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IN ENTRAMBE LE SENTENZE NON CI SONO RIFERIMENTI ALLE NORME COMUNITARIE O CONVENZIONALI.
MOLTO MALE…
Convenzione europea 90/436
Ricordiamo che la normativa convenzionale va applicata, ma questa non esclude la normativa di diritto
interno.
Questa convenzione è del tutto disapplicata in Italia, e dispone sostanzialmente che non esiste obbligo per
gli Stati membri di eliminare effettivamente la doppia imposizione (le convenzioni bilaterali si limitano a
prevedere che gli Stati "si sforzeranno" di eliminarla).
Quando si verifica un caso di doppia imposizione, l'impresa interessata lo sottopone alla propria autorità
competente che, se non è in grado di apportarvi una soluzione soddisfacente, cercherà di eliminare la
doppia imposizione di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato.
Se le stesse autorità non riescono ad accordarsi, esse chiedono ad una commissione consultiva un parere
sul modo di eliminare la doppia imposizione.
Art. 8 – Navigazione Marittima, interna ed area
art. 8 OCSE
L’ è una Norma speciale rispetto all’articolo 7.
Gli utili
“ derivanti dall’ESERCIZIO [occorre essere ARMATORI, cioè esercitare realmente, direttamente, c.d.
esercizio armatoriale della nave, gestione della nave “in movimento”. Qualora io la dia in affitto, ossia
non stia praticando un esercizio diretto, non ricado nell’art. 8, ricadrò negli arrt. 7 o 21ss. in dipendenza al
tipo di attività che svolgo.], in TRAFFICO INTERNAZIONALE [ex art. 3 lett. e); l’internazionalità si ravvisa
qualora l’esercizio sia svolto in PORTI di diverse nazionalità. Una nave che fa Genova-Cagliari non sarà
internazionale, anche se passa per acque francesi, perché non tocca il porto francese] di navi o di
imponibili SOLTANTO nello Stato contraente in cui è situata la sede della
aeromobili sono
direzione effettiva dell’impresa”. Lo Stato in cui svolge un’attività senza avere la direzione effettiva è
esente dalla tassazione (ex art. 23-A OCSE). Si applica dunque il c.d. Metodo di Esenzione.
Come mai per l’art. 8, che attiene pur sempre a un’impresa, non vale la regole generale per la
tassazione dove c’è la stabile organizzazione? Perché la nave è in movimento, e si ravviserebbe una
LUOGO DI DIREZIONE
stabile organizzazione in ogni porto dove tocca. Per questo si è preferito il
EFFETTIVA [luogo dove sono sostanzialmente adottate le soluzioni chiave per la gestione commerciale
dell’esercizio, ex commentario art. 4 p. 24].
Rimane fermo tuttavia, che le attività ancillari, collaterali, come ad es. la vendita di biglietti nei porti di
strumentali, ma
destinazione, sono tassate anch’esse nel Paese di direzione effettiva. Possono ritenersi
non ancillari attività come ad es. noleggio bus, ristoranti, hotel, che servono comunque all’impresa che le
tassate nello Stato
esercita, ma non rientrano nell’art. 8 sulla navigazione marittima saranno dunque
in cui si svolgono, sempre se lì costituiscono una stabile organizzazione ex art. 7 OCSE – se non è
stabile organizzazione, saranno tassate nello Stato di Residenza.
art. 162 c.8 TUIR non costituisce stabile
L’ sulla Stabile organizzazione precisa che “8. […]
organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività
Raccomandatario Marittimo
per mezzo di un (colui che spende il nome dell’armatore, che sbriga a
Mediatore Marittimo
terra le pratiche burocratiche, per esempio) […] o di un […] che abbia i poteri
per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa”. Questi due
soggetti possono essere, in sostanza, soggetti che agiscono a terra per conto dell’armatore, che curano ad
es. pubbliche relazioni, o vendita biglietti, ecc. questa norma cerca di favorire le imprese estere, le incentiva
a venire in Italia garantendogli l’esenzione dalle imposte per i mediatori/raccomandatari.
art. 8 c.3
Tornando all’art. 8, l’ precisa “. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione
marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova
porto d'immatricolazione
il della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato
contraente di cui è residente l'esercente la nave (es. l’armatore)”. Dunque:
DECISIONE EFFETTIVA, ma se la direzione è a bordo della nave
PORTO D’IMMATRICOLAZIONE, ma se manca
RESIDENZA ESERCENTE della nave.
art. 8 c.4
L’ conclude “Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di
Conference
esercizio” – ci si riferisce qui alla c.d. , ossia un soggetto unico che incassa e distribuisce gli
utili ai soggetti che hanno operato. Anche in questo caso, i redditi della Conference sono tassati nello Stato
di Direzione Effettiva.
Art. 6 – Redditi Immobiliari
“1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
sono imponibili nello
attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, in detto altro Stato” [
Stato in cui si trovano – qui si applica il Metodo del Credito d’Imposta, perché il metodo dell’esenzione si
intende applicato qualora si trovi la dicitura “soltanto”].
“2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi
sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese
agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà
fondiaria (reddito Fondiario e Dominicale), l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione
ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili
o dall'affitto nonché da .
anche ai redditi derivanti dai beni immobili di
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano
Funzione dell’immobile
un'impresa
” bisogne ovviamente vedere la :
relativo alla Stabile Organizzazione
- : se ho uno stabilimento della Fiat a Madrid, sarà tassato
nella sede Fiat, sarà ammortizzato come costo. NO art. 6c.4.
Indipendente rispetto all’attività commerciale
- : come un buon investimento, un bene
patrimoniale, e dunque SOLO in questo casi sarà tassato ex art. 6 c.4 OCSE, nello Stato in cui si
trovano.
Art. 10 e 11 – Dividendi e Interessi
Le due norme, formalmente sono praticamente uguali. Analizziamole insieme.
C’è una differenza sostanziale tra dividendi e interessi, ossia:
capitale di rischio
Dividendi: derivano da , come quote azionarie, ossia un capitale non dovuto
art. 10 p.3 Stato di
connesso a una certa alea [ definizione]. Ai fini fiscali, sono identificati nello
Residenza della società che distribuisce .
capitale di credito
Interessi: derivano da , come redditi da titoli di debito pubblico e obbligazioni
art. 11 p.3
di prestiti, in generale derivante da titoli, ossia sono dovuti in base al capitale conferito [
definizione].
Le norme in esame sono ovviamente connesse all’internazionalità della fattispecie, come tutte le norme
pp.5
della Convenzione. I delle due norme dispongono rispettivamente che:
Dividendi
- : qualora una Società residente in Italia ricavi utili o redditi in Francia, la Francia non li
può tassare a meno che questi dividendi siano pagati ad un residente francese. In sostanza, esclude
l’imposizione extra-territoriale dei dividendi, cioè la prassi di quegli Stati di tassare gli utili delle
società non residenti solo perché derivano dal loro territorio.
Interessi
- : si considerano provenienti dallo Stato di residenza del debitore o se imputabili a una
stabile organizzazione, allo Stato di residenza della stabile organizzazione.
Art. 10 - DIVIDENDI
p.4
Il delle norme in questione dice che: “4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il Beneficiario Effettivo [il socio, l’interponente] dei dividendi, residente in uno Stato contraente,
eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi , sia una
attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione interna”.
art. 10 p.1-2
L’ dispongono: “1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un
imponibili nello Stato di
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato [
Residenza del beneficiario ].
Tuttavia
2. , tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
compresa tra 5% (se è
dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata deve essere
beneficiario effettivo -15% se non è beneficiario effettivo [dell'ammontare lordo dei dividendi. Le
autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati
pagati i dividendi” [si veda pag. 163 par. 10-12 commentario OCSE].
Art. 11 - INTERESSI
Il par. 4 recita, come già detto ugualmente prima: “Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel
eserciti nell'altro
caso in cui il Beneficiario Effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente,
Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa
ivi situata, ed il