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FONTI DELLE OBBLIGAZIONI:
Le obbligazioni possono sorgere da:
1) Contratto.
2) Fatto illecito.
3) Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico: promesse
unilaterali, titoli di credito, gestione d’affari, pagamento dell’indebito, arricchimento senza
causa ed imposizione tributaria.
** Tali fattispecie di dicono fonti delle obbligazioni. La classificazione accolta nell’attuale codice
corrisponde a quella adottata da Gaio, nelle Res Cottidianae, il quale distingueva tra obbligazioni da
contratto, da delitto e da “variae figurae”. Il legislatore ha ripudiato la quadripartizione gaiana, che si
ritrovava nelle Istituzioni di Giustiniano.
Il codice civile prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione, a prescindere
dalla fonte cui l’obbligazione concretamente discende.
Alla nozione di obbligazione si contrappone la nozione di obbligazione naturale = la quale si ha quando
una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti di cui si è appena detto, bensì
in esecuzione di un dovere morale o sociale.
In tal caso il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di
obbligazione naturale; ma se la esegue, non può chiederne la restituzione.
Quest’ultimo effetto presuppone:
La spontaneità dell’esecuzione, cioè che la prestazione sia eseguita senza coazione.
La capacità del soggetto che esegue la prestazione.
La proporzionalità tra la prestazione eseguita ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e
l’interesse da soddisfare.
Il diritto dell’accipiens di non restituire la prestazione effettuata a suo favore in adempimento di
un’obbligazione naturale costituisce l’unico effetto dell’obbligazione naturale stessa.
Talune ipotesi di obbligazione naturale:
1) Debito di gioco.
2) Obbligo di eseguire la disposizione fiduciaria.
3) Debito prescritto.
Sono espressamente previste dalla legge: che non concede al creditore di chiederne giudizialmente
l’adempimento, ma solo il rifiutare la restituzione di quanto eventualmente percepito.
Si ritiene che costituiscano adempimento di obbligazione naturale le prestazione gratuite, diverse
dalla donazione, effettuata a favore del convivente more uxorio, il pagamento spontaneo di interessi
pattuiti oralmente in misura extralegale, l’adempimento spontaneo di una disposizione testamentaria
orale, le prestazione effettuate a favore di parenti nei cui confronti non sussista un obbligo alimentare,
l’adempimento del debito che residua dopo l’esecuzione del concordato. Pag. | 9
** Seppure consistano in prestazioni gratuite non dovute, ma non ripetibili se spontaneamente
eseguite, non costituiscono adempimento di obbligazione naturale le attribuzioni effettuate per
riconoscenza, o in considerazione dei meriti del beneficiario, o per speciale remunerazione.
I soggetti del rapporto obbligatorio:
I soggetti attivo e passivo del rapporto obbligatorio debbono essere determinati o quanto meno
determinabili. Talora la titolarità (passiva) del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità
della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene obbligazione propter rem =
obbligazioni reali.
L’obbligazione a soggetto determinabile va tenuta distinta dall’obbligazione “ambulatoria”, in cui la
trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a
chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione.
Obbligazioni plurisoggettive: Obbligazioni solidali:
Perché sussista un rapporto obbligatorio è Obbligazione plurisoggettiva obbligazione
indispensabile la presenza di almeno due solidale passiva, va riservato che:
soggetti: il debitore ed il creditore. È possibile che a) Nei rapporti esterni fra debitore e
l’obbligazione faccia capo anche a una pluralità di creditore, valgono i seguenti princìpi:
soggetti. Il creditore può rivolgersi, per
Questa ipotesi ricorre nel caso in cui: ottenere l’intera prestazione, ad
uno qualsiasi ovvero a taluni, a
1) Obbligazione solidale, che si ha quando: sua scelta, dei coobbligati. Il
Ciascuno dei debitori è obbligato coobbligato richiesto della
ad effettuare, a favore dell’unico prestazione non potrà esimersi
creditore, l’intera prestazione e dall’adempimento integrale; salvo
l’esecuzione, fatta da uno qualsiasi che la legge ovvero il titolo non
di essi, ha effetti liberatorio a prevedano, a suo favore, il
beneficio di escussione
favore di tutti gli altri. = onere
“obbligazione solidale passiva”. dei creditore di procedere
Ciascuno dei più creditori ha preventivamente nei confronti di
diritto, nei confronti dell’unico altro condebitore.
debitore, all’intera prestazione e L’effettuazione integrale della
l’esecuzione fatta a favore di uni prestazione, ad opera di uno dei
dei creditori estingue coobbligati, estingue
l’obbligazione. “obbligazione l’obbligazione, con conseguente
solidale attiva”. liberazione di tutti gli altri da ogni
2) Obbligazione parziaria, che si ha quando: ulteriore obbligo nei confronti del
Ciascuno dei più debitori è tenuto creditore.
ad eseguire una parte soltanto Il condebitore, cui sia richiesta
dell’unitaria prestazione deve l’esecuzione della prestazione,
essere eseguita, da ciascuno dei può opporre al creditore le
eccezioni comuni,
quali deve pagare per la sua parte, ma non quelle
dagli altri condebitori. personali altrui.
“obbligazione parziaria passiva”. La costituzione in mora di uno dei
Ciascuno dei più creditori ha condebitori in solido non vale a
diritto ad una parte soltanto costituire in mora gli altri.
dell’unitaria prestazione, mentre Gli atti con i quali il creditore
la restante parte della medesima interrompe la prescrizione contro
prestazione deve essere eseguita P a g . | 10
a favore singolarmente per la uno dei debitori in solido hanno
quota di rispettiva spettanza. effetto anche riguardo agli altri
“obbligazione parziaria attiva”. condebitori.
La rinuncia, da parte del creditore,
L’art 1294 stabilisce il principio secondo cui, in alla solidarietà a favore di uno dei
caso di pluralità di debitori di una medesima condebitori non incide sulla
prestazione, gli stessi “sono tenuti in solido”, se natura solidale dell’obbligazione
dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: degli altri condebitori.
“presunzione di solidarietà passiva”. La transazione, stipulata dal
creditore con uno dei condebitori,
La regola tende a tutelare il creditore: il creditore che abbia ad oggetto l’intero
di un’obbligazione solidale (passiva) si trova debito, non produce effetti nei
infatti in una situazione più favorevole rispetto a confronti degli altri; quest’ultimi
quella del creditore di un’obbligazione parziaria possono però dichiarare di
(passiva). volerne profittare; e questo loro
diritto non può essere escluso da
In caso di pluralità dei creditori, si ritiene invece clausole inserite in transazione.
che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi b) Nei rapporti interni fra i coobbligati,
espressamente previste dalla legge ovvero dal valgono i seguenti princìpi:
titolo. Il carico della prestazione si
divide fra i vari condebitori in
parti che si presumono eguali.
Se uno dei condebitori ha
corrisposto al creditore l’intera
prestazione, ha diritto di
richiedere a ciascuno degli altri la
parti di rispettiva competenza.
Se invece l’obbligazione è sorta
nell’interesse esclusivo di uno dei
condebitori, l’altro che abbia
effettuato l’intera prestazione ha
diritto di richiedere a
quest’ultimo il rimborso
dell’intera prestazione eseguita.
Nell’ipotesi in cui o più degli
obbligati in via di regresso risulti
insolvente, la perdita si ripartisce
fra tutti gli altri condebitori.
Le obbligazioni si distinguono in:
Obbligazioni indivisibili: Obbligazioni divisibili:
Sono quelle obbligazioni che hanno ad oggetto Sono tutte quelle obbligazioni che possono essere
una prestazione non suscettibile di adempimento divise, ad esempio: quella avente ad oggetto la
parziale o: dazione di una somma di denaro.
Per sua natura.
Per volontà delle parti.
In caso di obbligazione indivisibile, l’erede non
può dare una parte soltanto della prestazione, ma
ciascuno è richiesto per l’intero P a g . | 11
Tale distinzione ha importanza in tema di obbligazioni plurisoggettive: l’obbligazione plurisoggettiva
indivisibile è solidale.
Elementi essenziali delle obbligazioni, non è presente una vera nozione di tale obbligazione.
Prestazione = oggetto del rapporto obbligatorio. Interesse del creditore = art 1174.
La prestazione cui è tenuto il debitore deve:
a) Essere suscettibile di valutazione economica.
b) Rispondere ad un interesse del creditore ( anche non patrimoniale).
In relazione al tipo di prestazione dovuta, le obbligazioni si distinguono tradizionalmente a seconda
che la stessa consista:
1) In un dare = trasferimento del diritto si un bene ovvero la consegna di un bene: se il bene è
specifico obbligazione specifica, se il bene è determinato solo nel genere obbligazione
generica.
2) In un facere = compimento di un’attività materiale o giuridica.
La distinzione in tale categoria:
i) Obbligazioni di mezzi = in cui il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività,
senza peraltro garantire che il creditore consegua il risultato sperato-
ii) Obbligazioni di risultato = in cui il debitore è tenuto invece a realizzare un
determinato risultato quale esito della propria attività: il risultato sperato fa parte
della prestazione dovuta.
3) In un non facere = osservanza di una condotta omissiva, consistente in un non dare ovvero in
un non facere in senso stretto obbligazione negativa.
La prestazione si distingue ancora in:
Fungibile = se per il creditore non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali di chi la
segue.
Infungibile = nel caso contrario.
Per l’esistenza di un’obbligazione è necessario che la prestazione dovuto sia possibile, lecita e
determinata, o quanto meno determinabile.
L’oggetto Oggetto dell’obbligazione è la “prestazione” dovuta.
Nelle obbligazioni di