Il contratto
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico. Art. 1321 c.c.: Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È uno strumento per realizzare determinati interessi delle parti attraverso la produzione di appositi effetti giuridici.
Autonomia contrattuale
Autonomia contrattuale art. 1322 c.c.: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ossia le clausole che regolano il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge.
- In senso positivo: le parti sono libere di scegliere il tipo e il contenuto del contratto.
- In senso negativo: nessuno può essere privato di un proprio diritto o obbligato ad una prestazione se non per proprio atto volontario.
Limite all’autonomia contrattuale
Limite all’autonomia contrattuale art. 1341 c.c.: [contratto isolato: i contraenti hanno pari potere contrattuale; contratto in serie: un contraente ha più potere dell’altro e può dettare condizioni] Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Le clausole vessatorie (clausole che determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti nascenti dal contratto) devono essere specificamente approvate per iscritto. La vessatorietà di una clausola viene stabilita tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, sulla base delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, delle altre clausole contenute nello stesso ovvero in altro contratto ad esso collegato.
Contratti atipici
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi disciplinati in modo particolare nel codice. I contratti atipici sono validi ed efficaci, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. I contratti atipici vengono disciplinati in base agli articoli sul contratto in generale (art. 1321 – 1469 bis c.c.).
Classificazione dei contratti
- Tipici, o Atipici;
- Con due parti, o con più parti;
- A prestazioni corrispettive (sinallagmatici), o con obbligazione a carico di una sola parte;
- A titolo oneroso, o a titolo gratuito;
- Di scambio (la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte), o associativi (la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune);
- Commutativi (le prestazioni dovute sono certe), o aleatori (le prestazioni dovute sono incerte);
- Ad esecuzione istantanea, o di durata;
- A forma libera, o a forma vincolata;
- Consensuali (si perfezionano con il consenso delle parti), o reali (si perfezionano col consenso e con la consegna del bene);
- A effetti reali (realizzano automaticamente la costituzione, modificazione o estinzione del diritto reale), o a effetti obbligatori (obbligano le parti a realizzare il risultato).
Elementi essenziali del contratto
Art. 1325 c.c.
- Accordo delle parti;
- Causa;
- Oggetto;
- Forma, quando risulta richiesta dalla legge a pena di nullità.
La formazione del contratto: proposta e accettazione
Proposta e accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà individuali: quando alla proposta segue l’accettazione, si ha l’accordo. Affinché vi sia la formazione dell’accordo occorre che:
- L’accettazione pervenga al proponente entro un termine congruo;
- La dichiarazione di colui al quale era destinata la proposta sia conforme alla proposta, non contenga, cioè, variazioni delle condizioni, altrimenti equivale a una nuova proposta;
- L’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente.
Forme dell’accettazione
Principio della dichiarazione: l’accettazione è efficace non appena è espressa; Principio della spedizione: l’accettazione è efficace quando viene inviata al proponente; Principio di ricezione: l’accettazione è efficace quando il proponente la riceve; Principio di cognizione: l’accettazione è efficace quando il proponente ne viene a conoscenza. Cognizione mitigata: l’accettazione è efficace quando giunge all’indirizzo del proponente. La legge prevede l’utilizzo del principio di cognizione.
Deroghe al principio di cognizione
- Contratto con obbligazioni del solo proponente (contratto unilaterale a titolo gratuito. Es. fideiussione);
- Contratto concluso mediante esecuzione della prestazione.
Revoca della proposta e dell’accettazione
La proposta può essere revocata prima che venga accettata, può essere ritirata se ancora non è giunta al destinatario. L’accettazione può essere revocata prima che giunga all’indirizzo del proponente. Proposta e accettazione perdono efficacia se, prima del perfezionamento del contratto, proponente o accettante muoiano o diventino incapaci. La proposta può anche essere irrevocabile quando dichiarato dal proponente insieme alla durata dell’irrevocabilità (indicare la durata è essenziale). La proposta irrevocabile conserva il suo valore pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente.
Opzione
L’opzione nasce nell’ambito di un contratto preliminare. Le parti convengono che la proposta contrattuale sia irrevocabile.
Prelazione
Diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un determinato contratto.
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