Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente,
del Territorio e dell’Architettura - DICATeA
Corso di Laurea triennale in “Scienze dell’Architettura”
Corso di Laurea triennale in “Ingegneria Civile e Ambientale”
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anno accademico 2015/2016
Docente: Paolo Michiara 1
Parte di
DIRITTO PRIVATO
Con la collaborazione dell’Avv. Vittorio Pinolini 2
I CONTRATTI - Nozioni
Disposizioni preliminari
1.- Nozione di contratto l’accordo
Art. 1321 c.c. - Il contratto è di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale. all’art.
In questi termini la definizione del contratto è prevista e definita nel nostro codice civile
1321, il quale detta una disciplina contrattuale generale e una disciplina specifica per singoli
contratti (vendita, permuta, contratto d’appalto…).
La definizione del contratto quale accordo diretto a costituire, estinguere o modificare un rapporto
giuridico patrimoniale coglie i due momenti essenziali della nozione di contratto, e cioè il momento
soggettivo e il momento oggettivo.
Il momento soggettivo identifica il contratto quale atto decisionale delle parti, e precisamente come
che consiste nell’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti.
accordo (o consenso)
Il momento oggettivo identifica il contratto come autoregolamento di rapporti giuridici patrimoniali,
1
ovvero la disposizione o la regola che le parti pongono in essere mediante il loro accordo .
Caratteristica essenziale del contratto è l’accordo, ossia la convergenza tra due o più manifestazioni
di volontà provenienti da soggetti diversi; tale profilo consente di inquadrare l’istituto in argomento
nell’ambito della categoria generale dei negozi giuridici. Questa categoria è stata elaborata dalla
dottrina pandettistica (dottrina tedesca che nel secolo XIX elaborò una scienza giuridica privatistica
fondata sui principi romanistici, Pandette è il termine che tradizionalmente designava i Digesta di
1 Massimo Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè ed., Milano 2014, 357. 3
Giustiniano) che ne ha tramandato la definizione ancora corrente, e cioè: il negozio giuridico è
2
l’atto di volontà diretto ad uno scopo rilevante per l’ordinamento giuridico .
Il negozio giuridico, quindi, è un atto o una pluralità di atti tra loro connessi (cui talvolta si possono
accompagnare altri elementi, come ad es. una traditio) che mirano a produrre un effetto giuridico
nell’ambito del diritto dei privati. E, cioè, una modificazione (in senso ampio) dei loro rapporti
L’atto di cui trattasi è la manifestazione di volontà che consiste in un comportamento il
giuridici.
quale, o in base al suo significato tipico nel traffico giuridico, o in base alle circostanze in cui si
verifica, ha per il destinatario/destinatari il significato di mezzo di comunicazione della volontà di
–
produrre le conseguenze giuridiche predette (C. 9651/2004 Cass. 6591/1983).
Il negozio giuridico è, dunque, una manifestazione di volontà di una o più persone a cui
l’ordinamento riconduce gli effetti giuridici da questi voluti e si distingue in: unilaterale, se posto
in essere da una sola parte (come ad es. testamento), bilaterale, se posto in essere da due parti (es.
matrimonio) e plurilaterale, se posto in essere da più parti (contratto di società).
Nozione di parte
Parte del contratto in senso sostanziale è il titolare del rapporto contrattuale, cioè il soggetto cui
è direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto. Parte del contratto o
contraente in senso formale è l’autore del contratto, cioè chi emette le dichiarazioni contrattuali
costitutive.
La nozione di parte fa riferimento ai soggetti dell’atto (parte formale) o del rapporto (parte
sostanziale).
2.- Autonomia contrattuale
2 Massimo Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè ed., Milano 2014, 357. 4
Art. 1322 c.c. - Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
secondo l’ordinamento
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
giuridico.
Il termine “autonomia” esprime, dal punto di vista etimologico (autòs-nòmos), la condotta delle
3
parti che dettano una regola, che compiono un atto di disciplina dei reciproci rapporti giuridici . Può
anche essere letto come il potere di darsi da sé le proprie regole (nel nostro contesto le regole
anziché vedersele imporre dall’esterno. Autonomia
relative ai propri rapporti giuridici patrimoniali)
contrattuale è sinonimo di libertà contrattuale. Il principio del contratto come accordo è, dunque,
4
principio di salvaguardia e valorizzazione dell’autonomia (libertà) contrattuale.
È evidente, dunque, come il contratto, nel contesto del diritto dei privati, rappresenti la principale
L’ordinamento giuridico, infatti, accorda ai
forma di autonomia giuridica privata (o negoziale).
privati un margine di autonomia entro cui essi sono liberi di svolgere i propri interessi, prevedendo
e regolando gli effetti giuridici delle proprie manifestazioni di volontà (negozi giuridici).
di determinare il contenuto del contratto costituisce esplicazione dell’autonomia privata,
La libertà
intesa come potere di stabilire autonomamente il contenuto di un’obbligazione ed il combinarsi di
questa con altre prestazioni. Tale libertà non va confusa con la libertà di contrarre che, invece, non
si riferisce al contenuto del rapporto, ma alla possibilità stessa del suo istaurarsi.
Il legislatore è portato a parlare di autonomia contrattuale definendola come la possibilità di
determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1470 e ss. c.c.),
ovvero di concludere contratti atipici (ossia diversi da quelli regolati esplicitamente dalla legge)
3 Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè ed., Milano 2015, 514-515.
4 Vincenzo Roppo, Il contratto, Giuffré ed., Milano 2001, 44. 5
(1322 comma 2), purché finalizzati a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo il nostro
ordinamento.
Dei requisiti del contratto
–
Art. 1325 c.c. I requisiti del contratto sono:
L’accordo delle parti
1-
2- La causa
L’oggetto
3-
4- La forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
agli effetti dell’esistenza e della validità del contratto sono:
Requisiti essenziali, dunque,
L’accordo (o consenso) delle parti, circa i
a) termini esatti e concreti del contratto. Lo stesso,
inoltre, si conclude allorquando chi ha fatto una determinata proposta viene a conoscenza
dell’altra parte;
dell’accettazione
b) La causa, ossia la ragione economico-sociale del contratto, che deve essere lecita (pena
l’inefficacia del contratto).
nullità e, dunque, Da non confondere con i motivi, ossia le
ragioni individuali che spingono le parti a concludere il contrato;
L’oggetto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile e che va inteso nel
c) suo duplice significato di affare che le parti vogliono realizzare e bene o prestazione che ne
concretizza l’affare;
d) La forma, ossia lo strumento attraverso cui si manifesta la volontà delle parti. Di regola essa
è libera, ma può accadere che per alcuni contratti o al fine di conseguire certi effetti, la legge
richieda una forma determinata, a pena di nullità. 6
Accanto agli elementi essenziali del contratto occorre ricordare gli elementi accidentali, ossia le
clausole che le parti possono apporre o meno al contratto, al fine di meglio stabilirne le modalità
ovvero di mutarne gli effetti. Per fare un esempio ci si riferisce alla condizione, al termine, al modo,
etc..
Classificazione dei contratti
I contratti si possono distinguere secondo schemi generali che rispecchiano determinate esigenze
della vita di relazione. In base a questo criterio possono distinguersi, tra gli altri, contratti di
scambio, liberalità, concessioni di godimento, prestazioni di servizi, garanzie, contratti associativi,
transazioni, accertamenti, rinunzie. Altre distinzioni nell’ambito dei contratti fanno riferimento agli
effetti, e si distinguono in questo caso contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori.
altre distinzioni nell’ambito dei contratti che fanno riferimento a presupposti
Inoltre, si hanno anche 5
formali (contratti telematici) o soggettivi (contratti d’impresa) .
Per meglio comprendere, si ritiene opportuno riferire delle più importanti classificazioni dei
contratti.
a) Contratti tipici o nominati e contatti atipici o innominati, a seconda che alla singola
figura contrattuale il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica.
b) Contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici), sono contratti in cui le
attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della
controparte sono legate ad un nesso di reciprocità o sinallagma. Sono, invece, chiamati
bilaterali imperfetti quei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, dai quali
unicamente in via eventuale possono scaturire obbligazioni anche a carico della controparte;
5 Massimo Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè ed., Milano 2014, 361. 7
c) Contratti a titolo oneroso, cioè contratti nei quali alla prestazione principale di una parte
corrisponde una prestazione principale a carico dell’atra. Sono a titolo oneroso, in
particolare, quelli nei quali ciascuna parte sopporta un sacrificio per conseguire un
vantaggio (contratti a prestazioni corrispettive), i contratti associativi e quelli con
prestazione a carico di un solo contraente.
Contratti a titolo gratuito, sono quelli nei quali una parte sopporta solo sacrifici, mentre
l’altra consegue solo vantaggi patrimoniali.
d) Contratti ad esecuzione istantanea, dove la prestazione delle parti è concentrata in un dato
momento e contratti di durata, dove la prestazione è continua nel tempo o si ripete
periodicamente;
e) Contratti a forma libera e a forma vincolata;
f) Contratti consensuali, che sono la maggioranza, si perfezionano con il semplice consenso o
accordo delle parti e contratti reali, che richiedono, oltre al consenso delle parti, la
consegna del bene;
g) Contratti ad effetti reali (o traslativi), che realizzano automaticamente, per effetto del solo
consenso, il risultato perseguito (ad esempio la vendita di un bene determinato) e ad effetti
obbligatori, che non realizzano automaticamente il risultato perseguito, ma obbligano le
parti ad attuarlo.
Dell’accordo delle parti
Art. 1326 c.c. - Conclusione del contratto - Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha
fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. 8
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso
all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha
effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
“l’accordo può definirsi come il reciproco consenso delle parti in ordine alla
Come già accennato 6
conclusione del contratto” il punto d’incontro tra le manifestazioni di
, costituisce, dunque,
volontà delle parti e che può raggiungersi in modo espresso, mediante una dichiarazione di
volontà, scritta o orale, oppure in maniera tacita, mediante fatti concludenti.
Per raggiungere l’accordo, quindi, è necessario che vi siano due dichiarazioni unilaterali recettizie:
ossia la dichiarazione proveniente dalla parte che prende l’iniziativa di concludere un
la proposta,
determinato contratto, comprensiva di tutte le indicazioni necessarie per conoscere quale sia
l’oggetto del contratto; e l’accettazione, ossia la manifestazione di volontà che il destinatario della
proposta rivolge a sua volta al proponente, che deve essere totalmente conforme alla proposta.
la proposta che l’accettazione sono gli strumenti previsti dalla legge per manifestare la
Quindi, sia
volontà contrattuale delle parti, la quale darà vita ad un contratto nel momento e nel luogo in cui il
dell’accettazione dell’altra parte.
proponente ha avuto notizia Ma come si fa ad essere certi che il
proponente sia venuto a conoscenza dell’accettazione, considerato che si tratta di un’operazione
meramente soggettiva come leggere una mail o un fax? Il codice fa riferimento ad un fatto
oggettivo, facilmente verificabile: si presume che proposta ed accettazione siano conosciute dal
destinatario nel momento in cui esse pervengono al suo indirizzo (1335 c.c.).
6 Massimo Bianca, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè ed., Milano 2014, 381. 9
l’accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la
Quando, invece,
conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha
con modifiche l’originaria proposta, abbia a sua volta avuto conoscenza dell’accettazione
accettato
della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non
sia imposta dalla legge o da convenzione) (Cass. 28.02.1985 n. 1738).
Infine, una particolare modalità di conclusione del contratto si presenta nei contrati reali, i quali, in
deroga al principio consensualistico (i contratti si perfezionano nel momento in cui si raggiunge
l’accordo tra le parti), richiedono, oltre al consenso anche la consegna della cosa.
Art. 1328 c.c. - Revoca della proposta e dell'accettazione.
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha
intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima
dell'accettazione.
La revoca, secondo la dottrina dominante (Cian-Tabucchi, Bianca) è un atto con cui si priva di
efficacia giuridica un precedente negozio giuridico. Pertanto, si afferma che tutti gli atti giuridici
possono essere revocati, salvo che abbiano già creato in capo al destinatario un diritto incompatibile
codice ammette che sia la proposta che l’accettazione possono essere oggetto di
con la revoca. Il
revoca, mentre solo la proposta può divenire irrevocabile per volontà dello stesso proponente.
tra la proposta e la conoscenza dell’accettazione, il proponente può
Nel periodo intercorrente
revocare la proposta medesima. Anche l’accettazione è suscettibile di revoca, purché quest’ultima
giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. 10
ma l’accettante, prima di venirne a conoscenza, ha intrapreso in
Se, però, la proposta viene ritirata
buona fede l’esecuzione del contratto, il proponente sarà tenuto ad indennizzarlo sia delle spese che
delle perdite sofferte. sensi dell’art. 1329 (che vedremo), può essere dal
La proposta, salvo che essa sia irrevocabile ai
proponente revocata senza bisogno di alcuna motivazione o giustificazione e senza dover attendere
che sia trascorso il termine ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o gli usi, perché
pervenga l’accettazione della controparte, in quanto tale termine, previsto dal secondo comma
gli
dell’art. 1326, non concerne l’istituto della revoca ma il diverso istituto della caducazione
automatica (senza bisogno cioè di alcuna revoca) della proposta (cass. 09.02.1985 n. 1072).
Per quanto riguarda la forma, la giurisprudenza ritiene che per la revoca non è necessario che sia
resa nella stessa forma cui era stata effettuata la proposta o l’accettazione, pur se per tali atti era
richiesta la forma ad substantiam (Cass. 10.01.1966 n. 177).
Art. 1329 - Proposta irrevocabile
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza
effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente
non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale
efficacia.
La proposta irrevocabile, secondo la giurisprudenza maggioritaria (tra le tante Cass. 25.10.1978 n.
4870, Cass. 06.04.1981 n. 1944) è un negozio giuridico unilaterale finalizzato a far sì che la
proposta possa essere mantenuta ferma per un dato periodo di tempo. 11
Secondo la dottrina dominante (Bianca) la funzione della proposta irrevocabile è quella di agevolare
l’accettazione dell’oblato. Di tal ché il proponente assumendo tale impegno, perde
temporaneamente il potere di revoca.
La proposta irrevocabile, per essere efficace, deve contenere tutti gli elementi essenziali del
contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per
effetto della
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