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– QUEGLI SCHIAVI CHE QUALCUNO CONDUCE ALLA PROPRIA DOMUS PER UN PROPRIO USO
NON DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO LA TASSA PORTUALE'. Un tale che intendeva inviare
schiavi dalla Sicilia a Roma allo scopo di coltivare i suoi campi, chiedeva se dovesse pagare o no
il portorium per quegli schiavi. Il giurista ha risposto: in questa questione sono due i problemi
interpretativi: la prima, che cosa significhi inviare alla domus, la seconda, che cosa significhi
inviare per un uso proprio. Ed infatti, siamo soliti chiederci, quando si parla di domus, se questo
sia il luogo dove ciascuno abiti, sia che ciò si verifichi in una provincia, sia che ciò avvenga nel
territorio italico. Oppure se deve essere considerato il luogo dove taluno abbia la sua patria [il
fondamento della sua stirpe, dove è sempre stata]. Ma in relazione a questa cosa, la communis
opinio ha stabilito che deve essere considerato tale soltanto quel luogo in cui ciascuno di noi
– 30 –
taluno ha fissato stabilmente in maniera obiettiva ed accertabile la propria sede ufficiale, il
luogo in cui conserva i suoi documenti e dove ha fissato il centro dei suoi interessi. Invece, v'è
grande dubbio su come interpretare l'uso proprio.
Avendo un tale attribuito a titolo di legato nel proprio testamento l'argento che era
stato destinato dal testatore in vita per il proprio uso e anche i vestiti e le suppellettili, si era
chiesto cosa significasse questo uso proprio e quindi se fosse quell'argento che il paterfamilias
utilizzava tutti i giorni per l'uso comune, ovvero fossero ricomprese anche quei piatti d'argento
e tutti gli oggetti dello stesso genere che non usava normalmente, ma era solito prestare per lo
svolgimento dei giochi e di altre cerimonie simili. Ancora adesso sembra preferibile che con
questa espressione si debba ritenere più valida l'interpretazione restrittiva [solo gli oggetti del
vitto]. Possiamo utilizzare questa regola anche per risolvere il caso degli schiavi? E quindi
dobbiamo ritenere di proprio uso i dispensatores [amministratori del patrimonio del
dominus], sono tali quelli che vigilano sull'insula, quelli che custodiscono le ville, i portinai
oppure anche i tessitori e gli operai rustici, i quali sono tenuti allo scopo di coltivare i campi
[richiamo alla fattispecie di partenza], quegli schiavi, per mezzo dei quali, il dominus ottiene i
frutti con i quali si nutre, o non anche tutti gli schiavi che siano stati comprati e che taluno
abbia con lo scopo di utilizzarli in qualche modo o non addirittura che il paterfamilias abbia
comprato allo scopo di rivendere. E pare che debbano essere considerati schiavi per proprio uso
soltanto quelli predisposti alla cura personalissima del dominus e per tutto ciò che concerne le
necessità proprie del dominus stesso, ciò che in genere sono gli iuntores [si occupano della
cavalcatura], i cubiculari [stanze personali], i suoi cuochi, i suoi amministratori e tutti quelli
che possano considerarsi finalizzati ad un simile scopo.”
• lex detta in senso non pubblicistico, ma il capitolato della concessione
• portorium = tassa doganale portuale per i beni che passavano
il porto era controllato da un magistrato: chi passava con le merci era tenuto a pagare
– la tassa doganale
per alcuni beni era prevista dai censori una esenzione
–
• c'è subito un conflitto di interpretazione dei termini: il magistrato che presiede al porto
cercherà di interpretare il concetto di domus e uso proprio in maniera più stretta
possibile, mentre chi invece porta gli schiavi avrà tutto l'interesse ad un'interpretazione
più ampia possibile
devono esistere entrambe le condizioni perché il proprietario degli schiavi sia esente
– dalla tassa doganale
• constituere nei testi giuridici rappresenta il fatto che la giurisprudenza abbia stabilito una
regola che è condivisa tendenzialmente da tutti
quando in termini giuridici si parla di domus, bisogna definirlo in maniera più obiettiva
– possibile
• si può dire con certezza dove il cives romanus ha il suo centro degli affari ed i suoi
documenti
l'interpretazione di “uso proprio” è ancora discusso fra i giuristi, soprattutto perché non è
– immediatamente collegabile ad un criterio obiettivo
• ciò che è uso proprio per taluno può non esserlo per un altro: necessità di una regola
media – 31 –
• analogo conflitto tra erede e legatario
nel riportare il testo sull'argento, Alfeno non ha omesso l'inciso apparentemente
– banale di vestes aut suppelex: il testatore disponeva delle cose più comuni che si
utilizzavano ogni giorno
• passaggio funzionale che giova in favore all'interpretazione restrittiva
elenco di tipologie di schiavi: è un profilo importante alla luce del metodo
– • si mettono in ordine una serie di funzioni degli schiavi
• c'è un senso di progressione: schiavi che coltivano campi → schiavi che coltivano campi
che nutriscono il dominus → tutti gli schiavi (uso proprio sarebbe implicito) → anche
quegli schiavi acquistati per rivenderli
in una famiglia normale sono normalmente questi gli schiavi di uso proprio, nonché tutti gli
– schiavi che siano riconducibili a questi mestieri
• Alfeno non crea un elenco tassativo: si parte sempre da una fattispecie concreta
non può escludere che in futuro si presenti un caso in cui uno schiavo venga usato per
– un uso proprio diverso
• la giurisprudenza, quando opera delle elencazioni, sono sempre non tassative
deve essere sempre lasciata aperta la possibilità a che rientrino nuove fattispecie
– della realtà in quella regola
idem c.s. – Alf. 7 dig., D. 39.4.15 [= Pal. 28]: Caesar cum insulae Cretae cotorias locaret, legem ita
dixerat: “NE QUIS PRAETER REDEMPTOREM POST IDUS MARTIAS COTEM EX INSULA CRETA FODITO
NEVE EXIMITO NEVE AVELLITO”. Cuiusdam navis onusta cotibus ante idus Martias ex portu Cretae
profecta vento relata in portum erat, deinde iterum post idus Martias profecta erat. Consulebatur,
num contra legem post idus Martias ex insula Creta cotes exisse viderentur. Respondit, tametsi portus
quoque, qui insulae essent, omnes eius insulae esse viderentur, tamen eum, qui ante idus Martias
profectus ex portu esset et relatus tempestate in insulam deductus esset, si inde exisse non videri
contra legem fecisse, praeterea quod iam initio evectae cotes viderentur, cum et ex portu navis
profecta esset.
“Il censore, nello stabilire il regolamento delle cave di pietre cote dell'isola di Creta, così aveva
– stabilito: 'AFFINCHÉ NESSUNO AD ECCEZIONE DI COLUI CHE L'AVEVA PRESO IN CONCESSIONE
POSSA NÉ ESTRARRE NÉ PRELEVARE NÉ PORTARE VIA DALL'ISOLA DI CRETA LA PIETRA
COTE DOPO LE IDI DI MARZO'. La nave di un tale stracolma di pietra cote prima delle Idi di
Marzo era uscita dal porto dell'isola di Creta, ma è costretta ad rientrare nell'isola a causa di
una tempesta, così la nave esce nuovamente dal porto dopo le Idi di Marzo. Il redemptor, che
vedeva la nave con le pietre cote uscire dal porto, chiedeva se questi abbiano o meno violato la
legge censoria. Il giurista ha riposto che anche se i porti che si trovano nell'isola devono essere
considerati isola stessa, tuttavia quello che era uscito del porto prima delle Idi di Marzo e v'è
stato ricondotto all'isola stessa a causa della tempesta, se è uscita nuovamente (dopo le Idi di
Marzo) non sembra aver agito contro la disposizione censoria, poiché fin dall'inizio si deve
ritenere che le pietre cote siano state portate via, essendo la nave uscita dal porto.”
caso difficile e complesso per il quale il giurista non poteva agganciarsi ad un profilo
– giuridico, ma doveva far riferimento ad un profilo geografico
• dare la soluzione ad un caso che sembra semplice non lo è in realtà
• il giurista sembra essere in difficoltà a legare tutti gli elementi
– 32 –
forse è caduto qualcosa dal testo originale
–
regola ad esclusivo vantaggio del concessionario in cambio del canone
– • dalle Idi di Marzo fino all'anno prossimo nessuno ad ecc. di colui che ha preso in
concessione le cave può estrarre, prelevare o portare via le pietre
principio fondamentale = la vis maior
– • idea come se ci fosse stata una forza invisibile che ha spinto la nave all'isola
• bisogna ricollegare il momento volitivo al momento iniziale: voleva uscire prima delle Idi
di Marzo
• dove c’è una forza che non consente una scelta diversa, non vi si può oppore senza
esporsi ad un rischio – 33 –
Il cliente ‘molesto’: conflitto logico tra
quaestio responsum
‘ ’ e ‘ ’
al giurista è richiesto individuare l'elemento di debolezza del ragionamento che viene
– condotto e che porterebbe ad una certa soluzione necessariamente favorevole al postulante
se il giurista non si accorgesse che dolosamente o inconsapevolmente c'è una trappola logica
Alf. 2 dig., D. 39.2.43.1-2 [= Pal. 5]: Cum parietem communem aedificare quis cum vicino vellet,
priusquam veterem demoliret, damni infecti vicino repromisit adeoque restipulatus est: poteaquam
paries sublatus esset et habitatores ex vicini caenaculis emigrassent, vicinus ab eo mercedem, quam
habitatores non redderent, petere vult: quaesitum est, an recte petet. Respondit non oportuisse eos,
cum communem parietem aedificarent, inter se repromittere neque ullo modo alterum ab altero cogi
potuisse: sed si maxime repromitterent, tamen non oportuisse amplius quam partis dimidiae, quo
amplius ne extrario quidem quisquam, cum parietem communem aedificaret, repromittere deberet.
Sed quoniam iam totum repromisissent, omne, quod detrimenti ex mercede vicinus fecisset,
praestaturum.
Idem consulebat, possetne, quod ob eam rem dedisset, rursus repetere, quoniam restipulatus
esset a vicino, si quid ob eam rem, quod ibi aedificatum esset, sibi damnum datum esset, id reddi, cum
et ipsam hanc pecuniam, quam daret, propter illud opus perderet. Respondit non posse propterea quia
non operis vitio, sed ex stipulatione id amitteret.
c'è una doppia questione posta al giurista
– prima parte: “Un muro di comproprietà divide la casa del signor A dalla casa del signor B e
– decidono di togliere il muro originario e costruire un nuovo. Prima di distruggere il vecchio
muro, il signor A promette che se dovesse accadere qualche danno te lo risarcirò e il signor B
promette la stessa cosa: quando viene demolito il muro, gli inquilini che abitavano in una delle
due abitazioni se ne vanno [comportando perciò un'interruzione del contratto