momento solo una facoltà, diverrà la normalità. I derivati di copertura sono invece quelli utilizzati con finalità di hedging. Posto che nell'ambito di un'operazione di hedging, ossia di copertura, è sempre possibile identificare un elemento (strumento) coperto ed uno strumento di copertura, va detto che l’elemento coperto è quello che esporrebbe l’entità (società) ad un potenziale rischio con riferimento al fair value od ai flussi di cassa; l’obiettivo che si pone l’entità è dunque quello di coprirsi da tali rischi, e per farlo utilizza uno strumento di copertura, generalmente costituito da un derivato.
[Un elemento coperto non potrà mai essere un derivato, salvo il caso che l'elemento coperto sia un derivato acquistato (ossia una pozione lunga in derivati) coperto da una posizione corta sul medesimo sottostante. Allo stesso modo un derivato non può qualificarsi come strumento di copertura se costituisce una posizione corta, salvo che tale posizione corta copra una posizione lunga sullo stesso sottostante].
Lo IAS prevede che le operazioni di copertura siano indicate precisamente, quindi quando l’operazione di copertura contabile viene formalizzata, ci deve essere una documentazione ripercorribile, in cui viene illustrata l’operazione di copertura, dando indicazione di quale sia l’obiettivo e precisando quali siano lo strumento di copertura e l’elemento coperto. Si deve inoltre descrivere con precisione il metodo con cui verrà valutata l‘efficacia nel tempo dell’operazione di copertura: tale efficacia deve essere misurabile in modo attendibile e deve essere valida nel continuo, ossia in tutte le reporting date successive. Per dare concretezza a tale disposizione dev'essere implementato un test di efficacia, da farsi in ottica prospettica sin dal momento in cui viene strutturata l’operazione contabile, e la copertura si intende efficace quando la variazione di valore (cioè il rapporto di variazione di fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto) rientra nel range 80% - 25%*.
Qualora così non fosse, ossia se alle reporting date il test di efficacia fallisce, evidenziando un rapporto al di fuori del range indicato, la copertura contabile va “smontata” e verranno meno le caratteristiche per qualificare la stessa come operazione di copertura.
*[La copertura è perfetta quando il rapporto è del 100%: in tal caso gli impatti negativi a CE vengono totalmente neutralizzati].
Esistono diverse tipologie di copertura:
- Fair value hedge
- L'obiettivo è la copertura da potenziali variazioni avverse nel fair value che potrebbero avere impatto su CE; si tratta sostanzialmente della copertura dal rischio di prezzo. In questo caso occorre a individuare uno strumento finanziario derivato che consenta di neutralizzare le potenziali variazioni avverse del fair value dello strumento finanziario. La variazione dello strumento coperto e dello strumento di copertura vengono indicate in CE. Volendo fare un esempio, se l'elemento da coprire sono titoli di trading detenuti per un fair value di 10'000€ ed aventi tasso semestrale del 5%, occorre individuare uno strumento in grado di neutralizzare le variazioni avverse del fair value che potrebbero verificarsi al variare del tasso di mercato.
- [Si ricordi infatti che se la curva dei tassi di me...]
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