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Sabiniani e Proculiani pag. 351)
Non deve essere necessariamente equo,
anche se Diocleziano introduce la laesio
enormis: trattandosi di un immobile
acquistato a un prezzo inferiore della metà
del suo valore, il venditore può rescindere
dal contratto salvo che l'acquirente non
voglia integrare il prezzo.
Azioni a difesa (azioni in ius conceptae del venditore: actio vènditi o ex vèndito
che danno luogo a giudizi di buona fede) (azione di vendita)
del compratore: actio empti o ex empto
(azione di compera)
Obbligazioni del venditore - trasmissione del possesso
(vedi pag. 352/354) - garanzia per evizione
- garanzia per vizi occulti
Obbligazioni del compratore - pagare il prezzo anche se prima della
consegna perisce presso il venditore senza
dolo o colpa di questi
Patti aggiunti - lex commissoria: il venditore può
ottenere la risoluzione del contratto se il
prezzo non è stato pagato entro il termine
- vendita a prova
- in diem addictio: il venditore può
risolvere il contratto se entro un termine gli
perviene un'offerta più vantaggiosa
- patto di prelazione
Arrae Istituto di origine greco-orientale che
assume due diverse configurazioni:
- funge da prova della conclusione del
contratto (a garanzia del pagamento del
prezzo il compratore versa una caparra o
dà un altro oggetto)
- vale come penale per il recesso (se
recede il compratore perde l'arra, se
recede il venditore deve restituire il doppio
dell'arra)
La locazione-conduzione (locatio conductio) 11
Locatore (locator) è chi colloca (locat) la cosa; conduttore (conductor) è chi la riceve e la
reca con sé (conducit). conductio
Locatio
Affinità con la compravendita - sono contratti consensuali
- sono contratti a prestazioni corrispettive
- sono negozi di ius gentium difesi da
azioni in ius conceptae di buona fede
Differenze con la compravendita - la compravendita postula una attribuzione
onerosa definitiva
- la locazione, sempre su un presupposta
di onerosità, postula una fruizione solo
temporanea di risorse altrui
Tipologie di locazione Locatio conductio rei: il locatore si
obbliga a porre nella disponibilità del
conduttore una cosa affinchè questo la
utilizzi secondo l'uso convenuto e per il
tempo stabilito. Come nel comodato
- deve trattarsi di beni inconsumabili
- il conduttore ha solo la detenzione del
bene
Obbligazioni del locatore: garantire per il
pacifico godimento della cosa
Obbligazioni del conduttore: pagare il
corrispettivo in denaro e restituire la cosa
alla scadenza
Estinzione del rapporto: per il recesso di
una delle parti, ma non per morte di uno
dei due, salvo patto contrario.
Locatio conductio operis: il conduttore
deve eseguire l'opera secondo i canoni
tecnici dell'arte implicata e consegnare
entro il termine il risultato pattuito; solo se
ha raggiunto il risultato può esigere il
corrispettivo. Riconduciamo a questa figura
contrattuale i moderni contratti di appalto,
trasporto, lavoro autonomo, deposito non
gratuito.
In alcuni casi il conduttore è responsabile
per custodia tecnica.
Estinzione del rapporto si ha con la morte
del conduttore.
Locatio conductio operarum: il locatore
deve prestare il lavoro promesso per tutto il
tempo stabilito. Si presuppone un soggetto
libero.
Estinzione del rapporto si ha con la morte
del locatore. 12
La società
Nozione: contratto consensuale, generatore di obbligazioni omogenee, con cui due o più
soggetti in vista della realizzazione di un vantaggio patrimoniale comune, si vincolano a
conferire beni o energie, nonché a ripartire tra loro utili e perdite secondo i canoni
concordati.
La società è un contratto bilaterale o plurilaterale in cui non c'è corrispettività tra le
prestazioni ma queste convergono unidirezionalmente verso un fine comune.
Origine: consortium ercto non cito.
Consenso: deve necessariamente essere continuativo perchè il suo venire meno, anche
da parte di un solo socio (recesso unilaterale), porta all'estinzione del rapporto.
Assenza di personalità giuridica: questo significa che ogni socio risponde
personalmente sia dei crediti sia dei debiti.
Tipi di società:
Societas omnium bonorum (società universale): qui i partecipanti conferiscono tutte le
• proprie sostanze ed entrano tutti gli acquisti successivi a qualsiasi titolo.
Societas unius alicuius negotii (società particolare): è una società per un determinato
• affare, caratterizzata da quote sociali in cose o attività specifiche e tesa al
raggiungimento di un fine utile ai soci.
Societas universalis quaestus (società di tutto il guadagno): presenta caratteri un po'
• della prima un po' della seconda.
Ripartizione dei profitti e perdite: se sono stabilite le parti nel lucro ma non anche nel
danno, queste sono rapportate a quelle e viceversa. Se non si è fissato nulla, la divisione
si fa in quote uguali.
Responsabilità del socio: oggi si pensa che in epoca classica la colpa abbia contribuito a
delineare il quadro della responsabilità del socio. Giuvenzio Celso fissò il principio per cui
se era presupposta nel socio d'opera una specifica competenza tecnica egli ne era
responsabile oltre che per dolo anche per colpa.
Estinzione della società: sotto il profilo oggettivo si estingue per scadere del termine se
apposto, per il conseguimento del fine o impossibilità di realizzarlo. Sotto il profilo
soggettivo si estingue per recesso unilaterale, morte, capitis deminutiones maggiori,
confisca o vendita in blocco dei beni ed esperimento dell'actio pro socio.
Il mandato
Nozione: contratto con cui su incarico di una delle parti (mandante), l'altra (mandatario)
• si obbliga a fare gratuitamente qualche cosa.
Oggetto è vario (qualche cosa).
• Gratuità: essenziale è l'assenza del corrispettivo.
• Bilateralità imperfetta: l'unico obbligato in genere è il mandatario; però il mandante
• potrebbe dover rimborsare le spese e/o il risarcimento danni (cosa che nella prassi
capita spesso).
Azioni a difesa: actio mandati directa e actio mandati contraria
• Le Res cottidianae fanno un confronto tra il mandato e la gestione di affari altrui
• (negotiorum gestio): l'elemento comune è l'attività gestoria posta in essere dal non
titolare; la differenza sta nel fatto che mentre la gestione di affari altrui è caratterizzata
dalla spontaneità dell'impresa, nel mandato si opera dietro incarico.
Un punto di incontro tra le due figure è il procurator omnium bonorum (amministratore generale)
che riceve l'investitura da un atto unilaterale del dominus e il rapporto è tutelato dall'actio
negotiorum gestorum.
Rappresentanza indiretta: il mandatario agisce indirettamente, cioè acquista per sè e
• obbliga se stesso, con l'obbligo di trasferire le situazioni giuridiche conseguite al
mandante. 13
Il mandatum tua gratia (incarico Tizio di comprarsi un fondo) non produce obbligazioni
• ed è considerato come semplice consiglio.
Il mandatario deve agire con la diligenza e non deve eccedere i limiti che gli sono stati
• conferiti
Estinzione: se non è stata data ancora esecuzione al mandato si estingue per revoca
• del mandante o rinuncia del mandatario; altrimenti si può estinguere per morte di uno dei
contraenti.
I contratti innominati
Nozione: categoria di conventiones contemplanti una corrispettività di prestazioni
• (convenzioni sinallagmatiche) che non rientrano nelle tipologie riconosciute e
codificate dall'ordinamento giuridico, ma che sono ugualmente protette mediante la
concessione di actiones.
I giuristi bizantini le hanno definite "anónyma synallágmata". Anonimo non va inteso nel
• suo senso letterale ma nel senso di estraneità al catalogo dei contratti tipici.
Presupposti:
• Deve trattarsi di conventiones aventi ad Una delle prestazioni deve essere già stata
oggetto uno scambio di prestazioni (di dare eseguita. Questo è un presupposto
o facere) indipendentemente dal fatto che imprescindibile altrimenti il diritto non
siano omogenee. dovrebbe intervenire.
Origine: Ulpiano cita Aristone e Mauriciano, i quali consideravano degne di protezione
• quelle situazioni che presentavano i due presupposti elencati (vedi esempio pag. 369)
L'azione a difesa di questa situazioni è l'actio praescriptis verbis (azione con premessa di
• parole) che è di carattere generale ed è utilizzata quando non ci si può giovare di un
rimedio tipico previsto dall'ordinamento.
Principali contratti innominati
• Permuta (permutatio): Contratto estimatorio Transazione (transactio):
scambio di cosa con cosa. (estimatum): contratto in contratto scritto con cui le
forza del quale un soggetto parti, facendosi concessioni
consegna ad un altro una reciproche, pongono
cosa stimata per un certo termine ad una controversia
valore perchè quest'ultimo o eliminano la possibilità di
gli corrisponda analoga farla sorgere.
somma in denaro o, se non
riesce a venderla, gliela
restituisca. È un contratto
simile al mandato a
vendere.
I patti
Pacta o pactiones o conventiones sono quegli accordi che non danno luogo a una figura
contrattuale, ma che, a seconda del momento in cui vengono stretti, incidono sulle
modalità del vincolo al quale un contratto tipico sta per dare vita o che lo stesso ha in
precedenza generato.
I patti non sono idonei a produrre un'azione autonomamente, ma possono modellare il
contenuto di un'actio contrattuale in funzione di un assetto più aderente e conforme a
quella che è la volontà delle parti rispetto all'assetto offerto di base dal contratto tipico che
si vuole porre o è stato posto in essere. 14
accordi riconosciuti da costituzioni imperiali e
Patti legittimi (pacta legitima): da queste forniti di azione.
Due o più litiganti si accordano per deferire ad
Compromissum un arbitro la risoluzione di una vertenza che si
impegnano a rispettare.
Consiste nella convenzione informale di
Pactum dotis costituire la dote.
È l'impegno di trasferire un bene a titolo di
Pactum donationis liberalità (nasce a carico del promittente
l'obbligazione di compire la traditio).
I patti sono convenzioni prive di forma, permeate dall'elemento della fides, in virtù della
quale il pretore propone un editto sui patti (edictum de pactis) e il magistrato si prende