Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Fatto illecito Pag. 1 Fatto illecito Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Fatto illecito Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

FATTO ILLECITO

Una delle fonti delle obbligazioni 1173: l'atto illecito.

Fonti delle obbligazioni: Atto di autonomia privata, il contratto e il fatto illecito.

A fronte di cui il legislatore al 2043 ci dice: qualunque fatto doloso o colposo

arreca agli altri un fatto ingiusto obbliga al risarcimento del danno.

Si prospetta la responsabilità extra contrattuale.

Tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extra contrattuale

vi sono alcune differenze di disciplina, quella più importante riguarda l'onere

della prova. Sappiamo che chi vuol far valere il giudizio deve provare il fatto

costitutivo della prova.

 In materia di responsabilità contrattuale vi è l'inversione dell'onere

della prova, perché all'autore è sufficiente allegare, dedurre e comprovare che

ha fatto un contratto da cui sorge un obbligazione, nella quale il debitore è stato

inadempiente. Sarà l'altra parte a dover dimostrare di aver adempito.

 Nel caso di responsabilità aquiliana (extra contrattuale) l'onere della

prova si atteggia in conformità della regola generale 2696.

Dunque chi pretende il risarcimento del danno da fatto illecito deve provare il

fatto costitutivo della pretesa (il fatto illecito). E quindi del fatto illecito deve

provarne tutti gli elementi costitutivi.

Ma anche in materia di responsabilità extra contrattuale a volte si parla di

inversione dell'onere della prova. Ma se ne parla non in via generale, ma

solo con riferimento ad UNO degli elementi costitutivi dell'illecito

aquiliano.

Nel senso che quando c'era la responsabilità oggettiva, si è esonerati dal

dimostrare il dato soggettivo della colpevolezza.

Quando si parla di illecito (comportamento vietato dall'ordinamento) questo può

avere rilevanza solo civile oppure può avere anche rilevanza penale.

Il rapporto non è vicendevole, cioè ogni fatto illecito che costituisce reato

comporta anche la responsabilità civile al risarcimento del danno, ma non ogni

fatto illecito a rilevanza civilista è detto che costituisca anche un reato.

 Gli elementi costitutivi dell'fatto illecito sono 4:

1. Elemento oggettivo: un fatto, un comportamento, una condotta

(omissivo o commissivo);

2. Posto in essere con dolo o con colpa.

a. Sappiamo che il dolo si ha quando si pone in essere un

comportamento per raggiungere determinate conseguenze.

b. La colpa è quando si pone in essere un comportamento in

violazione delle regole della prudenza, della perizia, della

diligenza o quando è contrario a

regolamenti/ordini/discipline/norme;

3. Il danno ingiusto;

4. Il nesso di causalità tra il danno e la condotta, nel senso che la

condotta deve aver determinato quel evento dannoso o quel danno deve

essere conseguenza della condotta.

A tal riguardo, sempre facendo riferimento alla letteratura penalistica,

varie sono le teorie, ma le principali sono quelle della "conditio sine

qua non" e della "causalità adeguata".

a. Se si pratica la regola della "conditio sine qua non" si amplia

l'ambito di operatività dell'illecito, perché prendiamo in

considerazione un evento e andiamo a monte con la possibilità di

tornare indietro anche fino a 50 eventi prima, e può darsi che senza un

evento verificatosi tanti anni prima non si sarebbe verificato nemmeno

il secondo, il terzo, e l'ultimo che prendiamo in considerazione.

Applicando questa teoria ci troveremmo dinanzi ad un notevole

ampliamento dell'ambito di operatività della responsabilità civile,

soprattutto a fronte di una grandissima difficoltà di individuare il

responsabile.

b. Se si applica la causalità adeguata, il danno può essere collegato

ragionevolmente ad una condotta che è stata adeguata alla

provocazione dell'evento di cui stiamo parlando, senza andare a

verificare tutte le condizioni a monte (quella che viene praticata).

 Il tutto deve essere mosso da un'imputabilità dell'illecito, ovvero quando

un soggetto è responsabile ed è tenuto alle conseguenze, cioè al

risarcimento del danno (non confondere l'imputabilità con gli elementi

costitutivi dell'illecito).

Un soggetto è imputabile solo a fronte della sussistenza della capacità di

intendere e di volere (che va colta in base al caso della condotta concreta,

non va in base all'età).

 L'illecito aquiliano è la materia che ha avuto nel tempo un ampliamento

nell'ambito di operatività.

Vari sono i profili per spiegare il continuo divenire dell'area di operatività: la

strada più interessante è quello dell'ingiustizia del danno.

Nel nostro ordinamento non ogni danno comporta l'obbligo di risarcimento del

danno.

Sono risarcibili solo i danni ingiusti.

 Quand'è che il danno è ingiusto? È una clausola generale (non un

principio)!!! È una norma, un precetto generico (come la buona fede).

A fronte di un precetto generico, ci si deve interrogare su come nel tempo i

giudici interpretano in danno ingiusto (la giurisprudenza - che non è fonte del

diritto ma ha una sua grande rilevanza perché dato che è il giudice che interpreta

la legge, noi dobbiamo sapere la loro interpretazione - diritto vivente).

1. Inizialmente, si riteneva che l'ingiustizia del danno (responsabilità extra

contrattuale) vi fosse solo a fronte della lesione di un diritto soggettivo

assoluto (sia esso un diritto della personalità, sia danneggiamento della proprietà

ecc…).

L'ambito di operatività dell'illecito, interpretando così, è alquanto angusto.

Si interpretava così perché si diceva che se c'è la responsabilità contrattuale

questo presuppone un rapporto tra due soggetti.

Ma la dottrina iniziò ad obiettare osservando due aspetti:

1. La norma non evidenza questa delimitazione;

2. Nel codice civile c'è un caso particolare che prevede il risarcimento del danno

da responsabilità extracontrattuale (aquiliana) anche nel caso della lesione di

un diritto di credito (quindi diritto soggettivo relativo) (il caso riguarda la lesione

del diritto agli alimenti 433, è un qualcosa a cui hanno diritto solo alcune

persone - coniuge e figli - in casi di assoluta indigenza);

2. Partendo da questi due casi, si è iniziato a discutere su questa interpretazione e si

arrivò a considerare la responsabilità del fatto illecito anche a fronte della

lesione di un diritto soggettivo relativo.

Ovviamente se la lesione del diritto soggettivo relativo è attuata dal debitore (colui

che risulta debitore in un rapporto obbligatorio), la responsabilità è contrattuale.

Ma nei casi in cui la lesione del diritto soggettivo relativo viene fatta da un

soggetto che non è debitore, perché non ci può essere la responsabilità extra

contrattuale?

Ci sono due tappe fondamentali che possiamo ricondurre al Torino calcio:

1. Muore un calciatore sull'aereo (debitore): ci fu l'azione nei confronti della

compagnia aerea (terzo) da parte dell'associazione calcistica (creditore), che

chiese i danni come soggetto che aveva diritto alla prestazione dal

calciatore.

La compagnia aerea ha leso il diritto di credito dell'associazione calcistica a

ricevere la prestazione del calciatore.

La lesione non l'ha fatta il calciatore (debitore), ma l'ha fatta un terzo.

Ma alla fine la cassazione negò il diritto dell'associazione calcistica del Torino

nei confronti della compagnia aerea a ricevere il risarcimento del danno per

lesione del proprio diritto di credito (diritto soggettivo relativo), ribadendo

che ci può essere responsabilità extra contrattuale solo a fronte della lesione

di un diritto soggettivo assoluto.

2. Dopo alcuni anni, un giocatore del Torino uscì dallo stadio, venne investito da

un tifoso e morì.

La società chiese il risarcimento del danno al soggetto che investì il

giocatore con l'accusa che questo avesse leso il diritto di credito

dell'associazione calcistica a ricevere la prestazione dal calciatore, il quale

aveva un rapporto contrattuale.

Questa volta la cassazione pervenne a questo caso affermando che non è

scritto da nessuna parte che il risarcimento del danno per fatto illecito può

esserci solo a fronte della lesione di un diritto soggettivo assoluto, e

nonostante questo non si va ad invadere la responsabilità contrattuale, in

quanto in questo caso la prestazione del debitore che andava eseguita a

favore del creditore, non è lesa direttamente dal debitore ma è lesa da un

terzo.

Nonostante la pronuncia della cassazione, la corte di appello negò il

risarcimento del danno pur applicando il principio della cassazione, perché la

cassazione aveva puntualizzato che ci può essere la responsabilità extra

contrattuale per lesione di diritto soggettivo relativo attuata da un terzo, solo

se la prestazione cui era tenuto il debitore (ucciso) era una prestazione non

surrogabile (sul piano economico e sul piano della qualità).

Quindi si arrivò ai presupposti per il risarcimento a seguito di una lesione di un

diritto soggettivo relativo solo se vi sono 3 elementi:

1. Uccisione del debitore;

2. Viene meno la prestazione in modo definitivo;

3. La prestazione deve essere non fungibile e non surrogabile (non si

può sostituire).

Oggi, invece per ricevere il risarcimento del danno a seguito della lesione

di un diritto soggettivo relativo:

1. Non è necessaria l'uccisione del debitore, ma basta la lesione del

debitore (provocata da un terzo);

2. La prestazione mancata può essere anche temporanea e non

definitiva;

3. La prestazione può essere fungibile e surrogabile.

3. Ma si è andati oltre:

a. Caso di doppia alienazione immobiliare: caso di ampliamento

dell'operatività extracontrattuale.

Il legislatore tutela il soggetto che soccombe nei confronti del falso che ha

disposto due volte (perché non poteva disporre due volte). Quindi può

chiedere il risarcimento del danno nei confronti del fedifrago dante

causa.

Il soggetto che soccombe può chiedere il risarcimento del danno anche

a colui che ha trascritto prima, (responsabilità extra contrattuale)

purché si dimostri che quest'ultimo sapeva che il bene trascritto era già

stato venduto, quindi se vi è stata cattiva fede.

b. La lesione del possesso: caso di ampliamento dell'operatività

extracontrattuale.

La lesione di una situazione che

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giughi8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Terranova Giuseppe.