Metodo deduttivo classico: a partire dal codice, il testo normativo dato dal
legislatore, la legge. Questo testo normativo dato, elemento positivo vincolante,
viene calato nella realtà.
Completezza o "completomania" del codice. Code civil che doveva contenere
tutto, ma il caaazzzoooooo!!!! La rivoluzione francese? E' partita dalla borghesia
giuridica.
Da un lato si vede il codice completo, dall'altro si ammette che comunque
qualche lacuna il codice l'ha, come ogni creazione umana. (vd. Giust. Codice,
Deo auctore (una delle cost.) perchè ispirato da dio e completo! Poi però puf
ordina di far sparire tutte le copie del codiceeeeeeeeeeeeeeeeeee, proprio
perchè era deo auctore. quindi chi ha sbagliato? Dio o ha capito male
Giustiniano? ahahah).
I giuristi romani, però, non avevano un codice, sicché dovevano
regulae iuris
necessariamente applicare un metodo induttivo: creare le a partire
dalla realtà, dai casi concreti.
E le XII Tavole? già nella fase arcaica... ma, Già quando Cicerone era adulto però
nessuno imparava più a memoria le Dodici Tavole. pensare che non fossero
esistite non va del tutto bene, ma non sappiamo in realtà cosa contenessero,
come erano fatte (etc). Definire, però, le XII tavole come codificazione è una
forzatura dogmatica moderna, era semplicemente magari una raccolta di
antiche consuetudini, che rispondeva ad un principio fondamentale (del diritto
naturale per dire): la certezza del diritto. Tutto il diritto continuamente variabile,
consuetudini orali etc, è incertezza. codice?
Qual è la definizione che possiamo dare di un Insieme organico di
norme, tendenzialmente completo, e che disciplina un intero settore
dell'ordinamento giuridico.
Il principe dei codici sono i codici civili moderni, tendono a disciplinare in
maniera (tendenzialmente) completa il settore dei rapporti privati (proprietà,
obbligazioni, diritto delle cose e delle persone, tutela giurisdizionale del diritto e
quest'ultimo è il retaggio più importante del diritto romano).
sub specie iudici,
Il diritto romano si vede cioè dal punto di vista del processo, il
diritto soggettivo era avvertito solo come concessione della tutela
giurisdizionale.
Quid iuris?
Scientia iuris: come collegio sacerdotale ed è intuitivo accada questo in una
società arcaica. Il DNA di Roma è un dna certamente giuridico, regolando i
rapporti attraverso enunciati vincolanti (è sempre stata una loro propensione).
es. Processo alle streghe: sedia nel lago, se va a fondo e annega non era una
strega (addio), se rimane a galla è una strega. I romani dicono: e se risolviamo i
conflitti con enunciati che vincolano? Che noi chiamiamo enunciato normativo.
Norma e regola. La pragmaticità dei romani si avverte nello stesso vocabolario
giuridico. Se noi parliamo di diritto, dopo il concetto di diritto, la regola si usa fin
Regula e norma:
da bambini. righello e squadra, cioè unità di misura e
misuratore della profondità, che la giuri romana adotta tra i termini più basilari
della scienza.
regula,
Il righello, la è l'unità di misura del comportamento delle persone. Qual è
l'alfa del concetto di regula del comportamento? Lecito e illecito, intuitivo, è la
prima considerazione del giurista.
C'è un'intensità nel comportamento umano, ci sono delle dimensioni nel
comportamento.
Il giurista romano parte dall'idea di creare, sulla base delle fattispecie proposte
(concretezza), quelle regole e norme per attuare una concreta giustizia.
Cicerone ci dirà che queste regole e norme iuris, inoltre, devono essere
Veritas
vere. = una norma giuridica come deve essere per essere vera?
Intuitivamente diremmo che si faccia riferimento ad una verità ontologica,
corrispondenza di realtà alla sua apparenza. Concezione probabilistica della
verità, in realtà, in funzione di una scelta che sia capace di rispondere alle
esigenze di una data società in un particolare e dato momento storico.
Vera (autentica) in quanto capace di rispondere alle esigenze di una data
società in quel preciso momento storico. Contrariamente a quanto si potrebbe
pensare subito (concezione morale ontologica) per i romani è l'opposto, è
scollegato dal dogma. Quella regola è valida, vera perchè ora risponde alle
esigenze della società romana. E' lo scollegamento rispetto ad una teologia
giuridica/del diritto (es. scienza canonistica).
La capacità dei giuristi romani, giurisprudenza laica (che sostituisce i sacerdoti):
elaborare norme giuridiche che siano utili, confacenti ed applicabili alla società
romana in quel caso e momento.
Noi siamo in una fase cd "post codificatoria" (si cominciano ad avvertire lacune)
e nel frattempo ad una frequente normazione (tantissimi testi normativi, iper-
produzione, ansia di correre dietro a tutte le cose).
ius controversum
Se da un lato i giuristi romani conoscevano (concorso di
azioni) e quindi che non tutti i giuristi la pensassero allo stesso modo. Com'è
giusto che sia nella scienza ci sono opinioni diverse, altrimenti sarebbe un
ius controversum
dogma. Dunque c'era eccome, ma l'elemento basilare della
giurisprudenza romana è differente: c'era una consapevolezza di ruolo e di ceto.
I giuristi romani consideravano come loro compito principale non tanto quello di
creare comunque delle regole, ma l'esigenza, pur dialetticamente, di concorrere
tutti alla creazione di un sistema ordinato. Questo era davvero un miracolo
giuridico, noi non avremo potuto studiare Istituzioni di Diritto Romano se non
avessero comunque costruito un sistema ordinato.
Le fonti non ci dicono con chiarezza, ma come è avvenuto che questi pontefici
abbiano ceduto il dominio dell'interpretazione alla giurisprudenza laica ?
Qualcuno dice, nasce questo ceto di giuristi laici, figli della aristocrazia romana
dato che era un servizio gratuito.. lo scarto probabilmente è visibile laddove si
radica la Scuola di Alfeno, o meglio del suo maestro: Scuola di Servio (a.C).
pontifex maximus
(Il maestro di Servio) Quinto Mucio Scevola è (quindi è capo
del collegio dei pontefici), ma nello stesso tempo dà responsi non come
sacerdote ma come giurista. L'esigenza di laicizzare la scientia iuris è dunque
probabilmente nata all'interno del collegio stesso dei pontefici.
Si sono resi conto che non era più possibile accontentare i cives romani dicendo
semplicemente si applica questa norma.
Quid iuris sit? La regola è questa ma è stata concessa perchè dietro c'è un
ragionamento: (giuridicamente) motivazione ragionevole, comprensibile e
quindi accettabile.
Normalmente i testi della giurisprudenza classica sono legati alla casistica, tra
questi ricordiamo i digesta
In particolare sono di interesse i digesta di Alfeno : ci sono pervenute delle
• raccolte dei digesta di Alfeno che servivano alla pratica. Sono piccoli
spaccati di vita romana, da cui emergono vari problemi che potrebbero
ben riscontrarsi anche oggi.
Abbiamo tre opere importanti liber singularis
a) Pomponio che ci ha lasciato un'opera particolare, che è il “
enchiridium”
una prima sezione narra come funzionavano le più importanti
• magistrature romane
una seconda parte narra la storia della giuriprudenza romana dalle origini
• “istitucioner oratoriae”
b) Quintiliano con la sua opera , trattato di dialettica,
formava coloro che avrebbero dovuto difendere i cittadini.
c) Cicerone :
“de inventione”, opera per istruire i retori
• “brutus”, una sorta di dialogo fittizio in cui si discute di personaggi
• importanti tra cui Servio: secondo Cicerone Servio è il più grande giurista
perchè ha innestato nel classico metodo interpretativo romano, la
metodologia dialettica greca. Nella prima gioventù, Servio e Cicerone si
erano recati a Rodi a studiare retorica presso la scuola più importante,
Molone di Rodi. In virtù di questo, Cicerone dice che l'intelligenza e questa
preparazione di Servio gli hanno permesso di creare una nuova scienza
interpretativa e ne descrive il metodo nella sua opera.
de inv. Brut.
1) Cic., Cic., 41.152: […]
«rem universam tribuere in partis, latentem explicare definiendo, obscuram
explanare interpretando,»
La prima cosa che il soggetto,che si trova ad analizzare una questione,
➔ deve fare, è cercare di indivudare gli elementi precisi che compongono
la fattispecie.
Dopo di chè il giurista deve “definire”, tracciare i precisi confini anche
➔ attraverso l'individuazione degli elementi nascosti all'interno delle
pieghe del discorso della fattispecie per capire quali elementi della res
universa rientrano o meno.
L'interpretatio in questi termini corrisponde a rendere chiaro il
➔ ragionamento.
«ambigua* primum videre, deinde distinguere, postremo habere regulam qua
vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non
essent consequentia»
in primo luogo, individuare se ci sono concetti che ambigui, ossia
➔ concetti ai quali si possono ricondurre più significati.
de inv.
2) * Cic., 2.40.116:
Ex ambiguo autem nascitur controversia, cum, quid senserit scriptor,
et rell.
obscurum est, quod scriptum duas pluresve res significat…,
L'ambiguitas è quella che crea la controversia e si ha quando ad
un'espressione si possono ricondurre più signidicati nomen iuris
In secondo luogo “distinguere”, cioè attribuire il preciso a
➔ quella realtà
L'ultima operazione è quella di dare la regola o di individuare una regola
➔ già data da altri giuristi che possa essere applicata anche al caso in
esame.
Ora, per capire quanto detto sembra opportuno fare riferimento a due testi, uno
di Quintiliano e uno di Cicerone. I casi di ambiguità riportate sia da Cicerone che
Quintiliano, sono tutti casi di diritto. Questo per sognificre che l'ambiguità in
ambito giuridico pesa più che in altri ambiti.
1. QUINTILIANO
inst. or.
Cfr. Quint., 7.9.8 [e cfr. 7.9.11]:
Unde controversia illa: ‘testamento quidam iussit poni statuam auream
hastam tenentem’. Quaeritur, statua hastam tenens aurea esse debeat, an
hasta esse aurea in statua alterius materiae?
Così era nata questa controversia: una statua d'oro l'asta tenete .
➔
Le interpretzioni che si possono dare sono almeno due :
o la statua deve essere d'oro
«auream»
o l'aggettivo si riferisce all'asta, e la statua è di altro materiale
2. CICERONE
In materia di illeciti troviamo:
crimina,
1. i perseguiti pubblicamente
2. e illeciti che si ritengono colpire solo gli interessi privati e in tal caso la
vittima si rivolgeva al pretore che avrebbe individuato nel suo editto la
formula da applicare al caso concreto-
queste fattispecie erano:
-furto
-furto con violenza (rapina)
-danneggiamento
-iniuria (lesione fisica)
-corruptio servi
Premesse: legittimazione alla azione processuale come presupposto
dell’esistenza del cd. diritto soggettivo; struttura del responso serviano:
l'addove sia dimostrato che un terzo abbia diminuito le capacità morali dello
schiavo, si può esperire l'actio servi corrupti.
De servo corrupto dig.,
8) [EP § 62] – Alf. 2 D. 11.3.16 [= Pal. 10]:
[A] Dominus servum dispensatorem manumisit, postea rationes ab eo accepit
et cum eis non constaret, conperit apud quandam mulierculam pecuniam eum
consumpsisse:
descrizione della fattispecie : il proprietario ha manomesso il suo
➔ schiavo amministratore del patrimonio e solo dopo la manomissione
riceve i libri contantabili e poichè qualcosa non torna nei conti viene a
scoprire che quello che era il suo schiavo, aveva speso una somma
ingente di denaro con una prostituta.
[B] quaerebatur, possetne agere servi corrupti cum ea muliere, cum is servus
iam liber esset.
Quaestio iuris: il proprietario si chiedeva se fosse possibile agire contro
➔ la donna con l'azione di schiavo corrotto, nonostante la manomissione
dello schiavo che quindi, ormai, non è più tale. La domanda,
apparentemente semplice, è in realtà elaborata in quanto ci troviamo di
fronte alla dialettica tra lettera della legge e la necessità che la lettera
sia adattabile al caso concreto.
[C] Respondi posse, sed etiam furti de pecuniis, quas servus ad eam
detulisset.
Datio regula: è possibile. E anche con l'azione di furto in relazione a
➔ quel denaro che lo schiavo aveva distratto verso la donna. Vi è quindi un
concorso di azioni.
Respondi posse
Il giurista risponde «posse» cioè «è possibile», che potrebbe voler dire due
cose:
1. ribadisce il principio per cui le regole non vengono date per risolvere
quel caso concreto, ma il caso concreto è solo l'occasione per la
regula iuris
creazione della
2. è l'affermazione della legittimazione attiva all'azione perchè il giurista
tempus regit
aplica in questo caso un principio importante secondo cui «
actum» ovvero la situazione è disciplinata in relazione al tempo
effettivo: ciò significa che ai fini della datio regula rileva il fatto che al
momento in cui il «convenuto» sottrae il denaro per spenderlo con la
prostituta era ancora schiavo e pertanto è possibile concedere l'azione
servi corrupti.
sed etiam furti de pecuniis, quas servus ad eam detulisset
qui alcuni studiosi affermano che possa essere un'interpolazione
• giustinianea perchè questa parte della risposta non trova corrispondente
nella domanda: di furto non se ne parla ne nella fattispecie ne nella
quaestio iuris.
Altri invece sostengono che tale aggiunta vada, invece, a sottolineare il
• metodo serviano ( tracciare i precisi confini anche attraverso
l'individuazione degli elementi nascosti all'interno delle pieghe del
discorso della fattispecie per capire quali elementi della res universa
rientrano o meno).
Metodo serviano (scuola tardo repubblicana). Servio muore prima dell’avvento
del principato. Il suo allievo Publio Alfeno Varo ne segue l’insegnamento e a lui
dobbiamo la produzione scientifica che meglio rappresenta il metodo del suo
maestro.
Servio è un punto di riferimento della giurisprudenza romana perché fino a
Quinto Mucio e fino alle soglie del pensiero serviano c’è una giurisprudenza
casistica, ma poco creativa e poco elastica rispetto ai problemi (pur avendo già
una certa capacità, dato che la scienza dell’interpretazione pontificale vantava
già alcuni secoli). Il metodo della dialettica greca però fa sì che ci sia una
scientia
trasformazione da tecnica elaborata di interpretazione a vera e propria
iuris (vedi testo Cicerone), cioè scienza giuridica in grado di dare una regola
giuridica adatta alla situazione e all’epoca storica del momento. Scienza
giuridica in grado di dare regole giuridiche elastiche, che sono in grado di
adattarsi all’evoluzione e ai cambiamenti della società (Roma era una società in
espansione, quindi aveva bisogno di un diritto adattabile alle varie situazioni).
scientia iuris
La società romana aveva bisogno di una in grado di individuare
una regola giuridica da poter applicare sia a una certa situazione, sia a
situazioni simili (cioè fattispecie simili).
Non abbiamo nessuna opera originale di Servio; tutto ciò che abbiamo è
riportato da altri giuristi nelle loro opere.
Lo scarto vero e proprio tra questa giurisprudenza creativa si deve sicuramente
a Servio, ma grazie ai suoi allievi. A Servio si deve l’applicazione del metodo, ma
da diversi testi emerge l’impressione che Servio sia il passaggio tra la
giurisprudenza pontificale e quella classica. La forma più perfetta della
giurisprudenza classica si ha nei testi e nelle opere dei suoi allievi.
Altro problema storiografico che ci si è posti è se Alfeno sia stato originale o
abbia semplicemente trascritto le lezioni del suo maestro Servio. Quanto
abbiamo di Alfeno è la semplice trascrizione delle lezioni del maestro o ci sono
elementi di originalità? Ridurre Alfeno a un semplice trascrittore delle lezioni di
Servio forse è troppo riduttivo delle sue opere, ci sono sempre elementi di
originalità. C’è anche uno scritto di Alfeno in cui dà torto al suo maestro e
preferisce il parere di un altro giurista; da questo emerge una certa capacità di
elaborazione di Alfeno.
De servo corrupto
Fonte (8) – (segue)
È una sorta di completamento nella materia degli illeciti. A Roma in materia di
(crimina),
illeciti troviamo illeciti perseguiti pubblicamente per i quali
rex,
intervengono gli organi dello stato ( poi consoli, magistrati imperiali, in parte
il senato, ecc…), i quali intervengono come giudici. Un’altra gamma di illeciti
invece colpiva solo l’interesse privato, quindi la vittima doveva rivolgersi non
agli organi dello stato, ma al giudice privato. La vittima doveva rivolgersi al
pretore, il quale avrebbe individuato un’azione nel suo editto.
EP paragrafo 62: 62esima clausola dell’editto del pretore.
Quest’ultimo è un sistema verso il quale il nostro ordinamento si è spostato
(depenalizzazione di molte figure di reato, come il falso in scrittura privata, che
non è più materia del processo penale, ma civile)
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