Appunti di diritto privato II (diritti reali – pubblicità – successione e diritti di famiglia).
Argomenti che verranno trattati durante il corso.
Diritti reali (libro III del Codice Civile).
Trascrizione (libro VI del Codice Civile).
Modo per pubblicizzare l’acquisto di un immobile. La trascrizione è uno strumento per la soluzione
di conflitti tra soggetti acquirenti di diritti reali su beni.
È un mezzo di pubblicità che si riferisce agli immobili o ai mobili registrati.
La trascrizione è uno strumento che serve per tutelare i terzi e può sanare alcune invalidità
dell’acquisto. Per la trascrizione richiesta presso l’ufficio dei registri immobiliari nella
circoscrizione in cui si trova il bene.
Ci sono alcune zone d’Italia che non riconoscono la trascrizione:
1. Trento. Riconoscono l’intavolazione: sistema di
2. Bolzano. pubblicità immobiliare adottato in quei
3. Trieste. paesi che facevano parte dell’Impero
4. Belluno. Austro-Ungarico.
5. Gorizia.
6. Alcune città del Bresciano. Nel sistema tavolare i registri prendono il
nome di “libri fondiari”.
Successioni (libro II del Codice Civile).
Famiglia (libero I del Codice Civile).
DIRITTI REALI: definizione diritti su “una cosa”, ossia su una res. I diritti reali sono contrapposti ai diritti
di credito o di obbligazione.
Diritti reali o Assoluti (sciolti da qualsiasi legame): Diritti di obbligazione/ di credito o Relativi:
Valgono erga omnes, ossia nei confronti di tutti. Tali diritti attribuiscono al creditore (soggetto
Attribuiscono al titolare una protezione nei attivo) la possibilità di pretendere dal debitore una
confronti di ogni soggetto. certa prestazione.
Possono essere fatti valere solo nei confronti di
alcuni soggetti determinati.
Possono nascere da contratto ma non solo.
Relativi nei confronti di un’altra persona
Sono 7. (creditore/ debitore).
Caratteristica dei diritti reali: Diritto si sequela il
titolare del diritto reale rimane tale anche se la Sono relativi alla controparte del contratto.
proprietà del bene su cui ha il diritto passa ad altri. Nascono solo da contratto.
= Diritto di godimento su cosa altrui. Alcuni (come ad esempio la locazione,
l’affitto e il mutuo) si avvicinano ai diritti
reali.
**la differenza tra i diritti assoluti e i diritti relativi sta nel contenuto.
Diritti reali: numero chiuso. Perché? Con il numero chiuso limita il commercio dei beni.
Proprietà.
Diritti reali di godimento: sfruttare il bene di un Diritti reali di garanzia:
altro per un godimento personale.
1. Usufrutto. 1) Pegno.
2. Uso. 2) Ipoteca.
Cause
3. Abitazione. legittime di prelazione, possono essere
4. Servitù prediali. usati e dichiarati tali per mezzo della pubblica
5. Superficie. autorità.
6. Enfiteusi (non più utilizzata).
Art. 810 c.c Nozione di bene: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. I beni sono una
species nel genus delle cose.
Distinzione tra beni:
Materiali e immateriali:
Le energie sono beni materiali. I beni immateriali sono beni creati dall’uomo in quanto non esistono
in natura.
Immobili e mobili:
1. Immobili per legge art. 812 c.c.
2. Immobili per natura art. 812 c.2.
3. Mobili: art. 812 c.3
+ art. 814 (bagni = rotonde o bagni galleggianti). “Sono mobili tutti gli altri beni”.
Mobili registrati in appositi registri pubblici.
Cose specifiche e cose di genere:
1. Cose generiche: la cosa è individuata per la sua appartenenza al genus.
2. Cose specifiche: la cosa possiede una sua individualità che la distingue all’interno del suo
genere.
Fungibili e infungibili (art. 1243 c.c.).
Consumabili e inconsumabili (art. 995 c.c.).
Deteriorabili e non deteriorabili (art. 996 c.c.). I beni deteriorabili sono oggetto di più consumazioni.
** Beni pubblici (beni appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici):
Beni demaniali: art. 822 c.c.
Sono beni:
1. Inalienabili. Art. 823 c.c. “i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e
non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano …”.
2. Non usucapibili.
Possono essere naturali o artificiali. È possibile attraverso un provvedimento amministrativo o
legislativo trasformare un bene demaniale in patrimonio disponibile art. 829 c.c. “il
passaggio di beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato
dall’autorità amministrativa …”.
Beni del patrimonio indisponibile: art. 826 c.2 – c.3. “I beni appartenenti allo Stato, alle province e
ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il
patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
** sono tutti quei beni che non fanno parte del demanio.
+ beni di interesse storico e con funzioni pubbliche.
Caratteristiche:
1. Non usucapibili. “Non possono essere sottratti ala loro destinazione, se non nei modi
stabiliti dalle leggi che li riguardano”.
2. Possono essere oggetto di disponibilità limitata (ad es. una cava) regime particolare
della concessione.
Beni del patrimonio disponibile:
Non sono né beni del patrimonio indisponibile né di quelli demaniali.
Sono di proprietà dell’ente pubblico e seguono la disciplina del diritto comune = art. 828 c.1. “i beni
che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole
particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente
codice”.
Particolari rapporti con i beni:
1. Universalità: art. 816 c.c. “E’ considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono
alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.
Le singole cose componenti le universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti
giuridici”.
Le universalità sono cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria,
hanno valore nell’insieme.
2. Pertinenze: art. 817 e 818 c.c. “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio od
ornamento di un’altra cosa”.
Le pertinenze sono cose poste al servizio o all’ornamento di una cosa (es. garage). Le pertinenze
sono legate o per natura o per volere dell’uomo.
3. Frutti: art. 820 c.c.
Frutti naturali: “sono frutti naturali quelli che provengo direttamente dalla cosa, vi concorra
o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti
delle miniere, cave e torbiere. …”.
Frutti civili: “… Sono frutti civili quelle che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del
godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le
rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni”.
Diritti reali “Proprietà”.
La proprietà è riconosciuta e garantita dalle legge e possiede una funzione sociale art. 42 Cost. “La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità”.
Es. atto emulativo: non porta nessun beneficio al soggetto in quanto viene considerato come un
danneggiamento.
Art. 832 c.c. “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i
limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Godere: Disporre: Pieno: Esclusivo:
Il godimento può essere: Può alienarlo e Nel senso di Si può escludere dal
Statico: utilizzo. destinarlo ad un uso “tendenzialmente senza godimento qualunque
Dinamico: si particolare. limiti”. altra persona.
Azione
riferisce alla di tutela della
capacità di proprietà: Rei
sfruttarlo vindicaatio.
economicament
e.
“Usque ad inferos et usque ad sidera” la proprietà non è limitata in altezza né in profondità.
È imprescrittibile: no si perde mai salvo che vi sia una persona che l’ha utilizzata per almeno 20
anni.
È imprescrittibile anche l’azione a difesa della proprietà, la quale serve per rivendicare il diritto.
Limitazioni e vincoli:
Limiti di diritto pubblico: Limiti di diritto privato: chiamati anche limiti legali
I. Vincoli urbanistici, artt. 871-872 c.c. di “buon vicinato”.
(distanze dei fiumi, dal mare …): “Le regole Atti di emulazione, art. 833 c.c. “il
da osservarsi nelle costruzioni sono proprietario non può fare atti i quali non
stabilite dalla legge speciale e dai abbiano altro scopo che quello di nuocere o
regolamenti edilizi comunali”. recare molestia ad altri”.
II. Vincoli idrogeologici, art. 866 c.c. Immissioni, art. 844 c.c. se non
III. Vincoli dei piani regolatori. superano la normale tollerabilità.
IV. Espropriazione per pubblico interesse, art. Accesso da parte del vicino, art. 843 c.c.
834 c.c. + art. 42 Cost. Distanze da costruzioni, art. 873 c.c. “…
Pagamento di un’indennità. distanza non minore di tre metri.
V. Diritto di prelazione sui beni di valore Nei regolamenti locali può essere stabilita
urbanistico o archeologico. una distanza maggiore”.
Apertura di luce e vedute, artt. 900 e ss.
Stillicidio, art. 908 c.c. “… le acque piovane
scolino nel suo terreno e non può farle
cadere nel fondo vicino”.
+ servitù di stillicidio.
Diritti degli “eredi necessari o legittimari”.
Devono ricevere necessariamente una
parte dell’eredità i figli, il coniuge o i
genitori.
“Comunione”: la proprietà di un bene o di un diritto reale appartiene a più persone “Comunisti”.
Art. 1100 c.c. “Quando la proprietà spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non
dispone diversamente, si applicano le norme seguenti”.
“Quota determina diritti e vantaggi ma anche oneri e costi relativi.
Comunione ordinaria: quando si può sciogliere in qualunque momento. La comunione ordinaria
può essere di due tipi:
a. Volontaria: dipende dalla volontà delle singole persone o a seguito di un testamento.
b. Incidentale: non dipende dalla volontà dei partecipanti.
Comunione forzosa: non ci si può sottrarre.
** ad es. androne del condominio: bene comune a tutti.
+ art. 847 c.c.
Le parti possono chiedere la divisione della comunione.
Amministrazione decisioni a maggioranza delle quote: art. 1105 c.c. “Tutti i partecipanti hanno
diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune …”.
Se la maggioranza non si ottiene “ciascun partecipante può rivolgersi all’autorità giudiziaria”.
L’amministrazione spetta a tutte le persone.
Disposizioni della quota: libera art. 1103 c.c. “Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e
cedere ad altri il godimento della sua cosa nei limiti della sua quota …”.
Per le disposizioni sulla quota non serve nessun consenso e questa si può vendere, ipotecare e dare
in usufrutto.
Disposizione dell’intero: consenso di tutti.
Divisione: artt. 1111-1114-1112 c.c. “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo
scioglimento della comunione”.
Patto di indivisibilità La comunione non è soggetta a divisione. Il patto non può eccedere i 10
anni e se li supera questi si riducono a 10.
Art. 1111 c.2 c.c. “il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è
valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine
maggiore questo si riduce a dieci anni …”.
“Condominio”: nasce nella città di Genova per ovviare al problema del territorio (non potendo costruire in
larghezza, a causa del territorio, si costruisce in altezza): art. 1117 e ss. c.c. materia modificata nel 2013
ma senza modificare la sostanza.
Caratteristiche:
Alcune parti sono di proprietà esclusiva.
Altre parti sono comuni a tutti comunione forzosa.
Comunione di servizi (non c’è solo comunione di beni ma anche di servizi in comune).
Le spese sostenute sono in base alla quota: millesimi, corrispondenti alla cubatura delle parti della
proprietà esclusiva.
Obbligo di aver un amministratore: art. 1129 c.c.
Obbligo di avere un regolamento condominiale: art. 1138 c.c. “quando in un edificio il numero di
condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme
circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a
ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative
all’amministrazione …”.
Assemblee e delibere per la validità:
1. Assemblea in prima convocazione: numero legale.
2. Assemblea in seconda convocazione: maggioranza dei presenti.
Artt. 1120-1121 c.c. per le innovazioni gravose o voluttuarie “qualora l’innovazione importi una
spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto a particolari condizioni e all’importanza
dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa
…”.
Figure particolari:
Super condominio o Condominio orizzontale: Multiproprietà: godimento di un
condominio complesso: Villette a schiera che appartamento a più persone e la
Villaggi di condomini che condividono solo alcune parti i quota è rappresentata da una
condividono servizi in comune. comune (ad es. fognature). frazione di tempo.
Natura giuridica controversa:
1) Multiproprietà diritto
reale atipico.
2) Multiproprietà azionaria
si costituisce una
società e ogni azionista
ha un’azione e può
godere della sua quota
per un tempo
determinata detto
“tempo di godimento”.
3) Proprietà turnaria.
4) Condominio atipico.
L’opinione prevalente è la
seconda.
“Possesso e detenzione” è una situazione di fatto o “potere di fatto” non un diritto.
Il possesso è tutelato dall’ordinamento.
Art. 1140 c.c. “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale …”.
Figura simile al possesso è la “detenzione”: art. 1140 c.c. “ … Si può possedere direttamente o per
mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Detentore: Possessore:
Possiede il corpore della cosa + animus Animus possidendi.
detinendi.
ANIMUS + CORPORE ( animus possidendi e corpore retinere)
Perché si usucapisce? Usucapione “possesso prolungato nel tempo”.
Possesso:
Potere di fatto.
Riconosciuto dall’ordinamento e tutelato.
Art. 1140 c.c. “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può ottenere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
Proprietario, possessore locatario o depositario, detentore.
Proprietario usufruttuario, possessore (può cedere in locazione l’appartamento) locatario,
detentore.
Modi di acquisto del possesso:
A titolo originario: apprensione fisica + animus.
L’acquisto dipende da chi acquista il possesso e chi ha la cosa ma non ha l’animus: detentore.
Es. ladro: possessore in mala fede.
A titolo derivativo:
Consegna, effettiva o simbolica.
Costituto possessorio: trasferimento del possesso ma mantenendo la detenzione (vendo il
mio appartamento ma divento locatario).
Il costituto possessorio non bisogna confonderlo con la traditio brevi manu.
Successione nel possesso: art. 1146 c.c. “Il possesso continua nell’erede con effetto
dall’apertura della successione”.
Accessione del possesso: art. 1146, c.2 c.c. “Il successore a titolo particolare può unire al
proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
L’accessione del possesso o successione a titolo particolare avviene in due casi:
1) Legato. Nella figura del legatario.
2) Acquisto. Nella figura dell’acquirente = colui che acquista la proprietà mediante un
contratto di proprietà.
L’acquirente può unire al suo possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
CARATTERISTICHE DEL POSSESSO:
Possessore: “ si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che
ha cominciato
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