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Appunti di istituzioni di diritto romano

Obbligazioni

Diritti relativi (di obbligazione): a differenza dei diritti assoluti, la soddisfazione dell'interesse del soggetto attivo (creditore) necessita di un preciso comportamento del soggetto passivo (debitore) specificatamente determinato sulla base di una relazione personale.

Obligatio secondo Paolo

L'essenza dell'obbligazione consiste nel costringere un altro nei nostri confronti a dare, fare, prestare qualcosa (e la prestazione di dare corrisponde al trasferimento della proprietà di un bene). In caso di inadempienza il creditore può agire contro il debitore per ottenere una condanna. Mentre la titolarità di un diritto reale coincide con la soddisfazione di un interesse, la titolarità di un credito ha funzione strumentale perché l'interesse sarà soddisfatto solamente a prestazione eseguita.

Gaio e l'actio in personam

Actio in personam: è personale l'azione con cui agiamo contro qualcuno che ci è obbligato in forza di un contratto o di un delitto, cioè quando pretendiamo che si debba dare, fare o prestare.

Giustiniano e le istituzioni

L'obbligazione è un vincolo giuridico (iuris vinculum) in forza del quale siamo necessariamente tenuti (adstringimur) a un adempimento secondo il diritto del nostro Stato.

Origini dell'obbligazione

  • Vades e praedes: ostaggi garanti processuali, che assicuravano rispettivamente la comparizione in giudizio del convenuto e una serie di prestazioni connesse a una lite.
  • Nexum: atto per rame e bilancia (come la mancipatio) in cui il nexus si pone in condizione paraservile nei confronti di un altro soggetto che gli aveva prestato una somma di denaro, pesando davanti a lui i pani metallici. In entrambi i casi sorge un vincolo fisico e non giuridico.
  • Sponsio: in origine svolge solo funzione di garanzia, successivamente fa ricadere sul soggetto passivo non solo il debito (il dovere di adempiere) ma anche la responsabilità (la sanzione in caso di inadempimento), caratteristiche che stanno alla base del concetto romano di obligatio.

La prestazione

Contenuto

  • Dare (si allude al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale: si deve trasferire sia la proprietà sia il possesso quindi se c'è la traditio il problema è semplificato)
  • Facere o non facere
  • Praestare (stare responsabile per, rispondere di)

Requisiti

  • Possibilità (impossibilità può essere fisica e giuridica)
  • Liceità (è illecita la prestazione contraria ai boni mores, cioè il comune sentimento morale)
  • Determinatezza o determinabilità: la determinazione da parte del terzo si distingue in arbitrium merum (quando la determinazione dello stimatore è del tutto libera e quindi potrebbe essere iniqua) e arbitratus boni viri (quando è fatta dall'apprezzamento del galantuomo)
  • Patrimonialità (suscettibile di una aestimatio pecuniaria)

N.B. "L'obbligazione non può avere inizio dalla persona dell'erede": un soggetto non può far sì che un'obbligazione da lui contratta nasca direttamente in capo all'erede.

Particolari tipologie di obbligazioni

Con riferimento all'oggetto della prestazione

  • Obbligazioni alternative: ammette più di una possibile prestazione e la scelta è affidata ad una delle parti. Classico esempio è la stipulazione (prometti di dare lo schiavo Stoico o lo schiavo Panfilo?). Il debitore eseguendo una delle prestazioni è liberato. In caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni: se la scelta spetta al debitore l'obbligazione si concentra sulla prestazione che rimane eseguibile, se la scelta spetta al creditore e l'impossibilità non è causata dal debitore la situazione è la stessa, altrimenti il creditore può chiedere la stima della prestazione divenuta impossibile.
  • Obbligazioni generiche: la prestazione consiste nel dare una cosa o una determinata quantità di cose determinate nel genere. La distinzione tra obbligazioni generiche e specifiche non dipende dalla natura fungibile o infungibile dell'oggetto ma solo dal modo in cui viene individuato nel rapporto. La scelta compete al debitore, salvo che non sia diversamente predisposto e secondo il diritto classico il debitore si libera anche consegnando cose di pessima qualità mentre il creditore può esigere la qualità eccellente, mentre il diritto giustinianeo fa riferimento alla qualità media. Qui non si pone il problema dell'impossibilità poiché il genus non è soggetto a perimento.

Con riferimento ai soggetti del rapporto

  • Obbligazioni solidali: si distingue tra solidarietà cumulativa e solidarietà elettiva. Nella prima ogni debitore può essere convenuto dal creditore per l'intero con una serie di azioni che si sommano. Invece nella solidarietà elettiva il pagamento effettuato ad uno dei concreditori libera il debitore anche da tutti gli altri creditori e il pagamento effettuato al creditore da parte di uno dei condebitori libera tutti gli altri debitori. N.B. La solidarietà non è presunta: se non è prevista l'obbligazione è considerata parziaria (ciascun debitore deve e ciascun creditore può agire soltanto pro quota). L'obbligazione nella sua integrità si estingue oltre che per adempimento anche per acceptilatio, novatio, litis contestatio, longi temporis praescriptio e perimento fortuito della res specifica. Si estingue solo rispetto alla persona interessata per capitis deminutio, confusione, pactum de non petendo in personam.

Con riferimento sia all'oggetto sia ai soggetti

  • Obbligazioni indivisibili: quando la prestazione non può essere scomposta in prestazioni parziali che conservino una rilevanza economica proporzionale rispetto quella unitaria.

Con riferimento agli effetti

  • Obligatio naturalis (che differisce dalla obligatio civilis): è un'obbligazione in cui esiste il debito ma non la responsabilità, si tratta di un rapporto sprovvisto di azione per cui il soggetto attivo non può ottenere giudizialmente ciò che gli spetta nel caso in cui il debitore non voglia adempiere, allo stesso tempo il soggetto passivo se ha adempiuto non può chiedere la ripetizione (soluti retentio) della prestazione. In origine erano naturali le obbligazioni contratte dagli schiavi (soggetto incapace) verso i terzi, mentre nel diritto giustinianeo vengono considerate naturali le obbligazioni che legano i soggetti con un vincolo etico.

Inadempimento

  • Per rifiuto di adempiere da parte del debitore
  • Per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore (estinguendosi l'obbligazione il debitore è liberato)

L'inadempimento comporta a carico del debitore una responsabilità contrattuale che ha diversi gradi valutati in base alla fonte che ha dato vita all'obbligazione e all'atteggiamento tenuto dal debitore in ordine all'obbligo di adempiere:

  • Dolo (si identifica nella volontà di produrre l'evento)
  • Custodia (quella che per noi oggi è la responsabilità oggettiva)
  • Colpa (che si identifica nella volontà in ordine ad un comportamento inidoneo ad evitare l'evento, cioè negligenza, imprudenza, imperizia)

La colpa ha varie gradazioni: la culpa levis (lieve) che è parametrata sulla diligenza del bonus pater familias; la culpa lata (grave) che è parametrata sul minimo di diligenza che si manifesta nell'attenersi a quanto è banalmente intuitivo (incorre in culpa lata chi non capisce quello che tutti capiscono); la culpa in concreto che è parametrata sulla diligentia quam suis, cioè sulla diligenza che l'inadempiente usa per le faccende personali.

I gradi della responsabilità possono essere mutati dai contraenti sia con aggravamento sia con attenuazione: non è ammesso tuttavia il pactum ne dolus praestetur (patto di non essere responsabile per dolo) in quanto contrario alla buona fede e al buon costume.

Mora

Significa ritardo, indugio. Oltre al ritardo è però necessario che sussistano altri due presupposti:

  • La prestazione deve essere ancora possibile
  • Deve esserci l'interesse del creditore a riceverla nonostante il ritardo

Mora debendi (del debitore) e mora accipiendi (del creditore):

  • Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto un dare o un facere è necessaria interpellatio (richiesta di adempimento) salvo che non sia già previsto un termine. La mora del debitore dà luogo alla perpetuatio obligationis (se la prestazione diventa impossibile il debitore ne risponde ugualmente).
  • Il creditore versa in mora qualora non accetti la prestazione offerta dal debitore, a meno che quest'ultimo non pretenda di eseguirla prima del termine pattuito a favore del creditore. La mora del creditore non estingue l'obbligazione, ma il debitore risponde del perimento solo per dolo, ha diritto al rimborso delle spese per la conservazione del bene ed è esonerato dalla corresponsione di frutti e interessi.

Fonti delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni sono i fatti giuridici che danno vita al vincolo. Si teorizzano le fonti delle obbligazioni seguendo tre stadi:

Istituzioni di Gaio

Bipartizione (ogni obbligazione deriva o da delitto o da contratto):

  • Obligationes ex contractu
  • Obligationes ex delicto

Ma qui si pone il problema di collocare quelle fonti delle obbligazioni che non sono assimilabili alle categorie dei contratti e dei delitti, come ad esempio il legato per damnationem. Per risolvere questo problema si usa una concezione ampia di contractus. Gaio effettua così una quadripartizione delle obligationes ex contractu:

  • Contratte mediante cosa (re)
  • Mediante parole (verbis)
  • Mediante scritti (litteris)
  • Mediante consensu

Res cottidianae o Aurea di Gaio

Tripartizione: le obbligazioni nascono:

  • Da contratto
  • Da misfatto
  • Da vari tipi di fonti, cioè variae causarum figurae.

Qui si abbandona la concezione ampia di contratto perché viene dato particolare rilievo all'elemento dell'accordo.

Istituzioni di Giustiniano

Quadripartizione: le obbligazioni derivanti da variae causarum figurae vengono suddivise in due sottocategorie, quindi abbiamo obbligazioni nascenti:

  • Da contratto
  • Da delitto
  • Quasi da contratto
  • Quasi da delitto

Il nostro codice civile vigente fa riferimento a questo sistema di fonti.

Il contratto

  • La dottrina di Labeone (capo della scuola dei Proculiani) ha portato alla concezione del contratto come negozio bilaterale o plurilaterale produttivo di obbligazioni in conformità del volere espresso dalle parti. Emerge una forte valenza consensualistica: i contratti per Labeone sono gli atti giuridici produttivi di obbligazioni reciproche ciascuna delle quali trova giustificazione e controbilanciamento nell'altra (contratti sinallagmatici) e dove il semplice consenso è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio.
  • L'accordo delle parti è la conventio e secondo Sestio Pedio essa è alla base del contratto: non può esserci un contratto produttivo di obbligazioni che non sia stato posto in essere mediante l'accordo delle parti.
  • Tipicità contrattuale nel diritto romano è intesa in senso forte; nel nostro ordinamento è debole perché la libertà contrattuale include la libertà di poter concludere contratti atipici. La tipicità romana fa sì che le parti non possono ottenere tutela giurisdizionale in forza di un'actio in ius concepta se il rapporto che esse intendono stringere non è già assunto nell'ambito dello ius civile o dello ius gentium. Quindi gli unici vincoli contrattuali tutelati e praticabili sono quelli tipici, cioè enucleati sulla base di una loro denominazione tecnica, di una causa peculiare e di una specifica forma. Una scossa alla tipicità è inferta dalla riforma postclassica della stipulatio, che diventa un mero accordo informale tra le parti.
  • Occorre sottolineare il principio secondo il quale il contratto romano non è idoneo alla costituzione o al trasferimento di diritti reali, poiché idoneo solamente a generare obbligazioni tra le parti. Per la costituzione o il trasferimento dei diritti non si usa il contractus ma la mancipatio, la traditio, la in iure cessio.

I contratti reali

Sono quei contratti il cui sorgere delle obbligazioni è collegato alla traditio, cioè la consegna della cosa. Per Gaio la consegna non avviene in un momento successivo alla conventio, bensì è il modo stesso in cui il consenso delle parti prende corpo e riceve efficacia giuridica. Così la consegna della res è necessaria ai fini del perfezionamento del contratto.

Mutuo

  • Nozione: contratto con il quale una parte, detta mutuante, trasferisce all'altra, detta mutuatario, la proprietà di un determinato quantitativo di cose fungibili, con l'obbligo per chi le riceve di restituirne altrettante nel medesimo genere e qualità.
  • Oggetto: solo cose fungibili, destinate al consumo. Chi dà a mutuo deve essere il proprietario delle cose o essere delegato a consegnarle altrimenti la traditio è invalida e l'obbligazione non sorge.
  • È un contratto unilaterale perché obbligato è solo il mutuatario, a titolo gratuito perché il mutuatario non può restituire più di quello che gli è stato dato, al massimo di meno.
  • Gli interessi possono essere previsti solamente con la stipulazione e quindi con la conclusione di un altro contratto a sé stante (la stipulazione è un contratto verbale).

Diverso dal mutuo è il fenus nauticum (prestito marittimo), un contratto aleatorio attraverso il quale un finanziere presta una somma di denaro a un esercente il commercio marittimo affinché la eserciti in affari oltremare. L'alea ricade sul mutuante che in caso di naufragio non può chiedere nulla, ma in caso positivo può fare profitti condivisi con il mutuatario.

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Luchetti Giovanni.
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