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IN ENTRAMBE LE SENTENZE NON CI SONO RIFERIMENTI ALLE NORME COMUNITARIE O CONVENZIONALI.

MOLTO MALE…

Convenzione europea 90/436

Ricordiamo che la normativa convenzionale va applicata, ma questa non esclude la normativa di diritto

interno.

Questa convenzione è del tutto disapplicata in Italia, e dispone sostanzialmente che non esiste obbligo per

gli Stati membri di eliminare effettivamente la doppia imposizione (le convenzioni bilaterali si limitano a

prevedere che gli Stati "si sforzeranno" di eliminarla).

Quando si verifica un caso di doppia imposizione, l'impresa interessata lo sottopone alla propria autorità

competente che, se non è in grado di apportarvi una soluzione soddisfacente, cercherà di eliminare la

doppia imposizione di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato.

Se le stesse autorità non riescono ad accordarsi, esse chiedono ad una commissione consultiva un parere

sul modo di eliminare la doppia imposizione.

Art. 8 – Navigazione Marittima, interna ed area

art. 8 OCSE

L’ è una Norma speciale rispetto all’articolo 7.

Gli utili

“ derivanti dall’ESERCIZIO [occorre essere ARMATORI, cioè esercitare realmente, direttamente, c.d.

esercizio armatoriale della nave, gestione della nave “in movimento”. Qualora io la dia in affitto, ossia

non stia praticando un esercizio diretto, non ricado nell’art. 8, ricadrò negli arrt. 7 o 21ss. in dipendenza al

tipo di attività che svolgo.], in TRAFFICO INTERNAZIONALE [ex art. 3 lett. e); l’internazionalità si ravvisa

qualora l’esercizio sia svolto in PORTI di diverse nazionalità. Una nave che fa Genova-Cagliari non sarà

internazionale, anche se passa per acque francesi, perché non tocca il porto francese] di navi o di

imponibili SOLTANTO nello Stato contraente in cui è situata la sede della

aeromobili sono

direzione effettiva dell’impresa”. Lo Stato in cui svolge un’attività senza avere la direzione effettiva è

esente dalla tassazione (ex art. 23-A OCSE). Si applica dunque il c.d. Metodo di Esenzione.

Come mai per l’art. 8, che attiene pur sempre a un’impresa, non vale la regole generale per la

tassazione dove c’è la stabile organizzazione? Perché la nave è in movimento, e si ravviserebbe una

LUOGO DI DIREZIONE

stabile organizzazione in ogni porto dove tocca. Per questo si è preferito il

EFFETTIVA [luogo dove sono sostanzialmente adottate le soluzioni chiave per la gestione commerciale

dell’esercizio, ex commentario art. 4 p. 24].

Rimane fermo tuttavia, che le attività ancillari, collaterali, come ad es. la vendita di biglietti nei porti di

strumentali, ma

destinazione, sono tassate anch’esse nel Paese di direzione effettiva. Possono ritenersi

non ancillari attività come ad es. noleggio bus, ristoranti, hotel, che servono comunque all’impresa che le

 tassate nello Stato

esercita, ma non rientrano nell’art. 8 sulla navigazione marittima saranno dunque

in cui si svolgono, sempre se lì costituiscono una stabile organizzazione ex art. 7 OCSE – se non è

stabile organizzazione, saranno tassate nello Stato di Residenza.

art. 162 c.8 TUIR non costituisce stabile

L’ sulla Stabile organizzazione precisa che “8. […]

organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività

Raccomandatario Marittimo

per mezzo di un (colui che spende il nome dell’armatore, che sbriga a

Mediatore Marittimo

terra le pratiche burocratiche, per esempio) […] o di un […] che abbia i poteri

per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa”. Questi due

soggetti possono essere, in sostanza, soggetti che agiscono a terra per conto dell’armatore, che curano ad

es. pubbliche relazioni, o vendita biglietti, ecc. questa norma cerca di favorire le imprese estere, le incentiva

a venire in Italia garantendogli l’esenzione dalle imposte per i mediatori/raccomandatari.

art. 8 c.3

Tornando all’art. 8, l’ precisa “. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione

marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova

porto d'immatricolazione

il della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato

contraente di cui è residente l'esercente la nave (es. l’armatore)”. Dunque:

 

DECISIONE EFFETTIVA, ma se la direzione è a bordo della nave

 

PORTO D’IMMATRICOLAZIONE, ma se manca

 RESIDENZA ESERCENTE della nave.

art. 8 c.4

L’ conclude “Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla

partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di

Conference

esercizio” – ci si riferisce qui alla c.d. , ossia un soggetto unico che incassa e distribuisce gli

utili ai soggetti che hanno operato. Anche in questo caso, i redditi della Conference sono tassati nello Stato

di Direzione Effettiva.

Art. 6 – Redditi Immobiliari

“1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle

sono imponibili nello

attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, in detto altro Stato” [

Stato in cui si trovano – qui si applica il Metodo del Credito d’Imposta, perché il metodo dell’esenzione si

intende applicato qualora si trovi la dicitura “soltanto”].

“2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi

sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese

agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà

fondiaria (reddito Fondiario e Dominicale), l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili

o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre

risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione

ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili

o dall'affitto nonché da .

anche ai redditi derivanti dai beni immobili di

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano

Funzione dell’immobile

un'impresa

” bisogne ovviamente vedere la :

relativo alla Stabile Organizzazione

- : se ho uno stabilimento della Fiat a Madrid, sarà tassato

nella sede Fiat, sarà ammortizzato come costo. NO art. 6c.4.

Indipendente rispetto all’attività commerciale

- : come un buon investimento, un bene

patrimoniale, e dunque SOLO in questo casi sarà tassato ex art. 6 c.4 OCSE, nello Stato in cui si

trovano.

Art. 10 e 11 – Dividendi e Interessi

Le due norme, formalmente sono praticamente uguali. Analizziamole insieme.

C’è una differenza sostanziale tra dividendi e interessi, ossia:

 capitale di rischio

Dividendi: derivano da , come quote azionarie, ossia un capitale non dovuto

art. 10 p.3 Stato di

connesso a una certa alea [ definizione]. Ai fini fiscali, sono identificati nello

Residenza della società che distribuisce .

 capitale di credito

Interessi: derivano da , come redditi da titoli di debito pubblico e obbligazioni

art. 11 p.3

di prestiti, in generale derivante da titoli, ossia sono dovuti in base al capitale conferito [

definizione].

Le norme in esame sono ovviamente connesse all’internazionalità della fattispecie, come tutte le norme

pp.5

della Convenzione. I delle due norme dispongono rispettivamente che:

Dividendi

- : qualora una Società residente in Italia ricavi utili o redditi in Francia, la Francia non li

può tassare a meno che questi dividendi siano pagati ad un residente francese. In sostanza, esclude

l’imposizione extra-territoriale dei dividendi, cioè la prassi di quegli Stati di tassare gli utili delle

società non residenti solo perché derivano dal loro territorio.

Interessi

- : si considerano provenienti dallo Stato di residenza del debitore o se imputabili a una

stabile organizzazione, allo Stato di residenza della stabile organizzazione.

Art. 10 - DIVIDENDI

p.4

Il delle norme in questione dice che: “4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in

cui il Beneficiario Effettivo [il socio, l’interponente] dei dividendi, residente in uno Stato contraente,

eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi , sia una

attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione

indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi

effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la

propria legislazione interna”.

art. 10 p.1-2

L’ dispongono: “1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un

imponibili nello Stato di

residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato [

Residenza del beneficiario ].

Tuttavia

2. , tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i

dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i

compresa tra 5% (se è

dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata deve essere

beneficiario effettivo -15% se non è beneficiario effettivo [dell'ammontare lordo dei dividendi. Le

autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale

limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati

pagati i dividendi” [si veda pag. 163 par. 10-12 commentario OCSE].

Art. 11 - INTERESSI

Il par. 4 recita, come già detto ugualmente prima: “Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel

eserciti nell'altro

caso in cui il Beneficiario Effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente,

Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per

mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa

ivi situata, ed il

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher acca46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario internazionale e comunitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Lovisolo Antonio.