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DEI SIGOLI CONTRATTI

Il codice civile, al titolo terzo del libro quarto del codice civile, contiene la disciplina dei contratti nominati o tipici, ossia di quei contratti che, per la loro maggiore importanza o per la loro maggior frequenza, sono stati specificatamente regolati dal legislatore. Non tutti i contratti sono compresi in questo titolo. Si deve infatti rammentare che la libertà concessa alle parti di stipulare contratti parte dell'ordinamento (art. 1322 comma 2), diversi da quelli oggetto di specifica considerazione da rende potenzialmente illimitata la categoria dei contratti atipici.

I contratti che verranno trattati nel presente scritto sono solo quelli attinenti al principale contratto come contratto di scambio che realizza un do ut di scambio, cioè la compravendita e l'appalto, facias.

La compravendita

Art. 1470. Nozione.

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro

diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita è il più importante e diffuso dei contratti cd. speciali, in quanto costituisce il principale strumento di circolazione della ricchezza. Essa rappresenta lo schema originario dal quale sono state sviluppate, come varianti dello stesso, altre economie di mercato.10

In tale contratto una parte, detta venditore, trasferisce ad un'altra parte, detta acquirente, la proprietà (o altri diritti come crediti, etc.) verso il pagamento di una cosa o di un diverso diritto (usufrutto, superficie, brevetto, etc.) determinato. Si tratta, dunque, di un contratto a prestazioni corrispettive, in cui alla prestazione cui è tenuto un contraente (trasferimento della proprietà o altro diritto) corrisponde la prestazione dell'altro contraente (il pagamento del prezzo); consensuale ad effetti reali, il semplice

consenso delle parti permette di trasferire un diritto (principio del consenso traslativo); non formale, le parti infatti possono concludere una vendita in qualsiasi modo, salvo i casi in cui la legge stabilisce l'obbligo della forma scritta; a titolo oneroso, commutativo, ad esecuzione istantanea. L'effetto traslativo si produce di regola nel momento stesso della conclusione del contratto, per effetto del consenso legittimamente manifestato (contratto ad effetti reali). Nel nostro ordinamento si è da tempo affermato il principio dell'efficacia reale del consenso: la mera volontà consensualmente espressa trasferisce ovvero costituisce il diritto senza bisogno, per il medesimo effetto, che intervengano fatti successivi al consenso, né la nascita o il successivo adempimento di un'obbligazione. Nella vendita ad effetti reali, una volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, nonsia nella proprietà che nel possesso giuridico della res. Il venditore ha l'obbligo di trasferire al compratore anche il possesso materiale, che avviene con la consegna. Il momento in cui avviene la consegna può essere regolato dall'accordo delle parti. Il contratto si considera concluso quando le parti hanno raggiunto un accordo sugli elementi essenziali, come il bene oggetto del trasferimento e il corrispettivo. Non devono emergere riserve su clausole o elementi accessori che indichino che le parti intendevano subordinare la conclusione del contratto al raggiungimento del consenso su tali elementi. L'accordo raggiunto costituisce solo un momento delle trattative. L'oggetto della vendita, inteso come requisito strutturale del contratto, si trova sia nella cosa (o nel diritto trasferito), sia nella proprietà e nel possesso giuridico della res.dall'altro nel prezzo. La causa va ravvisata nel risultato, ovvero nell'insieme degli effetti di cui il contratto è portatore. In tal senso non può coincidere con lo scambio della cosa contro il prezzo. Per quanto attiene infine alla forma, le parti sono libere, nei limiti imposti dalla legge in relazione alla natura della cosa, di concludere la vendita in qualsiasi forma idonea alla manifestazione del consenso. Infine, va rammendato che il contratto è valido qualora il venditore dichiari nel contratto di compravendita che il corrispettivo gli è stato versato, giacché l'esigenza della determinatezza o di quest'ultimo è soddisfatta da tale dichiarazione, essendo in essa necessariamente determinabilità implicito che l'oggetto dell'obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto.esattamente definito. Art. 1476. Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. 23 La consegna, costituente una delle obbligazioni del venditore, è l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale la ha comprata. Pur essendo la vendita normalmente un contratto con effetti reali, che cioè trasferisce il diritto venduto per l'effetto del semplice consenso ed al momento stesso della formazione di questo, tuttavia in dipendenza di circostanze e clausole varie o di ulteriori adempimenti il

Il trasferimento del diritto può essere differito ad un momento successivo alla conclusione del contratto. In questo caso si ha una vendita obbligatoria, cioè un contratto non meramente preliminare, ma con effetto traslativo differito ad un momento posteriore alla conclusione del contratto in quanto per il trapasso del diritto, che è pur sempre l'effetto dell'unico contratto di vendita, non basta il semplice consenso ma occorre il successivo verificarsi di un ulteriore fatto, che in ipotesi può consistere nella determinazione concreta del prezzo a seguito della misurazione del fondo oggetto della vendita o anche nella traduzione della scrittura nello strumento pubblico. Infine, l'assunzione dell'impegno ad eliminare vizi eventualmente esistenti nella cosa venduta non è quale si assicura e si attua l'esatto adempimento dell'obbligazione e in che uno dei modi con i quanto tale non dà luogo ad un accordo diretto a

Modificare uno degli elementi essenziali (oggetto o14titolo) dell'obbligazione stessa.

Art. 1498. Pagamento del prezzo.

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

12 Cass. 25.07.1981 n. 4818

13 Cass. 31.05.1971 n. 1637

14 Cass. 29.12.1994 n. 11281 24

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

La principale obbligazione del compratore, invece, è quella di pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto (obbligazione pecuniaria). In difetto di pattuizione e usi diversi, il prezzo va pagato al momento e nel luogo della consegna, altrimenti presso il domicilio del venditore (ciò vale in pratica solo nel caso in cui le parti, concordando il pagamento del prezzo dilazionato rispetto al tempo della consegna, non

abbiamo stabilito, anche solo indirettamente, il luogo del pagamento). Dell'appalto Art. 1655. Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e congestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. L'appalto è il contratto mediante il quale una parte (appaltatore) assume, nei confronti di un'altra parte (appaltante o committente), l'obbligo di compiere un'opera (appalto d'opera) o un servizio (appalto di servizi) verso un corrispettivo in denaro, organizzando i mezzi necessari a tale scopo e gestendo l'impresa a proprio rischio (obbligazione di risultato). Il contratto è riconducibile alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive strutturati secondo lo schema romanistico del do ut facias. In tale schema, se il corrispettivo non è stato determinato dalle parti, il contratto non può considerarsi.

nullo ma alla sua mancata predeterminazione da parte dei due contraenti, sopperisce il principio che esso deve essere comunque determinato da una fonte eteronoma, quale quella delle tariffe, se esistenti, o eventualmente degli usi, ovvero, come estrema ratio, la determinazione del giudice.15

Vincenzo Cuffaro, Trattato dei contratti, I contratti di appalto privato, Utet Giuridica, Milano 2011, 5.

L'appalto può essere oltre che privato, oggetto dell'esame del presente scritto e regolato dalle norme del codice civile agli art. 1655 e ss., anche pubblico.

L'appalto pubblico è il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice (Art. 3, comma 6 del D.lgs. 163/2006).

Si intende appalto pubblico quello stipulato da una p.a. con un imprenditore,

oggetto di una analitica, distinta disciplina di carattere pubblicistica (D.lgs. 163/2006/DPR 207/2010), a base della quale resta però la normativa codicistica, che conserva dunque il rango di disciplina generale. Si tratta di un contratto consensuale, a titolo oneroso, ad effetti obbligatori personali (scelgo un appaltatore piuttosto che un altro), a prestazioni corrispettive, commutativo (in quanto il rischio opericolo che l'appaltatore assume nel compimento dell'opera o del servizio, non è quello inteso in senso tecnico-giuridico ma quello cd. economico), non solenne, ad esecuzione prolungata. L'oggetto del contratto è dunque un obbligo di fare che si concretizza nell'opera compiuta o nel servizio reso. Il contratto d'appalto presuppone che l'imprenditore abbia un'organizzazione di mezzi e di persone destinate a realizzare a suo rischio un'opera complessa per conto del committente, il che si verifica sia nell'ipotesi

in cui è rimessa all'appaltatore tutta l'attività

Dettagli
A.A. 2020-2021
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittorialachi94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Michiara Paolo.