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La Sanzione Romana: una visione ambivalente

Roma però elabora un particolare in più: la Sanzione Romana ha una duplice funzione, una visione ambivalente:

  • Una funzione afflittiva (penale)
  • Una funzione risarcitoria (Rei Persecutoria)

Queste due funzioni possono essere applicate alternativamente o cumulativamente.

Ad esempio, il parricidio comporta la sanzione afflittiva: l'uccisione del Pater Familia da parte di un figlio comporta la pena del sacco. Il figlio viene condotto sulla riva indossando degli zoccoli affinché non tocchi il suolo, chiuso in un sacco con un cane (simbolo di infedeltà), una scimmia (simbolo della maschera, del mostro), un cappone (simbolo del fatto che si era interrotta la linea generazionale), un serpente e buttato in acqua. Anche la Lesa Maestà ha natura afflittiva, con la decapitazione come sanzione.

Per quanto riguarda il furto (FURTUM), la sottrazione fraudolenta (dolosa) di una cosa mobile di un altro al fine di trarne un vantaggio, normalmente economico, comporta una sanzione afflittiva se il furto è MANIFESTUM, ovvero se il ladro viene colto in flagrante.

condannato a il valore della cosa sottratta. Di queste 4 volte,1hanno natura afflittiva, una funzione penale, sanzionatoria (multa|iplum) e ha naturarisarcitoria. doppioSe il furto invece è NEC MANIFESTUM, il ladro viene condannato al . Se vi è più diun ladro e il furto è manifestum la sanzione si moltiplica per quanti sono i ladri.Vi è questa differenza e disparità tra il furto manifestum e quello nec manifestum, il primosanzionato con il risarcimento del quadruplo, il secondo con il risarcimento del doppio, perché ildR è un diritto VIRILE e tutela di più chi è vigilante e non dormiente, chi è più capace di tutelareil suo patrimonio.Per l’ACTIO FURTI è previsto il risarcimento perché non era prevista la restituzione del bene.Le NORME GIURIDICHE compongono l’ordinamento giuridico e si differenziano da quelleMORALI (Es. Norme di buona educazione) e RELIGIOSE (Es. Sacramenti,

parte dell'ordinamento del diritto canonico), che non compongono l'ord. giuridico.

IUS + FAS → Regole in ambito religioso che hanno delle ricadute anche sul diritto positivo

↓Norme di diritto positivo

Sono le due facce dell'ordinamento romano, del diritto oggettivo.

I FASTI sono validi sia per il IUS che per il FAS. Ad esempio nei giorni Nec Fas non si possono svolgere attività giuridiche.

Si nota QUANTO il DIRITTO fosse CONNESSO COL FENOMENO RELIGIOSO (gli stessi primi interpreti del diritto erano sacerdoti).

Vi erano persino norme giuridiche che vincolavano le divinità (regolamentazione universale).

DIMENSIONE PROCESSUALISTICA

Si ha IUS attraverso il PROCESSO, motore del diritto in movimento, stabilisce come nasce e come si applica.

L'INTERROGATIVO che i giuristi romani si pongono è QUALE AZIONE bisogna applicare di fronte a una SITUAZIONE per la TUTELA di un soggetto. Si chiedono se può essere concessa o meno la TUTELA PROCESSUALE alla parte

Che ha posto il problema. 1* secolo a.C. – Publio Alfeno Varo (allievo di Servio) – Importante giurista – Proveniente da una famiglia non nobile.

I RESPONSA dei GIUDICI contengono la fattispecie e il Responsum, la Regula Iuris. I giudici romani erano dotati di una grande capacità di sintesi (oggi invece le sentenze della Corte di Cassazione per esempio sono molto lunghe e contengono la Regula Iuris nella MASSIMA).

In circa 10 righe i giudici spiegavano cosa era successo, qual era il problema e quale soluzione avevano stabilito.

Es- A (attore) cita B (convenuto) in giudizio perché sostiene che questi ha invaso il suo terreno costruendo un muro oltre il confine

ACTIO (azione dell'attore) -> INTENTIO (petitium, pretesa dell'attore) - ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS (Es-Il vicino non può costituire una parete senza il consenso di A).

Così ATTRAVERSO LA TUTELA PROCESSUALE si CREA UN DIRITTO SOGGETTIVO, dedotto da mezzo di tutela processuale.

concesso attraverso il processo.

FONTES IURIS

IURIS PRUDENTIA = Risultato dell'interpretazione svolta dai giuristi (gli scienziati del diritto).

PRETOR-ES (PRETORI) = Magistrati con ampio potere (secondi solo ai consoli).

IUS DICTIO = Regola che si applicherà effettivamente al caso. Assegnazione dello strumento di tutela alle parti che poi andranno davanti al giudice a discutere del caso.

IUDEX PRIVATUS = Elaborazione, recezione, applicazione delle regole.

ORDINAMENTO GIURIDICO = Raccolta sistematica e ordinata di regole che formano gli istituti.

Le FONTI DEL DIRITTO sono ELEMENTI molto rilevanti dai quali SORGONO le NORME.

Le fonti del diritto cambiano nella storia di Roma:

  • ROMA ARCAICA: MONARCHIA - Mores, Ius Civile, Ius Controversum
  • II SECOLO CIRCA: REPUBBLICA - Leggi surrogate fatte dai Consoli per i Camizi (Ius Publicum) e Senatus Consulta(Delibere del Senato).
  • 27-23 a.C.: PRINCIPATO - Nascono le Costituzioni Imperiali (CONSTITUTIONES PRINCIPS)

EDICTA - Provvedimenti di carattere generale (D. pubblico) a cui i magistrati devono attenersi. Augusto convince i Romani che ha ricostruito la Repubblica e nessuno che ha concentrato tutto il potere nelle sue mani -> Emana Edicta per mantenere questa facciata di finta Repubblica.

DECRETA - Usata nei processi. È una sorta di sentenza. Tutto quello che l'Imperatore emana (su richiesta delle parti o dei Pubblici Funzionari) è legge.

MANDATA - I suoi destinatari sono i Funzionari Imperiali. Si tratta di ordini che l'Imperatore impone loro. Principi di ordine pubblico che regolano l'amministrazione.

EPISTULAE - La corrispondenza ufficiale. Uno scambio di richieste e informazioni tra l'Imperatore e i Funzionari Pubblici.

RESCRIPTA - Risposte che l'Imperatore dà a un caso. Fissa così la regola che sarà applicata dal giudice. Vi è però una clausola di

validità; La risposta è valida solo se non contrasta con le LegesGenerales e se quanto scritto dalla parte corrisponde al vero. Se si verificano entrambe le condizioni anche i Rescripta diventano fonte del diritto. Le Costituzioni Imperiali diventano FONTI DEL DIRITTO perché sono VOLOTA' DELL'IMPERATORE. L'Imperatore svolge un'attività simile a quella dei giuristi, fornisce risposte a quesiti giuridici pratici sollevati dai cittadini o dai magistrati. In seguito all'estensione territoriale di Roma si verifica un'iperproduzione di regole giuridiche, e conseguentemente diminuisce la certezza del diritto. In un sistema contenuto pochi giuristi riescono a coordinarsi, in un sistema molto ampio si forma una stratificazione ed incertezza anche nella giurisprudenza. Sorge così l'esigenza di regolamentare il patrimonio giurisprudenziale venuto a crearsi. Per ottenere una maggiore certezza del diritto si pensa di regolamentare la

Possibilità di citare in giudizio il parere dei giudici. Nel 426 d.C. viene emanata la LEGGE DELLECITAZIONI, che stabilisce la modalità di citazione dei giuristi romani nel processo. Parte del Codice Teodosiano (voluto da Teodosio II. Nel suo 16° libro costituisce una nuova branca del diritto: Il diritto ecclesiastico, esso regolamenta i rapporti con la Chiesa Cristiana. N.B. è Diritto Canonico, che disciplina i rapporti interni alla Chiesa) non viene mai abrogata formalmente. Stabilisce che IN PROCESSO POSSONO ESSERE PORTATI SOLO I PARERI DI 5 GRANDI GIURISTI dalle parti: GAIO – PAPIGNANO – PAOLO – ULPIANO – MODESTINO -> La rosa dei 5 giuristi canonizzati. Tuttavia Roma è consapevole del suo grande patrimonio giurisprudenziale, e così introduce anche la possibilità di citare eventualmente anche altri giuristi, ma solo SE CITATI DAI 5 PIÙ GRANDI. È inoltre necessario portare in giudizio l’OPERA ORIGINALE.

(all'epoca si utilizzavano le trascrizioni). Si utilizza il SISTEMA CALCISTICO, ovvero chi porta più pareri a favore della propria causa vinceva il processo. Per REGOLAMENTARE IL PATRIMONIO DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI invece si procede ad una attività di CODIFICAZIONE dal 3° secolo in poi (epoca post classica). Si redigono dei CODEX in nuove e più maneggevoli dei rotoli modalità di scritti; i quinterni. Si tratta di SEZIONI DELLE COSTITUZIONI IMPERIALI conservati per individuare le REGOLE FONDAMENTALI. Vi sono 2 CODIFICAZIONI PRIVATE, non commissionate dagli imperatori, redatte per dare risposta a casi concreti e ordinate per argomenti. - CODEX GREGORIANUS (contiene la legge delle citazioni) - CODEX HERMOGENIANUS Sono rescritti soprattutto dell'Epoca di Diocleziano. GIUSTINIANO è uno dei più grandi legislatori ed imperatori, se non altro perché è a lui che dobbiamo la costituzione del CORPUS IURIS CIVILIS. Definito così nel

Medioevo per inquadrare le opere giustinianee si compone di:

  • DIGESTO -> Raccolta dei Iura di 100 e più giuristi
  • CODEX -> Costituzione di Giustiniano
  • INSTITUTIONES -> Manuale per l'insegnamento del diritto. (528-534 d.C.)

IURA LEGES

Sono l'insieme dei = Frammenti della giurisprudenza e delle = Il CIC comprende COSTITUZIONI IMPERIALI unitariamente le da Augusto a Giustiniano (Categoria postclassica). Comprende anche la LEX AQULIA (La Lex Aquilia, come definisce Ulpiano, è un plebiscito fatto votare da un tribuno della plebe di nome Aquilio nel 286 a.C., e provocò il superamento di tutte le leggi precedenti comprese la legge delle XII Tavole. La Lex Aquilia è la prima legge scritta in materia del risarcimento del danno di proprietà del dominus) è all'origine dell'art. 2043 cc.

Per 6 anni il primo ministro, il suo collaboratore e gli avvocati delle città più importanti raccolgono il meglio del Iura e

Quello che si ritiene debba essere mantenuto come vigente delle Leges.

Nel 528-529 d.C. viene emanato il NOVUS IUSTINIANUS CODEX (CODICE GIUSTINIANEO). È diviso in 12 libri. Giustiniano non era di famiglia nobile, era un alto funzionario, era il nipote di Giustino, quando questi divenne imperatore e successivamente morì, Giustiniano divenne Imperatore.

Giustiniano sposa Teodora, una donna molto intelligente definita come una "ballerina".

Giustiniano da giovane voleva diventare monaco, infatti la sua produzione è simbolicamente legata alla religione cristiana, contiene molti riferimenti alla teologia. (Es. 12 libri, 12 apostoli - Il Digesto diviso in 50 libri come i 50 giorni della Pentecoste).

Nel Digesto ribalta la Legge delle Citazioni perché include 100 e più giuristi.

Nel 533 d. C. vengono emanate le IUSTINIANAE INSTITUTIONES. Il testo ha valore di legge perché deriva dalla volontà imperiale ed è il l

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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