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C. L’OPPOSIZIONE DEL TERZO
41 Autorità giudiziaria Pagina 33 | di 61
Mattia Cutolo Nugae di diritto processuale civile
PARTE QUARTA. EFFETTI DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA. Dopo un’ana-
lisi dei presupposti processuali, ora si tratta degli effetti sostanziali derivanti dalla pro-
posizione della domanda e dalla pendenza del processo. L’effetto più rilevante è l’ef-
fetto interruttivo della (A) prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale. Un esempio
può essere il seguente domanda di risarcimento del danno extracontrattuale pro-
posta da A contro B nel 2003 per danni subiti nel 2002: la proposizione della domanda
determina l’interruzione del decorso ella prescrizione del diritto che ne costituisce l’og-
getto e al contempo provoca la sospensione del nuovo corso del termine prescrizio-
nale, ai sensi degli artt. 2943-2945 cc.
Si può quindi affermare che:
a. L’interruzione del decorso del termine prescrizionale è effetto che consegue su-
bito alla mera proposizione della domanda giudiziale (cd effetto interruttivo
istantaneo).
b. La sospensione del nuovo corso della prescrizione è invece un effetto che di-
scende dalla pendenza del processo e però anche dal tipo di epilogo di esso (cd
effetto sospensivo oppure effetto interruttivo permanente).
In particolare, l’effetto interruttivo è prodotto direttamente dalla sola domanda giudi-
ziale, quindi a prescindere dal successivo proseguimento della vicenda processuale
l’effetto interruttivo non si ricollega alla D come atto processuale di introduzione al
giudizio, ma piuttosto alla domanda come atto dell’affermazione del diritto fatto va-
lere. Quindi l’effetto interruttivo non solo consegue alla domanda che risulti poi infon-
data ma anche alla domanda nulla e inidonea a costituire validamente il rapporto giu-
ridico processuale.
Al contrario, l’effetto sospensivo (o interruttivo permanente) è prodotto dalla do-
manda ma in relazione alla pendenza del processo e perdura in ragione e nei limiti del
divenire del processo fintanto che questo si concluda con una sentenza a definire il
processo.
Gli (B) altri effetti cd sostanziali della domanda sono suddividibili in tre categorie:
i. Effetti prodotti dalla sola domanda rientra anche l’effetto di impedimento
della decadenza – almeno nei casi in cui la norma richiede l’esercizio del diritto
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Mattia Cutolo Nugae di diritto processuale civile
in qualsiasi forma (quindi anche extragiudiziale). Ad es. la scelta di una tra le
obbligazioni alternative ex art. 1286.2 cc; o la costituzione in mora del debitore
ex art. 1219.1 cc.
Gli effetti della domanda sono anche processuali: come ad esempio la preven-
zione ex art. 39.3 cpc o la perpetuatio ex art. 5 cpc. 42
ii. Effetti prodotti dalla domanda in relazione alla pendenza del processo rien-
tra in questa categoria la trasmissione agli eredi dell’azione di impugnazione del
matrimonio ex art. 127 cc, consentita solo quando il giudizio era già pendente
alla morte dell’attore; o anche la trasmissione ai discendenti del potere di pro-
seguire l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale
ex art. 270 cc.
iii. Effetti prodotti dalla domanda ma che si integra solo con la eventuale successiva
sentenza favorevole al proponente l’ipotesi più importante di questa catego-
ria è l’iscrizione delle domande giudiziali ex artt. 2652 e 2653 cc: qui la trascri-
zione della domanda e della sentenza favorevole all’attore offrono prevalenza
del suo diritto sui terzi aventi causa che abbiano trascritto il proprio titolo suc-
cessivamente; oppure anche ipotesi di anatocismo (ossia la maturazione degli
interessi sugli interessi scaduti, con apposita domanda al giudice, considerato
che in diritto civile sarebbe proibito).
Per concludere rileva far notare che la decadenza, istituto che agisce su un potere di
modificazione di un rapporto giuridico o sulla possibilità di esperire azione costitutiva,
vede la sua ratio nella stabilità dei rapporti giuridici. Per impedire la decadenza spesso
è necessario un qualsiasi atto, altre volte è necessario esperire azione costitutiva
43
(prima, appunto, di decadere dal potere di esperirla) .
Il termine, nell’istituto della decadenza, è rigido e per questo le vicende meramente
interruttive che possono agire sulla prescrizione, mai potranno agire sulla decadenza.
Al contrario, la decadenza si potrà dire interrotta solo al termine di una sentenza favo-
revole all’attore: nel senso che se A propone azione di annullamento del contratto, il
termine di “decadenza” è di 5 anni, ma poi durante il giudizio rinunci agli atti, bene in
questo caso non si potrà dire che la decadenza sia stata interrotta. Dottrina ritiene che
lo stesso risultato si avrà nel caso in cui il processo si concluda con sentenza di rigetto
in rito – ad esempio per difetto di un presupposto processuale. In poche parole, sia nel
caso di estinzione sia nel caso di rigetto in rito, l’effetto impeditivo della decadenza
non si è mai perfezionato.
42 È pacifico che le prime due categorie sub i) e sub ii) sono state individuate grazie allo studio degli effetti della prescrizione e cioè dalla
differenziazione di effetto interruttivo e effetto sospensivo.
43 Per questo Consolo sostiene che il codice civile sbagli nell’identificare le azioni di annullamento, rescissione e le azioni edilizie come soggette
a prescrizione: dovrebbero essere soggette a decadenza. Pagina 35 | di 61
Mattia Cutolo Nugae di diritto processuale civile
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PARTE QUINTA. REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA. Sono due isti-
tuti con cui si prevede che la Cassazione possa essere chiamata ad intervenire nella
verifica di queste due condizioni di decidibilità della causa nel merito e solo di esse. Ten-
denzialmente, tutti i PP possono essere vagliati dal giudice. Infatti, nel caso di rimes-
sione anticipata (rispetto alla decisione di merito della causa) avremo una sentenza di
rito che poi avrà carattere, a sua volta, definitivo (nel caso mancasse il presupposto
processuale) o non definitivo (nel caso sussistesse il presupposto processuale); al con-
trario, nel caso di rimessione finale avremo una sentenza definitiva di mero rito o de-
finitiva di merito.
Ebbene, tutte queste decisioni sono impugnabili con l’appello: appello che tuttavia il
nostro legislatore ha voluto anticipare alla Corte di Cassazione con il fine di affidarle in
modo più immediato il compito di risolvere la questione di giurisdizione o di compe-
tenza profilatasi nel corso del processo. Questo è il tratto che i due regolamento hanno
in comune. 44
(A) Il regolamento di giurisdizione. L’articolo 41.1 cpc consente a ciascuna parte di
richiedere alle Sezioni Unite della Cassazione di risolvere una volta per tutte le que-
stioni di giurisdizione di cui all’articolo 37 cpc: 45
a. Il difetto di giurisdizione nei confronti della PA o giudici speciali.
b. Il difetto di giurisdizione italiana nei confronti del convenuto non residente o
domiciliato in Italia.
c. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano a fronte della presenza di una con-
venzione arbitrale per arbitrato estero.
d. Non proponibile invece nei casi di opposizione per difetto di giurisdizione con il
fine di far valere l’improponibilità assoluta della domanda per carenza di diritto
o di interesse tutelabile.
La pronuncia della Corte sarà vincolante per tutti i giudici italiani, anche per quelli spe-
ciali. 46
Il ricorso per RDG non è soggetto a nessun termine e non postula che il giudice di
primo grado si sia pronunciato con sentenza sulla giurisdizione motivo per cui non
si può parlare di impugnazione. C’è però un limite temporale: RDG non è esperibile se
il giudice di primo grado abbia già pronunciato sentenza (anche non definitiva) nel me-
rito. Sarà esperibile solo per sentenze su questioni pregiudiziali di rito, giurisdizione
44 Il giudice potrà esperire il regolamento di giurisdizione d’ufficio post translatio dell’art. 59.3 della legge n. 69/2009
45 Pubblica amministrazione
46 Regolamento di giurisdizione Pagina 37 | di 61
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compresa. E anche nel caso in cui un giudice di primo grado abbia pronunciato sen-
tenza non definitiva di rito, non si potrà parlare di impugnazione. Secondo l’articolo
372 le parti non possono produrre dinnanzi alla Cassazione prove che non abbiano già
sottoposto al giudice a quo. Finalità:
Economia processuale.
Strumento incisivo per il resistente.
RDG è stato utilizzato spesso impropriamente dai difensori per godere dalla lunga (in
media 1 o 2 anni) dilazione dei tempi del processo.
Il giudice ha discrezionalità per poter sospendere il corso del processo con ordinanza
solo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o infondata. Nel caso pro-
cedesse con l’ordinanza di sospensione, questa non sarà impugnabile. Dopo il 1995 la
Cassazione ha sempre più stretto il campo di ammissibilità del RDG. Del procedimento
si occupa l’articolo 375 cpc.
La legge 69 del 2009 ha introdotto RDG d’ufficio ma proponibile solo dopo una prece-
dente decisione sulla giurisdizione. Legittimato è il giudice ad quem, ossia il giudice
indicato come munito di giurisdizione da parte del giudice adito che non ne era munito:
difatti se anche lui dubita della propria giurisdizione, non può decidere di rimettere il
47
giudizio e non esprimersi, ma può esperire, appunto, RDG . 48
(B) Il regolamento di competenza. È soggetto allo stesso procedimento anche il RDC .
Qui si tratta di una speciale impugnazione che le parti possono esperire contro le sen-
tenze o ordinanze che decidono sulla competenza per investire della questione della
sola competenza la Cassazione a sezioni semplice, sempre vincolante per tutti. Quindi
RDC non può avere valenza preventiva (≠ RDG) in quanto non esperibile da nessuno
prima di una pronuncia sulla competenza. L’articolo 324 specifica che questa costitui-
sce impugnazione ordinaria (≠ RDG). Il termine perentorio per esperire l’istituto di 30
giorni dalla comunicazione del suo dispositivo ad opera della cancelleria.
In particolare, quando l’ordinanza verta solo sulla competenza (affermandola o esclu-
dendola), l’art. 42 cpc impone alle parti RDC come unico mezzo giuridico per opporsi a
quella decisione – quando però questa non riguardi il merito: infatti all’articolo succes-
sivo, art. 43, viene disposto che la facoltativit&ag