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La tipicità contrattuale nel diritto romano
IMPORTANTE: Tutti i contratti romani sono tipici. Il mondo romano si muoveva verso la non libertà contrattuale. La tipicità contrattuale è l'opposto dell'autonomia negoziale, cioè sono realizzabili solo alcuni contratti stabiliti dall'ordinamento che possono avere solo effetti tipici.
Anche se il nostro ordinamento prevede che vi sia una certa autonomia contrattuale, ai sensi dell'art.1322, questa è comunque limitata da un parametro che è la causa del contratto che deve essere lecita, ed è l'ordinamento che stabilisce ciò che è lecito.
Quindi la tipicità contrattuale si manifesta in due modi: a) la volontà deve essere espressa in un contratto tipico; b) gli effetti di quel contratto tipico devono essere tipici (es. i contratti previsti dal diritto romano si dividono in litteris, verbis, re e consensu - sono 4 modi di perfezionamento del contratto, cioè il contratto reale si...)
Perfeziona con la traditio la consegna del bene; il contratto verbale si perfeziona nelle parole, es. la sponsio; il contratto letterale si perfeziona con lo scambio dei documenti scritti; il contratto consensuale è quel contratto in cui la conventio è non solo l'elemento necessario ma anche sufficiente per perfezionare il contratto).
La tipicità negoziale romana riguarda la tipicità degli effetti: ovvero gli atti negoziali tipici si caratterizzano per avere determinati effetti (ad esempio il contratto di compravendita nell'epoca romana aveva effetti obbligatori, non reali, cioè non trasferisce la proprietà del bene, ma fa scaturire un'obbligazione in capo ad una parte. Quindi nell'epoca romana per tipicità degli effetti si intende l'impossibilità di stipulare un contratto di compravendita con effetti non obbligatori ma, ad esempio, reali. Altro esempio: la mancipatio è un negozio giuridico con cui si
trasferisce la proprietà di una res, è un negozio con effetti reali e la tipicità di tali effetti sta nel fatto che non si possono trasformare gli effetti di un negozio giuridico, in questo caso da reali a obbligatori). 136 Con l'evolversi della prassi commerciale, vengono deformalizzati i negozi giuridici, è sufficiente lo scambio del consenso, ed emergono nuove forme contrattuali che non potevano essere ricondotte alle forme tipiche: es. do ut des (do perché tu dia), do ut facias (ti do affinché tu faccia) quest'ultime prendono il nome di contratti innominati (sono contratti senza nome, che prendono la loro denominazione dai comportamenti delle parti). I romani creano un'azione volta a tutelare tutti i contratti innominati che altro non sono che contratti atipici. Il pretore inventa un'azione che si chiama actio praescriptis verbis (cioè azioni con parole, verba, adottate nel caso specifico). Qual è la struttura del
Il mutuo è un contratto reale poiché ha alla base la conventio e come elemento perfezionativo la traditio della res che si sostanzia in un prestito di consumo ("ti presto una cosa affinché tu la possa consumare"; si contraddistingue dal comodato che invece è un prestito d'uso per cui la cosa va poi restituita). Si dice che il mutuo ha ad oggetto delle res fungibili, tanto che l'oggetto della restituzione del mutuo non è la stessa cosa ma il tantundem generis, cioè cose dello stesso genere, misura, quantità.
Es. supponiamo che Tizio stipula con Caio un contratto di mutuo e dopo qualche giorno concludono un patto secondo il quale Tizio dovrà restituire i soldi a Caio dopo tre mesi. Tuttavia, dopo 5 mesi Tizio ancora non ha restituito il denaro. Caio allora può eccepire un'azione tipica che è l'actio mutui perché è trascorso il tempo previsto per la restituzione.
del denaro. Poniamo il caso che Caio avesse chiesto, però, la restituzione del denaro entro due mesi dal prestito; in ttale circostanza allora Tizio può far valere il patto stipulato, secondo il quale Caio avrebbe potuto richiedere la somma indietro solo tre mesi dopo il prestito. Quest’accordo prende il nome di conventio de non petendo, il quale non fa nascere un’azione a sua tutela perché il contratto di mutuo ha solo un’azione che è l’actio mutui, quindi non possono essere esperite altre azioni, bensì un’eccezione. Ecco perché nell’elaborazione medievale del diritto, i contratti si chiamano patti vestiti ed i patti si chiamano patti nudi perché non vestiti da actio. Il contratto genera sempre azione mentre il patto genera sempre eccezione. Altro esempio: Supponiamo che Tizio stipuli un contratto di mutuo con Caio secondo il quale Tizio è tenuto dopo un anno a restituire lasomma di denaro con gli interessi (aRoma gli interessi si chiamavano usure). Tuttavia, se si prevedono degli interessi, non può essere utilizzato il contratto di mutuo quale schema negoziale, perché il contratto di mutuo ha un oggetto tipico che è la merarestituzione del denaro senza interessi (ovvero la restituzione del tandundem).
Quindi se viene stipulato un contratto di mutuo, Caio non può dopo un anno richiedere a Caio anche gli interessi. Quindi per far entrare gli interessi nel contratto di mutuo, salvandone la tipicità, subentra un patto che si può creare per mezzo di una sponsio/stipulatio, un contratto verbale con cui Caio vincola Tizio al pagamento degli interessi che prende il nome di stipulatio usurarum.
Quindi, se Tizio non restituirà, decorso un anno, il tandundem a Caio, questo potrà esperire l'actio mutui, mentre se Tizio non restituirà gli interessi, Caio potrà eccepire o un'eccezione sulla base
del patto o un'azione tipica sulla base della stipulatio conclusa, ovvero del contratto verbale. Tornando agli elementi del contratto, mentre oggi la causa, quando si conclude un accordo, deve essere sempre lecita, nella società romana tale problema non si poneva più di tanto poiché i contratti erano tipici, e così la causa. Parlando di causa bisogna distinguere questa dal motivo per cui si conclude un accordo, perché ciò che rileva nel momento in cui si sottoscrive il contratto è la causa e non il motivo. Gli studiosi romani iniziarono così a cercare di identificare le differenze tra la causa ed il motivo. Uno studioso che si chiama Perger, che ha scritto un dizionario di diritto romano, ha detto che la causa è uno degli istituti più oscuri che conosciamo del diritto romano. Con l'andare del tempo è emersa una definizione di causa del negozio giuridico, elaborata da dei romanisti: Ettore De Ruggero.Vittorio Scialoja ed Emilio Betti il quale ha affermato che la causa è la funzione economica-sociale del contratto intendendosi in questo modo la causa oggettiva del contratto; ciò che rileva all'interno dell'attività negoziale è la concretezza degli interessi che si traducono nella funzione economica-sociale della causa in senso oggettivo (parliamo di concretezza degli interessi perché gli interessi devono essere concreti e ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento, questi devono essere quindi leciti).
Categorie di negozio giuridico:
- negozi causali = il negozio è causale ogni qualvolta la causa, come funzione economica-sociale, si rende evidente già nella struttura del negozio (es. la compravendita, in tale contratto la causa è già resa nota e chiara dalla struttura del negozio, cioè scambio di cosa contro prezzo)
- negozi astratti = il negozio è astratto se la causa è variabile (la
causa c'èma non è nota, non emerge dalla struttura del negozio). Mentre il negozio causale esprime una sola causa che è tipica, il negozio astrattopuò avere molteplici cause (es. la mancipatio, che può essere dotiscausa, manus causa - cioè per la costituzione della dote o per l'acquistodella manus - o può avere altre cause). Mentre la mancipatio è uncontratto astratto ad effetti reali, un modello di negozio astratto adeffetti obbligatori è la stipulatio, il contratto verbale per mezzo del qualesorge un'obbligazione.
- negozi inter vivos = negozi stipulati tra persone viventi
- negozi mortis causa = es. il testamento
- negozi unilaterali = è il negozio stipulato da una parte, es. il testamento
- negozi bilaterali = è il negozio stipulato da due o più parti, es. il contratto
- negozi a titolo oneroso = è un negozio che prevede che ci sia un corrispettivo
- negozi a titolo gratuito
=negozio che non prevede un corrispettivo (es.la donazione)- negozi a effetti reali = il negozio si perfeziona con la consegna della cosa- negozi a effetti obbligatori = il negozio ha come effetto la nascita di unrapporto obbligatorio
Elementi ESSENZIALI del NEGOZIO GIURIDICO
Sono 4:
- soggetti
- oggetto
- causa
- volontà
Elementi ESSENZIALI del CONTRATTO (previsti dall'art. 1325 c.c.)
- accordo = ovvero la conventio
- causa = è la funzione economico sociale del negozio
- oggetto
- forma = è la modalità di manifestazione della volontà, se è prevista dalla legge e non è rispettata, si incorre nella nullità del negozio giuridico
Elementi ACCIDENTALI del negozio giuridico
Sono elementi che possono esserci e non esserci e sono:
- condizione (condicio) = è quell'elemento che sospende l'avverarsi degli effetti del negozio, la sua efficacia, e li subordina al verificarsi o meno di un evento futuro ed incerto che deve essere