Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 21
Appunti di diritto romano Pag. 1 Appunti di diritto romano Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto romano Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto romano Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto romano Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 21.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto romano Pag. 21
1 su 21
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Sabiniani e Proculiani pag. 351)

Non deve essere necessariamente equo,

anche se Diocleziano introduce la laesio

enormis: trattandosi di un immobile

acquistato a un prezzo inferiore della metà

del suo valore, il venditore può rescindere

dal contratto salvo che l'acquirente non

voglia integrare il prezzo.

Azioni a difesa (azioni in ius conceptae del venditore: actio vènditi o ex vèndito

che danno luogo a giudizi di buona fede) (azione di vendita)

del compratore: actio empti o ex empto

(azione di compera)

Obbligazioni del venditore - trasmissione del possesso

(vedi pag. 352/354) - garanzia per evizione

- garanzia per vizi occulti

Obbligazioni del compratore - pagare il prezzo anche se prima della

consegna perisce presso il venditore senza

dolo o colpa di questi

Patti aggiunti - lex commissoria: il venditore può

ottenere la risoluzione del contratto se il

prezzo non è stato pagato entro il termine

- vendita a prova

- in diem addictio: il venditore può

risolvere il contratto se entro un termine gli

perviene un'offerta più vantaggiosa

- patto di prelazione

Arrae Istituto di origine greco-orientale che

assume due diverse configurazioni:

- funge da prova della conclusione del

contratto (a garanzia del pagamento del

prezzo il compratore versa una caparra o

dà un altro oggetto)

- vale come penale per il recesso (se

recede il compratore perde l'arra, se

recede il venditore deve restituire il doppio

dell'arra)

La locazione-conduzione (locatio conductio) 11

Locatore (locator) è chi colloca (locat) la cosa; conduttore (conductor) è chi la riceve e la

reca con sé (conducit). conductio

Locatio

Affinità con la compravendita - sono contratti consensuali

- sono contratti a prestazioni corrispettive

- sono negozi di ius gentium difesi da

azioni in ius conceptae di buona fede

Differenze con la compravendita - la compravendita postula una attribuzione

onerosa definitiva

- la locazione, sempre su un presupposta

di onerosità, postula una fruizione solo

temporanea di risorse altrui

Tipologie di locazione Locatio conductio rei: il locatore si

obbliga a porre nella disponibilità del

conduttore una cosa affinchè questo la

utilizzi secondo l'uso convenuto e per il

tempo stabilito. Come nel comodato

- deve trattarsi di beni inconsumabili

- il conduttore ha solo la detenzione del

bene

Obbligazioni del locatore: garantire per il

pacifico godimento della cosa

Obbligazioni del conduttore: pagare il

corrispettivo in denaro e restituire la cosa

alla scadenza

Estinzione del rapporto: per il recesso di

una delle parti, ma non per morte di uno

dei due, salvo patto contrario.

Locatio conductio operis: il conduttore

deve eseguire l'opera secondo i canoni

tecnici dell'arte implicata e consegnare

entro il termine il risultato pattuito; solo se

ha raggiunto il risultato può esigere il

corrispettivo. Riconduciamo a questa figura

contrattuale i moderni contratti di appalto,

trasporto, lavoro autonomo, deposito non

gratuito.

In alcuni casi il conduttore è responsabile

per custodia tecnica.

Estinzione del rapporto si ha con la morte

del conduttore.

Locatio conductio operarum: il locatore

deve prestare il lavoro promesso per tutto il

tempo stabilito. Si presuppone un soggetto

libero.

Estinzione del rapporto si ha con la morte

del locatore. 12

La società

Nozione: contratto consensuale, generatore di obbligazioni omogenee, con cui due o più

soggetti in vista della realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune, si vincolano a

conferire beni o energie, nonché a ripartire tra loro utili e perdite secondo i canoni

concordati.

La società è un contratto bilaterale o plurilaterale in cui non c'è corrispettività tra le

prestazioni ma queste convergono unidirezionalmente verso un fine comune.

Origine: consortium ercto non cito.

Consenso: deve necessariamente essere continuativo perchè il suo venire meno, anche

da parte di un solo socio (recesso unilaterale), porta all'estinzione del rapporto.

Assenza di personalità giuridica: questo significa che ogni socio risponde

personalmente sia dei crediti sia dei debiti.

Tipi di società:

Societas omnium bonorum (società universale): qui i partecipanti conferiscono tutte le

• proprie sostanze ed entrano tutti gli acquisti successivi a qualsiasi titolo.

Societas unius alicuius negotii (società particolare): è una società per un determinato

• affare, caratterizzata da quote sociali in cose o attività specifiche e tesa al

raggiungimento di un fine utile ai soci.

Societas universalis quaestus (società di tutto il guadagno): presenta caratteri un po'

• della prima un po' della seconda.

Ripartizione dei profitti e perdite: se sono stabilite le parti nel lucro ma non anche nel

danno, queste sono rapportate a quelle e viceversa. Se non si è fissato nulla, la divisione

si fa in quote uguali.

Responsabilità del socio: oggi si pensa che in epoca classica la colpa abbia contribuito a

delineare il quadro della responsabilità del socio. Giuvenzio Celso fissò il principio per cui

se era presupposta nel socio d'opera una specifica competenza tecnica egli ne era

responsabile oltre che per dolo anche per colpa.

Estinzione della società: sotto il profilo oggettivo si estingue per scadere del termine se

apposto, per il conseguimento del fine o impossibilità di realizzarlo. Sotto il profilo

soggettivo si estingue per recesso unilaterale, morte, capitis deminutiones maggiori,

confisca o vendita in blocco dei beni ed esperimento dell'actio pro socio.

Il mandato

Nozione: contratto con cui su incarico di una delle parti (mandante), l'altra (mandatario)

• si obbliga a fare gratuitamente qualche cosa.

Oggetto è vario (qualche cosa).

• Gratuità: essenziale è l'assenza del corrispettivo.

• Bilateralità imperfetta: l'unico obbligato in genere è il mandatario; però il mandante

• potrebbe dover rimborsare le spese e/o il risarcimento danni (cosa che nella prassi

capita spesso).

Azioni a difesa: actio mandati directa e actio mandati contraria

• Le Res cottidianae fanno un confronto tra il mandato e la gestione di affari altrui

• (negotiorum gestio): l'elemento comune è l'attività gestoria posta in essere dal non

titolare; la differenza sta nel fatto che mentre la gestione di affari altrui è caratterizzata

dalla spontaneità dell'impresa, nel mandato si opera dietro incarico.

Un punto di incontro tra le due figure è il procurator omnium bonorum (amministratore generale)

che riceve l'investitura da un atto unilaterale del dominus e il rapporto è tutelato dall'actio

negotiorum gestorum.

Rappresentanza indiretta: il mandatario agisce indirettamente, cioè acquista per sè e

• obbliga se stesso, con l'obbligo di trasferire le situazioni giuridiche conseguite al

mandante. 13

Il mandatum tua gratia (incarico Tizio di comprarsi un fondo) non produce obbligazioni

• ed è considerato come semplice consiglio.

Il mandatario deve agire con la diligenza e non deve eccedere i limiti che gli sono stati

• conferiti

Estinzione: se non è stata data ancora esecuzione al mandato si estingue per revoca

• del mandante o rinuncia del mandatario; altrimenti si può estinguere per morte di uno dei

contraenti.

I contratti innominati

Nozione: categoria di conventiones contemplanti una corrispettività di prestazioni

• (convenzioni sinallagmatiche) che non rientrano nelle tipologie riconosciute e

codificate dall'ordinamento giuridico, ma che sono ugualmente protette mediante la

concessione di actiones.

I giuristi bizantini le hanno definite "anónyma synallágmata". Anonimo non va inteso nel

• suo senso letterale ma nel senso di estraneità al catalogo dei contratti tipici.

Presupposti:

• Deve trattarsi di conventiones aventi ad Una delle prestazioni deve essere già stata

oggetto uno scambio di prestazioni (di dare eseguita. Questo è un presupposto

o facere) indipendentemente dal fatto che imprescindibile altrimenti il diritto non

siano omogenee. dovrebbe intervenire.

Origine: Ulpiano cita Aristone e Mauriciano, i quali consideravano degne di protezione

• quelle situazioni che presentavano i due presupposti elencati (vedi esempio pag. 369)

L'azione a difesa di questa situazioni è l'actio praescriptis verbis (azione con premessa di

• parole) che è di carattere generale ed è utilizzata quando non ci si può giovare di un

rimedio tipico previsto dall'ordinamento.

Principali contratti innominati

• Permuta (permutatio): Contratto estimatorio Transazione (transactio):

scambio di cosa con cosa. (estimatum): contratto in contratto scritto con cui le

forza del quale un soggetto parti, facendosi concessioni

consegna ad un altro una reciproche, pongono

cosa stimata per un certo termine ad una controversia

valore perchè quest'ultimo o eliminano la possibilità di

gli corrisponda analoga farla sorgere.

somma in denaro o, se non

riesce a venderla, gliela

restituisca. È un contratto

simile al mandato a

vendere.

I patti

Pacta o pactiones o conventiones sono quegli accordi che non danno luogo a una figura

contrattuale, ma che, a seconda del momento in cui vengono stretti, incidono sulle

modalità del vincolo al quale un contratto tipico sta per dare vita o che lo stesso ha in

precedenza generato.

I patti non sono idonei a produrre un'azione autonomamente, ma possono modellare il

contenuto di un'actio contrattuale in funzione di un assetto più aderente e conforme a

quella che è la volontà delle parti rispetto all'assetto offerto di base dal contratto tipico che

si vuole porre o è stato posto in essere. 14

accordi riconosciuti da costituzioni imperiali e

Patti legittimi (pacta legitima): da queste forniti di azione.

Due o più litiganti si accordano per deferire ad

Compromissum un arbitro la risoluzione di una vertenza che si

impegnano a rispettare.

Consiste nella convenzione informale di

Pactum dotis costituire la dote.

È l'impegno di trasferire un bene a titolo di

Pactum donationis liberalità (nasce a carico del promittente

l'obbligazione di compire la traditio).

I patti sono convenzioni prive di forma, permeate dall'elemento della fides, in virtù della

quale il pretore propone un editto sui patti (edictum de pactis) e il magistrato si prende

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
21 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Luchetti Giovanni.