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Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (International accounting)

Introduzione per lo studente

La presente dispensa riporta con accuratezza i contenuti del corso di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (International Accounting) relativi all'insegnamento parallelo del prof. Giussani. Dal momento che le lezioni seguono fedelmente la struttura proposta dalle slide messe a disposizione del docente, questa dispensa si propone di essere un'ampia integrazione delle stesse, da leggere in parallelo con le medesime, ed è strutturata proprio a tal fine. La trattazione discorsiva e ricca di esempi rende facilmente intellegibile quanto schematicamente riportato nelle slide, e si qualifica come supporto particolarmente utile alla luce dell'assenza di un testo bibliografico di riferimento.

Slide 54 e 55 – IAS 18 – Ricavi

Lo IAS 18 è un principio un po' anomalo a livello di struttura: a differenza degli altri, non parte da una discussione concettuale, non dà motivazioni, ma presenta degli esempi di operazioni e ne indica le conseguenti rilevazioni; è dunque in un certo senso apodittico: "si fa così, perché si fa così". Per questa ragione tale principio è stato rivisto completamente e verrà abolito dall'entrata in vigore nel 2018 dell'IFRS 15, relativo ai contratti con i clienti.

Con riferimento al quantum, lo IAS 18 stabilisce che l'importo da portare a bilancio come ricavo sia il fair value di quanto contrattato con la controparte. Ovviamente, se il corrispettivo dev'essere ricevuto in tempi che vanno al di là dei normali termini di mercato, chi vende sta di fatto finanziando il suo cliente, e dunque il corrispettivo, se non produce interessi, va attualizzato, per portare tale importo al valore che avrebbe al momento del contratto (time value of money – valore temporale del denaro).

L'argomento principale dello IAS 18, tuttavia, non è il quantum, bensì il "quando", ossia il momento della rilevazione del ricavo:

  • Nel caso di vendita di un prodotto, i ricavi vanno rilevanti nel momento in cui vengono trasferiti i rischi ed i benefici (dunque non necessariamente la proprietà; es. leasing) relativi al bene. [Si tenga presente che con l'IFRS 15 il concetto di trasferimento di rischi e benefici viene abbandonato, per adottare il criterio di trasferimento del controllo del bene, di cui il trasferimento della proprietà è solo uno degli indici].
  • Nel caso di prestazione di servizi, i ricavi vanno iscritti in bilancio in proporzione ai costi sostenuti, in modo simile al criterio dello stato di avanzamento visto con lo IAS 11. Il che non crea problemi qualora si pensi ad esempio ad un'attività di consulenza, poiché risulta possibile una scansione "di avanzamento" basata sulle ore di consulenza già erogate, ma cosa fare con riferimento a contratti di somministrazioni quali quelli delle utilities (es. luce, gas, ecc.)? Lo IAS 18 non prevede soluzioni, ma come vedremo tale criticità viene superata dall'IFRS 15, grazie all'architettura concettuale posta alle spalle dello stesso.
  • Nel caso di finanziamenti (semplici, diversi da quelli che rientrano nello IAS 39, relativo agli strumenti finanziari), i ricavi sono ovviamente costituiti degli interessi attivi. Tali interessi vanno calcolati in base al tasso effettivo di rendimento*, diverso dal tasso nominale. *[Il tasso effettivo è quel tasso che uguaglia ad oggi il valore attuale di tutti i flussi futuri di cassa (es. differenza tra TAN e TAEG)].
  • Nel caso di royalties, che conferiscono il diritto di utilizzare un bene immateriale (es. marchio), i ricavi vanno iscritti pro quota, in base alla maturazione. Come vedremo, anche in questo caso l'IFRS 15 provvede ad un'analisi più approfondita.
  • Nel caso di dividendi, l'iscrizione a bilancio è possibile solo allo scattare del diritto legale, ossia, in Italia, una volta che l'assemblea ha approvato il bilancio e la relativa distribuzione dell'utile. Tale previsione, per quanto apparentemente scontata, ha notevole importanza, soprattutto alla luce di un problema che è stato presentato alcuni anni fa alla CONSOB. Nello specifico, è stato chiesto a tale autorità se una società controllante, in grado in quanto tale di imporre ad una propria controllata l'entità del dividendo da erogare, potesse iscrivere detto dividendo nell'esercizio di competenza, senza aspettare l'approvazione del bilancio della controllata, e dunque i primi mesi dell'esercizio successivo. Per quanto strano, la CONSOB ha dato il proprio benestare ad operazioni di tal genere, per quanto rischiose (poiché redigendo il bilancio ci si potrebbe ad esempio rendere conto di situazioni tali da rendere impossibile l'erogazione del dividendo pattuito), che costituiscono dunque l'unica eccezione al principio per cui i dividendi sono registrabili solo in seguito alla loro maturazione legale.

Lo IAS 18 affronta inoltre il problema di particolari tipi di vendita, o meglio, di vendite con particolari tipi di clausole, tali per cui non il momento del trasferimento di rischi e benefici non è chiaro.

  • Nel caso di vendite con consegna differita, ad esempio, lo IAS 18 prevede che sia necessario valutare chi sopporta il rischio di perimento del bene per identificare con chiarezza in capo a chi siano nel periodo di differimento i rischi ed i benefici, e dunque quando possa essere iscritto il relativo ricavo.
  • Nel caso di vendite con collaudo, chi ha venduto il bene sottoposto a collaudo può acquisire il ricavo solo dopo il collaudo nel caso lo stesso sia una fase sostanziale del processo produttivo; qualora invece il collaudo sia una fase meramente formale il ricavo può essere acquisito anche prima del collaudo stesso. Vi è dunque spazio di judgement.
  • Nel caso di vendite con diritto di reso, rischi e benefici del bene non sono del tutto trasferiti (poiché in caso di restituzione tornerebbero in capo al venditore), dunque il venditore può registrare il relativo ricavo solo al termine del periodo contrattualmente definito per la restituzione. Si tenga presente che la previsione di legge per cui ciascun consumatore ha un diritto di reso biennale in caso di malfunzionamento (garanzia) non rientra in questo ambito d'applicazione, poiché altrimenti nessuna impresa potrebbe registrare ricavi per due anni. In base all'esperienza storico-statistica è dunque necessario fare delle stime sul numero di pezzi che potrebbero essere venduti anche se difettosi, e per il relativo importo verrà costituito un fondo garanzia prodotti. [Per conoscenza, si tenga presente che il docente è personalmente contrario ad una simile modalità di rappresentazione, poiché riterrebbe preferibile stornare dalle vendite la vendita non andata a buon fine, anzi che registrare in dare un accantonamento a fondo garanzia prodotti, ed in avere un incremento di tale fondo, come sopra descritto].
  • Nel caso di vendite rateali, generalmente accompagnate dal patto di riservato dominio, tale per cui la proprietà del bene rimane in caso al venditore fino al termine del pagamento, i ricavi sono acquisibili solo una volta che il cliente abbia pagato un certo numero di rate (tale da far ritenere ragionevole che proseguirà con i pagamenti).
  • Nel caso di vendite con opzione di acquisto (put), il ragionamento è simile a quello visto per il reso: finché l'opzione non viene esercitata o non scade, il ricavo non può essere acquisito.
  • Nel caso di vendite ad intermediari per la rivendita i ricavi possono essere acquisiti già al momento di fatturazione all'agente, senza aspettare che l'agente abbia a sua volta venduto il bene, qualora l'agente si sia assunto il rischio di mancata vendita. Qualora invece l'agente sia un mero esecutore, ed in caso di mancata vendita la merce torni in capo al venditore principale, i ricavi possono essere iscritti soltanto in seguito alla vendita dell'agente. [Ed è quest'ultimo il caso più frequente].
  • Nel caso di vendita di beni contro beni (baratto) è fondamentale definire il valore del bene ricevuto, poiché in base allo stesso si delineerà un utile o una perdita. Lo IAS 18 prevede che il bene ricevuto vada iscritto in bilancio al fair value. [Le vendite a baratto, per strano che possa sembrare, sono abbastanza frequenti in certi settori; le società di telefonia, ad esempio, ogni tanto si scambiano capacità trasmissiva (es. Tim permette a Vodafone di usare la propria rete di fibra ottica in una certa zona in cambio del permesso di utilizzare la rete di Vodafone in un'altra zona)].

Slide da 56 a 58 – IAS 19 – Benefici per i dipendenti

Lo IAS 19 tratta di un argomento molto delicato in quanto incentrato soprattutto su come riflettere in bilancio le passività pensionistiche, che possono rappresentare cifre anche spaventose. In Italia ciò ha un impatto piuttosto relativo, poiché le pensioni sono erogate da appositi istituti previdenziali (INPS ed altri), dunque il datore di lavoro versa dei contributi all'INPS, e sarà poi l'INPS ad occuparsene, ma in molti Paesi esteri, in particolare di matrice anglosassone, le pensioni erogate dallo Stato sono nulle o assolutamente minime (livello di sussistenza), e sono dunque le società stesse a provvedere al trattamento pensionistico, pienamente rientrante nel "pacchetto" retributivo, con conseguente rischio di perdita della pensione qualora la società fallisca.

Tali passività sono particolarmente complesse da registrare poiché dipendono da fattori spesso esogeni, che l'impresa non può controllare, e variabili di anno in anno (è infatti necessario l'aiuto di esperti attuari per tali calcoli). Ma vediamo meglio, prima di approfondire il discorso, cosa significa "benefici a favore dei dipendenti".

Con tale espressione si intendono:

  • Benefici di breve periodo (es. premi di produzione; bonus di fine anno per il raggiungimento di determinati target, ferie, tredicesima e quattordicesima, ecc.) In tal caso si provvede ad accantonamenti periodici ad appositi fondi, "scaricati" al momento dell'erogazione. Si tenga presente che nella categoria dei benefici di breve periodo a favore dei dipendenti rientra anche la partecipazione agli utili, nonostante concettualmente la stessa potrebbe apparire come un dividendo, e non un costo. In realtà, tale operazione non è assimilabile ad un dividendo poiché i dipendenti non sono prestatori di capitale, ma ricevono partecipazione agli utili in quanto prestatori d'opera; la partecipazione agli utili dei dipendenti non passa dunque dal Conto Economico.
  • Benefici di tipo pensionistico o para-pensionistico. Secondo lo IAS 19, è possibile distinguere i piani pensionistici come segue:

Piani a contribuzione definita

  • Nei piani a contribuzione definita il datore di lavoro si impegna ad erogare periodicamente ad un soggetto gestore (es. fondo pensione, assicurazione, ecc.) una certa somma fissa, o quantomeno chiaramente definita in base alla retribuzione, senza dare garanzie sull'ammontare dell'"assegno pensionistico" che riceverà il lavoratore (esattamente come in Italia il datore di lavoro paga i contributi all'INPS come percentuale della retribuzione, e sarà poi compito dell'INPS erogare la pensione a chi di dovere).

Piani a prestazione definita

  • Nei piani a prestazione definita è la prestazione futura ad essere oggetto di contratto, dunque al verificarsi di determinate condizioni (es. permanenza del dipendente in azienda per almeno un certo numero di anni) l'impresa si impegna ad erogare alternativamente una somma definita in un'unica soluzione (in modo simile al nostro trattamento di fine rapporto – TFR) oppure una pensione periodica di importo definito. [In genere all'estero nei piani a prestazione definita è compresa anche l'assistenza medica, cosa non frequente in Italia (poiché nel nostro Paese il Sistema Sanitario è pubblico)].

Il problema che si pone in questo caso è quello di stimare il debito, poiché l'impresa si assume una simile passività verso ogni dipendente nel momento stesso in cui questi entra per la prima volta in impresa, senza avere la garanzia che la stessa (passività) si manifesti (es. ipotesi in cui il dipendente se ne va entro breve). Sarà dunque compito di un attuario stimare le diverse variabili* in gioco, dunque ad esempio quante persone rimarranno in azienda per il numero minimo di anni previsti dal piano (turnover), quante persone moriranno ed entro che arco temporale, gli sviluppi salariali, ed il criterio con cui attualizzare il debito. Il tasso di sconto, in particolare, è una variabile di importanza fondamentale, poiché nonostante la complessità di tutte le variabili in gioco, il tasso di sconto si qualifica come la variabile più sensibile: ad una piccola variazione di tasso di sconto corrisponde una variazione di risultato molto più ampia di quella che si avrebbe variando della medesima percentuale altre variabili.

Data l'importanza di tale variabile, il legislatore ha previsto al riguardo una norma anti-abuso: anzi che lasciare a ciascuna impresa la libertà di scegliere il tasso cui attualizzare la passività pensionistica, è previsto per legge che il tasso di sconto debba coincidere con il tasso di rendimento delle obbligazioni di elevato merito creditizio o, in assenza, con il tasso di rendimento delle obbligazioni governative. La passività così calcolata sarà allocata all'esercizio in corso ed a quelli futuri (metodo della proiezione unitaria del costo).

[Dal momento che oggi gli high quality bonds sono pochi nel mondo (ossia, non in tutti i Paesi ci sono emittenti di bond AAA), e quelli che ci sono hanno rendimenti tendenzialmente negativi, del momento che utilizzare un tasso negativo, anzi che scontare la passività la aumenterebbe, qual è il tasso da utilizzare? La questione è stata posta all'IFRIC, che però non ha dato risposta]. *[Vedi successivo]

La passività pensionistica può stare in bilancio "da sola", come posta autonoma, oppure l'impresa può acquistare delle attività i cui frutti andranno a fronte di tale passività: l'impresa può fare un funding a copertura parziale o totale della passività, in un fondo separato, od all'interno dell'impresa stessa. In questo caso occorre dedurre dalla passività il valore attuali degli attivi (di cui l'attuario deve prevedere il rendimento futuro, che costituisce un'ulteriore variabile* esogena).

*[Ogni anno il valore delle diverse variabili cambierà, ed i conseguenti utili e perdite attuariali vanno ad OCI]. Qualora ci siano modifiche ai piani pensionistici, conseguenti ad esempio alla presa di coscienza da parte di un'impresa di non riuscire a sostenere il piano impostato, che viene dunque rinegoziato, la passività dev'essere interamente ricalcolata. In tali casi, secondo lo IAS 19, è opportuno distinguere tra l'effetto della rinegoziazione sulla parte di passività già maturata dal dipendente, e l'effetto sulla passività ancora da maturare. L'effetto sulla passività già maturata va a Conto Economico; l'effetto sulla passività ancora da maturare va riflesso invece sull'importo della passività futura. [Si tenga presente che qualora, anzi che una negoziazione, ci sia un taglio netto delle pensioni, la modifica va interamente a Conto Economico].

Slide 59 – IAS 20 – Contributi pubblici

Lo IAS 20, relativo ai "government grants", ossia ai contributi pubblici* si occupa della rilevazione in bilancio dei contributi concessi per i più svariati motivi (es. sostegno a zone disagiate, sviluppo di un settore ritenuto strategico, ecc.) dal settore pubblico. *[Il termine "government" non deve far pensare che l'ente erogatore sia necessariamente un Governo: potrebbe trattarsi anche di una Provincia, di una Regione, di una Contea, di uno Stato Federale, ecc.].

Tali contributi pubblici possono essere classificati in:

  • Assistenza pubblica Si tratta del caso in cui lo Stato non eroga concretamente alcun tipo di contributo, ma si espone a favore di determinate imprese in altro modo, ad esempio invitando al…
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoGR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di International Accounting e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Giussani Alberto.
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