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PRESUPPOSTO
Verificare se la parte abbia la capacità di stare in giudizio: la capacità processuale corrisponde in diritto sostanziale, alla capacità di agire, poter esercitare i propri diritti, ergo limitazioni riguardanti i minori. L'art. 75cpc indica i presupposti processuali affinché una parte possa costituirsi in giudizio. Bisogna anche verificare se il ricorrente ha la legittimazione ad agire, ossia se spetta il diritto di azione a colui che introduce la lite. Il soggetto legittimato ad agire è il titolare della situazione giuridica soggettiva, e che ha subito la lesione, che senza di quest'ultima non ha possibilità di proporre l'azione, e il giudice dichiara il difetto di legittimazione attiva, che impedisce anche la riproposizione del ricorso. Parallela alla legittimazione attiva, è la legittimazione a contraddire; quando si sbaglia ad individuare la parte resistente. Legittimazione e interesse al ricorso, non sono
perfettamente coincidenti. L'interesse non lo ha solo chi ha legittimazione al ricorso, ma anche legata alla possibilità di conseguire una utilità, sia di carattere materiale che morale. In generale chi non ha interesse al ricorso, non è legittimato ad agire, e chi non ha interesse a contraddire non è legittimato a contraddire. La sentenza favorevole è strumentale rispetto alla soddisfazione del ricorrente. Utilità del ricorso: vantaggio che si può trarre dalla sentenza favorevole che il ricorrente chieda venga emessa. L'interesse al ricorso dev'essere personale, deve riguardare direttamente il ricorrente. Attualità dell'interesse a ricorrere: il ricorso non può essere proposto in relazione a un danno solo eventuale, prospettato; la lesione dev'essere attuale al momento della proposizione del ricorso e deve sussistere fino alla decisione. Es. ordinanza di demolizione: emessa dal Comune; per proporre il
Il ricorso deve essere presentato da chi è proprietario, maggiorenne o, nel caso di una società, dal legale rappresentante. È necessario mantenere la situazione di lesione fino alla decisione. Pertanto, se l'amministrazione pubblica, nell'esercizio del potere di autotutela, si accorge che dopo il ricorso è stato ottenuto il permesso di costruire o è stato concesso un condono edilizio con finalità sananti, potrebbe annullare il provvedimento di demolizione, eliminando così la situazione di lesione. L'eventuale interesse attuale, personale e diretto che potrei ancora avere è il risarcimento.
Il profilo dell'attualità dell'interesse a proporre ricorso porta ad un'altra problematica, riguardante la natura degli atti amministrativi: se sono atti definitivi o meno, se è necessario impugnare solo atti definitivi e quindi il rapporto tra il ricorso e gli atti amministrativi impugnabili. La vecchia legge sui TAR stabiliva che il ricorso era ammesso.
sono contro l'atto definitivo, per cui per gli altri atti si dovevano proporre i ricorsi amministrativi di tipo gerarchico, per pervenire ad un atto definitivo per consentire il ricorso davanti al giudice amministrativo. L'atto definitivo era quello emanato dal massimo grado della gerarchia. La legge 1034/71 che ha sostituito questo regime, ha stabilito che non ci dovesse essere questa pregiudiziale dell'esperimento dei ricorsi gerarchici per proporre ricorso al giudice amministrativo, ma vi è la possibilità di impugnare un atto non definitivo. Per cui il ricorso gerarchico è facoltativo. Vi deve comunque essere lesione attuale. A differenza del ricorso straordinario. Se la lesione non è attuale, personale e diretta, il ricorso è inammissibile. Il provvedimento per essere impugnato deve essere efficace. Sotto il profilo dell'impugnabilità vi sono problemi riguardo a provvedimenti generali, es. un piano regolatore (oggi, piano urbanistico), che non sono atti definitivi ma che possono ledere interessi individuali.urbanistico comunale); quando va impugnato,subito? O al provvedimento di attuazione? Quale atto va impugnato? La risposta non è agevole, perché in tal caso, bisogna verificare l'interesse concreto del soggetto che intende impugnare; se il titolare vuole immediatamente costruire sul mio suolo, ma di cui sarà prevista l'espropriazione nel piano regolatore, allora quest'ultimo dovrà essere impugnato; in mancanza sarà, in caso di interesse concreto, impugnabile il provvedimento espropriativo. Ad es. un atto endoprocedimentale, e così gli atti preliminari, istruttori, prodromici, non recando una lesione concreta, attuale, non sono impugnabili prima del provvedimento definitivo. Saranno impugnabili insieme al definitivo. Anche gli atti esecutivi non sono impugnabili se non insieme all'atto che sta a monte. Riguardo agli atti di tipo regolamentare: non recano una lesione immediata, possono essere impugnati unitamente agli atti
Applicativi che concretizzano la lesione. Riguardo agli atti di tipo confermativo (che confermano gli atti precedenti): es. confermato l'ordine di demolizione; la lesione vera è provocata dall'atto originario, percui non è impugnabile, o comunque da solo, l'atto confermativo.
Rispetto al silenzio: il silenzio significativo (diniego o assenso) è impugnabile; art. 20 l.241/90. Il silenzio non significativo: l'art. 31cpa prevede l'impugnazione del silenzio, quale silenzio inadempimento o rifiuto.
30/04/2021 atti di impulso di parte (ricorsi) Il secondo correttivo al cpa ha inserito anche la previsione formale del ricorso. Anche in riferimento al ricorso è stata introdotta la tendenza alla sinteticità del processo. Anche fissando il numero massimo di pagine di ogni redazione. Sono fissate modalità consigliate di redazione degli atti per agevolare il compito del giudicante, anche se non sono requisiti a pena d'inammissibilità.
Oltre la sinteticità, si "tende" allachiarezza, ex art. 40cpa: distintamente, cioè proposti con ordine inequivocabile:(necessaria l'intestazione del tribunale cui è rivolto il ricorso, perché la parte resistente deve poter sapere per potersi costituire, o proporre ricorso incidentale; se manca l'intestazione il ricorso è inammissibile, salvo l'errore ricorre tra tar capoluogo e sua sezione, perché tale errore non incide sull'individuazione del tribunale). (segue l'epigrafe del ricorso, cui vanno inseriti gli elementi identificativi lett. a).
lett. a: le generalità, in modo che sia certa l'individuazione delle parti. Necessario anche alla verifica della legittimazione a presentare ricorso.
Lett. b: oggetto della domanda cioè indicare l'obiettivo in relazione al quale è proposto il ricorso. Es. l'annullamento di un atto, l'indicazione dell'atto, data
d’emissione e dachi è stato emesso, e l’indicazione della data in cui è stato notificato al ricorrente.Lett. c: esposizione sommaria dei fatti, cioè narrare in maniera chiara e sintetica ma altempo stesso con completezza, quali sono i fatti alla base dell’emanazione delprovvedimento impugnato.
Lett. d: nell’esporre i motivi, cioè il fatto, poi il diritto (cui non vi è l’inammissibilità, aquesto livello, per eventuali errori sul richiamo di norme). Necessaria la specificità apena di inammissibilità (e che regge anche dinanzi alla previsione dell’art. 21octies l241/90).
Lett e: mezzi di prova, cioè quelli del processo civile eccetto il giuramento el’interrogatorio formale.
Lett. f: chiedere in definitiva, oltre la causa petendi, il petitum, ergo le conclusioni, illoro collegamento.
Art. 24cpa comb. disp. lett g dell’art.40cpa
Art. 44cpa prima parte (1° e 2° comma): vizi del
In sostanza il ricorso è nullo nell’ipotesi sub g dell’art. 40 cpa e inammissibile neglialtri casi quando vi è assoluta incertezza. Le conseguenze sono formalmente diversema nella pratica sono le stesse.
03/05/2021 notificazione del ricorso (vizi 44.3 e 44.4cpa)
Tale notificazione è indispensabile affinché la controparte
riceva notizia del ricorso. L'art. 41 cpa e in generale il cpa fa molti rinvii al cpc. Al 41.2 cpa vengono presi 3momenti come dies a quo per la tempestività dell'impugnazione: notificazione, comunicazione e pubblicazione; ciò in base a se l'atto debba essere portato a conoscenza della parte, es. un atto generale rivolto alla collettività. Vale il momento verificatosi per primo. L'onere della notificazione (di regola di 60gg, o di 30 nelle altre fattispecie o termine ancora minore previsto dalla legge) è assolto nei confronti della p.a. e dei terzi, ex 41.3cpa e 41.4cpa. Competente a fare la notificazione è sia l'ufficiale giudiziario sia il tribunale di destinazione dell'atto stesso. Comunque le modalità di notificazione si sono accresciute nel tempo. Es. i difensori possono su autorizzazione a notificare, appunto notificare in proprio, per posta, anche se doveva notificarsi nel proprio territorio comunale. Traspedizione e ricezione, la norma prima diceva che per verificare la tempestività della notifica bisognava tener conto della data della ricezione, poi intervenne la Corte Costituzionale, che dichiarò l'incostituzionalità, perché l'onere era di un terzo ossia delle poste, eritenne per il ricorrente tempestiva la notifica se effettuata nei 60gg, ma la ricezione è importante per il resistente perché i termini previsti dalla legge per costituirsi in giudizio o per la fissazione dell'udienza cautelare, o ricorso incidentale, si ha da tale data. Quindi i momenti in cui si intende perfezionata la notifica sono due, il primo per il ricorrente e il secondo per la resistente. Notifica a mezzo pec: è ricondotto a unità il termine di perfezionamento della notificazione (spedizione e ricezione). Tale modalità è fruibile da tutti gli avvocati. Ma alcune pa e non tutti i controinteressati hanno la pec, per cui tale modalitànon restafruibile nei confronti dei controinteressati cui non è nota la pec. In caso di er