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Contratti reali
Sono detti reali i contratti in cui il sorgere delle obbligazioni è direttamente collegato alla consegna della cosa. Non sono "reali" perché trasferiscono la cosa, ma perché ai fini del perfezionamento del contratto è necessaria la consegna della cosa. La consegna della cosa è precedente al contratto.
Mutuo
Contratto col quale una parte (mutuante) sostituisce all'altra (mutuatario) la proprietà di un determinato quantitativo di cose fungibili, con l'obbligo per chi le riceve di restituirne altrettante del medesimo genere e qualità. È un prestito di consumo. Contratto più antico tra quelli reali.
Oggetto: solo cose fungibili, destinate al consumo (denaro, vino, olio..). Chi dà mutuo, per compiere una valida traditio della res deve essere proprietario o venire da questo delegato.
Contratto unilaterale: solo il mutuatario è obbligato.
Contratto gratuito.
Il vantaggio che riceve il mutuatario col prestito delle cose adibite al consumo non è bilanciato da un suo corrispondente sacrificio economico.
Il mutuo romano non è dunque produttivo di interessi -> gli interessi possono essere promessi dal mutuatario al mutuante con una stipulazione, ma allora sono dovuti in forza di questo diverso contratto. Essendo un contratto di stretto diritto (solo i negozi di buona fede prevedono elementi accidentali) un eventuale patto usuraio aggiunto al contratto stesso non potrebbe ricevere alcuna tutela pactum giurisdizionale: dal nasce l'eccezione, ma essa può solo rendersi strumentale a paralizzare una pretesa altrui, non a reggerne una autonoma.
condictio: certae pecuniae certae rei,
Difesa -> o a seconda che l'oggetto sia una somma di denaro o un ammontare, sempre determinato, di cose fungibili legis actio sacramento (in un primo tempo si poteva ricorrere anche alla e poi legis actio per condictionem alla Fenus nauticum
(prestito marittimo) -> contratto tendenzialmente di natura aleatoria in cui un finanziere dà in prestito una somma di denaro ad un esercente il commercio marittimo, affinché questo lo impieghi in affari oltremare. Il rischio inerente la navigazione grava tutto sul mutuante: in caso di naufragio non può pretendere nulla. Se la traversata si compie può invece esigere, oltre al capitale corrisposto, anche interessi molto elevati.
COMODATO => Prestito d’uso: il comodante consegna al comodatario una cosa inconsumabile, mobile o immobile, perché chi la riceve se ne serve secondo le modalità convenute e la restituisca a scadenza del termine previsto, o altrimenti a richiesta.
Poiché non è la proprietà che si trasmette, bensì la semplice detenzione, può dare in comodato anche il possessore non proprietario.
Oggetto -> deve essere inconsumabile, in quanto solo a questa condizione può uscire integra
dall'uso a cui è deputata. Ci sono casi in cui ci può essere comodato anche di cose consumabili, qualora esse vengano adibite ad altra funzione (es. sfoggio).
Contratto bilaterale imperfetto -> produce sempre l'obbligazione di restituire a carico del comodatario ma può pure dar luogo ad obblighi in carico al comodante (es. rimborso spese per la conservazione della cosa)
actio commodati directa,
Difesa -> esperibile dal comodante per riottenere la actio commodati contraria, cosa, esperibile dal comodatario per ottenere il rimborso spese ecc. È importante ricordare che nasce come atto pretorio con in factum un'azione e successivamente il diritto civile provvede con un'azione civile di buona fede.
Responsabilità -> la responsabilità che fa capo al comodatario è per custodia tecnica: ne esulano solo il caso fortuito e la forza maggiore. Il comodatario è quindi sempre tenuto per furto, e qualora sia riscontrabile un suo
Esorbitare dalle modalità di utilizzo della res non può dirsi indenne nemmeno da caso fortuito o forza maggiore (es. se porta in guerra dove muore un cavallo prestato per raggiungere la casa in campagna). In diritto giustinianeo si parla invece del più alto grado della diligenza umana. Tale elevato grado di responsabilità si giustifica per il fatto che è solo il comodatario a trarre vantaggio -> contratto gratuito. Ci sono casi in cui comunque la responsabilità è limitata al dolo: quando è il comodante a ricevere beneficio dal contratto p.49 n67 (es. un uomo di rango elevato dà in comodato alla moglie ornamenti tali da adeguarne il decoro esteriore al livello del proprio) oppure grazie ai patti, trattandosi di contratto di buona fede.
DEPOSITO -> contratto con cui il depositante consegna al depositario una cosa mobile perché gliela custodisca, con l'obbligo di rendergliela alla scadenza o, se un termine non
è previsto, a richiesta.Il depositario ha sulla cosa la semplice detenzione.Contratto gratuito -> il vantaggio è esclusivamente di chi affida la cosa (ildepositario non ha nessun compenso e non può nemmeno usare il bene). Perquesto il grado di responsabilità è limitato al dolo, anche se la responsabilità puòessere aggravata tramite patti. actio inDifesa -> a tutela del deponente viene introdotta prima dal pretore un’factum, un’actio in ius conceptapoi viene affiancata di buona fede. Il depositariopuò invece conseguire il rimborso delle spese e il risarcimento di eventuali danni.Contratto bilaterale imperfettoFigure particolari:deposito necessario -> quando, dopo una calamità, uno affida a un- depositario qualsiasi ibeni che nella circostanza è riuscito a salvare. La responsabilità del depositarioun’actio in factumè sanzionata con ed è commisurata al doppio del
valoredelle cose stessesequestro -> si ha quando un bene mobile conteso viene consegnato di- comune accordo daparte dei litiganti a una persona di fiducia perchè lo custodisca presso di sé, e acontroversia risolta lo renda a chi di spettanzadeposito irregolare -> quello avente oggetto una somma di denaro- consegnato conprevisione d’uso, e quindi trasferito in proprietà al depositario, che lo consuma,restando così obbligato a restituirne altrettanto. Tale forma di deposito sidifferenzia dal mutuo per l’azione di buona fede che lo difende (questaconsente di aggiungere un patto per il pagamento di interessi), e nella facoltàdel depositante di domandare in qualsiasi momento la restituzione.PEGNO => trattiamo il contratto reale di pegno, ossia l’accordo delle partid) accompagnato dalla consegna dell’oggetto, da cui scaturiscono effettimeramente obbligatori (esistono diverse forme di pegno)L’oppignorante consegna alpignoratario una cosa a garanzia di un rapporto obbligatorio in cui quest'ultimo figura come soggetto attivo, con obbligo per il ricevente di restituire il bene una volta che il credo così garantito sia estinto.
Responsabilità pignoratario -> egli è possessore con difesa interdittale della res. È tenuto talora per colpa, talora per custodia tecnica; non può servirsi della cosa e deve restituirla a credito estinto.
Facoltà pignoratario -> nel caso in cui il credito non fosse stato estinto, egli ha la facoltà di vendere l'oggetto del pegno e trattenere la somma corrispondente all'ammontare del credito (il resto va corrisposto all'altra parte). La possibilità di diventare proprietario ipso iure del bene viene prima osteggiata e poi abolita.
Contratto bilaterale imperfetto in factum l'actio
Difesa -> riceve esclusivamente tutela pretoria mediante pigneraticia directa, esperibile dall'oppignorante
contro il pignoratario per la actio pigneraticia contrariarestituzione ad obbligazione estinta; e l’ esperibile dal pignoratario per la rifusione delle spese e il risarcimento dei danni.
ius retentionis, Il pignoratario, oltre ad avere a disposizione il può anche trattenere la cosa a debito pagato se tra lui e l’oppignorante sussistono altri crediti non muniti di pegno (pegno Gordiano)
FIDUCIA => può considerarsi l’antecedente storico del deposito e del pegno.
e) Lo scopo fiduciario si realizza mediante un patto che imprime una specifica mancipatio in iure cessio funziona causale a un negozio solenne traslativo ( e )così da rendere, a seconda dei casi, temporaneo o eventuale il persistere della proprietà in capo a colui che acquista la cosa (fiduciario). In forza del patto quest’ultimo è infatti tenuto a trasferire il bene al fiduciante che glielo ha trasmesso a richiesta di questo (nel deposito e nel comodato) o a debito
estinto(nel pegno). fiducia cum amico,Quello a scopo di deposito o comodato si dice quella a scopofiducia cum creditoredi pegno si diceI contratti reali specifici introdotti in seguito e la desuetudine degli atti traslativisolenni conducono a una progressiva eliminazione nella prassi giuridica.Difesa -> del tutto incerta per l’epoca più antica, si fonda su un’azione personale(actio fiduciae directa)pretoria di buona fede tesa a ottenere la restituzione delbene. Al fiduciario spetta invece un’azione contraria per il rimborso spese.fiducia cumIl fiduciante poteva in certi casi valersi dell’usurecezione: se nellaamico il bene ritornava il possesso del fiduciante questi lo riacquistava perfiducia cum creditoreusucapione; nella uguale ma l’usurecezione è ammessasolo se il debito è già stato pagato.E’ dunque un contratto reale che però non riposa sulla consegna di un bene: lasua realità consiste nel
Trasferimento del diritto di proprietà sul bene; la consegna del possesso non avviene sempre. Al fideiussore non è consentito inseguire la cosa presso un terzo a cui il fiduciario, tradendo il patto, l'abbia eventualmente alienata: otterrà i danni dal fiduciario infedele, ma nulla di più -> la fiducia non è opponibile ai terzi (diverso dal common law, che è opponibile ai terzi. Qualcosa di simile a questo potrebbe essere il fedecommesso)
CONTRATTI VERBALI
Contratto verbale = contratto che si perfeziona mediante la pronuncia di parole, idonee, per la loro corrispondenza a taluni schemi tipici, a dar vita al vincolo stipulatio, Gaio dice che ci sono obbligazioni contratte in forma di dialogo, come la dotis dictio, promissio iurata l