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Nello svolgimento dei suoi compiti, la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento

congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

La sua disciplina è contenuta nel Protocollo n. 5, in cui si stabilisce che al vertice della BEI vi è il Consiglio dei

governatori, composto da un ministro per Stato membro (di regola i ministri delle finanze), mentre la concreta

concessione dei crediti compete al Consiglio di Amministrazione, formato da ventisei amministratori (e sedici

sostituti), nominati dal Consiglio dei governatori per un mandato di cinque anni rinnovabile ed affiancato da un

comitato direttivo che si occupa della preparazione dei lavori (composto da un Presidente - il tedesco Werner

Hoyer - che presiede anche il Consiglio di Amministrazione e otto vicepresidenti nominato per sei anni dal

Consiglio dei governatori su proposta del CdA).

Gli organi consultivi

Art. 300 TFUE: il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico

e sociale e da un Comitato delle Regioni che esercitano funzioni consultive.

Gli Organi Consultivi sono creati espressamente dai Trattati ovvero dalle istituzioni, oppure ancora tramite

accordi internazionali dei quali l’Unione è parte, per far sì che gli atti delle istituzioni siano emanati con la

massima circospezione e prudenza.

Infatti, laddove i Trattati prevedano l’obbligo delle istituzioni competenti ad adottare l’atto di ottenere

previamente il parere, seppur non vincolante, di un dato organo consultivo, la mancata consultazione di questo

rende l’atto illegittimo per violazione delle forme sostanziali.

Tra gli Organi Consultivi più importanti vi sono il Comitato Economico Sociale ed il Comitato delle Regioni,

entrambi con sede a Bruxelles, espressamente riconosciuti come tali, per la prima volta, dal Trattato di Lisbona.

Comitato economico e sociale (art. 301 TFUE)

Art. 300.2 TFUE: il Comitato Economico e Sociale è l’organo consultivo rappresentativo della società civile, in

particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Esso riunisce i rappresentanti delle

organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi di quella società civile,

nei settori sopra descritti.

I membri sono nominati per cinque anni dal Consiglio, sulla base delle proposte presentate da ciascuno Stato

membro, previa consultazione della Commissione ed eventualmente delle organizzazioni rappresentative dei

diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall’attività dell’Unione, ed il numero è ripartito

in maniera ponderata tra gli Stati membri. Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di

Presidenza per un mandato di due anni e mezzo. Il Trattato fissa in un massimo di 350 il numero dei membri

(ART. 301 TFUE). Il Consiglio, su proposta della Commissione, a maggioranza semplice, può tuttavia

modificarne la composizione di fronte ad un’eventuale evoluzione economica, sociale e demografica dell’Unione.

È un organo di individui e pertanto i componenti del Comitato ne fanno parte a titolo personale e non sono

vincolati da alcun mandato imperativo, essendo chiamati ad esercitare la loro funzione in piena indipendenza

nell’interesse generale dell’Unione.

Compiti e funzioni (art. 304 TFUE)

L’attività del Comitato consiste nella formulazione di pareri su proposte di atti specifici o su tematiche generali

di competenza dell’Unione. Il valore del parere non è tuttavia vincolante per le istituzioni che lo richiedono.

Il Parlamento, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa. In taluni casi,

espressamente previsti dal Trattato, queste istituzioni sono tenute a consultare il Comitato prima dell’adozione

dei loro atti, in particolare nei settori del mercato interno come i trasporti, l’occupazione, la politica sociale, la

l’ambiente, ecc. Quando ciò è previsto, la sua mancanza è motivo di illegittimità dell’atto adottato senza

ricerca,

richiedere o attendere il parere. Le istituzioni possono comunque imporre al Comitato un termine, non inferiore

del parere superato il quale l’atto può adottarsi in assenza dello stesso.

ad un mese, per la formulazione

Comitato delle regioni (art. 305 TFUE)

Istituito con il Trattato di Maastricht, è un organo consultivo. È composto di rappresentanti delle collettività

Stati membri; anch’esso organo di individui nominato per cinque anni, rinnovabili, dal

regionali e locali degli

Consiglio in conformità alle proposte presentate dagli Stati membri.

Tuttavia i suoi membri devono essere titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o

locale oppure politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. Se tale qualità viene meno in corso di

mandato, essi decadono automaticamente e sono sostituiti per la restante durata del mandato del Comitato

secondo la medesima procedura.

La composizione numerica del Comitato delle Regioni è identica a quella del Comitato economico e sociale così

come l’organizzazione interna con la sola differenza che i membri del Comitato delle Regioni si aggregano per

gruppi politici.

Compiti e funzioni (art. 307 TFUE)

Il Comitato delle regioni è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti

dai Trattati ovvero ogni volta che le stesse istituzioni lo ritengano opportuno, in particolare nei casi concernenti

la cooperazione transfrontaliera, e può formulare pareri anche di sua iniziativa.

Anche i suoi pareri non sono vincolanti e se la consultazione del Comitato è imposta dai Trattati vale la stessa

procedura prevista per il Comitato Economico e Sociale.

In tal caso il Parlamento, il Consiglio o la Commissione devono informare il Comitato delle regioni affinché

possa a sua volta formulare su quella data questione un proprio parere, qualora ritenga che siano in causa interessi

è prevista, tra l’altro, in materia di istruzione, cultura, sanità pubblica e

regionali specifici. La sua consultazione

di regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto infine al Comitato delle Regioni il potere di ricorso alla Corte di giustizia

per denunciare la violazione del principio di sussidiarietà qualora tale violazione sia dovuta ad atti legislativi sui

quali è richiesta la sua consultazione (Protocollo n. 2, art. 8.2).

Le Agenzie Europee

Sono organismi specializzati dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e finanziaria, incaricati

di assicurare una migliore attuazione di atti e normative dell’Unione riguardanti materie più complesse, fornendo

assistenza alle istituzioni sotto forma di pareri e raccomandazioni, ovvero esercitando compiti ispettivi o

adottando decisioni individuali nei confronti dei soggetti dell’ordinamento.

L’istituzione delle agenzie risponde dunque ad una logica di decentralizzazione funzionale e territoriale. Da un

compiti delegati dalle istituzioni europee, dall’altro, sono localizzate in maniera sparsa sul

lato assumono

territorio UE.

Ogni Agenzia Europea è unica nel suo genere e svolge un compito specifico definito al momento della sua

creazione. Sono previste espressamente dai Trattati ovvero per mezzo di regolamenti del Consiglio (atto di diritto

derivato dell’UE). Nel 2012 le tre istituzioni competenti a istituirle (Commissione, Parlamento europeo e

Consiglio) hanno firmato una dichiarazione congiunta definendo un orientamento comune a cui ispirarsi per la

creazione di nuove agenzie. Troviamo tra esse l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali e

l’Autorità di vigilanza europea.

Agenzie Europee

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) con sede a Vigo (Spagna)

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con sede a Parma (Italia)

Agenzia europea dell'ambiente (EEA) con sede a Copenaghen (Danimarca)

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) con sede ad Angers (Francia)

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) con sede a Helsinki (Finlandia)

Agenzia europea per i medicinali (EMA) con sede a Londra (Regno Unito) la sede sarà trasferita ad Amsterdam (Paesi Bassi) a seguito

dell'Uscita del Regno Unito dall'Unione europea

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con sede a Stoccolma (Svezia)

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) con sede a Bilbao (Spagna)

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) con sede a Dublino (Irlanda)

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), con sede a Salonicco (Grecia)

Fondazione europea per la formazione (ETF) con sede a Torino (Italia)

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) con sede a Valenciennes e Lille (Francia)

Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) con sede a Colonia (Germania)

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) con sede a Lisbona (Portogallo)

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna)

Comitato di risoluzione unico (SRB) con sede a Bruxelles (Belgio), in funzione dal 1º gennaio 2015

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) con sede a Lubiana (Slovenia)

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) con sede a Riga (Lettonia)

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con sede a Candia (Grecia)

Agenzia del GNSS europeo (GSA) con sede a Praga (Repubblica ceca)

Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) con sede all'Aia (Paesi Bassi)

Accademia europea di polizia (CEPOL) con sede a Budapest (Ungheria)

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) con sede a Lisbona (Portogallo)

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) con sede

a Tallinn (Estonia) e gestione operativa effettuata a Strasburgo (Francia)

Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (EBCGA) con sede a Varsavia (Polonia)

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) con sede a La Valletta (Malta)

Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (EUROJUST) con sede all'Aia (Paesi Bassi)

Agenzia europea dei diritti fondamentali (FRA) con sede a Vienna (Austria)

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) con sede a Vilnius (Lituania)

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT) con sede a Lussemburgo (Lussemburgo)

Agenzie per

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A.A. 2018-2019
23 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fati2504 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.