DIRITTO SINDACALE 1
INTRODUZIONE
Diverso rispetto al diritto del lavoro diverso sarà il modo di analizzare e chi viene messo al centro dell’analisi.
Fino ad ora il centro di analisi è stato il rapporto individuale. Ma abbiamo sempre citato regole, accordi che non
sono frutto dell’autonomia individuale, ma dell’autonomia collettiva. L’aggettivo “collettivo” sarà il centro di
questa parte. Il fenomeno collettivo nasce spontaneamente ed è un settore del diritto che nasce ed ha fonti
extra-legislative, cioè gran parte delle regole del diritto sindacale nascono spontaneamente fuori dall’ambito
legislativo; nascono come accordi collettivi che riguardano più soggetti.
Attenzione: il diritto sindacale NON è un diritto illegale!
Alla fine dell’800 le Camere del Lavoro avevano lo scopo di stabilire il concordato di tariffa, cioè gli aderenti di
tale associazione, davanti al datore di lavoro avrebbero detto ad esempio: “per meno di 10 lire al giorno non
vengo a lavorare”. Questa è l’origine del fenomeno sindacale. Dall’ambito della tariffa si è passati ad un
contratto sempre più ricco di elementi e che regolamenta l’ambito lavorativo.
Articoli importanti della Costituzione in tema di diritto sindacale sono gli artt.39 e 40.
Importante è sapere la nozione di ordinamento intersindacale: la legge per decenni si è un po' disinteressate
dell’ambito sindacale, quindi in gran parte è un fenomeno di autoregolamentazione collettiva. Con il termine
ordinamento intersindacale si intende un fenomeno che prevede una sorta di autoregolamentazione e questa
autoregolamentazione collettiva, anche se non specificato nel CC, assurgono a fonte del diritto. Tale
ordinamento è fondato sul reciproco riconoscimento dell’organizzazione dei datori e lavoratori la cui fonte
regolamentativa sono i contratti.
Un tema importante è quello della contrattazione collettiva che è subordinata alla legge ed è importante perché
è quella che deroga in meglio le disposizioni di legge.
Il ruolo dello stato nell’economia, nonostante il diritto dell’UE lotta alle normative sugli aiuti di stato, è
fondamentale. Un organismo fondamentale è il CNEL (Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro)
che è previsto dall’art.99 della Costituzione ed è stato formato come una sorta di “parlamentino”
economico, un’assemblea che potesse tenere presente le esigenze delle imprese e dei sindacati. Viene
nominato dal Presidente della Repubblica il quale tiene conto della rappresentanza dei sindacati e delle
aziende. Un ruolo importante dello CNEL riguarda la tenuta dei contratti collettivi, cioè quel che attiene
la banca dati dei contratti collettivi.
Il diritto sindacale non è solo norme, non è solo legislazione. Se partissimo solo dalle leggi che regolano il
fenomeno sindacale non comprenderemmo a pieno lo stesso fenomeno. Esistono leggi sui sindacati, ma la
nascita del diritto sindacale è stata per larga parte extra legale cioè una buona parte delle regole non si
rintracciano solo nella legge (rif. rappresentanze sindacali unitarie).
Di quali regole parliamo? Parliamo di regole giuridiche che non derivano dalla legge, ma da contratti, accordi.
Il maggior strumento con cui lavora il sindacato è il contratto collettivo. Il sindacato essendo un soggetto
giuridico, pur non avendo la personalità giuridica, stipula accordi giuridici. Non ci riferiamo solo ai contratti
collettivi, ma il sindacato e la sua controparte possono stipulare tra loro accordi. Gran parte delle regole le
troviamo negli accordi interfederali.
Il fenomeno sindacale è dunque un fenomeno complesso ed è molto presente nella nostra società.
Storicamente ha avuto un ruolo molto importante.
In Italia, i sindacati erano molto vicini in passato a forze politiche e sono caratterizzati dalla confederalità
(insieme di federazioni). Sono le federazioni che hanno un ruolo centrale infatti firmano i contratti collettivi
del lavoro. 2
I SINDACATI COME ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (capitolo IV):
Quali caratteristiche hanno, nel nostro ordinamento, i sindacati?
I sindacati più importanti nel nostro Paese sono CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro)
CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UIL (Unione Italiana del Lavoro); sono i più
importanti per via del numero di iscritti: CGIL conta oltre 5,5 mln di iscritti, CISL ne ha 4,4 mln e IUL
invece 2 mln. Tutti insieme rappresentano quasi 12 mln di iscritti.
Qual è la loro organizzazione? Dal punto di vista organizzativo c’è da dire che storicamente, il
movimento sindacale italiano, è stato politicizzato in quanto legato a partiti politici. Alla nascita della
Repubblica Italiana i sindacati si divisero: la CISL era un sindacato di matrice cattolica: vicino alla
democrazia cristiana, la UIL nasceva legata ad ambiti socialisti e repubblicani. Ora questo non esiste più
anche perché molti partiti sono scomparsi.
Con la lettera “C” di CISL e CIGL si intende Confederazione. Oltre alla politicizzazione, un’altra
caratteristica del sindacato italiano in passato era che l’aggregazione sindacale, a differenza di quanto
avveniva all’estero, non è stata tanto per mestiere (sindacato dei maestri ad esempio) ma è stata ed è
ancora un sindacato confederale, cioè CGIL e CISL sono l’unione di più federazioni sindacali. Sindacato
confederale significa che la CGIL, CISL e UIL rappresentano tutti i lavoratori subordinati attraverso le
federazioni di categoria. Per quel che riguarda il modello organizzativo possiamo affermare che questo
intreccia una duplice linea organizzativa: una di carattere verticale e una di carattere orizzontale.
- Organizzazione orizzontale: le confederazioni sindacali sono organizzate in maniera territoriale
(nazionale, regionale, provinciale), cioè esiste la CGIL Lombardia, dove al suo interno vi sono la
CGIL Bergamo, CGIL Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi etc.. orizzontale quindi significa
territoriale, quindi abbiamo sedi sindacali diffuse tutto il territorio nazionale e ognuna di
queste sedi ha al proprio interno quelle provinciali. La stessa cosa vale anche per la CISL.
- Organizzazione verticale: riguarda invece le federazioni di categoria: abbiamo detto che CGI
CISL e UIL sono confederazioni, un’unione di più federazioni. Cosa sono le federazioni? Sono i
sindacati nazionali di categoria. Le federazioni di categoria struttura gli iscritti al sindacato sulla
base del settore merceologico, quindi avremo tantissime federazioni (in CISL troviamo Femca
che organizza i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica, Filca per le imprese edili etc… in
CGIL troviamo ad esempio FIOM che organizza i lavoratori metalmeccanici etc… )
Queste due dimensioni poi si intrecciano perché ognuna delle categorie nazionali, a sua volta, avrà una
sede nazionale, una sede provinciale, quindi si intrecciano le due dimensioni.
Chi è la controparte dei sindacati? Le associazioni datoriali, che si uniscono prevalentemente dal punto
di vista merceologico, imprenditoriale. Le principali associazioni datoriali sono Confindustria (che
organizza i datori di lavoro dell’industria e non solo), Confcommercio (alla quale aderiscono datori del
settore terziario), Confagricoltura, Abi (Associazione Bancaria Italiana che unisce le banche).
Prendiamo quasi sempre come ideal tipo Confindustria.
Confindustria:
Confindustria ha anch’essa un’organizzazione verticale e orizzontale (cioè organizzata territorialmente).
È importante sapere che anche Confindustria è suddivida anche per federazioni di settore. Le
federazioni di settore sono il contraltare delle federazioni sindacali. 3
Dal punto di vista giuridico che cosa sono le associazioni sindacali?
Sono associazioni non riconosciute cioè che hanno soggettività giuridica e non personalità giuridica. C’è una
distanza siderale tra ciò che il sindacato rappresenta nella società e ciò che è giuridicamente.
Nell’ambito del regime fascista il sindacato era equiparabile ad un ente pubblico.
Art. 39 della Costituzione:
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
Dobbiamo dire che in Italia l’art.39 prevede la libertà di organizzazione sindacale. La seconda parte
dell’art.39 parla di mancata attuazione, perché secondo questo articolo la legge avrebbe dovuto
prevedere un’iscrizione al sindacato che gli attribuisse la personalità giuridica. Dal punto di vista
sindacale a questa personalità giuridica doveva conseguire che i contratti formati da questi sindacati
avrebbero avuto efficacia erga omnes (nei confronti di tutti i lavoratori), ma che così non è. I contratti
collettivi stipulati da queste associazioni sono dei contratti collettivi di diritto comune, che vincolano
solo le parti proprio per via della mancata attuazione della seconda parte dell’art.39 (dal c.2 in poi). Dal
momento che parte di questo articolo non è stato attuato, quali sono le poche norme che vincolano il
sindacato? Il sindacato dal punto di vista di diritto privato è un’associazione non riconosciuta (non nel
senso non che la legge non riconosce il sindacato come organizzazione). L’associazione non
riconosciuta è una delle associazioni previste dal Codice Civile. In quanto associazione non riconosciuta,
i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali sono assoggettate alla disciplina del Codice Civile che però
è molto scarna.
L’associazione non riconosciuta è disciplinata solo negli artt. 35, 36, 37 e 38 del Codice Civile.
LA LIBERTA’ SINDACALE (capitolo V):
Sulla libertà sindacale ne parla il primo comma dell’art.39: “l’organizzazione sindacale è libera”. Fino a
qualche anno prima della Costituzione l’organizzazione sindacale era tutt’altro che libera. Questo primo
comma ha avuto straordinaria importanza, e soprattutto il riconoscimento della libertà sindacale è
stato considerato come subito immediatamente precettiva e molto ampia nel contenuto. Con il
termine “immediatamente precettiva” significa che non ha avuto il bisogno di nessuna norma ordinaria
che l’attuasse a differenza degli altri commi. Noi però abbiamo già un articolo (art.18) che ricopre
quello che possono essere i fenomeni associativi.
Vediamo l’art. 18 e ci chiediamo se servisse specificare che l’organizzazione sindacale è libera. 4
Art. 18 della Costituzione:
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
L’art.18 dice che noi tutti cittadini abbiamo diritto di associarci senza alcuna autorizzazione dello stato per fini
ampissimi (facciamo un’associazione di amici di università, di amanti dello sport, associazioni di carattere
filosofico etc.); l’art. 18 copre quindi larga parte del fenomeno associativo. Allora perché uno specifico
riferimento all’attività sindacale? Qual è il rapporto tra l’art.18 e l’art.39? Nell’art.18 della Costituzione si parla
di associazione mentre nell’art.39 si parla di organizzazione. Per com’è stato interpretato, il termine
organizzazione sindacale amplia il ventaglio delle situazioni che sono tutelate anche al di la del fenomeno
associativo. Il fenomeno associativo, per quanto semplice, prevede uno statuto, la nomina del Presidente etc…
l’art.39 precisa che il fenomeno sindacale va lito anche quando non ha carattere associativo, cioè anche
quando è rappresentato da movimenti che non hanno una struttura associativa.
Ad esempio: vi è un comitato che si è costituito informalmente in occasione di uno sciopero. Quei lavoratori che si
sono riuniti quel mattino per scioperare, non hanno avuto il tempo di creare un’associazione.
Il fenomeno organizzativo al cui art.39 tutela maggiormente; tutela anche il fenomeno sindacale che non ha
neanche la più semplice struttura dell’associazione che è prevista dall’art.18 della Costituzione.
L’art. 39 esplicita l’art.18, ma amplia la sua funzione e si riferisce ad un fenomeno più ampio. Nell’art. 18 la
parola centrale è “associazione”, nell’art. 39 è “organizzazione”. Nell’associazione, anche se non determina
particolari complicanze, comunque bisogna adempiere a determinate cose.
L’art. 39 attribuisce al fenomeno sindacale una libertà più ampia perché ci possono essere anche strutture o
comitati temporanei che non hanno nemmeno la forma dell’associazione. Nel momento in cui si pone in
essere un’attività sindacale è definita come libera e può essere posta in essere. Il focus dell’art. 39 quindi
diventa “sindacale”. Sindacale attiene al fenomeno lavorativo. Questo non ci basta. Non c’è una definizione di
sindacale, ma si rimanda alla prassi sociale.
A chi si rivolge questa disposizione della Costituzione? A chi garantisce la libertà sindacale, chi è il
destinatario?
L’art.39 è finalizzato a tutelare la libertà sindacale e questa libertà sindacale ha come destinatari 2 categorie.
Cioè ha 2 profili per quanto attiene ai destinatari:
- Profilo individuale: il singolo lavoratore. Sul piano individuale, la libertà sindacale si concreta in due
distinte modalità con la quale si attua:
1. La libertà sindacale positiva: cioè la libertà per il singolo lavoratore di costituire un sindacato, di
aderire ad un sindacato che preferisce. Essere libero di fare qualcosa significa anche essere libero di
non fare qualcosa: si parla di libertà negativa.
2. La libertà sindacale negativa: è la libertà di non fare qualcosa. La libertà sindacale negativa significa
la libertà del lavoratore di non aderire ad un sindacato senza avere conseguenze negative o
discriminatorie.
Questa libertà negativa è esplicitata all’art. 15 dello Statuto dei lavoratori. 5
Art. 15 Statuto dei lavoratori ATTI DISCRIMINATORI:
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad
una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Il lavoratore non deve essere tratto in maniera differente se aderisce o non aderisce al sindacato. Per
attribuire la qualifica sindacale non ci sarà solo il profilo teleologico cioè di finalità, ma anche
strumentale cioè servono alcuni strumenti per giungere a quelle finalità. Anche gli strumenti derivano
dalla prassi.
- Profilo collettivo: nell’ambito collettivo la libertà organizzativa ha determinato una conseguenza molto
importante. Già quando si sente parlare di sindacati si pensa ad un fenomeno collettivo.
Ma cosa sono queste attività, organizzazioni che si possono definire sindacali?
Con il termine sindacale, si intende tutela del lavoro, ma non solo, anche perché ci sono anche altri ambiti che
tutelano il lavoro come quello dei partiti politici.
Intanto possiamo avere una definizione che riguarda il profilo teleologico (cioè riguarda la finalità del sindacato)
del fenomeno. La finalità può essere definita come l’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche a cui
sia dedotta l’attività di lavoro. Quindi l’attributo sindacalità, rispetto ad un altro ambito che si occupa di lavoro, è
quella che è rivolta alla tutela di un interesse collettivo di lavoro. questo è un primo criterio che ci aiuta a
distinguerli, ma non basta perché tecnicamente questo profilo teleologico può riguardare anche altre forze come
il partito; quindi oltre al tema teleologico legato alla finalità possiamo aggiungere il criterio degli strumenti
impiegati utilizzati dai sindacati per l’autotutela diretta. I due grandi strumenti di autotutela diretta dei lavoratori
sono la contrattazione collettiva e lo sciopero.
Seconda parte dell’art. 39: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
Questa parte non è attuata.
La Costituzione dice che i sindacati registrati hanno personalità giuridica. L’art. 39 non è stato abrogato, ma
d’altra parte non è mai stato attuato. S
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