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Le funzioni giurisdizionali

Le funzioni giurisdizionali sono composte da due presidenti e dodici consiglieri e anche qui il quorum per la validità delle decisioni è di 5 magistrati. Il Consiglio di Stato e i Tar sono organi collegiali, non sono previste udienze dinanzi a un giudice monocratico e la composizione del collegio giudicante è di 5 magistrati.

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO DI STATO svolge una funzione molto importante ossia istituzionale all'interno dello stesso Consiglio scelto fra magistrati che abbiano esercitato per almeno 5 anni funzioni direttive con decreto del Presidente delle Repubblica. La scelta però non è del P. della R., ma vi è una proposta del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato, l'atto più rilevante di questo procedimento complesso di individuazione del Presidente del Consiglio di Stato è proprio il parere espresso dal Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Stato funziona in due composizioni.

particolari: ADUNANZA GENERALE e ADUNANZA PLENARIA. L'ADUNANZA GENERALE è composta dal presidente del Consiglio di Stato e da tutti i magistrati e consiglieri di Stato in servizio, la competenza di questa adunanza è quella consultiva cioè esprimere pareri su affari particolarmente importanti per i quali tali pareri siano richiesti ad es. sugli schemi degli atti normativi o atti regolamentari del governo. In alcuni casi la relazione del parere è affidata a commissioni speciali sempre di carattere consultivo che sono istituite dal presidente del Consiglio di Stato quando il parere sia richiesto su materie di natura indeterminata. L'art. 33 del T.U. del Consiglio di Stato pone una norma importante di garanzia per la distinzione fra funzione consultiva e giurisdizionale del Consiglio di Stato; stabilendo che per le questioni che possono formare oggetto di un ricorso giurisdizionale e quindi sulle questioni sulle quali il Consiglio si può trovare adecidere poteri giurisdizionali, non può essere richiesto il parere dell'adunanza generale perché altrimenti lo stesso giudice si troverebbe ad esaminare la stessa questione prima in sede consultiva poi in sede giurisdizionale. Quando è richiesto il parere del Consiglio di Stato? Un'ipotesi importante è contenuta nell'art. 17 della legge 400/88 che disciplina i regolamenti, per i regolamenti del Governo e del consiglio dei ministri è richiesto il parere del Consiglio di Stato. Un'altra ipotesi importante è quella dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, poi il parere è richiesto su schemi generali di contratti, accordi e convenzioni disposti dall'amministrazione e sugli schemi degli atti normativi. La seconda composizione particolare del Consiglio di Stato è l'adunanza plenaria composta dal presidente del consiglio di stato e da 12 consiglieri che sono 4 designati dal presidente del Consiglio di Stato. Questa

adunanza svolge una funzione giurisdizionale, decide le controversie in due casi; quando le sezioni semplici rimettono la decisione all'adunanza plenaria perché su quella determinata questione si può creare un contrasto di giurisprudenza, quindi in presenza di precedenti contrastanti tra di loro e in presenza di norme la cui portata può determinare un contrasto di giurisprudenza, le sezioni semplici possono rimettere la questione all'adunanza plenaria, anche se la decisione di questa adunanza non è vincolante per gli altri giudici ma costituisce un punto di orientamento importante per la decisione degli altri giudici. Quindi nei successivi giudizi, i Tar e il Consiglio di Stato non sono tenuti a conformarsi a quanto detto dall'adunanza plenaria però è un precedente che di fatto vincola la decisione, tanto è vero che se una sezione si distacca da quanto già detto dall'adunanza plenaria succede che rimette la

La questione all'adunanza plenaria, in altri casi è proprio il presidente del Consiglio di Stato che, in presenza di una questione di particolare importanza, riserva l'assegnazione del ricorso all'adunanza plenaria. Il processo dinanzi all'adunanza plenaria si svolge come il processo dinanzi alle sezioni.

Il GIUDICE DI PRIMO GRADO SONO I TAR che sono organi di giustizia amministrativa di primo grado, la giurisdizione dei Tar corrisponde al territorio nazionale e quindi è istituito un tribunale amministrativo per ogni regione e la sede dei Tar è la sede del capoluogo della regione. Nelle regioni più grandi in cui i contenziosi sono maggiori, sono istituite sezioni stanziate in altre città, ad esempio in Lombardia c'è la sezione di Milano e la sezione di Brescia, in Lazio la sezione di Roma e Latina, in Campania la sezione di Napoli e Salerno.

Il Tar del Lazio è investito di un contenzioso più ampio ed è composto nel capoluogo Roma.

È articolato in tre sezioni. Un altro Tar particolare è quello del Trentino Alto Adige perché è articolato in due sezioni autonome che sono quelle di Trento e Bolzano. Quest’ultima ha un ordinamento particolare per via della presenza di due gruppi linguistici quello tedesco e quello italiano, e quindi i componenti della sezione di Bolzano devono appartenere in egual numero ai gruppi linguistici. La metà dei componenti è nominato dal Consiglio Provinciale di Bolzano e la sezione autonoma di Bolzano è competente a decidere sui ricorsi contro atti o provvedimenti della p.a. che hanno sede nella provincia di Bolzano. Particolare è anche la composizione della sezione di Trento che vede la presenza di due magistrati laici non togati nominati dal Consiglio provinciale di Trento. La particolarità delle sezioni di Trento e Bolzano è che si ha una sorta di divisione di competenze fra le due sezioni, la sezione di Trento è

tenuta a giudicare gli atti emanati dagli organi facenti parte della provincia di Trento e la sezione di Bolzano per quelli di Bolzano. In caso di contrasto fra competenze decide il Consiglio di Stato. Si ha una particolare composizione del Consiglio di Stato quando è chiamato a decidere sui ricorsi, sugli appelli della sezione di Bolzano, il Consiglio deve decidere e nel collegio deve essere presente un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesco della provincia di Bolzano. Un'altra particolarità è presente nella regione Sicilia qui non riguarda il tar Sicilia, ma il giudice di secondo grado cioè il Consiglio di giustizia amm. della regione Sicilia e la peculiarità è data dalla presenza di magistrati che corrispondono ai consiglieri di Stato e membri laici nominati dalla giunta regionale siciliana, possono essere appellati solo al Consiglio di giustizia amm, regione Sicilia. Soltanto in presenza di contrasti giurisprudenziali, il

Consiglio di giustizia amm. può rimettere la questione all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Queste peculiarità di queste regioni sono importanti perché si riflettono su un peculiare regime della composizione dei Tar.

La MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA è composta da un presidente del Consiglio di Stato, i presidenti delle sezioni del consiglio, i presidenti dei Tar, i consiglieri di Stato e quelli dei Tar. Alla magistratura amm. si accede tramite concorso, il concorso ai Tar è di secondo grado cioè vi possono partecipare solo persone che abbiano già superato un concorso pubblico e al Consiglio di Stato si accede anche tramite concorso e per quanto riguarda un quarto per nomina con decreto del P. della R.. i magistrati amm. godono di garanzie a tutela dell'autonomia dell'esercizio della funzione giurisdizionale e quindi non possono essere rimossi dalla loro funzione se non per deliberazione.

dell'organodell'autogoverno della magistratura amm. Un aspetto che fa più discutere è quellodell'attribuzione ai magistrati amm. di incarichi esterni, possono essere attribuiti incarichipresso la Presidenza della Repubblica, del Parlamento, del Consiglio dei Ministri, CorteCost. e ministri e altri organi di rilevanza costituzionale. Questo aspetto se da una parte fadiscutere dall'altra i magistrati acquisiscono una esperienza amm., utile anchenell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale e cioè acquisiscono quelleconoscenze, competenze dei magistrati amministrativi dei magistrati specializzati infunzione della normazione che vanno ad applicare. Una volta chiarito l'assetto istituzionale dei tar e del Consiglio di Stato si può esaminareil processo amministrativo. Come già detto la giurisdizione del giudice amministrativo siarticola nella giurisdizione esclusiva, di merito, dilegittimità. L'azione principale che è proposta al giudice amministrativo è quella dell'annullamento del provvedimento che mira all'eliminazione dell'atto con efficacia ex tunc. Il carattere importante dell'azione di annullamento è il termine previsto per il ricorso che è un termine di decadenza, il giudizio ha ad oggetto l'atto e i suoi diritti e si conclude con una sentenza demolitoria cioè una sentenza che ripristina la situazione estinta dall'atto, nel senso di obbligare l'amministrazione a conformarsi a quanto stabilito dal giudice con la sua decisione. L'azione di accertamento si ritiene generalmente esperibile nell'ambito della giurisdizione esclusiva proprio perché l'azione di accertamento ha per oggetto diritti soggettivi quindi situazioni che il giudice conosce nell'ambito della giurisdizione esclusiva. L'azione di accertamento però è esperibile anche in

Altri casi es. nell'ambito del giudizio sul silenzio che è un giudizio esperito quando l'amministrazione resta inerme rispetto alla domanda proposta dalla parte.

LE CONDIZIONI GENERALI DELL'AZIONE PROPOSTA DINANZI AL GIUDICE AMM.

Occorre distinguere i presupposti processuali che sono la giurisdizione e la competenza del giudice, la capacità di stare in giudizio del ricorrente. Sono condizioni che devono sussistere perché il giudice possa statuire il merito e se queste condizioni non sussistono il giudice non decide la causa del merito e quindi il giudizio si conclude con una pronuncia diversa dalla pronuncia di merito. Una pronuncia che ha per oggetto per es. l'affermazione dell'inesistenza della giurisdizione e competenza del giudice o capacità delle parti.

Le condizioni generali dell'azione sono: la legittimazione e l'interesse a ricorrere, sono regolati da norme sostanziali e non da norme processuali e guardano il merito.

dellapretesa e quindi la pronuncia che decide su questi aspetti non è una pronuncia che si limita a verificare aspetti processuali della vicenda, ma è una pronuncia che ha ad oggetto as
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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Scognamiglio Andreina.