Estratto del documento

Lezione 2: La legge delle 12 tavole

Un importante momento fu quello dell’emanazione della legge delle 12 tavole, 451-450 a.C.; è una storia di conflitti e lotte di classe, la legge rappresenta la risoluzione di una lotta patrizio plebea. L’arricchimento continuo della classe aristocratica era uno ma non l’unico dei motivi di risentimento della plebe verso il patriziato. Su questa iniquità si fondava la forza del ceto aristocratico romano che riusciva a tenere in scacco il resto della popolazione; in questo modo Roma aveva creato il suo assetto, che non nasce a Roma ma che riprende sicuramente la civiltà greca, egizia, che riprendono la stessa divisione in classi.

In Grecia, da diversi autori inoltre (Platone; governo dei colti, dei filosofi) verrà teorizzata la formazione del governo e la divisione in parti sociali. A Roma però la scalata sociale è possibile, ad esempio tramite il sistema della manomissione gli schiavi avrebbero potuto conquistare la loro libertà. Platone, invece, parlava di uomini di bronzo, d’argento e d’oro, per ricalcare il concetto che non è possibile uscire fuori dalla propria condizione di nascita.

Nonostante questo, a Roma situazioni del genere venivano guardate non con occhio positivo: uno schiavo che viene liberato verrà sempre considerato come inferiore (Petronio-Satyricon, cena di Trimalcione). Vi era inoltre il divieto di connubio, matrimoni misti tra patrizi e plebei e vi era la schiavitù per debiti. I plebei chiedevano l’abolizione di questo oltre la possibilità di partecipare alla spartizione della terra per cui anch’essi avevano combattuto.

Schiavitù per debiti

Schiavitù per debiti → conseguenza di insolvenza; in età arcaica, si veniva posti in catene in un carcere privato che avevano i pater familias nel seminterrato della casa per poi essere venduti al mercato come schiavi e sulla vendita al mercato il padre si sarebbe rifatto del debito.

Il tribuno della plebe era espressione degli dei della plebe, Cerere innanzitutto, dea della terra, molto amata e molto temuta. Il conflitto fu così violento che indusse la plebe ad una secessione; volontariamente si rinchiudeva sopra un monte (secessione del colle Aventino), in segno di conflitto e di disprezzo, simbolo di guerra civile.

Le cose andarono avanti in questo modo, con questo conflitto che si inasprì proprio con la fondazione della repubblica. Si cercava di portare al consolidamento della costituzione repubblicana, quindi si discuteva dei diritti della popolazione, quando la plebe avanzò ancora le proprie pretese, in particolare verso le leggi agrarie. Per questo motivo si cercò di arrivare ad un compromesso, perché il tribuno della plebe Terentilio Arsa, all’indomani di un episodio bellico fortunato per Roma, affermò che il comportamento di Roma e dei consoli era inaccettabile e propose una legge con cui si ridimensionasse il potere dei consoli.

Questa proposta non fu accolta, nonostante la lotta politica che ne scaturì. Si capì anche, da parte degli aristocratici, che non era possibile evitare di concedere qualcosa alla plebe; si decise quindi di cercare un accordo all’insegna della partecipazione e concordia generale scivolando su un terreno che non era stato considerato fino a quel momento, ovvero di avere un’unica legislazione tra patrizi e plebei (considerando anche che non c’è ancora l’obbligo di motivazione della sentenza).

Anche ai patrizi questa soluzione parve accettabile, secondo un progetto che prevedesse un corpo legislativo formato esclusivamente da patrizi. I lavori preparatori previdero di inviare tre ambasciatori (legati) che sarebbero dovuti andare a studiare la legislazione di Solone in Grecia. Notizie riportate da Livio (credo Tito Livio nell’opera Ab Urbe Condita), considerata non esattamente attendibile.

Il decemvirato

Il collegio era un decemvirato, quindi composto da 10 membri, in carica per 1 anno; sarebbero state sospese le magistrature ordinarie, per fare posto a questa straordinaria. I decemviri dovevano quindi redigere un progetto legislativo. I comizi lo elessero ed entrò in carica. Si stabilì che il testo legislativo sarebbe entrato in vigore dopo che il popolo avesse espresso le proprie opinioni. Ogni tavola veniva scritta da un componente del collegio; furono nuovamente convocate le magistrature per eleggere un nuovo decemvirato, ma un uomo, Appio Claudio, che si era distinto particolarmente, pretese di far parte del decemvirato e con lui anche degli uomini a lui fedeli.

Il secondo decemvirato si rivelò subito propenso a comportamenti di carattere tirannico. Quando si arrivò alla scadenza della carica, infatti, non fu facile la cessione del potere. Dopo una sorta di guerra civile furono eletti nuovi magistrati e si concluse lo scontro dopo la conclusione delle ultime due tavole. Queste ultime due furono chiamate “tavole inique”, emanate con un intento più di ribellione che di volontà di concordia, come invece era stato il primo prodotto legislativo.

Queste ultime infatti vanno quasi nella direzione opposta rispetto a quelle che aveva voluto la plebe, perché confermavano delle misure restrittive per gli stessi plebei, come ad esempio il divieto di connubio. Queste ultime due tavole furono emanate senza che si consultasse il volere del popolo, per la fretta della nuova guerra che affliggeva Roma.

Il vero valore della legge delle 12 tavole è quello di aver disciplinato il diritto per iscritto. Le 12 tavole modificarono il compito del collegio pontificale, perché ne attutirono la capacità discrezionale. Il pretore (prae-ire) aveva potere di imperium (potere di comando).

Le assemblee nell’età repubblicana sono i comizi centuriati; il popolo si riunisce in centurie fondate non come le assemblee precedenti, in maniera territoriale, ma sulla base del censo. Il quorum era molto ristretto, ciò significava che dopo il voto della prima classe (la più abbiente), il voto non era necessario che votassero anche le altre classi. Questo non permetteva la partecipazione politica anche delle classi meno abbienti. La divisione per censi era decisa dai censori, magistrati in carica 5 anni che avevano anche il compito di spostare le persone da una classe ad un’altra, ad esempio perché, a loro giudizio, si erano distinte per comportamenti immorali o particolarmente pregevoli.

Lezione 3: La giurisprudenza romana

La messa per iscritto della legge nasce dalla consapevolezza che non può esistere una società civile tramite la giustizia privata. Dopo mille anni viene recepita dalla civiltà romana la legge del taglione di Hamurrabi, con conseguenza forme di anarchia e violenza inaudite. Questo fa capire perché la plebe è disponibile a rinunciare alle sue battaglie storiche in favore di un diritto scritto come limite all’autorità dei potenti.

Da una giurisprudenza pontificale, dopo le XXII tavole la giurisprudenza cambia; bisogna far riferimento quindi non solo a Livio ma anche al giurista Pomponio, che scrive un manuale (enchirídion, titolo greco; en+kheirós, in+mani, manuale, un volume che può stare tra le mani) sulla storia di Roma, dove è possibile ricavare diverse importanti informazioni, indietro nel tempo dal II sec. d.C., della giurisprudenza dopo le XXII tavole, quindi del processo di laicizzazione.

Non è necessario essere un pontefice per studiare ed esprimersi nell’ambito del diritto. Il metodo di interpretazione tra i giuristi strettamente pontificali e quelli laici è abbastanza simile; quello che cambia è il modo di vedere la professione, i giuristi laici cercano di diffondere la loro professione all’esterno. Un personaggio importante in questo ambito fu Tiberio Coruncanio, di una famiglia plebea che divenne per primo pontefice massimo (plebeo), grazie alla legge Ogulnea che rende possibile anche ai plebei l’accesso al pontificato.

Secondo Pomponio, a lui si deve che egli cominciò a professare il diritto in modo pubblico, quindi si comincia ad affermare l’idea non solo dello studio personale ma anche dell’insegnamento del diritto e si instaura una prassi che è quella del giurista circondato dai suoi allievi, davanti a cui egli riceve dei soggetti privati per risolvere le loro problematiche giuridiche. A Roma l’avvocato esiste e ha un compito diverso da quello che attribuiamo oggi; serve nell’ambito dei processi penali per recitare arringhe al processo dei giudici.

Sia giurista che avvocato non percepiscono un compenso, perché altrimenti verrebbero squalificati socialmente e messi al pari dei lavoratori. In questo contesto il lavoro non nobilita l’uomo, è esattamente il contrario. I clienti si sdebitavano tramite dei regali, delle spontanee elargizioni che non dovevano essere viste come uno stipendio, ma come dei doni che venivano fatti in segno di rispetto. Tramite questi doni ovviamente gli avvocati e i giuristi si arricchivano; Cicerone percepì un’intera villa ad esempio.

Il diritto non viene creato a priori come spesso è accaduto nelle società moderne; viene creato ad hoc sul fatto concreto che si è verificato. Vi è quindi un’osservazione continua dei casi che porta non solo alla risoluzione del caso ma anche ad un avanzamento del diritto a livello sociale.

L’opera del giurista Sesto Elio, i Tripartita, vengono ricordati da Pomponio; contengono i fondamenti antichi del diritto che erano stati edificati fino a quel momento; innanzitutto la legge delle XXII tavole, un codice che poneva per iscritto le antiche consuetudini. Segue tutto il diritto civile che scaturiva dall’interpretazione dei giuristi e infine tutto il blocco del processo, delle legis actiones.

Pomponio parla poi di altri personaggi, i giureconsulti, un termine presente anche nelle orazioni di Cicerone (ius+consulto; consulenza sul diritto); un giurista laico che compie tre attività: cave’re (atteggiamento di cura con finalità cautelare delle parti; il giurista indica gli atti che le parti devono compiere per il raggiungimento di certi effetti giuridici), agere (cosa la parte deve concretamente fare per arrivare ad ottenere un processo vincente; utilizzazione delle azioni), responde’re (rispondere, dare responsi). L’agere è il più importante perché non era presente nella giurisprudenza precedente.

Viene successivamente a crearsi il processo per formulas, quindi uno schema processuale predefinito, composto da formule che le parti devono utilizzare. Per le controversie con gli stranieri viene nominato un magistrato specifico, il pretore peregrino (distinto dal pretore urbano), che si occupi delle controversie in cui almeno una delle due parti sia uno straniero. Il processo per legis actiones non poteva essere utilizzato anche per gli stranieri, si inventò quindi tramite la giurisprudenza il processo formulare.

Via via questo processo viene arricchito di elementi dalla giurisprudenza: es→ introduzione della eccezione processuale (Exceptio). Le parti sono attore e convenuto; l’attore è colui che si rivolge alla tutela giurisdizionale perché è stato violato un suo diritto (assoluto o relativo, violazione proprietà o credito). Vige inoltre la regola della preclusione processuale (ne bis in idem), diverso da ciò che succede attualmente, dato che abbiamo diversi gradi di giudizio. La sentenza fa stato tra le parti, quindi crea uno status, una disciplina stabile rispetto a quella faccenda tra le parti.

Lezione 4: Evoluzione della giurisprudenza

Età arcaica, preclassica, classica, post classica. La giurisprudenza classica è quella che è raggiunto una sorta di perfezione nei metodi e nelle soluzioni a cui arriva, ma è la giurisprudenza preclassica (repubblicana) che pone le basi per poi arrivare a questi risultati. La più grande scoperta fu sicuramente quella dell’escogitazione della procedura formulare; innanzitutto dal punto di vista tecnico, perché risolve i problemi che si presentavano con il processo per legis actiones, incompleto e inidoneo per la società che si afferma nei secoli successivi.

Inoltre, la procedura formulare risponde ad un’esigenza di carattere sociale, data la grande trasformazione del mondo che avviene, una sorta di fenomeno di preglobalizzazione. Si tratta di un impero multirazziale che cambia radicalmente il volto della società. I romani non consideravano la multirazzialità in modo negativo (seppur imponessero i loro limiti), anzi, con il processo formulare si riesce molto meglio a far confluire in maniera equa tutti gli usi e i costumi diversi.

Gli stessi romani rifiuteranno la procedura per legis actiones e cominceranno a chiedere anche per loro la procedura formulare. Non ci saranno più pretore urbano e peregrino, ma entrambi i ruoli confluiranno in un unico soggetto. La lex Aebutia, di data incerta, abolisce ufficialmente la procedura per legis actiones. Questa però è solo l’ufficializzazione di un processo che si era già affermato da tempo.

Nel processo formulare l’attore con una formula, fa la richiesta (paetere) al convenuto. L’elemento decisivo è l’eccezione del convenuto (sempre se provata), che come effetto ha l’inversione dell’onere della prova (dall’attore al convenuto). Il pretore deve giungere ad un accordo a tre, tra lui, attore e convenuto. Si fissano i termini fondamentali della controversia (litis contestatio). Se il pretore si convince che il convenuto abbia torto, allora questa decisione viene condivisa a livello di accordo e rappresenta un momento anticipatorio della sentenza che avverrà dopo.

Si apre una seconda fase, la causa viene devoluta dal pretore al giudice privato, a cui spetta l’emanazione della sentenza. Si può definire come “un buon padre di famiglia”, non è un magistrato di carriera, ma una persona saggia il cui nome viene preso da una lista (creata tramite censimento tra persone che avessero raggiunto una certa età).

Ci sono quindi due fasi: in iure (pretore) e apud iudicem (presso il giudice privato). Il pretore dura in carica un anno e all’inizio del suo mandato emana un editto (e-dicere), che contiene l’elenco di tutti i mezzi di tutela che ha intenzione di concedere durante il suo anno di carica. L’editto non si estingue alla fine del mandato del pretore, perché il pretore successivo tende a riconfermare il precedente e nel caso a introdurre nuovi mezzi.

Il pretore Aquilio Gallo introduce una ipotesi di tutela riguardante il dolo (a livello di negozio giuridico); il dolo consiste in un raggiro per indurre un altro soggetto a concludere un negozio giuridico che o non avrebbe mai concluso (dolo determinante) o avrebbe concluso a condizioni meno onerose (dolo incidente).

Il primo mezzo di tutela è l’eccezione di dolo: caso in cui c’è stata la conclusione del negozio effettuato sotto raggiro. (c’è differenza tra conclusione e esecuzione di un negozio). L’eccezione di dolo si oppone quando il raggirato ha concluso il negozio giuridico e successivamente a quella conclusione capisce che c’è stato un raggiro; quindi prima dell’esecuzione il raggirato si rifiuta di andare avanti. L’acquirente fa valere la circostanza dell’inganno e se provata porta all’assoluzione del convenuto (acquirente).

Un’altra ipotesi è che il negozio non solo venga concluso ma venga anche eseguito; bisogna quindi dare la possibilità di esperire un’azione all’acquirente in modo da ottenere un risarcimento. Il pretore, quindi, introduce l’azione di dolo. È studiata in maniera tale da avere un effetto deterrente; ha una caratteristica: comporta l’infamia in capo a colui che venisse condannato nel giudizio. Comporta l’interdizione dai pubblici uffici; si perde la facoltà di essere rappresentato e rappresentare in giudizio. Questa serie di conseguenze porta ad una forma di emarginazione dalla società.

L’in integrum restitutio (restituzione integrale), provvedimento che poteva essere chiesto al pretore (non solo nella situazione del dolo); non fa parte del processo stesso ma è un mezzo complementare; la parte chiede al pretore che venga tutelato in una certa situazione. Il pretore non apre il processo, ma se si convince della fondatezza delle cose, emana un provvedimento con cui costringe il venditore raggirante alla restituzione integrale.

Un caso analogo a quello del dolo, introdotto immediatamente dopo, è quello della violenza morale (metus, timore). Anche questo è un vizio della volontà negoziale, che non si è formata in modo libero. La violenza fisica è data invece dalla minaccia di un male ingiusto e notevole.

Lezione 5: Giurisprudenza e procedura

La condanna della violenza morale porta a considerare il bene in oggetto per quattro volte il suo valore. Non c’è necessita della in integrum restitutio (utilizzata per evitare l’azione infamante). La violenza morale viene descritta a livello molto generale, sia come notevolezza del male, sia dei fatti, sia della condanna; è tutto rimesso all’autorità giurisdizionale.

Le actiones utiles servono a rispondere ad esigenze di utilità collettiva, di una società che centralizza tutto sull’importanza degli scambi commerciali. È necessario che questi siano basati su un’idea di buona fede ed equità dei comportamenti.

Un caso di azione utile era quello della cd. Trasposizione di soggetti all’interno della formula. Normalmente in una formula abbiamo l’indicazione nella parte iniziale (intentio) di chi è l’attore, cosa chiede e chi è il convenuto. L’ultima parte è quella della condanna (Condemnatio) che aveva un nucleo più ampio della condanna in senso stretto. La condemnatio indicava la parte della formula in cui si indicava il contenuto della sentenza (o condanna o assoluzione). Colui che è indicato come convenuto nell’intentio verrà sicuramente ritrovato nella condemnatio. La trasposizione di soggetti si verifica nel momento in cui i protagonisti della condemnatio e dell’intentio siano diversi.

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 24
Appunti di Diritto romano  Pag. 1 Appunti di Diritto romano  Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano  Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano  Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano  Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto romano  Pag. 21
1 su 24
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelica141189 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Frunzio Marina.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community