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ART.14 DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE:
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Gli artt. 15 e 16 parlano degli atti discriminatori
Art. 17 SINDACATI DI COMODO: (chiamati anche sindacati gialli)
E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
È importante. Nella prassi al datore quel sindacato può non piacere, ma rientra nelle regole del gioco sindacale. Per questo in alcuni manuali viene indicato come divieto di costituzione di sindacati gialli con i quali si intendono quei sindacati pagati dai datori di lavoro stessi. Ci troviamo in uno Stato liberale e quindi bisogna accettare che gli interessi sono contrapposti e che questi interessi legittimamente contrapposti trovano un loro accordo.
nell'ambito contrattuale. Questa contrapposizione di interessi non può essere falsata dall'intervento nell'altro campo dei datori di lavoro, nel senso che questa legge vieta la costituzione di associazioni datoriali. I sindacati di lavoratori di quell'azienda che interessi hanno? Quelli dei datore. Abbiamo iniziato a vedere quelli che sono i diritti sindacali all'interno dell'azienda. Abbiamo cercato di capire chi fossero questi organismi sindacali che possono attivare una serie di diritti all'interno dell'azienda. Questa selezione del legislatore che potrebbe sembrare in antitesi con l'art.39 perché la Costituzione non ammette limiti alla libertà sindacale. Eppure c'è l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori che è pienamente invigore e che non è stato abrogato dall'accordo del 1973 in tema di RSU. Questo è un accordo attraverso il quale i principali sindacati cercano diCapire come gestire le RSA. Il problema in questo caso è quello di azionare una serie di diritti indipendentemente dall'approvazione del datore di lavoro. Sembrerebbe un parziale limite alla libertà organizzativa del datore di lavoro il quale non fa una gentile concessione nel sopportare i comportamenti. Questi comportamenti lato sindacale sono diritti e quindi lato datore di lavoro sono doveri per cui deve attivarsi affinché questi diritti siano fatti valere. Ricordiamo che il sindacato non può essere in alcun modo finanziato dal datore di lavoro, anche se in buona fede. Solitamente se si pongono in essere questi aiuti diretti o indiretti, non lo si fa per buon cuore ma perché ci si aspetta un comportamento meno rigido in fase di trattativa (art. 17). Questo il legislatore non può accettarlo perché all'interno della dinamica industriale in cui deve esserci un accordo che sintetizza l'accordo, questa circostanza è vietata.
Diritti contenuti nel TITOLO III: (dedicato alle RSA o RSU)
L'art. 19 è la chiave d'accesso di diritti ulteriori che troviamo nel titolo III dello Statuto dei lavoratori. Troviamo una serie di diritti che concretizzano quella libertà organizzativa sindacale e sono diritti ulteriori rispetto alla normale libertà d'organizzazione sindacale.
Il titolo III determina una serie di diritti rilevanti che hanno un costo. Questi diritti vanno parzialmente a confliggere parzialmente con un potere organizzativo altrimenti meno vincolato del datore di lavoro.
Compito del legislatore è quello di scegliere su criteri oggettivi e non può essere il datore di lavoro a scegliere quali siano i sindacati a cui concedere determinate cose. La sentenza della Corte Costituzionale che ha interpretato l'art. 19 il firmatario del contratto o anche chi partecipata alle trattative tende proprio a questo. Conta il fatto che abbiano partecipato alle trattative e
riunioni possono partecipare i lavoratori e i rappresentanti sindacali aziendali, nonché i rappresentanti delleorganizzazioni sindacali territoriali o di categoria, previa comunicazione al datore di lavoro.I lavoratori che partecipano alle riunioni sindacali non possono essere discriminati, direttamente oindirettamente, per tale motivo e godono della tutela prevista dalla legge in materia di tutela sindacale.Riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Le assemblee permettono ai lavoratori, anche non appartenenti al sindacato, di partecipare all'elaborazione e alle decisioni delle politiche contrattuali. Queste assemblee possono tenersi durante le ore di lavoro nei limiti delle 10 ore annue e pertanto queste ore sono anche retribuite. Le assemblee si possono svolgere nelle unità produttive in cui prestano la loro opera. A convocare tali assemblee sono le RSU. Le assemblee devono vertere su materie di interesse sindacale e del lavoro. Può partecipare all'assemblea il datore di lavoro? La giurisprudenza non lo consente.
Art. 21 REFERENDUM: Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, direferendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. Lo scopo del referendum è quello di far emergere l'opinione dei lavoratori su determinate tematiche. Il referendum deve avvenire fuori dall'orario di lavoro e il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento, cioè deve cooperare altrimenti rientra nella condotta antisindacale. Al referendum, come per l'assemblea, hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori non solo gli iscritti al sindacato e può essere convocato dalle RSA o RSU. Il referendum deve trattare tematiche.inerenti l'attività sindacale. È spesso legato ad un contratto aziendale o firmato (ex post a rettifica) o che sta per essere firmato (preliminare). Il referendum, nella prassi sindacale, è importante ma non vincola il sindacato, perché talvolta il sindacato può prescindere dall'esito di un referendum senza che ci siano vincoli. Il referendum quindi è uno strumento utilizzato per ascoltare le opinioni dei lavoratori, ma non c'è alcun vincolo.
Art. 25 DIRITTO DI AFFISSIONE:
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le rappresentanze hanno diritto di affiggere testi e comunicati in luoghi accessibili a tutti. Questi testi devono essere inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro. Art. 26 CONTRIBUTI SINDACALI: I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. È collocato nel titolo III e quindi diritti azionabili dai soggetti dell'art. 19. Ma questo articolo lo possiamo collocare altrove e cioè al titolo II perché i destinatari di questo diritto sono legati a qualsiasi soggetto che esplica la sua attività sindacale anche in assenza di quei soggetti dell'art. 19. Non specifica quali organizzazioni sindacali e quindi è una diretta a tutti i sindacati. Con il termine "proselitismo" si intende una propaganda. La tolleranza del datore è quella che deve sopportare che ad esempio un lavoratore dica ad un altro lavoratore di spostarsi al suo sindacato che è più.battagliero e chemagari vuole chiedere al datore un aumento etc. I lavoratori quindi hanno diritto di raccogliere contributie di svolgere opera di proselitismo all’interno dei luoghi di lavoro. Art. 27 LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Oltre a quegli spazi in cui affiggere testi e comunicati, il datore di lavoro di unità produttive di almeno 200 dipendenti, deve porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, un idoneo locale.all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze. Con un numero di dipendenti inferiore a 200, si ha sempre diritto ad usufruire a richiesta di un locale idoneo per le loro riunioni. Art. 22 TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previa contestazione delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri. Quando quel lavoratore trasferitoÈ un dirigente delle RSA o RSU questo potere, altrimenti libero del datore di lavoro, subisce un bel limite perché il trasferimento di un dirigente cioè di un membro delle rappresentanze sindacali non è