Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 25
Appunti di Diritto romano 2 Pag. 1 Appunti di Diritto romano 2 Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano 2 Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano 2 Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano 2 Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano 2 Pag. 21
1 su 25
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LIBERQUE ESTO

Riguardo agli uomini liberi, così possiamo istituire eredi sia i nostri schiavi che quelli di proprietà altrui. Però riguardo allo schiavo di nostra proprietà dobbiamo stabilire che siano liberi de ederedi e questo può avvenire nei seguenti modi: stico, mio schiavo sia libero e sia erede, oppure sia mio erede e sia libero.

11) Alf. 5 dig. ab anon. epit., D. 28.5.45 [= Pal. 19]: Pater familias testamento duos heredes instituerat: eos monumentum facere qui eorum non ita fecerit, iusserat in diebus certis: deinde ita scripserat: “omnes exheredes sunto”: alter heres hereditatem praetermiserat, reliquus heres consulebat, cum ipse monumentum exstruxisset, numquid minus heres esset ob eam rem, quod coheres eius hereditatem non adisset. Respondit neminem ex alterius facto hereditati neque alligari neque exheredari posse, sed uti quisque condicionem implesset, quamvis nemo adisset praeterea, tamen eum heredem esse.

Un pater familias aveva

istituito due eredi e aveva loro imposto di costruirgli un monumento entro il tempo prefissato: quindi così aveva ulteriormente stabilito "se anche uno di questi non farà ciò che gli ho ordinato, siano diseredati tutti". Uno dei due eredi rinuncia, l'altro si rivolge al giurista e chiedeva: se lui soltanto avesse costruito il monumento, avrebbe comunque perso l'eredità poiché il suo coerede non aveva accettato l'eredità? Il giurista ha risposto che nessuno può essere fatto erede o diseredato per un fatto concernente un altro soggetto, quindi laddove uno abbia adempiuto la condizione, per quanto l'altro non abbia accettato l'eredità, egli sarà comunque erede. 13) Alf. 2 dig. a Paul. epit., D. 30.106 [= Pal. 37]: "Heres meus aureos centum Licinio damnas Si in testamento scriptum esset: esto" "dare", neque adscripsisset deberi legatum constat]. Nel proprio testamento il

decuius aveva così stabilito : il mio erede cento auria Licinio” senza scrivere il verbo dare.damnationem.Questo è un legato per Il giurista sottolinea che il verbo— mancante è implicito e pertanto il legato è valido.

14) Alf. 2 dig., D. 50.16.202 [= Pal. *16]:Cum in testamento scriptum esset, ut heres in funere aut in monumento“dumtaxat aureos centum” consumeret, non licet minus consumere: siamplius vellet, licet neque ob eam rem contra testamentum facere videtur.

Essendo stato così stabilito nel testamento che l'erede nel funerale o nelmonumento al decuius spendesse fino a 100 aurei, non è lecito spendere dimeno: se vorrà spendere di pil è lecito, de è per questo che sembra agito contestamento.Dumtax letteralmente sarebbe “fino a “ mentre viene interpretato come— “a partire da”.

Ci spostiamo ora nell'ambito delle obbligazioni da atto illecito.Distinciones

Quale strumento di creazione dogmatica. Alfeno presenta una ampia sezione dei suoi digesta sui fatti illeciti. Ad legem Aquiliam dig.,15) [EP § 77] – Alf. 3 D. 9.2.52.1 [= Pal. 7]: Tabernarius in semita noctu supra lapidem lucernam posuerat: quidam praeteriens eam sustulerat: tabernarius eum consecutus lucernam reposcebat et fugientem retinebat: ille flagello, quod in manu habebat, <in quo dolor inerat,> [intpl. / gloss., ?] verberare tabernarium coeperat, ut se mitteret: ex eo maiore rixa facta tabernarius ei, qui lucernam sustulerat, oculum effoderat: consulebat, num damnum iniuria non videtur dedisse, quoniam prior flagello percussus esset. Respondi, nisi data opera effodisset oculum, non videri damnum iniuria fecisse, culpa enim penes eum, qui prior flagello percussit, residere: sed si ab eo non prior vapulasset, sed cum ei lucernam eripere vellet, rixatus esset, tabernarii culpa factum videri.

Il gestore di un'osteria fuori dalla città, lungo la strada di notte.

aveva posto una lanterna sotto la pietra miliare. Un tale che passava di li, vedela lanterna, la prende e a solleva. L'oste, inseguitolo, rivoleva ottenere lalanterna e tratteneva quello che stava cercando di scappare. Il poveroviandante con una sferza che aveva in mano in grado di provocaredolore, cominciò a colpire l'oste allo scopo di divincolarsi per poterscappare. In virtù di questi fatti si scatenò una rissa ancor più violenta el'oste cavò un occhio al viandante.Si chiedeva al giurista se avesse causato un danno ingiusto poiché era stato colpito per primo dalla frusta.Il giurista ha risposto che se non vi è stata intenzione a cavargli l'occhio non sembra aver causato danno ingiusto. La responsabilità è di colui che ha colpito per primo con la frusta. Tuttavia tale condotta perde di legittimità qualora l'aggerito abbia oltrepassato i confini consentiti, ledendo il ladro non

già allo scopo di difendersi ma di proposito, con il preciso intento di ferirlo gravemente. È particolarmente importante l'uso della metodologia della distinctiones, intesa solo come individuazione della precisa categoria dogmatica all'interno della quale la fattispecie è da iscriversi, ma individuazione delle regole a seconda delle variabili della casistica. Il casus di per sé non interessa al giurista. Ciò che importa è trarre una regola giuridica dalla fattispecie. Ma modificando quella fattispecie, se aggiungiamo/sostituiamo/aggiungiamo elementi, può darsi che la regola non sia unitaria: il giurista prenderà in considerazione anche quella ipotesi al fine di creare più regole possibile che potranno quindi essere utilizzate dai giuristi successivamente. Il punto controverso, nel caso in esame, è l'accertabilità del primo atto capace di scatenare la serie di atti che hanno portato alla rissa.

L'elemento che soggiace a questo testo è un profilo interessante, del quale nella soluzione del casus bisogna tenere conto: si è in presenza di una rappresentazione putativa bilaterale della realtà; l'evento è accaduto a prescindere dalla riconducibilità culpa. Ma tutto è nato dal fatto che entrambi si sono rappresentati in modo errato la realtà dei fatti: l'oste ha ritenuto di essere in presenza di un ladro. Il passante si era raffigurato invece di subire un'aggressione. A seconda di colui che verrà accertato essere chi ha dato il via alla rissa, si stabilirà la responsabilità del fatto; chi verrà dichiarato responsabile non potrà far valere il danno che ha subito. Ibid. In clivo Capitolino duo plostra onusta mulae

inter duo plostra fuerunt, e medio exissent, posterius plostrum a priore percussum retro redierat et puerum cuiusdam obtriverat: dominus pueri consulebat, cum quo se agereoporteret.

Respondi in causa ius esse positum: nam si muliones, qui superius plostrum sustinuissent, sua sponte se subduxissent etideo factum esset, ut mulae plostrum retinere non possint atque onere ipsoretraherentur, cum domino mularum nullam esse actionem, cum hominibus, qui conversum plostrum sustinuissent, lege Aquilia agiposse: nam nihilo minus eum damnum dare, qui quod sustineretmitteret sua voluntate, ut id aliquem feriret: veluti si quis asellum cumagitasset non retinuisset, aeque si quis ex manu telum aut aliud quidimmisisset, damnum iniuria daret.

Sed si mulae, quia aliquid reformidasset et muliones timore permoti, ne opprimerentur, plostrum reliquissent, cum hominibus actionem nullam esse, cum dominomularum esse. Quod si neque mulae neque homines in causa essent, sed mulae retinere onus nequissent aut cum

coniterentur lapsaeconcidissent et ideo plostrum cessim redisset atque hi quo conversumfuisset onus sustinere nequissent, neque cum domino mularum nequecum hominibus esse actionem. Illud quidem certe, quoquo modo res sehaberet, cum domino posteriorum mularum agi non posse, quoniamnon sua sponte, sed percussae retro redissent.illud quidem certem,(questa affermazione finale, da è secondo alcuni studiosiqualcosa di superfluo.)

Testo più lungo di Alfeno; micro-trattato sulla responsabilità extra contrattuale;gli studiosi ritengono che non sia stato ritoccato. È uno dei testi più famosi deldigesto. La vicenda si svolge alla fine della via sacra, nei fori.

“Lungo la salita del Campidoglio, c’erano due carri carichi di materiale trainatidalle mule; i mulattieri del primo carro sollevavano da dietro il carro perfacilitare il traino delle mule. Nel frattempo ( di tanto in tanto,oppure secondoalcuni interpreti à si addossa già nella

descrizione dei fatti qualcheresponsabilità ai mulattieri: si poteva prevedere quello che sarebbe successotempo) il primo carro rallenta la salita e i mulattieri che si trovavanodilatando iltra due carri, si levano di mezzo lasciando andare il carro che va a sbatterecontro il carro posteriore e lo schiavetto di un tale viene stritolato sotto il carro.Il proprietario dello schiavetto chiedeva contro chi si dovesse agire. La soluzionesi avrà sulla base dell'avveramento dei fatti (= la regola che possiamo daredipende dalle variabili della fattispecie); infatti se i mulattieri che sostenevano ilcarro superiore, di loro iniziativa si sono sottratti e come conseguenza direttadella loro decisione è avvenuto che le mule non sono state in grado di sostenereil peso e anzi sono state tirate indietro dal peso stesso, contro il proprietariodelle mule non potrà essere esperita nessuna azione; coi mulattieri invece, chesostenevano da dietro il carro, si potràagire con l'azione derivante dalla lexaquilia. (Qui il concorso è tra actio legis Aquiliae e actio de pauperie) Infatti allo stesso modo Il giurista a questo punto ci pone di fronte a casi simili: non causa meno un danno colui che abbia smesso di sostenere qualcosa di sua volontà, ferendo altri: come ad esempio colui che conducendo un asinello non lo abbia trattenuto e allo stesso modo se qualcuno abbia lanciato dalla propria mano un giavellotto o qualunque altro oggetto tale da cagionare un danno ingiusto. Ma se invece le mule, poiché spaventate da qualcosa, e in conseguenza di questo i mulattieri, scossi dal timore grave, per non venire schiacciati dai due carri, l'hanno lasciato andare, non si agirà contro i mulattieri; ci si dovrà rivolgere al padrone delle mule con l'actio pauperie. Perché se né alle mule né ai mulattieri non si può agire con l'azione derivante dalla lexaquilia.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.