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FATTO ILLECITO
Una delle fonti delle obbligazioni 1173: l'atto illecito.
Fonti delle obbligazioni: Atto di autonomia privata, il contratto e il fatto illecito.
A fronte di cui il legislatore al 2043 ci dice: qualunque fatto doloso o colposo
arreca agli altri un fatto ingiusto obbliga al risarcimento del danno.
Si prospetta la responsabilità extra contrattuale.
Tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extra contrattuale
vi sono alcune differenze di disciplina, quella più importante riguarda l'onere
della prova. Sappiamo che chi vuol far valere il giudizio deve provare il fatto
costitutivo della prova.
In materia di responsabilità contrattuale vi è l'inversione dell'onere
della prova, perché all'autore è sufficiente allegare, dedurre e comprovare che
ha fatto un contratto da cui sorge un obbligazione, nella quale il debitore è stato
inadempiente. Sarà l'altra parte a dover dimostrare di aver adempito.
Nel caso di responsabilità aquiliana (extra contrattuale) l'onere della
prova si atteggia in conformità della regola generale 2696.
Dunque chi pretende il risarcimento del danno da fatto illecito deve provare il
fatto costitutivo della pretesa (il fatto illecito). E quindi del fatto illecito deve
provarne tutti gli elementi costitutivi.
Ma anche in materia di responsabilità extra contrattuale a volte si parla di
inversione dell'onere della prova. Ma se ne parla non in via generale, ma
solo con riferimento ad UNO degli elementi costitutivi dell'illecito
aquiliano.
Nel senso che quando c'era la responsabilità oggettiva, si è esonerati dal
dimostrare il dato soggettivo della colpevolezza.
Quando si parla di illecito (comportamento vietato dall'ordinamento) questo può
avere rilevanza solo civile oppure può avere anche rilevanza penale.
Il rapporto non è vicendevole, cioè ogni fatto illecito che costituisce reato
comporta anche la responsabilità civile al risarcimento del danno, ma non ogni
fatto illecito a rilevanza civilista è detto che costituisca anche un reato.
Gli elementi costitutivi dell'fatto illecito sono 4:
1. Elemento oggettivo: un fatto, un comportamento, una condotta
(omissivo o commissivo);
2. Posto in essere con dolo o con colpa.
a. Sappiamo che il dolo si ha quando si pone in essere un
comportamento per raggiungere determinate conseguenze.
b. La colpa è quando si pone in essere un comportamento in
violazione delle regole della prudenza, della perizia, della
diligenza o quando è contrario a
regolamenti/ordini/discipline/norme;
3. Il danno ingiusto;
4. Il nesso di causalità tra il danno e la condotta, nel senso che la
condotta deve aver determinato quel evento dannoso o quel danno deve
essere conseguenza della condotta.
A tal riguardo, sempre facendo riferimento alla letteratura penalistica,
varie sono le teorie, ma le principali sono quelle della "conditio sine
qua non" e della "causalità adeguata".
a. Se si pratica la regola della "conditio sine qua non" si amplia
l'ambito di operatività dell'illecito, perché prendiamo in
considerazione un evento e andiamo a monte con la possibilità di
tornare indietro anche fino a 50 eventi prima, e può darsi che senza un
evento verificatosi tanti anni prima non si sarebbe verificato nemmeno
il secondo, il terzo, e l'ultimo che prendiamo in considerazione.
Applicando questa teoria ci troveremmo dinanzi ad un notevole
ampliamento dell'ambito di operatività della responsabilità civile,
soprattutto a fronte di una grandissima difficoltà di individuare il
responsabile.
b. Se si applica la causalità adeguata, il danno può essere collegato
ragionevolmente ad una condotta che è stata adeguata alla
provocazione dell'evento di cui stiamo parlando, senza andare a
verificare tutte le condizioni a monte (quella che viene praticata).
Il tutto deve essere mosso da un'imputabilità dell'illecito, ovvero quando
un soggetto è responsabile ed è tenuto alle conseguenze, cioè al
risarcimento del danno (non confondere l'imputabilità con gli elementi
costitutivi dell'illecito).
Un soggetto è imputabile solo a fronte della sussistenza della capacità di
intendere e di volere (che va colta in base al caso della condotta concreta,
non va in base all'età).
L'illecito aquiliano è la materia che ha avuto nel tempo un ampliamento
nell'ambito di operatività.
Vari sono i profili per spiegare il continuo divenire dell'area di operatività: la
strada più interessante è quello dell'ingiustizia del danno.
Nel nostro ordinamento non ogni danno comporta l'obbligo di risarcimento del
danno.
Sono risarcibili solo i danni ingiusti.
Quand'è che il danno è ingiusto? È una clausola generale (non un
principio)!!! È una norma, un precetto generico (come la buona fede).
A fronte di un precetto generico, ci si deve interrogare su come nel tempo i
giudici interpretano in danno ingiusto (la giurisprudenza - che non è fonte del
diritto ma ha una sua grande rilevanza perché dato che è il giudice che interpreta
la legge, noi dobbiamo sapere la loro interpretazione - diritto vivente).
1. Inizialmente, si riteneva che l'ingiustizia del danno (responsabilità extra
contrattuale) vi fosse solo a fronte della lesione di un diritto soggettivo
assoluto (sia esso un diritto della personalità, sia danneggiamento della proprietà
ecc…).
L'ambito di operatività dell'illecito, interpretando così, è alquanto angusto.
Si interpretava così perché si diceva che se c'è la responsabilità contrattuale
questo presuppone un rapporto tra due soggetti.
Ma la dottrina iniziò ad obiettare osservando due aspetti:
1. La norma non evidenza questa delimitazione;
2. Nel codice civile c'è un caso particolare che prevede il risarcimento del danno
da responsabilità extracontrattuale (aquiliana) anche nel caso della lesione di
un diritto di credito (quindi diritto soggettivo relativo) (il caso riguarda la lesione
del diritto agli alimenti 433, è un qualcosa a cui hanno diritto solo alcune
persone - coniuge e figli - in casi di assoluta indigenza);
2. Partendo da questi due casi, si è iniziato a discutere su questa interpretazione e si
arrivò a considerare la responsabilità del fatto illecito anche a fronte della
lesione di un diritto soggettivo relativo.
Ovviamente se la lesione del diritto soggettivo relativo è attuata dal debitore (colui
che risulta debitore in un rapporto obbligatorio), la responsabilità è contrattuale.
Ma nei casi in cui la lesione del diritto soggettivo relativo viene fatta da un
soggetto che non è debitore, perché non ci può essere la responsabilità extra
contrattuale?
Ci sono due tappe fondamentali che possiamo ricondurre al Torino calcio:
1. Muore un calciatore sull'aereo (debitore): ci fu l'azione nei confronti della
compagnia aerea (terzo) da parte dell'associazione calcistica (creditore), che
chiese i danni come soggetto che aveva diritto alla prestazione dal
calciatore.
La compagnia aerea ha leso il diritto di credito dell'associazione calcistica a
ricevere la prestazione del calciatore.
La lesione non l'ha fatta il calciatore (debitore), ma l'ha fatta un terzo.
Ma alla fine la cassazione negò il diritto dell'associazione calcistica del Torino
nei confronti della compagnia aerea a ricevere il risarcimento del danno per
lesione del proprio diritto di credito (diritto soggettivo relativo), ribadendo
che ci può essere responsabilità extra contrattuale solo a fronte della lesione
di un diritto soggettivo assoluto.
2. Dopo alcuni anni, un giocatore del Torino uscì dallo stadio, venne investito da
un tifoso e morì.
La società chiese il risarcimento del danno al soggetto che investì il
giocatore con l'accusa che questo avesse leso il diritto di credito
dell'associazione calcistica a ricevere la prestazione dal calciatore, il quale
aveva un rapporto contrattuale.
Questa volta la cassazione pervenne a questo caso affermando che non è
scritto da nessuna parte che il risarcimento del danno per fatto illecito può
esserci solo a fronte della lesione di un diritto soggettivo assoluto, e
nonostante questo non si va ad invadere la responsabilità contrattuale, in
quanto in questo caso la prestazione del debitore che andava eseguita a
favore del creditore, non è lesa direttamente dal debitore ma è lesa da un
terzo.
Nonostante la pronuncia della cassazione, la corte di appello negò il
risarcimento del danno pur applicando il principio della cassazione, perché la
cassazione aveva puntualizzato che ci può essere la responsabilità extra
contrattuale per lesione di diritto soggettivo relativo attuata da un terzo, solo
se la prestazione cui era tenuto il debitore (ucciso) era una prestazione non
surrogabile (sul piano economico e sul piano della qualità).
Quindi si arrivò ai presupposti per il risarcimento a seguito di una lesione di un
diritto soggettivo relativo solo se vi sono 3 elementi:
1. Uccisione del debitore;
2. Viene meno la prestazione in modo definitivo;
3. La prestazione deve essere non fungibile e non surrogabile (non si
può sostituire).
Oggi, invece per ricevere il risarcimento del danno a seguito della lesione
di un diritto soggettivo relativo:
1. Non è necessaria l'uccisione del debitore, ma basta la lesione del
debitore (provocata da un terzo);
2. La prestazione mancata può essere anche temporanea e non
definitiva;
3. La prestazione può essere fungibile e surrogabile.
3. Ma si è andati oltre:
a. Caso di doppia alienazione immobiliare: caso di ampliamento
dell'operatività extracontrattuale.
Il legislatore tutela il soggetto che soccombe nei confronti del falso che ha
disposto due volte (perché non poteva disporre due volte). Quindi può
chiedere il risarcimento del danno nei confronti del fedifrago dante
causa.
Il soggetto che soccombe può chiedere il risarcimento del danno anche
a colui che ha trascritto prima, (responsabilità extra contrattuale)
purché si dimostri che quest'ultimo sapeva che il bene trascritto era già
stato venduto, quindi se vi è stata cattiva fede.
b. La lesione del possesso: caso di ampliamento dell'operatività
extracontrattuale.
La lesione di una situazione che