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Elementi di economia internazionale

La costituzione

La Carta costituzionale è frutto di un compromesso tra le anime politiche presenti in Parlamento e risultanti in seguito al referendum dello stesso del 2 giugno 1946. Dopo la Prima Guerra Mondiale si forma l'Assemblea costituente, con il compito di redigere la Costituzione, che è costituita da tre animi: uno comunista, uno socialdemocratico e uno, minore, liberal repubblicano. Essendo l'Assemblea formata da più di 500 membri, si crea la "Commissione dei 75", che lavora per redigere la Costituzione. Poiché la Costituzione è predominata da movimenti differenti, questo si traduce anche nel modo in cui viene toccata l'economia: il legislatore, che deve sempre rifarsi allo spirito dei padri costituenti, inquadra lo schema legislativo italiano con una visione socialdemocratica.

La Costituzione italiana affronta i temi economici nella parte I (Diritti e doveri del cittadino) al titolo III (Rapporti economici), dall'art.35 all'art.47.

Art.35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."

Art.36 "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."

Art.37 "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione."

Art.38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera."

Dal testo risulta evidente che la priorità viene data alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Particolare attenzione viene riservata alle categorie “deboli" dell’epoca ovvero donne e inabili.

Connessi alla tutela del lavoro sono gli articoli 39 e 40 concernenti il diritto allo sciopero e la libertà all’organizzazione sindacale:

Art.39 "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."

L’art. 41 finalmente si occupa dell’iniziativa economica privata definendola libera. Tale disposizione esclude la possibilità che il sistema economico italiano possa diventare un sistema comunista nel senso più stretto. L’iniziativa economica privata non è tuttavia assoluta, ma subordinata all’utilità sociale: non può quindi essere completamente libera, perché viene controllata dalla legge.

Art.41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."

L’art. 42 disciplina in termini generali la proprietà privata. Questa può essere sia pubblica che privata e non è assoluta; anch’essa è subordinata all’utilità sociale. Interessante notare come nello stesso articolo sulla proprietà privata si fa menzione all’espropriazione della stessa per motivi generali e nei casi previsti dalla legge:

Art.42 "La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità."

È evidente la sproporzione riservata nella Costituzione tra gli articoli inerenti al lavoro e i diritti ad esso annessi e gli articoli dedicati alla libera iniziativa economica privata. La Costituzione, ponendo dei limiti, crea quella che è una socialdemocrazia, non una liberaldemocrazia. L'economia italiana non può essere quindi paragonata a quella, per esempio, degli Stati Uniti, perché i concetti base sono diversi.

L’art. 99 disciplina il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il CNEL, al quale attribuisce un ruolo centrale nell’economia con, addirittura, poteri di iniziativa legislativa. Tuttavia, nella pratica, il ruolo del CNEL è stato marginale nella vita economica dell’Italia dal dopoguerra ad oggi (al contrario dei sindacati, a cui è stato invece assegnato più potere), tanto che a più riprese si è dibattuto se abolirlo o meno:

Art.99 "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge."

L'imprenditore

Dal punto di vista della scienza economica, l’imprenditore è colui che utilizza i fattori della produzione organizzandoli nel processo produttivo: reperisce mano d’opera dal mercato del lavoro e denaro dal mercato dei capitali e, combinandoli, crea ricchezza producendo beni e servizi. Due elementi fondamentali che caratterizzano l’imprenditore sono l’iniziativa e il rischio economico.

L’art.2082 del Codice civile definisce l’imprenditore come colui che "esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

  • Esercizio di un'attività economica: Il fine ultimo non è lo scopo di lucro, ma la produzione o lo scambio di beni e servizi creando nuova ricchezza. L’attività deve puntare tuttavia all’economicità: deve potersi sostenere economicamente, ovvero i ricavi devono almeno pareggiare le perdite.
  • Organizzazione: L’organizzazione consiste nell’organizzare i fattori lavoro e capitali (compresi anche i beni strumentali tangibili come l’azienda, i macchinari, ecc.).
  • Professionalità: La professionalità consiste dell'abitualità e non occasionalità degli atti posti in essere dall’imprenditore. Abitualmente non significa continuativamente, ma con una certa periodicità.
  • Fine della produzione o dello scambio di beni e servizi: L’attività imprenditoriale deve avere quale destinazione il mercato e non il soddisfacimento delle proprie esigenze.

L'imprenditore è l'intermediario tra i tre principali mercati: dei capitali (le banche), del lavoro (le persone che vendono la propria prestazione), dei beni e dei servizi (del consumo). Per questo motivo è una figura economicamente centrale: è il collante che crea il mercato unico organizzando il capitale e il lavoro.

Possiamo distinguere principalmente tre tipi di imprenditori: l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale e l’impresa pubblica.

Imprenditore agricolo

L’art. 2135 definisce quali imprenditori agricoli coloro che esercitano una delle due seguenti attività: attività agricole essenziali e attività agricole per connessione. Le attività agricole essenziali sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento degli animali. Le attività agricole per connessione sono le attività connesse alle agricole fondamentali, quali la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli, oppure la fornitura di tali prodotti.

L'impresa agricola gode di determinati privilegi: ad esempio, non è soggetta alla disciplina fallimentare, come invece lo è l'imprenditore commerciale. Questa tutela viene riservata solo all'imprenditore agricolo perché la sua attività è considerata fondamentale per il funzionamento della società. Il problema si pone se un imprenditore agricolo diventa imprenditore commerciale, non gode più quindi dei privilegi propri dell'attività agricola: se si aggiungono attività connesse a quella agricola (es. alla fattoria si aggiungono mattatoi, ecc.), l'imprenditore agricolo diventa commerciale? Andrebbe considerato il valore aggiunto sul prodotto: l'attività di commercializzazione, se ha un valore aggiunto sul prodotto superiore rispetto a quello dell'attività agricola vera e propria.

Imprenditore commerciale

Secondo l'art. 2195 sono imprenditori commerciali coloro che svolgono:

  • Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi come ad esempio un’officina meccanica o una compagnia telefonica
  • Un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni come ad esempio la grande distribuzione organizzata
  • Un’attività di trasporto per terra, per mare o per aria
  • Attività bancarie e assicurative
  • Attività ausiliarie alle precedenti, pensiamo ad esempio ad una società di marketing

Imprenditore pubblico

Lo stato e gli enti pubblici si sostituiscono all'attività d’impresa, secondo due modalità:

  • Lo Stato o altro ente pubblico può svolgere direttamente attività d’impresa. In tal caso l’attività d’impresa ha carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali. Ad esempio, le aziende di trasporti municipalizzate hanno quale scopo primario fornire il servizio di trasporto pubblico per i cittadini.
  • Lo Stato o altro ente pubblico sono “soci” di attività che hanno per oggetto principale l’esercizio di un’attività imprenditoriale. Lo stato in questo caso ha una quota azionaria, o "golden share", che gli dà il potere di influire pesantemente, ad esempio sulle scelte manageriali, sulla nomina delle figure a capo delle società. Possiamo portare quale esempio le grandi aziende a partecipazione statale, come RAI, ENI, ENEL, Poste, ecc.

Se si considera il PIL, con la formula "Consumo + Investimenti + Spesa pubblica +/- Deficit/Surplus commerciale (se si esporta più o meno di quanto si importa)", ci si rende conto che lo Stato ha una rilevanza enorme all'interno dell'economia.

Le società

Le società sono delle organizzazioni di persone e di beni finalizzate al perseguimento di uno scopo produttivo mediante l’esercizio in comune di un’attività economica. Le società sono quindi gli strumenti giuridici, insieme al contratto, che l'imprenditore usa per esercitare la propria attività imprenditoriale.

Il testo dell’art. 2247 determina che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Il codice qui introduce i conferimenti, l'esercizio in comune dell'attività economica e la finalità della società, che è lo scopo lucrativo, ovvero di procurare ai soci un vantaggio di natura economica:

Conferimento

È il contributo di ciascuno dei soci per la formazione dei mezzi necessari per l’attuazione dello scopo sociale, dota quindi la società del capitale di rischio iniziale. Il conferimento è assolutamente essenziale: laddove non vi sono conferimenti non vi è contratto di società, e nessuno può diventare socio senza dare un contributo. Non è tuttavia necessario che il conferimento venga immediatamente eseguito, è sufficiente che il socio assuma l'obbligo di eseguire un determinato conferimento. Nasce quindi un diritto di credito nella società nei confronti del socio.

Di norma, l'ammontare del conferimento a cui i soci sono obbligati è indicato nell'atto costitutivo ed è determinato dalla quota di capitale sottoscritto. Solitamente si utilizza la proporzionalità, anche se non è d'obbligo: tanti conferimenti il socio fa alla società, tanto sarà la sua quota sociale. Si può però anche prevedere che i conferimenti non siano proporzionali alla quota: uno dei soci versa molto di più degli altri, ma si può decidere che la quota sia comunque divisa in parti uguali.

Patrimonio sociale

È il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il capitale sociale è un’entità numerica che indica il valore in denaro dei conferimenti fatti dei soci in sede di costituzione della società. Il patrimonio sociale subisce continue variazioni, è dinamico. Il capitale sociale invece è una somma statica la cui più importante funzione è la garanzia per i creditori sociali.

Esercizio in comune dell'attività economica

Il risultato societario è condiviso dai singoli indipendentemente dagli interessi particolari degli stessi. L'art. 2247 detta che l’attività economica esercitata in comune dei soci è finalizzata alla divisione degli utili. Per utili non bisogna intendere soltanto denaro, ma si può comprendere qualsiasi altro tipo di utilità economica.

L'ordinamento prevede diversi tipi di società, in numero chiuso: il legislatore ha espressamente escluso la configurabilità di società atipiche, ovvero di società non disciplinate dal codice. Non si possono inventare delle società, ma è possibile introdurre delle clausole atipiche che modellino le forme societarie in base alle esigenze dei soci, ma che non possono modificare gli aspetti fondamentali della società. Sono i soci che liberamente decidono quale tipo di società adottare in base alle loro esigenze.

Possiamo dividere le società in lucrative e mutualistiche, queste ultime mirano ad offrire ai soci un diverso vantaggio di natura economica. A loro volta le società lucrative possono essere divise in due grandi categorie:

  • Società di persone: società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
  • Società di capitali: società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni

Nella prima prevale l'elemento personale, mentre nella seconda l’elemento economico. Entrambe sono soggetti autonomi del diritto: possono stipulare contratti, essere titolari di beni, ecc.

Tuttavia, le società di capitali sono dotate di personalità giuridica, mentre le società di persone no. Ciò comporta che le società di capitali siano dotate di autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società è nettamente separato da quello dei singoli soci, un privilegio che le società di persone non hanno. La società viene dotata, con i conferimenti, delle risorse necessarie e, nell'esercizio della sua attività, instaura una serie di rapporti giuridici (ad esempio tra fornitori, architetti, ingegneri, operai, ecc.). Se la società va male e non si riesce a pagare tutti, i creditori sociali (ingegneri, aziende), che vantano un credito nei confronti della società, possono ribadirsi soltanto sul capitale sociale iniziale. Il patrimonio dei singoli soci, quindi, non può essere aggredito dai creditori della società e viceversa.

Le società di persone, invece, sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta. Se chi vuole intraprendere una società decide di non tutelarsi, è tenuto poi a rispondere per le obbligazioni sociali, i creditori si rivolgono direttamente ai soci per quanto riguarda il pagamento dei crediti.

Prima della crisi del 2008, in Italia erano presenti società sottocapitalizzate, con un capitale sociale nettamente inferiore rispetto al giro d'affari della società: i soci avevano conferito poco capitale sociale di rischio, e le banche, per questo motivo, non facevano credito sufficiente alle imprese.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia politica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara.Bresciani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Pace Enzo.
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