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Fatti illeciti: la responsabilità extracontrattuale

Confronto tra art. 1218 c.c. e art. 2043 c.c.

Art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore

  • Responsabilità “contrattuale”. Non disciplina una fonte di obbligazione, è una norma sanzionatoria, dettando regole in caso di violazione di un’obbligazione.
  • La responsabilità contrattuale compete anche a chi non ha la capacità naturale di intendere e di volere.
  • Il diritto al risarcimento per inadempimento dell’obbligazione ha prescrizione decennale.

Art. 2043 c.c.: responsabilità per fatti illeciti

  • Responsabilità “extracontrattuale” o “responsabilità aquiliana” (secondo una terminologia di derivazione romanistica in riferimento alla lex Aquilia).
  • Disciplina una fonte di obbligazione.
  • La responsabilità extracontrattuale compete a chi ha la naturale capacità di intendere e di volere.
  • Il diritto al risarcimento da illecito extracontrattuale è soggetto a prescrizione quinquennale.

La nostra giurisprudenza ammette il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Il danneggiato ha facoltà di agire per l’una o per l’altra, l’esercizio di un’azione non esclude l’esercizio dell’altra.

Responsabilità civile e responsabilità penale

  • Responsabilità civile: atipica (non è tipizzata, comprende un universo in espansione, nuove situazioni), è legata all’art. 2043 c.c.
  • Responsabilità penale: tipica, soggetta alla legge (come indica l’art. 25 Cost.).

Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Elementi del fatto illecito

  1. Fatto umano (elemento oggettivo).
  2. Danno ingiusto (elemento oggettivo).
  3. Nesso di causalità tra fatto e danno ingiusto (elemento oggettivo).
  4. Dolo (elemento soggettivo).
  5. Colpa (elemento soggettivo).

Il fatto umano: ciò che cagiona il danno. La condotta del danneggiante può essere commissiva o omissiva (dove sussiste un obbligo giuridico di intervenire, es. violazione di soccorso).

Danno ingiusto

“Ingiusto”: danno a qualsiasi interesse tutelato dall’ordinamento giuridico, non cagionato nell’esercizio di un proprio diritto o nell’adempimento di un dovere.

Legittima difesa: presupposti

  • Illegittima aggressione alla persona o al patrimonio di un consociato (es. rapina).
  • Attualità e inevitabilità dell'aggresione.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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