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TUF;- I ricorrenti, infatti, dopo essere stati sanzionati nel 2007 dalla Consob,erano stati rinviati a giudizio, per essere poi assolti in primo grado econdannati in appello;- Secondo i giudici della Corte EDU, dopo la comminazione dellesanzioni da parte della Consob, l’avvio di un processo penale suglistessi fatti aveva comportato una violazione del principio giuridico delne bis in idem, secondo il quale non si può essere giudicati due volteper il medesimo fatto: si tratta chiaramente di un’unica e medesimacondotta da parte delle stesse persone alla stessa data;29- Di conseguenza, la nuova azione penale riguardava un secondo«illecito», basato su fatti identici a quelli che avevano motivato laprima condanna definitiva, constatazione “sufficiente per concludereche vi è stata violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7”;Sentenza RUOTSALAINEN Corte EDU, 16 giugno 2009, Routsalainen c.Finland:- Si tratta di un caso in cui un
contribuente finlandese, dopo essere stato assoggettato a processo penale a seguito di una accusa di frode fiscale riguardante i carburanti, era stato sottoposto ad un procedimento fiscale mirato ad assoggettarlo ad una sanzione che, pur non essendo qualificata come penale nell'ordinamento finlandese, doveva considerarsi come tale alla luce dei criteri Engel;
Per tale motivo, il fatto che il contribuente fosse stato doppiamente sanzionato, per la stessa vicenda, mediante l'applicazione di due pene aventi la medesima natura penale, ha costituito agli occhi della Corte una violazione del principio del ne bis in idem;
Sentenza Nykänen c. Finlandia Corte EDU, 20 maggio 2014:
Si tratta di un caso in cui ad un cittadino finlandese era stata irrogata una sovratassa di 1.700 euro a seguito della distribuzione da parte di una società di dividendi non dichiarati per un importo pari a 33.000 euro. Tale sanzione, riconosciuta legittima dapprima dai giudici amministrativi di merito e,
successivamente, dai giudici di secondo grado, passava in giudicato il primo aprile 2009; - Sulla base dei medesimi fatti, nel 2008, a carico del sig. Nykänen erastato avviato un procedimento penale per frode fiscale, conclusosi nel2010 con una condanna a carico dell'imputato alla pena detentiva didieci mesi e una pena pecuniaria equivalente al tributo evaso (12.420euro); - Quest'ultimo adiva, quindi, la Corte EDU, lamentando come lacondanna penale vertesse sui medesimi fatti posti a fondamentodell'irrogazione della sovrattassa, violando di conseguenza il divietodi ne bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU; - I Giudici di Strasburgo, hanno accolto le ragioni del ricorrente, da unlato, alla luce dei c.d. "criteri Engel", affermano la natura penale dellasopratassa per la sua evidente funzione repressiva e preventiva (enon risarcitoria), e, dall'altro lato, riconoscendo come entrambe lesanzioni irrogate abbiano, di fatto,colpito la medesima condotta posta in essere dallo stesso soggetto nello stesso periodo. L'avere, quindi, celebrato il processo penale a carico del sig. Nykänen, quando il provvedimento con cui era stata irrogata la sovrattassa era già divenuto definitivo, ha determinato la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, il quale prevede il divieto di punire due volte nonché quello di perseguire due volte uno stesso soggetto in relazione alla medesima condotta. Sentenza Lucky Dev c. Svezia: - Alla sig.ra Lucky Dev, a seguito della presentazione di dichiarazioni di imposta infedeli, erano state contestate la mancata dichiarazione dei redditi e l'evasione dell'IVA, condotte in relazione alle quali venivano instaurati sia un procedimento amministrativo-tributario che un procedimento penale. - Il processo penale, che riguardava sia violazioni inerenti alla presentazione di una dichiarazione di imposta infedele, sia violazioni contabili, si concludeva.per primo con una pronuncia di assoluzione in relazione alle accuse di frode fiscale e di condanna per le violazioni contabili, che diventava definitiva nel gennaio del 2009; - Il procedimento tributario veniva invece deciso nove mesi dopo con una sentenza divenuta definitiva nell'ottobre del 2009, con la quale venivano confermate le sanzioni irrogate dall'amministrazione finanziaria svedese per le violazioni relative alla infedeltà delle dichiarazioni presentate per le imposte sui redditi e per l'IVA; 30- La sig.ra Lucky Dev ricorreva, quindi, alla Corte EDU, sostenendo di aver subito una duplicazione sanzionatoria in relazione al medesimo fatto, in aperta violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU; - I Giudici di Strasburgo, applicando i criteri adottati nelle proprie precedenti pronunce che, a partire dalla sentenza Zolotoukhine, erano intervenute in materia di ne bis in idem, riscontrano, nel caso di specie, la violazione del divieto de quo; - Pertanto– una volta constatata la natura penale della sanzione amministrativa, la sostanziale identità delle condotte poste alla base del processo penale e di quello procedimento amministrativo tributario, l'avvenuta pronuncia di una sentenza definitiva e, infine, la duplicazione di procedimenti – la Corte condanna la Svezia per violazione del ne bis in idem, in quanto il procedimento amministrativo, anziché essere interrotto dopo che la sentenza penale era divenuta definitiva, aveva continuato il proprio corso, giungendo anch'esso ad una decisione definitiva; Sentenza Kiiveri c. Finlandia: - Il caso riguarda il sig. Kiiveri, socio e amministratore di una società a responsabilità limitata, il quale viene condannato, in sede tributaria, a pagare una sanzione pecuniaria amministrativa per aver falsamente dichiarato i propri redditi e per aver pagato "in nero" i dipendenti, e, in sede penale, in relazione ai medesimi fatti, per frode fiscale.per nonaver regolarmente tenuto la contabilità;- La Corte ritiene che il fatto di aver inviato una dichiarazione dei redditi non corrispondente al vero sia sostanzialmente diverso da quello di aver tenuto irregolarmente le scritture contabili;- Si tratta, ad avviso dei Giudici di Strasburgo, di due condotte autonome e indipendenti: colui che non ha tenuto regolarmente le scritture contabili può successivamente inviare una dichiarazione dei redditi corretta, fornendo informazioni sufficientemente accurate e correggendo le informazioni registrate nelle scritture contabili;- Per questa ragione, il reato che incrimina l'irregolare tenuta delle scritture contabili (accounting offence) è sufficientemente distinto dall'illecito amministrativo concernente la dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, essendo diversi i fatti, non si porrà un problema di doppia incriminazione e, pertanto, non potrà considerarsi violato in questo caso il divieto del nebis in idem;- Infine, la Corte ribadisce che non vi può essere violazione dell'art. 4 del Protocollo. n. 7 della Convenzione, qualora il ricorrente non abbia cercato, in ambito domestico, di prevenire la doppia incriminazione per il medesimo fatto, proponendo appello avverso la condanna nei termini stabiliti;- Ciò, infatti, così come avvenuto nel caso di specie in relazione a una parte delle contestazioni rivolte al sig. Kiiveri in Finlandia, comporta il mancato esaurimento dei rimedi interni e, conseguentemente, l'inapplicabilità della garanzia in esame;A.E.B c. Norvegia- Recentemente, la portata del principio del ne bis in idem è stata ridimensionata dalla Corte EDU nella sentenza A. e B. c. Norvegia del 15 novembre 2016;- In tale sentenza viene chiarito che una corretta interpretazione del ne bis in idem non preclude la possibilità di condurre più procedimenti interconnessi, con riferimento ad uno stesso fatto, e si
ritieneammissibile la facoltà di irrogare sanzioni operanti sia sul piano amministrativo che sul piano penale;- Da ciò consegue che l'applicazione dell'istituto non esclude di per sé che gli ordinamenti possano adottare un sistema di doppio binario sanzionatorio a patto che tra i due procedimenti instaurati nei confronti di uno stesso soggetto e per lo stesso fatto sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale per cui: - I procedimenti non comportino una duplicazione nella raccolta degli elementi probatori; - Le sanzioni irrogate costituiscano parte di una risposta sanzionatoria unitaria e coerente, in modo da garantire che l'ammontare complessivo sia proporzionato e non irragionevolmente gravoso; Johanneson e altri c. Islanda- Quanto a un'applicazione del predetto criterio, si segnala il recente caso Jóhannesson e Altri c. Islanda del 18 maggio 2017, ove si è riscontrata una violazione del ne bis in idem.idem poiché, data la limitatasovrapposizione temporale dei due procedimenti (svoltisiparallelamente solo per un anno rispetto a un arco temporalecomplessivo di oltre 9 anni) nonché uno svolgimento delle fasi diraccolta e valutazione degli elementi probatori avvenuto in modopressoché indipendente, non è stata ritenuta ravvisabile quella strettaconnessione sostanziale e temporale tra procedimenti idonea agarantire la legittimità del doppio binario sanzionatorio;
La posizione della Corte di Giustizia:
- Di recente, la Grande Sezione della Corte, in attesa dell’adesionedell’Unione europea alla CEDU, si è occupata dell’interpretazionedell’art. 50 della Carta di Nizza, che prevede il principio del ne bis inidem processuale, in una formulazione analoga a quella previstanell’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU;
- In particolare, con la sentenza del 26 marzo 2013 relativa al casoAklagaren c. Fransson ha affrontato la