Appunti di diritto privato II
Diritti reali – pubblicità – successione e diritti di famiglia.
Argomenti trattati durante il corso
- Diritti reali (libro III del Codice civile).
- Trascrizione (libro VI del Codice civile).
Modo per pubblicizzare l’acquisto di un immobile. La trascrizione è uno strumento per la soluzione di conflitti tra soggetti acquirenti di diritti reali su beni.
È un mezzo di pubblicità che si riferisce agli immobili o ai mobili registrati.
La trascrizione è uno strumento che serve per tutelare i terzi e può sanare alcune invalidità dell’acquisto. Per la trascrizione richiesta presso l’ufficio dei registri immobiliari nella circoscrizione in cui si trova il bene.
Ci sono alcune zone d’Italia che non riconoscono la trascrizione:
- Trento. Riconoscono l’intavolazione: sistema di
- Bolzano. Pubblicità immobiliare adottato in quei
- Trieste. Paesi che facevano parte dell’Impero
- Belluno. Austro-Ungarico.
- Gorizia.
- Alcune città del Bresciano. Nel sistema tavolare i registri prendono il nome di “libri fondiari”.
- Successioni (libro II del Codice civile).
- Famiglia (libro I del Codice civile).
Diritti reali
Diritti reali: definizione diritti su “una cosa”, ossia su una res. I diritti reali sono contrapposti ai diritti di credito o di obbligazione.
Diritti reali o assoluti e diritti di obbligazione o di credito
Diritti reali o Assoluti (sciolti da qualsiasi legame):
- Valgono erga omnes, ossia nei confronti di tutti.
- Attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto.
- Possono essere fatti valere solo nei confronti di alcuni soggetti determinati.
- Possono nascere da contratto ma non solo.
- Sono 7.
Caratteristica dei diritti reali: il diritto si sequela; il titolare del diritto reale rimane tale anche se la proprietà del bene su cui ha il diritto passa ad altri.
= Diritto di godimento su cosa altrui.
Diritti di obbligazione/di credito o Relativi:
- Tali diritti attribuiscono al creditore (soggetto attivo) la possibilità di pretendere dal debitore una certa prestazione.
- Relativi nei confronti di un’altra persona (creditore/debitore).
- Sono relativi alla controparte del contratto.
- Nascono solo da contratto.
- Alcuni, come ad esempio la locazione, l’affitto e il mutuo, si avvicinano ai diritti reali.
La differenza tra i diritti assoluti e i diritti relativi sta nel contenuto.
Diritti reali: numero chiuso. Perché? Con il numero chiuso limita il commercio dei beni.
- Proprietà.
Diritti reali di godimento e di garanzia
Diritti reali di godimento: sfruttare il bene di un altro per un godimento personale.
- Usufrutto.
- Uso.
- Abitazione.
- Servitù prediali.
- Superficie.
- Enfiteusi (non più utilizzata).
Diritti reali di garanzia:
- Pegno.
- Ipoteca.
Cause legittime di prelazione, possono essere usati e dichiarati tali per mezzo della pubblica autorità.
Beni
Art. 810 c.c. Nozione di bene: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. I beni sono una species nel genus delle cose.
Distinzione tra beni
- Materiali e immateriali.
Le energie sono beni materiali. I beni immateriali sono beni creati dall’uomo in quanto non esistono in natura.
- Immobili e mobili:
- Immobili per legge art. 812 c.c.
- Immobili per natura art. 812 c.2.
- Mobili: art. 812 c.3 + art. 814 (bagni = rotonde o bagni galleggianti). “Sono mobili tutti gli altri beni”.
- Mobili registrati in appositi registri pubblici.
- Cose specifiche e cose di genere:
- Cose generiche: la cosa è individuata per la sua appartenenza al genus.
- Cose specifiche: la cosa possiede una sua individualità che la distingue all’interno del suo genere.
- Fungibili e infungibili (art. 1243 c.c.).
- Consumabili e inconsumabili (art. 995 c.c.).
- Deteriorabili e non deteriorabili (art. 996 c.c.). I beni deteriorabili sono oggetto di più consumazioni.
Beni pubblici
Beni pubblici (beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici):
Beni demaniali
Beni demaniali: art. 822 c.c.
Sono beni:
- Inalienabili. Art. 823 c.c. “I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano …”.
- Non usucapibili.
Possono essere naturali o artificiali. È possibile attraverso un provvedimento amministrativo o legislativo trasformare un bene demaniale in patrimonio disponibile art. 829 c.c. “Il passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa …”.
Beni del patrimonio indisponibile
Beni del patrimonio indisponibile: art. 826 c.2 – c.3. “I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Sono tutti quei beni che non fanno parte del demanio.
+ Beni di interesse storico e con funzioni pubbliche.
Caratteristiche:
- Non usucapibili. “Non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”.
- Possono essere oggetto di disponibilità limitata, ad es. una cava; regime particolare della concessione.
Beni del patrimonio disponibile
Non sono né beni del patrimonio indisponibile né di quelli demaniali.
Sono di proprietà dell’ente pubblico e seguono la disciplina del diritto comune = art. 828 c.1. “I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice”.
Particolari rapporti con i beni
- Universalità: art. 816 c.c. “È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti le universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici”.
Le universalità sono cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, hanno valore nell’insieme.
- Pertinenze: art. 817 e 818 c.c. “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa”.
Le pertinenze sono cose poste al servizio o all’ornamento di una cosa (es. garage). Le pertinenze sono legate o per natura o per volere dell’uomo.
- Frutti: art. 820 c.c.
- Frutti naturali: “Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. …”.
- Frutti civili: “… Sono frutti civili quelle che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.
Proprietà
Diritti reali “Proprietà”.
La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge e possiede una funzione sociale art. 42 Cost. “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.
Es. atto emulativo: non porta nessun beneficio al soggetto in quanto viene considerato come un danneggiamento.
Art. 832 c.c. “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Godere, disporre, pieno ed esclusivo
Godere: il godimento può essere:
- Statico: utilizzo.
- Dinamico: si riferisce alla capacità di sfruttarlo economicamente.
Disporre: può alienarlo e destinarlo ad un uso particolare.
Pieno: nel senso di “tendenzialmente senza limiti”.
Esclusivo: si può escludere dal godimento qualunque altra persona.
Azione di tutela della proprietà: rei vindicatio.
- “Usque ad inferos et usque ad sidera”: la proprietà non è limitata in altezza né in profondità.
- È imprescrittibile: non si perde mai salvo che vi sia una persona che l’ha utilizzata per almeno 20 anni.
- È imprescrittibile anche l’azione a difesa della proprietà, la quale serve per rivendicare il diritto.
Limitazioni e vincoli
Limiti di diritto pubblico:
- Vincoli urbanistici, artt. 871-872 c.c. (distanze dei fiumi, dal mare …): “Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali”.
- Vincoli idrogeologici, art. 866 c.c.
- Vincoli dei piani regolatori.
- Espropriazione per pubblico interesse, art. 834 c.c. + art. 42 Cost. Pagamento di un’indennità.
- Diritto di prelazione sui beni di valore urbanistico o archeologico.
Limiti di diritto privato: chiamati anche limiti legali di “buon vicinato”.
- Atti di emulazione, art. 833 c.c. “Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”.
- Immissioni, art. 844 c.c. se non superano la normale tollerabilità.
- Accesso da parte del vicino, art. 843 c.c.
- Distanze da costruzioni, art. 873 c.c. “… distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.
- Apertura di luce e vedute, artt. 900 e ss.
- Stillicidio, art. 908 c.c. “… le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo vicino”.
+ Servitù di stillicidio.
Diritti degli “eredi necessari o legittimari”. Devono ricevere necessariamente una parte dell’eredità i figli, il coniuge o i genitori.
Comunione
“Comunione”: la proprietà di un bene o di un diritto reale appartiene a più persone “Comunisti”.
- Art. 1100 c.c. “Quando la proprietà spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti”.
- “Quota determina diritti e vantaggi ma anche oneri e costi relativi.
- Comunione ordinaria: quando si può sciogliere in qualunque momento. La comunione ordinaria può essere di due tipi:
- Volontaria: dipende dalla volontà delle singole persone o a seguito di un testamento.
- Incidentale: non dipende dalla volontà dei partecipanti.
- Comunione forzosa: non ci si può sottrarre.
Ad es. androne del condominio: bene comune a tutti.
+ Art. 847 c.c.
- Le parti possono chiedere la divisione della comunione.
- Amministrazione: decisioni a maggioranza delle quote: art. 1105 c.c. “Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune …”.
Se la maggioranza non si ottiene “ciascun partecipante può rivolgersi all’autorità giudiziaria”. L’amministrazione spetta a tutte le persone.
- Disposizioni della quota: libera art. 1103 c.c. “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della sua cosa nei limiti della sua quota …”.
Per le disposizioni sulla quota non serve nessun consenso e questa si può vendere, ipotecare e dare in usufrutto.
- Disposizione dell’intero: consenso di tutti.
- Divisione: artt. 1111-1114-1112 c.c. “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”.
- Patto di indivisibilità: la comunione non è soggetta a divisione. Il patto non può eccedere i 10 anni e se li supera questi si riducono a 10.
Art. 1111 c.2 c.c. “Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore questo si riduce a dieci anni …”.
Condominio
“Condominio”: nasce nella città di Genova per ovviare al problema del territorio (non potendo costruire in larghezza, a causa del territorio, si costruisce in altezza): art. 1117 e ss. c.c. materia modificata nel 2013 ma senza modificare la sostanza.
Caratteristiche
- Alcune parti sono di proprietà esclusiva.
- Altre parti sono comuni a tutti: comunione forzosa.
- Comunione di servizi (non c’è solo comunione di beni ma anche di servizi in comune).
- Le spese sostenute sono in base alla quota: millesimi, corrispondenti alla cubatura delle parti della proprietà esclusiva.
- Obbligo di aver un amministratore: art. 1129 c.c.
- Obbligo di avere un regolamento condominiale: art. 1138 c.c. “Quando in un edificio il numero di condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione …”.
- Assemblee e delibere per la validità:
- Assemblea in prima convocazione: numero legale.
- Assemblea in seconda convocazione: maggioranza dei presenti.
- Artt. 1120-1121 c.c. per le innovazioni gravose o voluttuarie “Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto a particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa …”.
Figure particolari
Super condominio o condominio complesso: villaggi di condomini che condividono servizi in comune.
Condominio orizzontale: villette a schiera che appartengono solo alcune parti in comune (ad es. fognature).
Multiproprietà: godimento di un appartamento a più persone e la quota è rappresentata da una frazione di tempo.
Natura giuridica controversa:
- Multiproprietà diritto reale atipico.
- Multiproprietà azionaria: si costituisce una società e ogni azionista ha un’azione e può godere della sua quota per un tempo determinata detto “tempo di godimento”.
- Proprietà turnaria.
- Condominio atipico.
L’opinione prevalente è la seconda.
Possesso e detenzione
“Possesso e detenzione” è una situazione di fatto o “potere di fatto”, non un diritto.
- Il possesso è tutelato dall’ordinamento.
- Art. 1140 c.c. “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale …”.
- Figura simile al possesso è la “detenzione”: art. 1140 c.c. “… Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Detentore: possiede il corpore della cosa + animus detinendi.
Possessore: animus possidendi.
ANIMUS + CORPORE (animus possidendi e corpore retinere)
Usucapione e possesso
Perché si usucapisce? Usucapione “possesso prolungato nel tempo”.
Possesso:
- Potere di fatto.
- Riconosciuto dall’ordinamento e tutelato.
- Art. 1140 c.c. “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può ottenere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Proprietario, possessore; locatario o depositario, detentore.
Proprietario usufruttuario, possessore (può cedere in locazione l’appartamento) locatario, detentore.
Modi di acquisto del possesso
- A titolo originario: apprensione fisica + animus.
L’acquisto dipende da chi acquista il possesso e chi ha la cosa ma non ha l’animus: detentore.
Es. ladro: possessore in mala fede.
- A titolo derivativo:
- Consegna, effettiva o simbolica.
- Costituto possessorio: trasferimento del possesso ma mantenendo la detenzione (vendo il mio appartamento ma divento locatario).
Il costituto possessorio non bisogna confonderlo con la traditio brevi manu.
- Successione nel possesso: art. 1146 c.c. “Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione”.
- Accessione del possesso: art. 1146, c.2 c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
L’accessione del possesso o successione a titolo particolare avviene in due casi:
- Legato. Nella figura del legatario.
- Acquisto. Nella figura dell’acquirente = colui che acquista la proprietà mediante un contratto di proprietà.
L’acquirente può unire al suo possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
Caratteristiche del possesso
- Possessore: “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato
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