❖ L’UOMO E L’ORGANIZZAZIONE SOCIALE
➔ → connaturata con la necessità di soddisfare molteplici BISOGNI
NATURA UMANA
di ordine fisico, intellettuale, morale, religioso, economico e di convenienza
➔ → ha trovato necessario AGGREGARSI in
UOMO NUCLEI ORGANIZZATI
➔ dell’uomo → legata alla presenza dell’aria e del suolo: LO
SOPRAVVIVENZA
SPAZIO
➔ Si è passati gradualmente a gruppi sempre più complessi dando infine origine alla moderna
società civile
➔ Ogni tipo di comunità → trova il suo ESSERE nello spazio
➔ → prende forma nello spazio e deve adattarsi ad esso
SOCIETÀ
➔ → altro fattore fondamentale
TEMPO
➔ dell’essere umano → mutate nel corso dei secoli →
NECESSITÀ E ABITUDINI
portando alla creazione di APPARATI SOCIALI sempre più complessi ed articolati
➔ di tali gruppi si entra far parte:
→ senza determinazione di volontà
● NECESSARIAMENTE → per libera determinazione, ci si associa ad un gruppo
● VOLONTARIAMENTE
esistente
●
❖ UBI SOCIETAS IBI IUS
❖
➔ (Aristotele) → sintetizza il comportamento
“L’UOMO è UN ANIMALE SOCIALE”
dell’uomo nel suo bisogno di rapportarsi ed associarsi ad altri individui
➔ Senza un potere superiore delegato a disciplinare le relazioni interpersonali →
sarebbe impossibile la pacifica convenienza in qualsiasi società civile
➔ da questo potere superiore → discende il DIRITTO, quale COMPLESSO DI NORME
CHE DISCIPLINA IL CONVIVERE DEGLI UOMINI
➔ → carattere imperativo
NORME GIURIDICHE
➔ norme → accompagnate da SANZIONI
➔ → manifestazione più visibile della norma
SANZIONE
➔ → deve essere chiaro, intelligibile, di facile lettura e non
il contenuto della NORMA
deve dare luogo ad equivoci o false interpretazioni
➔ → elemento alla base della maggior parte dei conflitti sociali
PROPRIETÀ
➔
❖ ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA GIURIDICO
❖
➔ → sistema diviso in due grandi branche:
SISTEMA GIURIDICO ITALIANO
→ insieme di norme che disciplinano, confermano,
● DIRITTO PRIVATO
misurano i rapporti fra soggetti privati → i soggetti si presentano in
condizioni di parità fra loro
→ disciplina l’organizzazione dello Stato e degli Enti
● DIRITTO PUBBLICO
Pubblici ed i rapporti fra questi Enti ed i cittadini, cioè regola, conforma,
misura i rapporti tra soggetti privati, singoli cittadini o singole società, ed il
potere pubblico → il privato e il pubblico si collocano su piani diversi → si
articola in varie sottobranche fra cui:
➢ DIRITTO COSTITUZIONALE
➢ DIRITTO PENALE
➢ DIRITTO PROCESSUALE
➢ → al cui interno si pone il
DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO
URBANISTICO
➔ → fonte principale del diritto → NON è UNA LEGGE bensì
COSTITUZIONE ITALIANA
1
un insieme di principi e regole sul funzionamento della società italiana →
contiene i principi fondamentali ed essenziali dell’ordinamento dello Stato
➔ → atto giuridico il cui contenuto è dato da NORME
LEGGE
➔ → derivano da FATTI NORMATIVI (usi e consuetudini) o sono poste con
NORME
ATTI NORMATIVI (leggi, etc)
➔ → dal 1957 fa parte della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) (oggi
ITALIA
UNIONE EUROPEA UE) → importanza delle norme di diritto comunitario e norme di
diritto internazionale
FONTI DEL DIRITTO
❖ SCENARIO NORMATIVO
❖
➔ → atto giuridico il cui contenuto è dato da norme
LEGGE
➔ → derivano da FATTI NORMATIVI o sono poste con ATTI NORMATI
NORME
➔ “FONTI DEL DIRITTO SONO TUTTI GLI ATTI OD I FATTI DAI QUALI TRAGGONO
ORIGINE LE NORME GIURIDICHE”
➔ ORDINAMENTO ITALIANO → distingue le fonti del diritto secondo la “teoria
generale sulle fonti”, che prevede l’articolazione in due categorie:
→ comportamento oggettivo consolidato nella società locale, o
● FONTI FATTO
atti esterni al nostro ordinamento (accordi internazionali) e riconducibili alle
FONTI NON SCRITTE
→ manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o
● FONTI ATTO
da altro ente legittimato dalla Costituzione e trovano di regola la loro
formulazione in un TESTO SCRITTO
➔ Fonti atto e fonti fatto → confluiscono nelle FONTI DI PRODUZIONE
➔ Ordinamento italiano prevede 3 tipologie di FONTI:
→ atti e fatti idonei a produrre norme giuridiche,
● FONTI DI PRODUZIONE
ossia ad innovare l’ordinamento giuridico
- strumento con cui l’ordinamento crea la norma giuridica
- si suddivide a sua volta in fonti atto e fonti fatto
→ atti che determinano e regolano gli organi e le
● FONTI SULLA PRODUZIONE
procedure di formazione del diritto
- atti che disciplinano i procedimenti normativi delle fonti di produzione,
indicando chi è competente ad adottarle e le modalità d’adozione
→ atti che non producono diritto, ma si limitano ad
● FONTI DI COGNIZIONE
agevolare la conoscenza delle norme dell’ordinamento (es. Gazzetta
Ufficiale)
- strumento con cui è possibile “conoscere” le fonti di produzione
-
➔ ORDINAMENTO GIURIDICO → composto da un’ampia pluralità di norme,
stratificate nel tempo
➔ → situazione di contrasto in cui una stessa fattispecie viene
ANTINOMIA
disciplinata in modo conflittuale da norme poste da fonti diverse e magari
prodotte in tempi diversi → necessità di individuare dei criteri per la risoluzione
delle stesse
● CRITERI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA LE FONTI DI PRODUZIONE:
→ quando 2 norme confliggenti sono
- CRITERIO CRONOLOGICO
previste da fonti dello stesso tipo – sulla norma precedente
prevale quella successiva, secondo il principio “lex posterior
derogat legi priori”
2 → quando le norme confliggenti
- CRITERIO GERARCHICO
provengono da fonti diverse – le norme poste da fonti di rango
inferiore che contrastino con norme provenienti da fonti di rango
superiore sono invalide e soggette ad annullamento o a
disapplicazione
-
❖ SCENARIO DELLE FONTI
➔ QUADRO DELLE FONTI
● FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE
- PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
- COSTITUZIONE
- CONSUETUDINI COSTITUZIONALI
- LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E ALTRE LEGGI
COSTITUZIONALI
● FONTI COMUNITARIE
- REGOLAMENTI COMUNITARI
- DIRETTIVE
- DECISIONI
- RACCOMANDAZIONI
- SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
● FONTI DI RANGO PRIMARIO E SUBPRIMARIO
- LEGGI ORDINARIE DELLO STATO
- ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
- decreti-legge
- decreti legislativi di Legge delega
- referendum abrogativo
- decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale
- STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE
- LEGGI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
● FONTI DI RANGO SECONDARIO
- REGOLAMENTI GOVERNATIVI
- REGOLAMENTI MINISTERIALI E DI ALTRE AUTORITÀ
- STATUTI DEGLI ENTI LOCALI
- REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI
- STATUTI DEGLI ENTI MINORI
- ORDINANZE
● FONTI FATTO O USI NORMATIVI
- USI E CONSUETUDINI
- NECESSITÀ
- ACCORDI INTERNAZIONALI → in base al quale viene adottato
● FATTO NON PREVISTO E NON PREVEDIBILE
un provvedimento non regolato dall’ordinamento neanche come
eccezionale, ad esempio lo stato di guerra non dichiarato
●
❖ LE FONTI DI PRODUZIONE
➔ Si suddividono in → manifestazioni di volontà di organi o enti, abilitati
● FONTI ATTO
dall’ordinamento a produrre norme giuridiche. Si esplicitano in forma scritta
→ comportamenti e atti giuridici che l’ordinamento assume,
● FONTI FATTO
nella loro oggettività, come idonei a produrre norme. Non hanno forma
scritta
●
3
FONTI FATTO
❖
➔ Comportamenti oggettivi, riconosciuti dall’ordinamento come idonei a produrre diritto
➔ NON hanno forma scritta
➔ Comportamento oggettivo consolidato nella società o nel mondo naturale che, a seguito
della ripetizione uniforme e costante, viene considerato idoneo a produrre conseguenze
rilevanti per il diritto
➔ principali → CONSUETUDINI a cui sono riconducibili gli USI
➔ → due componenti formali:
CONSUETUDINE
1. un comportamento costantemente ed uniformemente ripetuto nel tempo da una
pluralità di soggetti
2. la convinzione che suddetto comportamento reiterato costituisca un obbligo di legge
➔ comportamenti riconosciuti come usi e consuetudini sono riuniti nelle →
→ edite a cura delle Camere di Commercio,
“RACCOLTE PROVINCIALI DEGLI USI
Industria ed Agricoltura
➔ esempio → CONTRATTO IN FIERA
➔ per ciò che concerne le consuetudini costituzionali → esempio: procedura di
formazione del Governo
➔
❖ FONTI ATTO
➔ Costituite da manifestazioni di volontà espresse da organi ed enti nell’esercizio dei poteri ad
essi attribuiti dall’ordinamento e TROVANO LA LORO FORMULAZIONE IN UN TESTO
SCRITTO
➔ Si distinguono a seconda della forma che assumono
➔ Tale FORMA → si può ricondurre o all’autorità emanante o al nomen juris dell’atto
➔
➔ NOVERO DELLE PRINCIPALI FONTI ATTO
● La COSTITUZIONE, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, il referendum
“confermativo” → trattati istitutivi, regolamenti, direttive e decisioni
● le FONTI COMUNITARIE
comunitarie
● le LEGGI ORDINARIE e gli altri atti aventi forza di legge, ivi ricompreso il referendum
abrogativo → quali gli statuti, le leggi e i regolamenti regionali
● le FONTI REGIONALI
→ quali gli statuti, comunali e provinciali, nonché i
● le FONTI LOCALI
regolamenti approvati dai relativi enti
● i REGOLAMENTI degli organi a rilevanza costituzionale
●
➔ FONTI COMUNITARIE
Premesse all’attuale UE → radici nei trattati istitutivi della CECA,
● dell’EURATOM e della CEE
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA → nata nel 1957 con lo storico TRATTATO
● DI ROMA, firmato da 6 stati fondatori
TRATTATO DI MAASTRICHT → 7/02/1992 → introduzione della moneta unica e
● da CEE a UE
TRATTATO DI LISBONA → 13/12/2007
●
● attualmente i paesi facenti parte all’UE sono 27, quelli che hanno adottato l’euro 19
● In base all’art. 189 del primo Trattato di Roma:
➢ REGOLAMENTO
- Ha portata generale
- obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri
- entra in vigore contemporaneamente in tutti gli stati membri, alla data
stabilita o in mancanza di specifica, a partire dal 20esimo giorno dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE
4 - tale fonte prevale sulla legge interna, sia essa precedente o successiva
➢ DIRETTIVA
- hanno efficacia obbligatoria nei confronti dei destinatari, per le finalità da
conseguire, ma la forma ed i mezzi per il loro conseguimento, sono di
competenza degli Stati membri
➢ DECISIONI
- hanno valore vincolante solo per i destinatari
➢ RACCOMANDAZIONI E PARERI
- non hanno carattere vincolante
LA COSTITUZIONE → DAL DECENTRAMENTO AL
FEDERALISMO → è la fonte principale del diritto, NON È UNA LEGGE
COSTITUZIONE ITALIANA
bensì un insieme di principi e regole sul funzionamento della società italiana.
Contiene i PRINCIPI FONDAMENTALI ed essenziali dell’ordinamento dello Stato.
5
❖ STORIA COSTITUZIONALE
➔ Primo Stato a dotarsi di una carta costituzionale → INGHILTERRA nel 1215 con la
MAGNA CHARTA LIBERTATUM
➔ prima vera e propria Costituzione della storia → SAN MARINO nel 1600 con la
LEGES STATUTAE REPUBLICAE SANCTI MARINI
➔ 1787 → Costituzione degli STATI UNITI (ultimata nel 1789)
➔ 1789 → Carta fondamentale della FRANCIA
➔ 4/3/1848 → Stato Italiano, sorto come “REGNO D’ITALIA” si dota del suo statuto
costituzionale con lo STATUTO ALBERTINO → carta di tipo “OTTRIATO” (concessa
unilateralmente dal sovrano)
➔ 25/06/1944 - 1948 → COSTITUZIONE PROVVISORIA → decreto luogotenenziale del
25/06/1944 n. 151: “Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, giuramento
dei membri del governo e facoltà del governo di emanare norme giuridiche”
➔ → entra in vigore l’attuale → prodotto del
1/1/1948 COSTITUZIONE REPUBBLICANA
lavoro dell’assemblea costituente composta da 75 membri, scelti dall’assemblea
eletta dal popolo insieme al referendum popolare istituzionale del ‘46
➔
➔ COSTITUZIONE
● 139 ARTICOLI e 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
● divisa in 2 PARTI:
➢ PRINCIPI FONDAMENTALI → art. 1-12
➢ ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA → art. 13-139
contiene un NUCLEO ASSOLUTAMENTE IMMODIFICABILE → ordinamento
● consolidato della Corte costituzionale → PRINCIPI SUPREMI O
FONDAMENTALI
● Caratteristiche:
➢ → per modificarla o integrarla occorrono apposite leggi
RIGIDITÀ
6 costituzionali
➢ → vi è una regolamentazione minuta dei rapporti
LUNGHEZZA
fondamentali
➢ → la tutela della Costituzione è affidata ad un apposito
GARANZIA
organo, la Corte Costituzionale
➢
❖ LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE ED ALTRE LEGGI
COSTITUZIONALI
❖
➔ → “Le
ART. 138 COST. leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera nella seconda votazione”
➔ → non hanno ritenuto che la maggioranza assoluta fosse sufficiente
COSTITUENTI
a garantire e rappresentare il volere popolare → venne introdotto un meccanismo
a garanzia di rappresentatività:
➢ “Le leggi (costituzionali) stesse sono sottoposte a referendum popolare (di tipo
affermativo) quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
- un quinto dei membri di una Camera o;
- cinquecentomila elettori o;
- cinque Consigli regionali.”
➔ Non si dà luogo a Referendum:
➢ “se la legge (costituzionale) è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.
➔ → atti normativi che incidono sul testo
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALI
costituzionale, modificandolo, sostituendolo o abrogandone alcune disposizioni. Le
altre leggi costituzionali possono riguardare:
➢ le leggi “definite tali” dagli art. 132 e 137 Cost
➢ le leggi che derogano una norma costituzionale, senza modificarla in via definitiva
➢ ogni altra legge che il Parlamento voglia approvare con il procedimento aggravato
sopra descritto
➢
❖ MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
❖
➔ → assunte nel rispetto di vincoli “quantitativi” ben precisi
DECISIONI
➔ → è legittimamente COSTITUITA quando sono presenti un certo
ASSEMBLEA
numero di membri, stabilito dall’atto costitutivo dell’assemblea stessa
➔ DELIBERAZIONI dell’assemblea → validamente prese quando sono votate con la
maggioranza prevista espressamente dallo statuto, caso per caso.
➔ → sono di 3 tipi:
MAGGIORANZE → le decisioni vengono assunte con il 50%+1 dei
1. MAGGIORANZA SEMPLICE
presenti → le decisioni vengono assunte con il 50%+1
2. MAGGIORANZA ASSOLUTA
degli aventi diritto → maggioranza rafforzata che prevede vincoli
3. MAGGIORANZA QUALIFICATA
quantitativi più alti. (es. “dei due terzi dei suoi componenti” – art. 138 Cost.)
4.
❖ LA CORTE COSTITUZIONALE
❖
➔ → deve considerarsi un organo:
CORTE COSTITUZIONALE
→ sia per il tipo di funzioni che esplica sia per il
● COSTITUZIONALE
trattamento che la Costituzione le riserva e le riconosce
→ esercita le sue funzioni, sempre in composizione collegiale
● COLLEGIALE
7 → costituente un potere autonomo dello
● SUPERIOREM NON RECOGNOSCENS
Stato, non riconducibile ad uno dei tre poteri della tripartizione di
Montesquieu → il suo compito
● CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI COSTITUZIONALI
fondamentale è quello di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi
→ gode di autonomia regolamentare, finanziaria,
● AUTONOMO
amministrativa, organizzativa e dell’autodichia.
● Il suo edificio è il PALAZZO DELLA CONSULTA a Roma
●
➔ Assemblea Costituente → si divise fra coloro che sostenevano la tesi secondo cui
il controllo di costituzionalità dovesse essere assicurato dai comuni organi
giudiziari e coloro che sostenevano la creazione di un organo apposito
➔ Prevalse la seconda modalità e la creazione di un organo ad hoc
➔ fino al 1956 → il controllo di costituzionalità rimase affidato ai giudici ordinari
➔ La CORTE COSTITUZIONALE → non appartiene alla magistratura ordinaria e ad
essa non si applicano le norme riguardanti l’ordinamento giudiziario
➔ COMPOSIZIONE è articolata ed eterogenea → per garantire un collegio super
partes ed imparziale
➔ COMPOSIZIONE ORDINARIA → 15 MEMBRI:
● 5 designati dalle SUPREME MAGISTRATURE dello Stato
- 3 dalla Corte di Cassazione
- 1 dal Consiglio di Stato
- 1 dalla Corte dei Conti
● 5 eletti dal PARLAMENTO riunito in seduta comune
● 5 scelti direttamente dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
●
➔ Per evitare il bloc
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