Fatti illeciti: la responsabilità extracontrattuale
Confronto tra art. 1218 c.c. e art. 2043 c.c.
Art. 1218 c.c.: responsabilità del debitore
- Responsabilità “contrattuale”. Non disciplina una fonte di obbligazione, è una norma sanzionatoria, dettando regole in caso di violazione di un’obbligazione.
- La responsabilità contrattuale compete anche a chi non ha la capacità naturale di intendere e di volere.
- Il diritto al risarcimento per inadempimento dell’obbligazione ha prescrizione decennale.
Art. 2043 c.c.: responsabilità per fatti illeciti
- Responsabilità “extracontrattuale” o “responsabilità aquiliana” (secondo una terminologia di derivazione romanistica in riferimento alla lex Aquilia).
- Disciplina una fonte di obbligazione.
- La responsabilità extracontrattuale compete a chi ha la naturale capacità di intendere e di volere.
- Il diritto al risarcimento da illecito extracontrattuale è soggetto a prescrizione quinquennale.
La nostra giurisprudenza ammette il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. Il danneggiato ha facoltà di agire per l’una o per l’altra, l’esercizio di un’azione non esclude l’esercizio dell’altra.
Responsabilità civile e responsabilità penale
- Responsabilità civile: atipica (non è tipizzata, comprende un universo in espansione, nuove situazioni), è legata all’art. 2043 c.c.
- Responsabilità penale: tipica, soggetta alla legge (come indica l’art. 25 Cost.).
Art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Elementi del fatto illecito
- Fatto umano (elemento oggettivo).
- Danno ingiusto (elemento oggettivo).
- Nesso di causalità tra fatto e danno ingiusto (elemento oggettivo).
- Dolo (elemento soggettivo).
- Colpa (elemento soggettivo).
Il fatto umano: ciò che cagiona il danno. La condotta del danneggiante può essere commissiva o omissiva (dove sussiste un obbligo giuridico di intervenire, es. violazione di soccorso).
Danno ingiusto
“Ingiusto”: danno a qualsiasi interesse tutelato dall’ordinamento giuridico, non cagionato nell’esercizio di un proprio diritto o nell’adempimento di un dovere.
Legittima difesa: presupposti
- Illegittima aggressione alla persona o al patrimonio di un consociato (es. rapina).
- Attualità e inevitabilità dell'aggresione.
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