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DEPOSITO DEL RICORSO E DEGLI ALTRI ATTI PROCESSUALI
art. 451. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.
È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.
La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
La
La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO art. 491. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede consentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è
tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.
COSTITUZIONE DELLE PARTE INTIMATE art. 461. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.
4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei
casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.INTERVENTO art. 281. Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenirvi, senza pregiudizio del diritto di difesa.
2. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova adiuvandum/escludendum).
(intervento ad
3. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento.
INTERVENTO VOLONTARIO IN CAUSA art. 501. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi
dell'articolo 40, comma 1, lettera d). 2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza. INTERVENTO PER ORDINE DEL GIUDICE art. 51 1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte dichiarare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalità di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo. 1. INAMMISSINIBILITÀ - errore nella notifica: notificare a una PEC che non ha valore legale salvo che l'atto raggiunga comunque il suo scopo con lacostituzione in giudizio;- carenza di interesse o ragioni ostative alla pronuncia di merito;- errore sulla selezione degli atti si impugnano atti che non sono lesivi o perché non si riesce ad individuare negli atti endo-procedimentali e presupposti la valenza lesiva;
2.IRRICEVIBILITÀ: il ricorso è tardivo ed è proposto oltre i termini di 60 gg o 30 gg;
3. IMPROPONIBILITÀ: si sbaglia il foro;
4. IMPROCEDIBILITÀ:- mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato;- ragioni ostative alla pronuncia di merito;- sopravvenuta carenza dell'interesse; Cessazione del materia del contendere sono modificazioni che riguardano la posizione del ricorrente e che determinano per ragioni differenti l'inutilità della decisione quindi l'improcedibilità del ricorso: nel primo caso la causa è esterna al provvedimento per una valutazione soggettiva (impugno un concorso al TAR ma nel frattempo ne vinco un altro), nel
secondo caso la res litigiosa non è più tale, perché l'assetto originario del rapporto in relazione al provvedimento tra privato e PA (ad esempio il provvedimento che avevo impugnato è stato annullato dalla PA) è cambiato.
PARTI NECESSARIE E EVENTUALI
Le parti necessarie sono ricorrente e PA. I controinteressati, parti eventuali, emergono quando gli effetti dell'atto ledono il privato che impugna ma sono favorevoli, producono benefici, alla posizione giuridica di un terzo, che valuterà se intervenire e a cui va notificato il gravame.
DISCREZIONALITÀ PA
Discrezionalità tecnica pienamente sindacabile con supporto del ctu nell'ambito dell'istruttoria.
La discrezionalità pura è sindacabile solo quando è irragionevole e illogica (cioè quando la volontà amministrativa non supera un esame minimo di logicità e quindi l'uomo medio con il suo metro di valutazione può).
apprezzarne la irragionevolezza).
IL SILENZIO ASSENSO E DINIEGO
Il silenzio non è un atto ma un comportamento.
D.E. La SCIA non si può impugnare ma posso chiedere l'amministrazione di agire in autotutela e posso impugnare al TAR l'eventuale diniego.
Il silenzio assenso non è una norma di favor per il privato in quanto il CDS dice che se il privato non ha i requisiti astratti per ottenere il titolo non si forma il silenzio assenso. È il privato che deve fornire la prova astratta di avere tutti i requisiti. Ciò non è assolutamente previsto dalla norma.
Impugnativa silenzio diniego ==> impugnazione di un "no virtuale".
Principio doppia conformità: un immobile abusivo per essere sanato, è necessario che sia conforme non solo al piano vigente in cui l'abuso fu commesso, ma anche a quello ora vigente.
Atti ad efficace generale no obbligo di motivazione e in questo caso non c'è una notificazione diretta;
atto ad efficacia diretta obbligo di motivazione con normale valutazione del termine perché si presume che l'atto ad efficacia diretta ci venga notificato in quanto tale atto circoscrive la dinamica del rapporto al cittadino e all'amministrazione che emana l'atto. È l'unica forma di controllo sull'operato della PA. Se esisto criteri di valutazione, no obbligo di motivazione. Arma più forte della PA è la discrezionalità. Limiti nei rapporti fra privato e pa in una sentenza di incostituzionalità: un atto amministrativo che sia stato emanato secondo una legge dichiarata incostituzionale non viene travolto dagli effetti retroattivi se quell'atto diventa inoppugnabile.
ORDINANZE PROPULSIVE DI RIESAME
Ordinanze di riesame quando la pa è OBBLIGATA dal tar o cds a riesaminare una determinata fattispecie. Se il riesame si conclude positivamente non è finita perché se non c'è una
espressa prevista dalla legge.
ATTI E COMPORTAMENTI
Il giudice amministrativo conosce sia degli atti che dei comportamenti:
ATTI: abbiamo la certezza che la volontà sia trasfusa nel provvedimento (abbiamo la motivazione). Gli atti possono generare un legittimo affidamento
COMPORTAMENTI: noi possiamo dedurre la volontà amministrativa ma non abbiamo la certezza che essa sia tale. Secondo la giurisprudenza un mero presunto comportamento non può mai generare un affidamento (edificio abusivo, l'amministrazione non fa niente, non si può presumere che l'edificio non sia più abusivo). Il comportamento non ha la forma della funzione: l'essenza dell'azione amministrativa è il procedimento che può iniziare su istanza di parte o d'ufficio.
LA TEORIA DEI COMPORTAMENTI
Nasce per creare ordine e logicità in quella matassa espropriazioni complicatissima rappresentata dalle espropriazioni senza potere, le cc.dd. sine titulo.
quelle - per intenderci - che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale categoria nasce quindi dal diritto di proprietà e in materia di espropriazione, per poi divenire una categoria generale.
Il testo unico prevede la facoltà da parte della PA di occupare anticipatamente i beni sui quali intende realizzare l'opera. Occupazione d'urgenza ==> se io intendo realizzare un'università che è un'opera pubblica perché ho dei fondi, per non perdere i fondi, occupo la proprietà privata e inizio a costruire e mi impegno entro un certo termine ad acquisire il titolo, cioè ad emanare il decreto di esproprio che produce l'effetto traslativo e che rende la PA titolare del diritto di edificare. Quando scadano i termini per occupare la proprietà e non si è concluso il procedimento espropriativo (giuridicamente si sta occupando un'area non propria), secondo l'Europa dovrebbe
esserci la restituzione del bene, mentre in Italia prevale l'interesse pubblico. Così