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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE
L’ambito di applicazione territoriale corrisponde al territorio degli Stati membri e le aree in cui si esercita la loro
l’ambito di applicazione temporale, già l’allora TCEE subordinava la progressiva
sovranità. Per quanto riguarda
attuazione delle due libertà all’adozione di appositi atti delle istituzioni le quali avrebbero dovuto emanare le
norme necessarie per rendere effettivo il godimento di tali libertà, sopprimendo le restrizioni alla liberalizzazione
ed adottando un Programma generale per ciascuna delle due libertà, con l’indicazione delle condizioni generali e
delle tappe per la relativa liberalizzazione. Successivamente, le istituzioni avrebbero dovuto adottare direttive di
assimilazione volte ad attuare il Programma generale e rimuovere le restrizioni. Al tempo stesso il legislatore
comunitario avrebbe dovuto emanare le direttive intese al riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli,
nonché al coordinamento delle legislazioni nazionali relative all’accesso delle attività autonome e al loro
esercizio, cosiddette direttive di armonizzazione, al fine di agevolare la liberalizzazione.
Tuttavia le istituzioni comunitarie non sono riuscite a compiere tutte le attività prescritte nel termine del periodo
La Corte intervenne dunque dichiarando che, scaduto il periodo transitorio, l’attuazione della norma del
stabilito.
trattamento nazionale era ormai norma dotata di efficacia diretta direttamente dal Trattato.
Le direttive conservano invece un campo di applicazione importante nelle misure dirette a facilitare e favorire
l’esercizio effettivo delle libertà in esame.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE
Ai sensi degli artt. 54 e 62 TFUE i beneficiari delle libertà in esame sono le persone fisiche sia che siano cittadini
degli Stati membri che le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro, che abbiamo
la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE
La nozione di servizio è identica per le due libertà ed è fornita dal Trattato oltre che dalla giurisprudenza.
Per essa il Trattato pone l’accento sull’esercizio di un’attività (art. 57 comma 2 TFUE) e di una prestazione (art.
57 comma 1 TFUE). I servizi sono intesi come attività autonome comprendendo in particolare attività di carattere
industriale; commerciale; artigianale; libere professioni.
ATTUAZIONE DELLE LIBERALIZZAZIONI: IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI
Come già precisato, la sola soppressione delle restrizioni non sarebbe stata di per sé sufficiente ad assicurare
l’effettiva libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, se non si fosse accompagnata a misure volte a
facilitare tale realizzazione. Ciò si è reso assolutamente necessario per lo svolgimento della maggior parte delle
professioni e dei servizi. Infatti, ogni professione e servizio richiede, in ciascuno Stato membro, requisiti e
condizioni legali differenti, che si impongono a chiunque voglia esercitare quella attività. Oggi, gli Stati membri
devono nei singoli casi verificare se le qualificazioni già in possesso del prestatore straniero possano essere
equivalenti a quelle da esse richieste. Sul punto si veda l’art. 53 TFUE.
considerate
Ne discendeva la necessità, per le istituzioni, di avvalersi di apposite direttive per garantire il reciproco
E’ stata dapprima adottata una direttiva
riconoscimento dei diplomi. di armonizzazione in tema di riconoscimento
dei diplomi e dei titoli professionali, direttiva 1989/48/CEE, oggi superata dalla direttiva 2005/36/CE (direttiva
qualifiche professionali) che ha fissato criteri di carattere generale in materia.
LA DIRETTIVA 2005/36/CE (direttiva qualifiche professionali)
Con riferimento ai servizi, il riconoscimento della qualifica professionale si fonda sul principio del paese di
origine.
Con riferimento allo stabilimento il riconoscimento avviene all’esito di una procedura che l’interessato è onerato
di attivare presso le competenti autorità dello Stato membro ospitante e sulla base di criteri previsti dalla direttiva
stessa.
Per effetto del riconoscimento, il beneficiario potrà accedere, nello Stato ospitante, alla stessa professione per la
quale è qualificato nello Stato membro di origine ed esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato
membro ospitante, a condizione che le attività coperte dalle due qualifiche siano comparabili. Il principio del
riconoscimento viene applicato in base al tipo di prestazione. Se si forniscono servizi occasionali attraverso un
professionista originario dello stato membro ospitante, il principio di riconoscimento viene applicato senza una
verifica dei requisiti. Tale verifica invece si rende necessaria, se lo stato lo prevede, qualora il professionista
decida di stabilire la propria professione nello stato membro.
La direttiva nasce con lo scopo di evitare la possibilità di sottoporre l’interessato a prove attitudinali, che
un forte limite all’esercizio del diritto di stabilimento, specie quando le prove sono elaborate, dai
rappresenta
singoli Stati membri, con l’obiettivo di sottoporre nuovamente i professionista straniero ad un nuovo percorso
accademico.
La direttiva riguarda esclusivamente i cittadini degli Stati membri e non anche i cittadini dei Paesi terzi, i quali,
se titolari di diplomi, certificati o altri titoli professionali conseguiti nell’Unione europea hanno però diritto alla
parità di trattamento quanto al loro riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza con i cittadini del
medesimo.
Con riferimento al campo di applicazione, sono previsti tre diversi regimi di riconoscimento dei titoli:
1. Una presunzione di sostanziale equivalenza dei titoli conseguiti nei vari Stati membri, attraverso 5 distinti
livelli di qualifiche professionali. Tale criterio generale impone all’autorità competente dello Stato di
stabilimento di dare accesso alla professione regolamentata quando l’interessato sia in possesso di attestati di
competenza ovvero titoli di formazione che comprovino un livello di qualifica professionale almeno equivalente
l’articolazione gerarchica di
al livello immediatamente inferiore a quello richiesto dallo Stato ospitante, secondo
cui sopra. Il riconoscimento di tali titoli non è automatico ma dipende da un provvedimento adottato dalle autorità
dello Stato membro destinatario della prestazione sulla base di una specifica verifica.
2. Il secondo regime riguarda l’esperienza professionale e quindi lo Stato membro riconosce come prova
sufficiente del possesso di determinate conoscenze il fatto che un soggetto abbia svolto, per un certo periodo di
tempo, l’attività professionale in un altro Stato membro;
3. Il terzo regime ha un riconoscimento automatico a cui può farsi ricorso solo in relazione alle attività che erano
già state oggetto di armonizzazione per quanto concerne i requisiti minimi per l’accesso ad una determinata
professione. armonizzato dal diritto dell’Unione sono
Alla luce di ciò i diplomi conseguiti a seguito di un percorso formativo
automaticamente riconosciuti; gli altri diplomi professionali sono oggetto di una procedura di riconoscimento
definita dal diritto dell’Unione e affidata alle autorità nazionali.
Esercizio della professione forense
Alcune attività sono state oggetto di una normativa settoriale ad hoc
Si tratta di un profilo professionale che più ha tardato a ricevere una compiuta disciplina soprattutto per quanto
riguarda il diritto di stabilimento.
Due sono le direttive in materia:
La direttiva 77/249/CE intesa a facilitare l’effettivo esercizio della libera prestazione di servizi da parte
- degli avvocati;
La direttiva 98/5/CE intesa a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
- membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.
È soltanto con quest’ultima direttiva che il legislatore dell’Unione ha introdotto il principio del mutuo
riconoscimento del titolo della professione di avvocato, consentendo che a certe condizioni l’avvocato possa
esercitare stabilmente la propria attività in un altro Stato membro sulla base del proprio titolo di origine.
L’avvocato che ha ottenuto il proprio titolo professionale in altro Stato potrà iscriversi nell’albo dello Stato ospite
di consulenza. Le attività giudiziarie posso essere invece esercitate solo con l’assistenza di
ed esercitare l’attività
Dopo 3 anni di attività esercitata in regime di stabilimento l’interessato può chiedere e
un avvocato locale.
ottenere l’iscrizione a pieno titolo nell’albo professionale del paese ospite.
La differenza fondamentale tra la libertà di stabilimento e quella di prestazione di servizi è determinata dalla
natura permanente od occasionale che caratterizza rispettivamente le due libertà.
Il prestatore di servizi è normato dal diritto UE nel momento in cui si sposta in un altro paese membro per fornire
i propri servizi. Il diritto UE viene, però, esteso anche al cittadino UE che necessita dei servizi prestati e che si
sposta nell’Unione per raggiungere il prestatore del servizio in un paese membro diverso dal proprio.
Possono anche spostarsi insieme, prestatore e ricevente del servizio (es. guida turistica); o ancora, può spostarsi
solo il servizio: pensiamo alla progettazione architettonica o ingegneristica, una consulenza legale o altri servizi
simili che possono essere prodotti dal prestatore al richiedente attraverso mezzi telematici.
In tutti questi casi, la prestazione è fornita secondo le condizioni imposte dallo stato membro di destinazione.
In generale, la sostanziale differenza è che nel caso di stabilimento a titolo permanente, il soggetto è sottoposto
alle stesse regole previste per i cittadini dello stato membro in questione e quindi, si applica il principio del
trattamento nazionale (come per le merci e per i lavoratori subordinati. Per quanto riguarda la prestazione di
servizi, la sua natura occasionale implica una libertà maggiore.
* * *
La politica UE in tema di immigrazione
–
Lo SLSG Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia
Art. 3.2 TUE Articolo 3
(ex articolo 2 del TUE)
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto conce