28/02/2019 Prof. Secchi
Le aziende non sono solo società, ma sono tutte. Anche la famiglia è una azienda, è azienda tutto ciò che ha obiettivi e
consuma risorse. L’azienda nasce per soddisfare i bisogni dei singoli componenti. Quando si trattano gli istituti dal punto
di vista economico si parla di azienda. Si valutano i numeri perché sono indicatori della performance e possono essere
ex-ante ed ex-post (bilancio).
Azienda di consumo (famiglia)
o Azienda di produzione (impresa)
o Azienda composte (stato ed enti territoriali)
o
Elementi costituitivi dell’azienda:
Assetto istituzionali
o Assetto organizzativi
o Assetto tecnico
o Persone
o Patrimonio
o Combinazioni economiche
o
L’azienda di produzione a fine di lucro viene denominata IMPRESA. Come ogni azienda, anche l’impresa è costituita da
elementi.
o Assetto istituzionali
o Assetto organizzativi
o Assetto tecnico
o Personale
o Patrimonio
o Combinazioni economiche
L’azienda interagisce con tutti i sistemi che esistono (ambiente legislativo, economico, politico, culturale, tecnologico,
ecc.). L’ambiente in cui una realtà aziendale è inserita influisce in modo così rilevante che ometterlo porta a dei rischi.
L’azienda è un sistema dinamico e aperto concetto di osmosi: l’azienda non può fingere di essere chiusa e di operare
à
indifferentemente in qualunque condizione, ma serve attenzione all’ambiente.
Soprattutto nella fase di internazionalizzazione valutare:
1. INPUT (materie prime, macchinari, manodopera, mezzi monteri) senza considerare l’ambiente in cui
si è inseriti rischia, se non ben valutato, di portare problematicità.
2. OUTPUT (beni e servizi)
3. MERCATI DI ACQUISIZIONE (fornitori di materie prime tangibili, banche)
4. I MERCATI DI SBOCCO (consumatore finale, concorrenti).
Le aziende secondo le finalità perseguite si distinguono in:
• Aziende For Profit
• Aziende Non Profit
• Aziende della PA
L’azienda interagisce con tutti i sistemi che esistono (ambiente legislativo, economico, politico, culturale, tecnologico,
ecc.). L’ambiente in cui una realtà aziendale è inserita influisce in modo così rilevante che ometterlo porta a dei rischi.
L’azienda è un sistema dinamico e aperto concetto di osmosi: l’azienda non può fingere di essere chiusa e di
à
operare indifferentemente in qualunque condizione, ma serve attenzione all’ambiente.
Soprattutto nella fase di internazionalizzazione valutare l’input senza considerare l’ambiente in cui si è inseriti rischia,
se non ben valutato, di portare problematicità. Oltre alle materie prime servono anche i mercati di acquisizione
(fornitori di materie prime tangibili, banche) e i mercati di sbocco (consumatore finale, concorrenti).
1
Essendo un sistema aperto, l’azienda deve essere collegata e coordinata con le altre aziende in modo da raggiungere
un obiettivo comune. Deve essere legata a dove compra, a dove vende e all’ambiente in cui vive; fatto questo,
interagisce con tutto il resto. Muta continuamente per adattarsi ai cambiamenti che avvengono sia all’esterno, che al
suo interno.
N.B. Se il socio di una società di capitali ne è anche amministratore ed è colpevole di o non ha vigilato contro il
fallimento, diventa illimitatamente responsabile.
Soggetto giuridico: colui che assume i diritti e gli obblighi riferiti all’azienda.
Soggetto giuridico delle aziende private: azienda individuale o CDA
Soggetto giuridico delle aziende pubbliche: Stato, regioni, province, ecc.
Soggetto economico: colui che prende le decisioni valutando il meglio per l’azienda, il business plan da perseguire, i
risultati che vuole raggiungere; non coincide sempre con quello giuridico (es. se il soggetto giuridico erano i soci, il
soggetto economico è il CDA).
IL NUOVO BILANCIO D’ESERCIZIO
Premessa: in Italia, l’organo deputato a legiferare è il Parlamento. Quando il Parlamento non si sente pronto o quando
sa di dover fare le cose con urgenza, può demandare al Governo una parte del potere legislativo, con due istituti:
decreto legge e decreto legislativo.
Decreto legge: emanazione diretta del Governo senza aver avuto delega dal Parlamento, che viene fatta solo in casi
straordinari di necessità e urgenza (es. terremoto).
Decreto legislativo: legge emanata dal Governo su espressa delega del Parlamento. Previa approvazione del
Parlamento, viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale e dopo 14 gg di vacatio legis entra in vigore.
Da quando variano le regole? Art. 12 c.1 D. Lgs. 139/2015
Nel 2015, per la prima volta dalla nascita del codice civile (1942), il Governo emana un decreto legislativo che entra in
vigore dal 1 gennaio 2016, che modifica e rivoluzione la normativa sui bilanci. Gli effetti di questa normativa
proseguono ancora oggi; esso ha modificato certi punti del bilancio che erano di rilievo e, modificandoli, ha imposto ai
membri del CdA di andare a cambiare le visioni con cui i bilanci erano stesi.
Questo D.Lgs divide le aziende in tre tipologie:
• Micro: fino a 5 dipendenti. Hanno l’attivo totale che non supera 175.000 euro; i ricavi netti a uno di conto
economico che non superano i 350.000 euro. In un’azienda, perché si definisca tale, 2 su 3 di questi
parametri devono valere per 2 anni nei 3 precedenti.
• Piccole: fino a 50 dipendenti. Hanno l’attivo totale che non supera i 4.400.000 euro; i ricavi netti che non
superano gli 8.800.000 euro. In un’azienda, perché si definisca tale, 2 su 3 di questi parametri devono valere
per 2 anni nei 3 precedenti.
• Grandi: oltre 50 dipendenti. Hanno l’attivo totale che non supera i 4.400.000 euro; i ricavi netti che non
superano gli 8.800.000 euro. In un’azienda,
perché si definisca tale, 2 su 3 di questi
parametri devono valere per 2 anni nei 3
precedenti.
N.B. A seconda della tipologia di impresa, il bilancio ha
contenuti diversi. Le aziende micro redigono solo SP e
CE; le aziende piccole redigono SP, CE e nota
integrativa; le aziende grandi redigono SP, CE, nota
integrativa e rendiconto finanziario. 2
Le aziende micro in Italia costituiscono il 61% del tessuto sociale, nonché delle aziende che depositano i bilanci in
camera di commercio. Le piccole e medie costituiscono congiuntamente il 38%. Le grandi (quotate) sono l’1%.
Il nuovo D.Lgs impone che le società di capitali (SPA, SRL, SAPA) debbano approvare il bilancio d’esercizio entro 120 gg
dalla chiusura dell’esercizio (prima erano 4 mesi, ora bisogna contare 120gg e se l’anno è bisestile si brucia un giorno
29/30 aprile). Entro 120 gg l’assemblea dei soci (organo che approva il bilancio), deve approvarlo. Il bilancio è
à
predisposto o dal CdA o dall’amministratore unico. Gli amministratori predispongono il bilancio, convocano
l’assemblea che almeno una volta all’anno nei 120 gg deve riunirsi per approvare il bilancio. In casi straordinari (molto
limitati), i 120 giorni possono essere estesi a 180 (28/29 giugno). Il bilancio (composto da SP, CE, nota integrativa,
relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale e del revisore) deve essere messo a disposizione dei soci
presso la sede sociale almeno 15 gg prima della data di convocazione dell’assemblea dei soci che approvi il bilancio.
N.B. Il CdA scrive e firma il bilancio (responsabilità di stesura). L’assemblea dei soci approva il bilancio.
Certe realtà societarie hanno l’obbligo di un organo di controllo (revisore/società di revisione o collegio
sindacale/sindaco unico). Se le società hanno l’organo di controllo, esso deve emanare la propria relazione da allegare
al bilancio, che deve essere messa a disposizione dei soci contestualmente al bilancio da approvare (quindi 15 gg
prima dell’assemblea). Il collegio sindacale deve avere il bilancio in mano 2 settimane prima di depositarlo presso la
sede, cioè a fine marzo (nella maggior parte dei bilanci, la data è fine marzo).
L’assemblea è costituita con il 50% + 1 dei soci (anche tramite deleghe) e delibera col 50% + 1 dei presenti in
à
generale, il 26% degli azionisti sono sufficienti per approvare il bilancio.
Il D.Lgs del 2015 ha modificato una serie di campi dello SP (tolti alcuni che prima erano obbligatori e aggiunti altri):
• ATTIVO
- PARTE A (CREDITI): rimane invariata
- PARTE B (IMMOBILIZZAZIONI): eliminate le voci costi di ricerca applicata e di pubblicità dalle immobilizzazioni
immateriali: prima tutti i costi che riguardavano ricerca e sviluppo e pubblicità, se davano utilità pluriennale,
erano patrimonializzati (tolti dal CE e messi in SP). Con questo D.Lgs si possono patrimonializzare solo i puri
costi di sviluppo. La pubblicità e la ricerca non rientrano più nelle immobilizzazioni immateriali
Nelle immobilizzazioni finanziarie fa aggiungere D e D-bis ai punti 1 (partecipazioni in) e 2 (crediti) + un punto
4, cioè gli strumenti finanziari derivati attivi.
Strumento finanziario derivato: strumento finanziario che si appoggia su un sottostante, che è un algoritmo al
cui interno sono compresi altri strumenti finanziari. Sono tipicamente 2 quelli utilizzati dalle aziende italiane:
1. Forma di riassicurazione sulle oscillazioni di valuta/cambi molte aziende stabiliscono con un contratto di
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riassicurazione una banda di oscillazione. Lo strumento finanziario derivato garantisce che se l’oscillazione del
dollaro sta a quell’interno (ipotizziamo più o meno il 3%), il rischio è a carico dell’azienda; se l’oscillazione
della valuta è oltre quel più o meno 3% (es. il picco è 3.6%), lo 0.6 è riassorbito dallo strumento finanziario
derivato. E’ una polizza, pagata alla banca, che assicura sulla base dell’oscillazione del dollaro. Con il D.Lgs
2015 va messo in bilancio
2. Forma di riassicurazione sull’oscillazione dei tassi di interesse si stabilisce anche in questo caso una banda
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di oscillazione. Entro un certo gap è assicurata l’azienda col proprio rischio personale; oltre quel gap
interviene lo strumento finanziario derivato.
- PARTE C (ATTIVO CIRCOLANTE): le rimanenze rimangono invariate, ma cambia qualcosa nella parte dei
crediti: aggiunge le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (punto 5), i crediti tributari (=verso il
fisco è obbligatorio dettagliarli in SP, prima c’era l’obbligo solo in nota integrativa), le imposte anticipate,
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verso altri.
Per quanto riguarda le attività finanziarie, aggiunge le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti e gli strumenti finanziari derivati attivi.
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N.B. Le partecipazioni si trovano sia al punto III del B che al punto 3) del C. Le prime sono partecipazioni
acquistate con l’obiettivo di essere detenute strategicamente per lungo tempo per garantire all’azienda un
vantaggio; le seconde sono unicamente a scopo speculativo.
- PARTE D (RATEI E RISCONTI): elimina la dicitura “con separata indicazione dell’aggio su prestiti”.
• PASSIVO
- PARTE A (PATRIMONIO NETTO): al punto VI sostituisce le riserve per azioni proprie in portafoglio con altre
riserve, distintamente indicate. Al punto VII sostituisce altre riserve, distintamente indicate con riserva per
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Al punto X aggiunge la riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
- PARTE B (FONDI PER RISCHI E ONERI): altri strumenti finanziari derivati passivi
- PARTE C (TFR): invariato
- PARTE D (DEBITI): aggiunge l’11-bis: debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- PARTE E (RATEI E RISCONTI): elimina la dicitura “con separata indicazione dell’aggio su prestiti”.
RIPASSO:
Rateo: manifestazione monetaria posticipata (quote di entrate o uscite future che misurano ricavi o costi già maturati,
ma non ancora rilevati, perché la loro manifestazione finanziaria si avrà in esercizi futuri. (rateo passivo).
Risconto: manifestazione finanziaria anticipata, ma di competenza futura (quote di costo o ricavo non ancora
maturate, ma che hanno già avuto manifestazione finanziaria). Si prende la parte di competenza futura ma già
pagata. Bisogna tenere solo fino al 31/12, dall’1/01 va buttato via (riscontare = buttare via) quello che non è di
competenza. Cosa tolgo? Se ho pagato anticipatamente e tolgo un costo, l’utile sale (risconto attivo). Se ho incassato
anticipatamente e quindi ho avuto un ricavo grande all’inizio, ma una parte di quel ricavo non è di competenza e va
tolta dal bilancio, l’utile si abbassa (risconto passivo).
Il D.Lgs del 2015 ha modificato anche una serie di campi del CE:
- PARTE A (VALORE DELLA PRODUZIONE): invariata, MA è importante ricordare le varie voci:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni (al netto di resi di bassi a buoni) nel bilancio i resi vanno nella voce
à
valore della produzione al punto 1 con segno -
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti le rimanenze si trovano
à
anche al punto B 11) del conto economico (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci). Quelle in A 2) sono tutto ciò in cui l’uomo ha messo mano (valore della produzione è
à
stato creato valore); quelle in B 11) non hanno subito ancora lavorazione da parte dell’uomo (costi della
produzione non si è creato valore).
à
Esempio: per l’azienda che produce acqua, la bottiglia vuota è una materia prima e va in B 11); quando la si
riempie, la si chiude e la si etichetta significa che è finita e che va in A 2).
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni: es. impresa edile che costruisce la tettoia sotto la quale
parcheggiare. L’impresa edile dedica materie prime e personale per costruire qualcosa per sé. In questo caso,
bisogna stornare il costo del personale dipendente (sennò sarebbe un costo puro che non ha generato ricavi),
che ha generato ricavo in A 4)
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in contro esercizio: affitti attivi, rimborso
spese, plusvalenze, ecc. Prima del D.Lgs 2015 le plusvalenze andavano nel punto E.
- PARTE B (COSTI DELLA PRODUZIONE): invariato. 4
6) Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (al netto di resi di bassi a
buoni): corrispettivo dell’A 1)
7) costi per servizi: energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua, consulenze, smaltimento rifiuti, spese di
trasporto, compensi agli amministratori, ecc.
8) costi per godimento di beni di terzi: affitti passivi, leasing
9) costi per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) TFR
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni: non importante
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide: il fondo svalutazione
crediti va tra i crediti con segno –
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione: minusvalenze, IMU, TASI, ecc.
Fatti A e B, si fa la differenza tra valore e costi della produzione (A-B) = margine operativo lordo risultato della
à
gestione caratteristica.
Gestione finanziaria:
- PARTE C (PROVENTI E ONERI FINANZIARI)
15) proventi da partecipazioni: se si hanno titoli, si mettono qui (è sempre con segno +)
16) altri proventi finanziari (è sempre con segno +)
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni: importante
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti: ci vanno gli interessi attivi bancari (importante)
17) interessi e altri oneri finanziari (importante, è sempre con segno -)
17-bis) utili e perdite su cambi: se è utili è segno +, se è perdite è segno –
Totale (15+16-17+/-17bis)
- PARTE D (RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE)
18) rivalutazioni (con segno +)
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati aggiunto dal D.Lgs 2015. Possono variare di anno in anno
à
19) svalutazioni (con segno -)
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolan
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