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Diritto = complesso di regole e criteri di condotta

Perché porre questi criteri? -> rendere possibile la convivenza sociale

equilibrio,

Scopo del diritto romano = realizzare un cioè garantire la massima libertà

per ciascuno senza che questo esercizio della libertà rechi pregiudizi per gli altri (la

legge garantisce libertà, non la nega)

Ulpiano -> il diritto non è altro che l'applicazione di 3 regole:

Vivere onestamente

• Non recare danno ad altri

• Dare a ciascuno il suo (si riceve quello che si dà)

L'autonomia del diritto è propria del mondo occidentale -> in altre culture il

fenomeno giuridico si svolge all'interno di una esperienza religiosa o etica

diritto religione

La separazione tra e risale ai primi giuristi romani nel IV-V secolo

a.C. (C'era ancora una forte influenza religiosa ma veniva difeso il diritto laico)

(ars boni

Celso disse che (Digesto) "il diritto è la tecnica del buono e del giusto"

et aequi)

Ciò che è buono in quanto utile e ciò che è equo, giusto

Il diritto è dunque una serie di conoscenze pratiche che servono per raggiungere

l'equilibrio -> visione pragmatica del diritto, non astratta e teorica

Scopo: ricercare il bene comunque nel rispetto di tutte le situazioni e attraverso

l'uguaglianza di trattamento

Tecnica = complesso di conoscenze del giurista a fine di creare, interpretare ed

applicare il diritto

Il diritto non è = alla legge e viceversa -> la legge è una parte di un fenomeno

molto più complesso che è il diritto e le sue fonti.

Perché il diritto esista è necessario il consenso di molti -> se il diritto diventa

coazione entra in crisi, in quanto non è sentito dalla comunità

IUS:

Diritto oggettivo => insieme delle norme vigenti

• Diritto soggettivo => facoltà accordate da una norma del diritto oggettivo di

• esigere una condotta da altri. In altre parole sono le prerogative che l'ordinamento

giuridico ti riconosce in quanto possiedi quel diritto, che è riconosciuto da una

norma oggettiva.

Ius deriva dal sanscrito ians = simbolo religioso, che porta fortuna

Al plurale iura = ordinamento/ scritti dei giureconsulti

IUS significa anche procedimento, e da procedimento diventa il luogo dove si

amministra la giustizia (tribunale)

Le istituzioni di diritto romano enunciano i principi fondamentali del diritto

privato e propongono come oggetto di studio i suoi grandi settori:

Persone e famiglia

• Diritti reali

• Successioni

• Obbligazioni

• il diritto processuale => un diritto senza azione corrispondente è infatti

+

impensabile. Il diritto soggettivo esiste in quanto può contare su un idoneo

strumento processuale

L'organo giurisdizionale per eccellenza, inoltre, il pretore, raggiunge fini sostanziali

attraverso l'utilizzo di mezzi processuali

FONTI DEL DIRITTO: i mores (=costumi ) o consuetudo, che consiste

nell'approvazione e imitazione dei consociati di un determinato uso; il diritto

casistico, cioè l'idea di creare il diritto dando soluzione ai casi concreti

I romani, spinti da esigenze didattiche, redigono manuali istituzionali come per

esempio le "institutiones" di Gaio (modello all'opera di giustiniano)

Gaio divide la materia del diritto privato in 3 grandi sezioni:

Persone

• Cose

• Azioni

• Arco temporale

Anni 530-534 d.C.a Istanbul (allora costantinopoli) sede della parte orientale

compilazione giustinianea

dell'impero romano -> l'imperatore Giustiniano crea la

Raccoglie in alcune opere fondamentali (corpus iuris civilis) tutto quello che

riteneva necessario e che derivava dall'opera giuridica precedente.

L'opera contiene il codice, una raccolta di istituzioni, e il Digesto (una raccolta di

casi giuridici romani) -> c'è il 90% del diritto romano

=> 1ª vita del diritto romano

Oriente: la compilazione diventa diritto romano d'Oriente, e la sua influenza si

manterrà fino al 1943 (Russia, Grecia..)

Occidente: quest'opera di dottrina giurista nel 554 viene consegnata al papà

Vigilio, che la lascia da parte.

La compilazione rimase in uno stato inerte, c'era ma non veniva applicata.

Dall'alto medioevo, tuttavia, con le rivoluzioni del XII secolo (repubbliche marinare,

comuni, città, centri culturali autonomi, università..) si inizia ad insegnare il diritto

nelle università. Si recupera il diritto romano (le consuetudini franche/germaniche

erano vecchie è troppo semplici) -> era l'unico che poteva dare soluzioni tecniche e

giuridiche adeguate ad un mondo economico che diventava sempre più complesso.

Non c'è immobilismo in quanto il diritto romano, che costituisce la base, viene

modificato dai giuristi medievali.

Ius commune: esperienza continentale dal'alto medioevo fino alle codificazioni

ottocentesche. C'era una lingua comune (latino) e una scienza giuridica comune

(quella romana) quindi -> diritto comune

Solo in Inghilterra il diritto romano ebbe una obiezione ideologica -> il re ne vietò

l'insegnamento (tranne a Oxford e Cambridge) perché era uno strumento pericoloso

che fomentava idee democratiche. La scozia invece si mantenne fedele al diritto

romano.

=> 2ª vita del diritto romano

Crisi del diritto commune => i testi dei giuristi romani si erano arricchiti di migliaia

di commenti, glossi e interpretazioni che li rendevano anche discordanti -> inizia

una crisi a causa dell'incertezza e complessità del diritto

Intorno al 1700 (rivoluzioni, illuminismo..) nasce l'idea di recuperare un diritto più

semplice ed immediato per il cittadino (in virtù anche del giusnaturalismo). Il diritto

farraginoso viene condannato.

Fine 1700-inizio 1800 -> nascono le prime codificazioni nazionali Es. Code Napoléon

In realtà il diritto romano era dentro il code Napoléon -> traduzione delle opere di

due grandi giuristi e romanisti Domat e Poitiers

Inizia il trapianto delle norme giuridiche: anche l'Italia si fornisce di un codice, che è

una piana traduzione di quello francese

Modello = diritto romano ordinato in sistema di codice

In Germania Savigny, uno dei più grandi giuristi, si oppone a ogni forma di

codificazione e rilancia un programma innovativo: il sistema a del diritto romano

attuale

Ideologia: recuperare le fonti romane nella loro purezza e sistemarle in modo

organico e moderno

-> modello che ebbe un enorme successo

Savigny fondò una scuola => scuola Pandettistica

Pandettisti = giuristi che studiano il diritto romano e lo rendono attuale

Nome greco del digesto = Pandette, dal greco Pandecomai (pan = tutto, decomai=

raccogliere) Testo di Savigny -> base dello studio della scienza giuridica romanica e

civilistica. Il diritto romano era applicato in Germania attraverso i manuali dei

Pandettisti (influenza la Svizzera, l'Austria, la Russia Zarista, l'Italia dal 1870-80 con

Scialoi)

=> 3ª vita del diritto romano

3ª vita che si interrompe quando viene redatto il codice civile tedesco. Il BGB è il

codice civile più vicino a quello romano, quindi il diritto romano non ha una vera e

propria conclusione (influenza e viene studiato infatti in anche Cina, Giappone, sud

America e America, sud Africa..)

Il diritto romano non è mai stato definitivamente rinnegato, ma è sempre

sopravvissuto in forma varia.

"Diritto romano" è dunque un termine polisemico:

Il diritto romano dei romani, quello "puro" (roman roman law)

• Tradizione romanistica in senso più largo. Per i giuristi anglosassoni addirittura

• diritto romano = civil law

Pandettistica di origine tedesca -> scienza giuridica dogmatica formatasi

• nell'800, dove i pandettisti formano concetti sulla base delle fonti romane

Romanesimo -> nel '900 europeo il diritto romano atteneva alla sfera politica

Cronologia storica:

Il diritto romano è sorto circa intorno alla metà del VIII sec. a.C., e si è chiuso nel VI

espressione dei bisogni

sec. d.C (morte di giustiniano - 565) -> il diritto, essendo

del popolo, cambia con il tempo. Nell'arco di 13 secoli cambierà tutto in varia

misura: dall'economia alle forme costituzionali, dai confini alle idee.

Si opera così una divisione per periodi:

Età arcaica: fase del diritto antico. Metà VIII sec. a.C. (Fondazione di Roma) - metà

• IV sec. a.C

Età preclassica e classica: fine IV sec. a.C. - fine III sec. d.C.

• Età post-classica: età di Giustiniano. Inizio IV sec. d.C. - VI sec. d.C.

Diritto romano classico -> modello del diritto romano (raggiunge il suo culmine)

Il diritto romano puro viene storicamente costruito con impostazione dogmatica

(dogmatica giuridica= nucleo di concetti giuridici astratti organizzati secondo uno

schema logico) -> la parte dogmatica è stata creata dai Pandettisti e dagli studiosi

che sulla base delle fonti romane creano concetti a cui i romani non erano arrivati

Età arcaica

Alcune caratteristiche sorte nel diritto arcaico si sono conservate nel diritto classico

e nella tradizione romanistica

Ordine costituzionale: passaggio da Monarchia a Repubblica

• Economia: rurale, statica, povera di mezzi e assistita da pochi strumenti giuridici

• Sviluppi politici e territoriali: dalla condizione di città-stato alla progressiva

• conquista d'Italia

Società: fondata sul sistema patriarcale. Società ad oralità primaria (la

• comunicazione avviene attraverso il linguaggio orale e i segni)

mores

Fonte del diritto: dapprima il diritto si fonda sulle usanze, i , che chiamano

• "ius civilae". I mores sono le usanze, i comportamenti che i membri della

comunità cittadina tengono da tempo immemorabile riguardo alla sfera giuridica.

Si fonda sulla convinzione della necessità di questi usi, che si tramandano nella

tradizione. Non è un ordinamento scritto. mores leges

La legge sarà la norma scritta. Nello ius civile, e coesistono su un

lex publica,

piano paritario. La legge, è la deliberazione approvata dal popolo riunito

nei comizi. perfectae

Le leggi sono se, vietando di fare qualcosa, annullano l'atto a esse

minus quam perfectae

contrario. Sono (meno che perfette) se, per la trasgressione

imperfectae

al divieto, non annullano l'atto ma infliggono una pena. Sono se non

annullano ne puniscono. plebiscito

Distino dalla legge è il -> deliberazione della plebe, convocata in

assemblea, su proposta del tribuno. Legge e plebiscito diventeranno poi la stessa

cosa in quanto le deliberazioni della plebe vincoleranno tutto il popolo.

fas

Utilizzano anche i che regolano il diritto sacro (ius sacrum)

Nel 451-450 a.C. viene introdotta la prima legislazione è ufficiale -> LEGGE DELLE

12 TAVOLE

Mirava a soddisfare l'accesso e la conoscibilità del diritto

Da qui diventa in seguito fonte l'interpretazione della giurisprudenza sacerdotale

Legge delle 12 tavole => corpo unitario di disposizioni di vario contenuto che si

occupa di tutto il diritto della città. È la consolidazione dei costumi precedenti. Non

trattano del solo diritto privato, ma di varie specie di rapporti interessanti la civitas.

IUS CIVILE = complesso normativo risultante dai mores (oralità) + disposizioni

della legge delle 12 tavole

Iniziò così la vera e propria attività dei giuristi grazie all'interpretazione delle 12

tavole.

Questo diritto hai suoi custodi nei giuristi pontefici -> primi giuristi. I pontefici erano

i sacerdoti di maggior importanza, e avevano il monopolio del sapere tecnico e

civile, quindi era loro il potere di interpretare anche i testi laici come la legge delle

12 t.

La giurisprudenza sacerdotale interpretava le consuetudini e la legge delle 12

tavole, spiegando a tutti i cittadini come si applica il diritto.

responso

Inizia l'attività di -> dare risposte su casi concreti ai cittadini. I responsi

venivano poi inseriti in collezioni che aiutavano per i casi successivi, costruendo

così il diritto -> viene utilizzato lo stesso modello di ragionamento per tutti i casi

simili

Dal III secolo a.C. Il metodo del responso inizia ad essere usato da giuristi laici.

ATTIVITÀ GIURIDICA DELLA ROMA ANTICA

-> leggi

-> mores

-> attivita interpretativa di giuristi sacerdoti che porta agli atti giuridici, ai responsi..

Età preclassica e classica

Ordine costituzionale: perfezionamento e poi crisi della Repubblica. Creazione del

• Principato di Augusto (la direzione dello stato si incentra nelle mani del

"princeps")

Economia: economia dinamica e mercantile, i traffici e i commerci accolgono

• nuovi istituti giuridici

Sviluppi politici e territoriali: Roma diventa potenza mondiale, l'impero va

• dalla scozia all'ungheria, dal nord Africa a tutta l'Asia minore

Constitutio Antoniniana

Società: notevolissima progressione culturale. Con la in

• cui è contenuto l'editto di Caracalla (212) si dà la cittadinanza a quasi tutti gli

abitanti dell'impero.

Fonti di produzione del diritto: l'interpretazione del diritto si laicizza e nel 367 a.C.

• viene creata un'apposita magistratura, la PRETURA, con il compito di

praetor urbanus

amministrare la giustizia tra i cittadini romani. A questo farà

praetor peregrinus,

seguito più tardi un avente il compito di amministrare la

giustizia tra stranieri e tra cittadini romani e stranieri.

Ruolo marginale del diritto legislativo.

Prenderà corpo il potere normativo del senato, che è sotto il controllo

dell'imperatore. Si introducono senatoconsulti

Nascono le costituzioni imperiali

Fonte del diritto è anche la giurisprudenza

Sistema pretorio

Il pretore non è un giudice e non è un legislatore, ma rappresenta un passaggio

obbligato sulla via della realizzazione delle attese giuridiche.

l'edictum,

Il pretore emana un programma, all'inizio della sua carica annuale, che

annuncia quali indirizza seguirà nell'esercizio della sua giurisdizione (può emanare

per particolari esigenze anche editti in corso d'anno o interventi di concessione o

diniego di tutela)

Il magistrato è conservativo verso l'opera dei predecessori: tende a riprodurre

l'editto che abbia fatto buona prova.

Il diritto pretorio fu introdotto per confermare, integrare, correggere il ius civile. Non

può abrogare il sistema normativo dato, ma può, attraverso meccanismi indiretti

che non mettono in discussione la supremazia della norma civilistica, modificare il

diritto civile. Il pretore può fare quello che vuole purché non sia in contrasto con il

potere superiore.

Questa possibilità è dovuta alla posizione centrale che il magistrato assume nelle

vicende processuali. All'inizio il suo potere si scontrava con un sistema processuale

legis actiones

pressoché impermeabile alle modifiche -> sistema delle ,

caratterizzato da un rigidissimo formalismo. Il suo decadere sarà dovuto proprio a

questo formalismo e agli eventi che portarono all'affiancamento al pretore urbano

del pretore peregrino.

A metà del II secolo a.C. si affianca il processo formulare, forma praticamente

esclusiva a partire da Augusto.

La società in questo periodo vive un profondo mutamento e, grazie all'espansione

dell'impero, inizia ad essere presente una grande componente di stranieri (prima

peregrini)

hostis, poi

Gli stranieri sono a Roma come soggetti economici (devono quindi avere copertura

giudiziaria) ma le azioni di legge sono poste alla tutela del cittadino romano =>

nasce il processo per formulas, che ripropone la divisione in due fasi dell'antico

processo, ma che ne ripudia il formalismo.

Nel 242 a.C. Inoltre il pretore viene sdoppiato nella sua carica di amministratore

della giustizia: pretore urbano e pretore peregrino (amministra la giustizia per i

cittadini stranieri, così da dare anche a loro copertura giuridica nel territorio

romano) => il pretore chiama i soggetti in tribunali e, dopo aver ascoltato la

Processo per formulas

dell'attore e le controaffermazioni del convenuto, valuta il caso è sintetizza i fatti della

pretesa una (sintesi giuridica dove il pretore estrapola qual è il problema giuridico

controversia in formula

situazione), condannerà

di quella che consegnerà poi ad un giudice privato (scelto dalle parti) che

prove,

o assolverà secondo il suo parere, sulla base di una verifica delle

litis contestatio si chiude la fase in iure (in tribunale) e si

Fissati dunque i termini della lite con la

apud iudicem (davanti al giudice),

apre quella concedendo o meno un'azione

Si creano infatti figure nuove (per esempio legittimando, con l'accordarle tutela, una

Il pretore in questo modo crea il diritto -> può estendere la tutela

giuridica a situazioni di fatto e a soggetti che il ius civile non prevedeva

figura negoziale) e con il meccanismo dell'eccezione si valorizzano determinati

comportamenti non riguardati dall'ordinamento (si possono bloccare pretese per

esempio a causa di vizi della volontà) Il pretore crea diritto dunque perché concede

tutela a situazioni inedite, riconoscendo l'esistenza di un diritto sostanziale.

(azioni utili adattate a situazioni simili a quelle per cui

furono

Il pretore ricorre anche all'analogia

originariamente costituite)

per adeguare il diritto alla realtà sociale che muta.

Se la pretesa dell'attore è già presente nel ius civil

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.
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