Diritto = complesso di regole e criteri di condotta
Perché porre questi criteri? -> rendere possibile la convivenza sociale
equilibrio,
Scopo del diritto romano = realizzare un cioè garantire la massima libertà
per ciascuno senza che questo esercizio della libertà rechi pregiudizi per gli altri (la
legge garantisce libertà, non la nega)
Ulpiano -> il diritto non è altro che l'applicazione di 3 regole:
Vivere onestamente
• Non recare danno ad altri
• Dare a ciascuno il suo (si riceve quello che si dà)
•
L'autonomia del diritto è propria del mondo occidentale -> in altre culture il
fenomeno giuridico si svolge all'interno di una esperienza religiosa o etica
diritto religione
La separazione tra e risale ai primi giuristi romani nel IV-V secolo
a.C. (C'era ancora una forte influenza religiosa ma veniva difeso il diritto laico)
(ars boni
Celso disse che (Digesto) "il diritto è la tecnica del buono e del giusto"
et aequi)
Ciò che è buono in quanto utile e ciò che è equo, giusto
Il diritto è dunque una serie di conoscenze pratiche che servono per raggiungere
l'equilibrio -> visione pragmatica del diritto, non astratta e teorica
Scopo: ricercare il bene comunque nel rispetto di tutte le situazioni e attraverso
l'uguaglianza di trattamento
Tecnica = complesso di conoscenze del giurista a fine di creare, interpretare ed
applicare il diritto
Il diritto non è = alla legge e viceversa -> la legge è una parte di un fenomeno
molto più complesso che è il diritto e le sue fonti.
Perché il diritto esista è necessario il consenso di molti -> se il diritto diventa
coazione entra in crisi, in quanto non è sentito dalla comunità
IUS:
Diritto oggettivo => insieme delle norme vigenti
• Diritto soggettivo => facoltà accordate da una norma del diritto oggettivo di
• esigere una condotta da altri. In altre parole sono le prerogative che l'ordinamento
giuridico ti riconosce in quanto possiedi quel diritto, che è riconosciuto da una
norma oggettiva.
Ius deriva dal sanscrito ians = simbolo religioso, che porta fortuna
Al plurale iura = ordinamento/ scritti dei giureconsulti
IUS significa anche procedimento, e da procedimento diventa il luogo dove si
amministra la giustizia (tribunale)
Le istituzioni di diritto romano enunciano i principi fondamentali del diritto
privato e propongono come oggetto di studio i suoi grandi settori:
Persone e famiglia
• Diritti reali
• Successioni
• Obbligazioni
• il diritto processuale => un diritto senza azione corrispondente è infatti
+
impensabile. Il diritto soggettivo esiste in quanto può contare su un idoneo
strumento processuale
L'organo giurisdizionale per eccellenza, inoltre, il pretore, raggiunge fini sostanziali
attraverso l'utilizzo di mezzi processuali
FONTI DEL DIRITTO: i mores (=costumi ) o consuetudo, che consiste
nell'approvazione e imitazione dei consociati di un determinato uso; il diritto
casistico, cioè l'idea di creare il diritto dando soluzione ai casi concreti
I romani, spinti da esigenze didattiche, redigono manuali istituzionali come per
esempio le "institutiones" di Gaio (modello all'opera di giustiniano)
Gaio divide la materia del diritto privato in 3 grandi sezioni:
Persone
• Cose
• Azioni
• Arco temporale
Anni 530-534 d.C.a Istanbul (allora costantinopoli) sede della parte orientale
compilazione giustinianea
dell'impero romano -> l'imperatore Giustiniano crea la
Raccoglie in alcune opere fondamentali (corpus iuris civilis) tutto quello che
riteneva necessario e che derivava dall'opera giuridica precedente.
L'opera contiene il codice, una raccolta di istituzioni, e il Digesto (una raccolta di
casi giuridici romani) -> c'è il 90% del diritto romano
=> 1ª vita del diritto romano
Oriente: la compilazione diventa diritto romano d'Oriente, e la sua influenza si
manterrà fino al 1943 (Russia, Grecia..)
Occidente: quest'opera di dottrina giurista nel 554 viene consegnata al papà
Vigilio, che la lascia da parte.
La compilazione rimase in uno stato inerte, c'era ma non veniva applicata.
Dall'alto medioevo, tuttavia, con le rivoluzioni del XII secolo (repubbliche marinare,
comuni, città, centri culturali autonomi, università..) si inizia ad insegnare il diritto
nelle università. Si recupera il diritto romano (le consuetudini franche/germaniche
erano vecchie è troppo semplici) -> era l'unico che poteva dare soluzioni tecniche e
giuridiche adeguate ad un mondo economico che diventava sempre più complesso.
Non c'è immobilismo in quanto il diritto romano, che costituisce la base, viene
modificato dai giuristi medievali.
Ius commune: esperienza continentale dal'alto medioevo fino alle codificazioni
ottocentesche. C'era una lingua comune (latino) e una scienza giuridica comune
(quella romana) quindi -> diritto comune
Solo in Inghilterra il diritto romano ebbe una obiezione ideologica -> il re ne vietò
l'insegnamento (tranne a Oxford e Cambridge) perché era uno strumento pericoloso
che fomentava idee democratiche. La scozia invece si mantenne fedele al diritto
romano.
=> 2ª vita del diritto romano
Crisi del diritto commune => i testi dei giuristi romani si erano arricchiti di migliaia
di commenti, glossi e interpretazioni che li rendevano anche discordanti -> inizia
una crisi a causa dell'incertezza e complessità del diritto
Intorno al 1700 (rivoluzioni, illuminismo..) nasce l'idea di recuperare un diritto più
semplice ed immediato per il cittadino (in virtù anche del giusnaturalismo). Il diritto
farraginoso viene condannato.
Fine 1700-inizio 1800 -> nascono le prime codificazioni nazionali Es. Code Napoléon
In realtà il diritto romano era dentro il code Napoléon -> traduzione delle opere di
due grandi giuristi e romanisti Domat e Poitiers
Inizia il trapianto delle norme giuridiche: anche l'Italia si fornisce di un codice, che è
una piana traduzione di quello francese
Modello = diritto romano ordinato in sistema di codice
In Germania Savigny, uno dei più grandi giuristi, si oppone a ogni forma di
codificazione e rilancia un programma innovativo: il sistema a del diritto romano
attuale
Ideologia: recuperare le fonti romane nella loro purezza e sistemarle in modo
organico e moderno
-> modello che ebbe un enorme successo
Savigny fondò una scuola => scuola Pandettistica
Pandettisti = giuristi che studiano il diritto romano e lo rendono attuale
Nome greco del digesto = Pandette, dal greco Pandecomai (pan = tutto, decomai=
raccogliere) Testo di Savigny -> base dello studio della scienza giuridica romanica e
civilistica. Il diritto romano era applicato in Germania attraverso i manuali dei
Pandettisti (influenza la Svizzera, l'Austria, la Russia Zarista, l'Italia dal 1870-80 con
Scialoi)
=> 3ª vita del diritto romano
3ª vita che si interrompe quando viene redatto il codice civile tedesco. Il BGB è il
codice civile più vicino a quello romano, quindi il diritto romano non ha una vera e
propria conclusione (influenza e viene studiato infatti in anche Cina, Giappone, sud
America e America, sud Africa..)
Il diritto romano non è mai stato definitivamente rinnegato, ma è sempre
sopravvissuto in forma varia.
"Diritto romano" è dunque un termine polisemico:
Il diritto romano dei romani, quello "puro" (roman roman law)
• Tradizione romanistica in senso più largo. Per i giuristi anglosassoni addirittura
• diritto romano = civil law
Pandettistica di origine tedesca -> scienza giuridica dogmatica formatasi
• nell'800, dove i pandettisti formano concetti sulla base delle fonti romane
Romanesimo -> nel '900 europeo il diritto romano atteneva alla sfera politica
•
Cronologia storica:
Il diritto romano è sorto circa intorno alla metà del VIII sec. a.C., e si è chiuso nel VI
espressione dei bisogni
sec. d.C (morte di giustiniano - 565) -> il diritto, essendo
del popolo, cambia con il tempo. Nell'arco di 13 secoli cambierà tutto in varia
misura: dall'economia alle forme costituzionali, dai confini alle idee.
Si opera così una divisione per periodi:
Età arcaica: fase del diritto antico. Metà VIII sec. a.C. (Fondazione di Roma) - metà
• IV sec. a.C
Età preclassica e classica: fine IV sec. a.C. - fine III sec. d.C.
• Età post-classica: età di Giustiniano. Inizio IV sec. d.C. - VI sec. d.C.
•
Diritto romano classico -> modello del diritto romano (raggiunge il suo culmine)
Il diritto romano puro viene storicamente costruito con impostazione dogmatica
(dogmatica giuridica= nucleo di concetti giuridici astratti organizzati secondo uno
schema logico) -> la parte dogmatica è stata creata dai Pandettisti e dagli studiosi
che sulla base delle fonti romane creano concetti a cui i romani non erano arrivati
Età arcaica
Alcune caratteristiche sorte nel diritto arcaico si sono conservate nel diritto classico
e nella tradizione romanistica
Ordine costituzionale: passaggio da Monarchia a Repubblica
• Economia: rurale, statica, povera di mezzi e assistita da pochi strumenti giuridici
• Sviluppi politici e territoriali: dalla condizione di città-stato alla progressiva
• conquista d'Italia
Società: fondata sul sistema patriarcale. Società ad oralità primaria (la
• comunicazione avviene attraverso il linguaggio orale e i segni)
mores
Fonte del diritto: dapprima il diritto si fonda sulle usanze, i , che chiamano
• "ius civilae". I mores sono le usanze, i comportamenti che i membri della
comunità cittadina tengono da tempo immemorabile riguardo alla sfera giuridica.
Si fonda sulla convinzione della necessità di questi usi, che si tramandano nella
tradizione. Non è un ordinamento scritto. mores leges
La legge sarà la norma scritta. Nello ius civile, e coesistono su un
lex publica,
piano paritario. La legge, è la deliberazione approvata dal popolo riunito
nei comizi. perfectae
Le leggi sono se, vietando di fare qualcosa, annullano l'atto a esse
minus quam perfectae
contrario. Sono (meno che perfette) se, per la trasgressione
imperfectae
al divieto, non annullano l'atto ma infliggono una pena. Sono se non
annullano ne puniscono. plebiscito
Distino dalla legge è il -> deliberazione della plebe, convocata in
assemblea, su proposta del tribuno. Legge e plebiscito diventeranno poi la stessa
cosa in quanto le deliberazioni della plebe vincoleranno tutto il popolo.
fas
Utilizzano anche i che regolano il diritto sacro (ius sacrum)
Nel 451-450 a.C. viene introdotta la prima legislazione è ufficiale -> LEGGE DELLE
12 TAVOLE
Mirava a soddisfare l'accesso e la conoscibilità del diritto
Da qui diventa in seguito fonte l'interpretazione della giurisprudenza sacerdotale
Legge delle 12 tavole => corpo unitario di disposizioni di vario contenuto che si
occupa di tutto il diritto della città. È la consolidazione dei costumi precedenti. Non
trattano del solo diritto privato, ma di varie specie di rapporti interessanti la civitas.
IUS CIVILE = complesso normativo risultante dai mores (oralità) + disposizioni
della legge delle 12 tavole
Iniziò così la vera e propria attività dei giuristi grazie all'interpretazione delle 12
tavole.
Questo diritto hai suoi custodi nei giuristi pontefici -> primi giuristi. I pontefici erano
i sacerdoti di maggior importanza, e avevano il monopolio del sapere tecnico e
civile, quindi era loro il potere di interpretare anche i testi laici come la legge delle
12 t.
La giurisprudenza sacerdotale interpretava le consuetudini e la legge delle 12
tavole, spiegando a tutti i cittadini come si applica il diritto.
responso
Inizia l'attività di -> dare risposte su casi concreti ai cittadini. I responsi
venivano poi inseriti in collezioni che aiutavano per i casi successivi, costruendo
così il diritto -> viene utilizzato lo stesso modello di ragionamento per tutti i casi
simili
Dal III secolo a.C. Il metodo del responso inizia ad essere usato da giuristi laici.
ATTIVITÀ GIURIDICA DELLA ROMA ANTICA
-> leggi
-> mores
-> attivita interpretativa di giuristi sacerdoti che porta agli atti giuridici, ai responsi..
Età preclassica e classica
Ordine costituzionale: perfezionamento e poi crisi della Repubblica. Creazione del
• Principato di Augusto (la direzione dello stato si incentra nelle mani del
"princeps")
Economia: economia dinamica e mercantile, i traffici e i commerci accolgono
• nuovi istituti giuridici
Sviluppi politici e territoriali: Roma diventa potenza mondiale, l'impero va
• dalla scozia all'ungheria, dal nord Africa a tutta l'Asia minore
Constitutio Antoniniana
Società: notevolissima progressione culturale. Con la in
• cui è contenuto l'editto di Caracalla (212) si dà la cittadinanza a quasi tutti gli
abitanti dell'impero.
Fonti di produzione del diritto: l'interpretazione del diritto si laicizza e nel 367 a.C.
• viene creata un'apposita magistratura, la PRETURA, con il compito di
praetor urbanus
amministrare la giustizia tra i cittadini romani. A questo farà
praetor peregrinus,
seguito più tardi un avente il compito di amministrare la
giustizia tra stranieri e tra cittadini romani e stranieri.
Ruolo marginale del diritto legislativo.
Prenderà corpo il potere normativo del senato, che è sotto il controllo
dell'imperatore. Si introducono senatoconsulti
Nascono le costituzioni imperiali
Fonte del diritto è anche la giurisprudenza
Sistema pretorio
Il pretore non è un giudice e non è un legislatore, ma rappresenta un passaggio
obbligato sulla via della realizzazione delle attese giuridiche.
l'edictum,
Il pretore emana un programma, all'inizio della sua carica annuale, che
annuncia quali indirizza seguirà nell'esercizio della sua giurisdizione (può emanare
per particolari esigenze anche editti in corso d'anno o interventi di concessione o
diniego di tutela)
Il magistrato è conservativo verso l'opera dei predecessori: tende a riprodurre
l'editto che abbia fatto buona prova.
Il diritto pretorio fu introdotto per confermare, integrare, correggere il ius civile. Non
può abrogare il sistema normativo dato, ma può, attraverso meccanismi indiretti
che non mettono in discussione la supremazia della norma civilistica, modificare il
diritto civile. Il pretore può fare quello che vuole purché non sia in contrasto con il
potere superiore.
Questa possibilità è dovuta alla posizione centrale che il magistrato assume nelle
vicende processuali. All'inizio il suo potere si scontrava con un sistema processuale
legis actiones
pressoché impermeabile alle modifiche -> sistema delle ,
caratterizzato da un rigidissimo formalismo. Il suo decadere sarà dovuto proprio a
questo formalismo e agli eventi che portarono all'affiancamento al pretore urbano
del pretore peregrino.
A metà del II secolo a.C. si affianca il processo formulare, forma praticamente
esclusiva a partire da Augusto.
La società in questo periodo vive un profondo mutamento e, grazie all'espansione
dell'impero, inizia ad essere presente una grande componente di stranieri (prima
peregrini)
hostis, poi
Gli stranieri sono a Roma come soggetti economici (devono quindi avere copertura
giudiziaria) ma le azioni di legge sono poste alla tutela del cittadino romano =>
nasce il processo per formulas, che ripropone la divisione in due fasi dell'antico
processo, ma che ne ripudia il formalismo.
Nel 242 a.C. Inoltre il pretore viene sdoppiato nella sua carica di amministratore
della giustizia: pretore urbano e pretore peregrino (amministra la giustizia per i
cittadini stranieri, così da dare anche a loro copertura giuridica nel territorio
romano) => il pretore chiama i soggetti in tribunali e, dopo aver ascoltato la
Processo per formulas
dell'attore e le controaffermazioni del convenuto, valuta il caso è sintetizza i fatti della
pretesa una (sintesi giuridica dove il pretore estrapola qual è il problema giuridico
controversia in formula
situazione), condannerà
di quella che consegnerà poi ad un giudice privato (scelto dalle parti) che
prove,
o assolverà secondo il suo parere, sulla base di una verifica delle
litis contestatio si chiude la fase in iure (in tribunale) e si
Fissati dunque i termini della lite con la
apud iudicem (davanti al giudice),
apre quella concedendo o meno un'azione
Si creano infatti figure nuove (per esempio legittimando, con l'accordarle tutela, una
Il pretore in questo modo crea il diritto -> può estendere la tutela
giuridica a situazioni di fatto e a soggetti che il ius civile non prevedeva
figura negoziale) e con il meccanismo dell'eccezione si valorizzano determinati
comportamenti non riguardati dall'ordinamento (si possono bloccare pretese per
esempio a causa di vizi della volontà) Il pretore crea diritto dunque perché concede
tutela a situazioni inedite, riconoscendo l'esistenza di un diritto sostanziale.
(azioni utili adattate a situazioni simili a quelle per cui
furono
Il pretore ricorre anche all'analogia
originariamente costituite)
per adeguare il diritto alla realtà sociale che muta.
Se la pretesa dell'attore è già presente nel ius civil
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