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I poteri di rappresentanza istituzionale

spettano al presidente del consiglio di amministrazione, oppure ai consiglieri da questo delegati, come anche la rappresentanza in giudizio, tranne nel caso di conflitto di interessi. Nel caso di atti posti in essere dal rappresentante in assenza di delibera del consiglio di amministrazione, l'annullamento della delibera non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata, quindi anche l'atto compiuto dal rappresentante in assenza di deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea è invalido solo nei confronti dei terzi in mala fede, mentre non è opponibile ai terzi in buona fede.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Il sistema

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore viene disciplinato attraverso varie norme del Codice del Terzo settore, le quali possono dividersi in quattro gruppi: un primo gruppo contiene...

le norme dedicate alla struttura formale del Registro sono l'oggetto stesso della pubblicità. Un secondo gruppo di norme riguarda gli effetti della pubblicazione. Un terzo gruppo riguarda l'organizzazione materiale degli uffici del Registro e le relative competenze. Un quarto gruppo riguarda i poteri di controllo, sanzionatori e di segnalazione all'Amministrazione Finanziaria. Inoltre, ci sono disposizioni transitorie riguardanti la trasmissione dei registri esistenti. Il Registro è diventato effettivamente operativo grazie a un accordo tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere. Questo accordo ha avviato l'attività che ha portato alla creazione del Registro. Unioncamere ha assunto obbligazioni che sono state successivamente realizzate da InfoCamere S.c.p.A. InfoCamere ha fornito supporto nella definizione delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Inoltre, ha progettato l'architettura e ha realizzato le infrastrutture tecnologiche necessarie.Il materiale di tutta la struttura informatica necessaria, garantendo la comunicazione con il Registro Imprese; il popolamento iniziale del Registro; la formazione iniziale degli operatori degli uffici regionali. Il sistema del Registro poggia tuttavia non sulla sua concreta operatività, ma sull'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea per autorizzare le misure fiscali in esso contenute. L'organizzazione degli uffici del RUNTS Il RUNTS è suddiviso in sezioni, da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, favorendone anche con modalità telematiche la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel RUNTS è obbligatoria per gli ETS che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti con sottoscrizione o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che.

intendono avvalersi delle agevolazioni. La gestione del Registro avviene a cura delle sezioni operative territoriali, la cui costituzione e il relativo funzionamento saranno assicurate dalle Regioni. La competenza dell'Ufficio è individuata sulla base della sede legale dell'ente interessato, mentre per le reti associative la competenza è riservata all'Ufficio Statale.

Il registro è pubblico e il sistema consente un accesso a una significativa quantità di notizie, in via telematica.

La struttura del RUNTS

Il RUNTS è diviso in sezioni, riferite a:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti del terzo settore (cioè enti sui generis che, pur essendo in possesso dei requisiti generali previsti per gli altri enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria).

Gli enti possono iscriversi

solo in una sezione, tranne le reti associative che possono essere iscritte in più sezioni. Le categorie possono essere modificate dal Ministero del lavoro, che può istituire sottosezioni, nuove sezioni o modificare quelle esistenti.

I soggetti nel Registro vengono iscritti attraverso due procedimenti differenti, i quali compongono il c.d. "popolamento" del Registro:

  • la trasposizione dei dati da registri precedenti, la c.d. "trasmigrazione".
  • la presentazione di domande di iscrizione.

La trasmigrazione interessa gli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del RUNTS.

Entro 90 giorni dall'attivazione del RUNTS deve avvenire la comunicazione telematica al Registro da parte dei competenti uffici locali, per gli enti che risultano iscritti alla data antecedente il giorno di attivazione nel RUNTS.

E per i quali non sia in corso un procedimento di iscrizione o di cancellazione. La trasmissione dei dati può avvenire in modalità puntuale, cioè per singolo ente, oppure in modalità massiva, cioè per elenchi di enti, con contenuti e formati digitali predefiniti (pdf o excel). Devono essere allegati anche documenti che certifichino la qualifica dell'ente, la denominazione, il contatto telefonico, l'indicazione di provincia e comune della sede legale, il codice fiscale del rappresentante legale. L'Ufficio ha 180 giorni di tempo dalla presa in carico delle informazioni per verificare la sussistenza dei requisiti, e può chiedere, se necessario, documenti e informazioni integrative ai fini del buon esito del procedimento. I problemi relativi all'eventualità di un esito negativo della ricevuta sono superati dall'inserimento di un elenco di destinatari delle richieste consultabile pubblicamente: se entro 15

giornil'ente iscritto non richiede nuovamente una notifica della richiesta, presumibilmente è impedita la regolarizzazione. Nel caso di corretta notificazione della richiesta di integrazione, invece, l'ente ha 60 giorni di tempo per provvedere; decorsi questi, o in presenza di tutti i documenti fin dall'inizio, il RUNTS dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente. Se ci sono motivi ostativi, l'Ufficio affida 10 giorni per formulare controdeduzioni o 60 per regolarizzare eventuali posizioni e situazioni carenti: in mancanza, l'iscrizione non avviene.

Se la trasmigrazione riguarda l'iscrizione in una sezione diversa da quella in cui l'ente era precedentemente iscritto, l'Ufficio assegna un termine di 10 o 60 giorni per deduzioni o regolarizzazioni, con sospensione dei termini.

L'iscrizione ordinaria nel RUNTS

Accanto alla trasmigrazione, troviamo l'iscrizione - ordinaria - nel RUNTS.

L'iscrizione è un obbligo perché essa è il requisito formale, che si aggiunge a quelli oggettivi e soggettivi, per l'esistenza dell'ETS. Il procedimento è a discrezionalità vincolata, perché l'attività dell'ufficio si limita al controllo delle condizioni legali per l'iscrizione e la costituzione dell'ETS.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente, e all'interno di essa si deve indicare la sezione per la quale si fa richiesta d'iscrizione. Insieme alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, i bilanci consuntivi, le relative delibere di approvazione.

Il sistema è predisposto per un immediato controllo formale con l'evidenza di errori bloccanti, che paralizzano l'istanza. Una volta avvenuto il deposito, l'Ufficio ha 60 giorni di tempo per iscrivere.

l'ente; oppure rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; invitare l'ente a completare o rettificare la domanda, o ad integrare la documentazione mancante o carente. Dopo i 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa, l'Ufficio provvede a disporre l'iscrizione oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai fini di eventuali osservazioni entro 10 giorni. Si applica la disciplina del silenzio-assenso. Una deroga al termine di 60 giorni si ha nel caso in cui l'ente adotti uno statuto conforme a modelli tipizzati, che saranno predisposti da reti associative e approvati dal Ministero competente; in questo caso, l'Ufficio procede esclusivamente a verifica della regolarità formale e il termine per l'iscrizione è di 30 giorni. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al TAR competente per territorio. ETS e personalità giuridica a) Il riconoscimento della

La personalità giuridica attraverso l'iscrizione al RUNTS è solonormativo. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente deve verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione, in particolare con riferimento alla sua natura di ETS. Tra i requisiti c'è quello relativo al patrimonio minimo (di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni), formato da denaro o altri beni purché essi siano oggetto di relazione giurata di stima.

Se il controllo di legalità del pubblico ufficiale sia superato positivamente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto il notaio stesso provvede al deposito dell'atto presso l'Ufficio del registro competente, che dopo il semplice controllo di regolarità formale provvede all'iscrizione entro 60 giorni. Se la verifica non fosse superata, sono richieste le rettifiche o le integrazioni di rito nel termine di 30 giorni. Se

esse pervengono, può aversi il provvedimento positivo dell'Ufficio. Invece, se il notaio non ritenga sussistenti le condizioni prescritte, lo comunica non oltre 30 giorni ai fondatori, agli amministratori o ad un associato: essi possono richiedere comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del notaio, l'iscrizione al Registro, il quale entro 60 giorni può disporre l'iscrizione, o negarla motivatamente, o ancora imporre l'integrazione della documentazione.

Per gli enti che si iscrivono al RUNTS ma hanno già personalità giuridica, l'efficacia dell'iscrizione al registro delle persone giuridiche è sospesa, fino a quando l'ente è iscritto al RUNTS; viceversa, la cancellazione dal RUNTS consente l'iscrizione al registro delle persone giuridiche.

Per gli ETS non riconosciuti o per gli enti non riconosciuti non ETS che intendano ottenere la personalità giuridica e l'iscrizione

al Registro, bisognerà ottenere solo la personalità giuridica.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
24 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bradnill di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Forme di imprese for profit e no profit e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Laudonio Aldo.