Diritto dell’Unione Europea
Appunti di
Il sistema delle competenze
Il principio delle competenze di attribuzione
Art. 5.2 Trattato sull’Unione europea
-
- Art. 2.4 TFUE - PESC
- Art. 3 TFUE - competenza esclusiva UE
- Art. 4.2 TFUE - competenza concorrente, elencazione solo esaustiva
- Artt. 4.3 e 4.4, 5 e 6 TFUE
Ancora oggi in realtà non è sempre semplice individuare i confini precisi delle competenze regolati dai Trattati
(cfr. art. 2, par. 6 TFUE) e in questa prospettiva ancora una volta la giurisprudenza della Corte gioca un ruolo
centrale attraverso:
1) interpretazione estensiva del dato testuale;
2) affermazione della necessaria esistenza dei poteri necessari per svolgere la missione di volta in volta attribuita
alla UE dai Trattati. Anche sul fronte internazionale della conclusione degli accordi (cfr. art. 3.2 TFUE in
combinato disposto con l’art. 216.1 TFUE).
par. 2: Principio in cui si distinguono le competenze dell’Unione da quelle dei
Art. 5, singoli stati membri.
è la volontà da parte degli stati di trasferire una competenza all’Unione, questa viene
Soltanto quando vi
effettivamente trasferita. –
La clausola di flessibilità Art. 352 TFUE l’adozione di
Finalità: ovviare alla rigidità del principio delle competenze di attribuzione, che potrebbe impedire
misure indispensabili. La disposizione prevede un ruolo centrale sia del Parlamento europeo che di quelli
nazionali. Limiti alla clausola:
1) Dichiarazione n. 42 allegata ai Trattati;
2) Non applicabile alla PESC (par. 4);
3) In ogni caso applicabile solo in assenza di idonee basi giuridiche.
All’interno di quelli che sono i poteri che le istituzioni hanno ai sensi del trattato, ci sono competenze che spettano
solo all’Unione e competenze che invece sono concorrenti. Per quanto riguarda le competenze esclusive dell’UE,
rileva l’art. 2 del TFUE stabilendo che, quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un
determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli stati membri
possono farlo autonomamente solo inseguito ad autorizzazione dell’Unione o per applicare atti emanati dalla
stessa.
Art. 352 TFUE - Clausola di flessibilità: la dichiarazione n. 42 va a riaffermare il principio delle competenze di
attribuzione dell’UE che limita la clausola di flessibilità.
Competenze esclusive e competenze concorrenti e parallele: art. 2 TFUE
Competenze esclusive dell’UE.
- Art. 2.1: Azione degli Stati membri illecita.
- Art. 2.2: Competenze concorrenti. Erosione di fatto della competenza degli Stati membri. Processo in astratto
reversibile. Ruolo centrale del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4.3 TUE.
- Dichiarazione n. 18 allegata al TUE.
Il secondo paragrafo fa riferimento alle competenze concorrenti. Quando gli stati membri attribuiscono
all’Unione una competenza concorrente con quella degli stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli
stessi stati possono legiferare e adottare atti vincolanti in tali settori. Gli stati membri esercitano la propria
competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria o nella misura in cui l’Unione decide di non
(ad esempio, quando le competenti istituzioni dell’Unione decidono di abrogare un atto
esercitare la propria
legislativo, in particolare per assicurare al meglio il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità). In
e un bilanciamento tra i ruoli dell’Unione e delle istituzioni.
questo ambito serve quindi una collaborazione
Assume dunque particolare importanza il principio di leale collaborazione che è sancito all’art. 4, c. 3, del TUE.
Competenze esclusive dell’UE
Art. 3 TFUE: in realtà individuate senza potere loro attribuire una specifica e generale connotazione (p. 441
manuale), sono delimitate dai settori in cui gli stati hanno perso tutti i loro poteri.
Articolo 3 TFUE
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
a) unione doganale;
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;
e) politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue
competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
Competenze non esclusive dell’UE:
- parallele (art. 6 TFUE, 5 e 4.3 e 4.4), di mero coordinamento, senza armonizzazione o sostituzione delle
competenze UE con quelle degli Stati membri Articolo 6
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati
membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a) tutela e miglioramento della salute umana;
b) industria;
c) cultura;
d) turismo;
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
f) protezione civile;
g) cooperazione amministrativa.
- concorrenti: tutte le restanti competenze Art. 4.1 e 4.2 TFUE (inclusa PESC?)
Articolo 4
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una
competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
c) coesione economica, sociale e territoriale;
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) ambiente;
f) protezione dei consumatori;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente
trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre
azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa
avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre
azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli
Stati membri di esercitare la loro.
Tutte le volte in cui l’Unione ha una competenza esclusiva sul fronte esterno, questa si ripercuote sul fronte
interno. Questo significa che, anche competenze che sulla carta sono concorrenti possono diventare esclusive per
l’Unione, anche sul fronte interno. È il caso della cooperazione giudiziaria civile.
I principi di sussidiarietà e di proporzionalità l’esercizio
Art. 5.3 TUE: Il principio di sussidiarietà si applica solo alle competenze non esclusive e riguarda
delle stesse (concetto dinamico). Richiama espressamente il Protocollo n. 2 allegato al TUE.
L’Unione può agire se e solo se gli stati membri non sono in grado di realizzare autonomamente e in maniera
sufficientemente idonea gli obiettivi preposti, in virtù delle sue competenze. Il principio di sussidiarietà è
è possibile, cioè, impugnare un atto legislativo dell’Unione di fronte alla corte di giustizia per
giustiziabile:
violazione dei principi di sussidiarietà, anche indipendentemente dalla violazione degli obblighi procedurali di
cui al Protocollo n. 2.
Art. 5.4 TUE: Il principio di proporzionalità opera anche rispetto alle competenze esclusive (violato in caso di
errore manifesto o scelte evidentemente non conformi agli interessi dei soggetti coinvolti). Una volta stabilito
che spetta all’unione intervenire e agire secondo la propria competenza, la sua azione deve basarsi sul principio
di proporzionalità scegliendo la misura meno invasiva della sovranità degli stati membri.
* * *
politiche dell’UE e il mercato interno
Le
Disposizioni di applicazione generale: - Parte prima e seconda TFUE (artt. 7-17 TFUE)
Politiche dell’UE – Parte Terza TFUE (artt. 26-197 TFUE)
Abbiamo detto che il TUE contiene le cosiddette disposizioni istituzionali mentre il TFUE si occupa di
completare, integrare e spiegare come funziona l’UE.
La parte prima e seconda contengono una serie di disposizioni di carattere generale mentre la terza ne contiene
di più specifiche. Disposizioni di applicazione generale
Art. 7 TFUE: principio di coerenza
Trattato sull’UE:
Art. 16.1 il ruolo centrale del Consiglio
TFUE principi cui le istituzioni devono attenersi nell’attuazione delle varie politiche
Gli artt. 13-19
dell’Unione di cui all’art. 18 TFUE (divieto
Rileva in particolare il principio fondamentale di
discriminazione in base alla nazionalità)
Il divieto di non discriminazione in base alla nazionalità è un principio che ha implicazioni non solo dirette ma
anche indirette (attraverso la residenza, il domicilio, il titolo di studio, ...).
Il mercato interno: la nozione
Competenza concorrente. La realizzazione del mercato interno è una delle più significative conquiste
dell’integrazione europea, ma continua ad essere la prima delle “Politiche dell’UE” disciplinate nella parte terza
del TFUE (Titolo I, artt. 26-27). È un obiettivo raggiunto ma che deve essere mantenuto e quindi costantemente
originaria era “mercato comune”: l’idea è che la nozione sia stata
supervisionato. La dizione modificata
sostituirla con quella di “spazio”, per affrancarsi da una concezione sostanzialmente
sostanzialmente per
mercantilistica e per dare conto delle più ampie finalità dell’UE.
Le libertà fondamentali: in generale
Art. 26 TFUE: Le quattro libertà di circolazione ne costituiscono il nucleo centrale, in modo da valorizzare anche
lo stretto collegamento delle une con le altre.
Si tratta di quattro libertà fondamentali dell’Ue, alcune delle quali sono “diritti fondamentali” dell’Ue (art. 15
che vanno a definire lo status di cittadino dell’UE. Queste sono
Carta Libertà professionale e diritto di lavorare),
la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.
La disciplina relativa alle libertà di circolazione
Si traduce sostanzialmente in un obbligo per gli Stati membri di rimuovere qualunque ostacolo o discriminazione
suscettibile di impedirne la piena realizzazione. Domina in materia il principio del mutuo riconoscimento e della
fiducia reciproca fra Stati le cui legislazioni e prassi sempre più si avvicinano e armonizzano. Come ha già da
sono disposizioni dotate di “diretta applicabilità” e
tempo sancito la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE,
quindi idonee a fare sorgere diritti a favore dei privati.
Le quattro libertà non hanno portata generale e assoluta
Alcune deroghe sono previste espressamene dai Trattati (art. 346-348 TFUE, che prevedono speciali poteri per
la Commissione) e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Dette libertà si affermano solo in situazioni
transfrontaliere e non invece in relazione a situazioni puramente interne (di qui il fenomeno delle cosiddette
“discriminazioni a rovescio”).
Queste libertà fondamentali si riconoscono, cioè, ai cittadini dell’Unione solo nel momento in cui questi ne
usufruiscono. Solo se il cittadino esce dal proprio stato e si reca in altri è tutelato dalle libertà fondamentali.
Laddove il diritto dell’Unione garantisce maggiori libertà rispetto al diritto interno, comunque il rischio di
discriminazione a rovescio non è scongiurato. * * *
La libera circolazione delle merci
La nozione di merce
Comprende tutti i prodotti valutabili in denaro e dunque idonei ad essere oggetto di una transazione commerciale,
inclusi gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico, i libri, le videocassette, le monete che non abbiano
più corso legale, il petrolio, gli stupefacenti, l’energia elettrica, i rifiuti.
Sono fuori dalla sfera di applicazione materiale della libera circolazione delle merci: 1) armi, munizioni e
materiale bellico (346 TFUE); 2) le sostanze radioattive, i medicinali ad uso umano e veterinario.
N.B.: I singoli non sono destinatari delle norme in tema di libera circolazione delle merci…
… ma possono farne valere l’effetto diretto di fronte ai giudici nazionali.
Ciò in particolare con riferimento alle già esaminate norme volte ad imporre oneri pecuniari, tasse, oneri tributari
in tema di: unione doganale, divieto di imposizioni fiscali discriminatorie nei confronti dei prodotti importati,
nonché in merito alle norme che ci accingiamo ad esaminare in tema di DIVIETO DI RESTRIZIONI
QUANTITATIVE.
Il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni artt. 34 e 35 TFUE
Il diritto dell’UE vieta i divieti palesi di importare o esportare un certo prodotto, in assoluto ovvero oltre una certa
quantità.
Le misure di effetto equivalente (art 34 TFUE)
Sono misure non necessariamente imputabili a uno stato membro; può Trattarsi di leggi, atti amministrativi,
Dassonville: “Ogni
prassi; la loro definizione è stata elaborata dalla cg nella celebre sentenza normativa
commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli
scambi intracomunitari va considerata come misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative”
Il divieto ha dunque portata generale e prescinde dal fatto che si verifichi una riduzione effettiva degli scambi,
essendo sufficiente che vi sia il rischio di tale riduzione degli scambi.
Sono definite dalla giurisprudenza della Corte:
- DISTINTAMENTE APPLICABILI, da cui deriva una differenza di trattamento fra prodotti nazionali e
importati: 1) i controlli sistematici operati in sede di importazione; 2) le misure che impongano una
documentazione specifica per l’importazione; 3) le norme che tutelino gli importatori ufficiali rispetto alle
importazioni parallele.
- INDISTINTAMENTE APPLICABILI, che di fatto producono effetti restrittivi delle importazioni: 1) le
normative sui prezzi; 2) le norme sulla qualità e la presentazione del prodotto, sua qualità composizione
imballaggio (i cosiddetti ostacoli tecnici); 3) sostanziale marcia indietro della giurisprudenza in relazione alle
misure sulle modalità di commercializzazione, e per la precisione sulla promozione o i metodi di vendita.
Le misure sulla composizione dei prodotti: La sentenza Cassis DE DIJON
L ' attrice sostiene che la fissazione, da parte della normativa tedesca, d'un contenuto minimo di alcool, la quale
ha come conseguenza che rinomati prodotti alcolici, originari di altri stati membri della comunità, non possono
essere smerciati nella repubblica federale di Germania, costituisce una restrizione della libera circolazione delle
merci fra gli stati membri, che va oltre le normative commerciali ad essi riservate.
L ' attrice vi ravvisa una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.
La tesi della Germania
Il governo tedesco osserva che la determinazione dei contenuti minimi di alcool da parte delle norme nazionali
avrebbe la funzione d’evitare la proliferazione delle bevande alcoliche sul mercato nazionale, specialmente di
quelle con gradazione alcolica moderata, dato che siffatti prodotti possono, a suo parere, provocare l'assuefazione
più facilmente delle bevande con gradazione alcolica maggiore.
Sempre secondo la Germania, la diminuzione della gradazione alcolica garantisce un vantaggio concorrenziale
rispetto alle bevande con gradazione più elevata, dato che l'alcool costituisce, nella composizione delle bevande,
l'elemento di gran lunga più costoso in considerazione del notevole onere fiscale cui e soggetto.
Il giudizio della corte: il principio del mutuo riconoscimento
In mancanza di una normativa comune in materia, spetta agli stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio,
tutto ciò che riguarda la produzione e il commercio dell'alcool e delle bevande alcoliche.
Gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al
commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come
esigenze imperative attinenti, in particolare, all’efficacia dei controlli fiscali,
necessarie per rispondere ad alla
protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori.
non perseguono uno scopo d’interesse
Le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcoliche
generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi
L’effetto
fondamentali della comunità. pratico di prescrizioni di tal genere consiste principalmente nel garantire
nazionale i prodotti d’altri
un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcolica, allontanando dal mercato stati
membri non rispondenti a questa specificazione. Risulta, quindi, che la condizione unilaterale, imposta dalla
normativa di uno stato membro, della gradazione minima per la messa in commercio di bevande alcoliche
costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile con il trattato. Non sussiste quindi alcun valido motivo per
impedire che bevande alcoliche, a condizione che esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli
stati membri, vengano introdotte in qualsiasi altro stato membro senza che possa esser opposto, allo smercio di
tali prodotti, un divieto legale di por
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