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Principio di cognizione

Il principio di cognizione afferma che l'accettazione di un'offerta è efficace solo quando il proponente ne viene a conoscenza.

Esiste anche la cognizione mitigata, secondo cui l'accettazione è efficace quando giunge all'indirizzo del proponente.

La legge prevede l'utilizzo del principio di cognizione, ma ci sono alcune deroghe:

  • Contratto con obbligazioni del solo proponente (contratto unilaterale a titolo gratuito, ad esempio la fideiussione)
  • Contratto concluso mediante esecuzione della prestazione

La proposta può essere revocata prima che venga accettata e può essere ritirata se ancora non è giunta al destinatario. L'accettazione può essere revocata prima che giunga all'indirizzo del proponente.

La proposta e l'accettazione perdono efficacia se, prima del perfezionamento del contratto, il proponente o l'accettante muoiono o diventano incapaci.

La proposta può anche essere irrevocabile quando dichiarato dal proponente insieme alla

durata dell'irrevocabilità (indicare la durata è essenziale). La proposta irrevocabile conserva il suo valore pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente. - Opzione: nasce nell'ambito di un contratto preliminare. Le parti convengono che la proposta contrattuale sia irrevocabile. - Prelazione: Diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un determinato contratto. - Offerta al pubblico: particolare tipo di proposta contrattuale indirizzata a destinatari indeterminati (non va confusa con un generico invito a trattare o con la promessa al pubblico). - Le trattative. Il dovere di buona fede: durante le trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede (oggettiva). La parte che viola questo dovere incorre in responsabilità precontrattuale. Tale responsabilità può nascere per: a) Abbandono ingiustificato della

trattativa;

b) Mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto;

c) Influenza illecita sulla controparte o inganno.

di danno emergente e lucro cessante.

Risarcimento-

I vizi della volontà: errore, dolo, violenza-

L'errore

Errore motivo: errore del contraente durante la formazione della sua volontà;

Errore ostativo: errore nella dichiarazione della volontà.

annullabile

Il contratto viziato da errore di una delle parti è a condizione che l'errore sia:

Essenziale art. 1429 c.c.: obiettiva rilevanza dell'errore (errore su natura del contratto, oggetto del contratto, sull'identità o qualità dell'altro contraente, sul valore della prestazione);

Riconoscibile dall'altro contraente: riconoscibile dalla controparte usando la normale diligenza.

-Il dolo

Raggiri, inganni posti in essere col fine di ingannare la controparte nello stipulare il contratto.

Il dolo può essere omissivo o commissivo.

determinante: quando senza il comportamento doloso la parte ingannata non avrebbe compiuto il negozio - causa di annullamento;

Dolo incidente: quando la parte ingannata avrebbe comunque compiuto il negozio anche senza il comportamento doloso, ma, in mancanza di questo, l'avrebbe concluso a condizioni più favorevoli.

Dolo di terzi: hanno rilevanza per l'impugnabilità dell'atto nel caso in cui la parte ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio.

Dolus bonus: esaltazione eccessiva della propria merce.

Violenza: il soggetto ottiene il consenso della controparte minacciando un male ingiusto e notevole (violenza psichica). Nel caso di violenza fisica la volontà della parte è del tutto mancante, il contratto è radicalmente nullo. La violenza è diversa dal timore reverenziale (intenso rispetto che si nutre verso persone autorevoli).

ingiusto notevole: Il male minacciato deve essere e deve riguardare la vittima o i parenti più stretti o i

loro rispettivi beni. terzo nullità La violenza esercitata da un produce la del negozio, anche se l'altro contraente ne sia ignaro. La forma del contratto Per forma si intende la modalità di espressione della volontà individuale (es. in modo orale, scritto..) Essa è un requisito essenziale del contratto solo nei casi in cui sia richiesta dalla legge a pena di nullità. Se la legge non impone nulla, la forma è libera. Un contratto preliminare deve avere la stessa forma del relativo contratto principale. La rappresentanza: La rappresentanza è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall'interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo. La rappresentanza non è ammessa nei negozi di diritto familiare e nel testamento. Il negozio unilaterale con il quale una personaconferisce procura ad un'altra il potere di rappresentarla si chiama procuratore. Il rappresentante si chiama procuratore. È necessaria la capacità legale del rappresentato. Egli può scegliere come rappresentante anche un incapace purché abbia la naturale capacità di intendere e di volere. La procura può essere speciale (riguardante uno o più affari determinati) o generale (riguardante tutti gli affari del rappresentato). La procura cessa di regola con la morte del rappresentante o del rappresentato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato: se il rappresentante è portatore di interessi propri in contrasto con quelli del rappresentato si ha conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. Se il rappresentante agisce in conflitto di interessi con il rappresentato, il negozio è annullabile su domanda del rappresentato. -Contratto fiduciario: Si attua il trasferimento di un bene, ma con l'accordo che il benesarà usato secondo le istruzioni impartite dall'alienante. In questo caso l'alienante assume la veste di fiduciante mentre l'intestatario del bene assume la veste di fiduciario. Il negozio è valido se non intende perseguire scopi illeciti. Tradizionalmente si distinguono due tipi di negozio fiduciario: 1. Fiducia cum amico: si trasferisce il bene ad un altro soggetto con l'accordo, però, di far godere il bene ad altri; 2. Fiducia cum creditore: si trasferisce il bene al proprio creditore con l'accordo che estingua l'obbligazione, il creditore dovrà ritrasferire il bene al suo ex debitore. - Contratto indiretto: es. Vendita di un immobile per 1 euro -> indirettamente è una donazione. - Contratto preliminare Si dice preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, del quale deve già essere determinato il contenuto essenziale. Nel campo immobiliare il contratto preliminare

Il preliminare

Il preliminare è di frequente applicazione. Il preliminare deve già precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo, altrimenti sarebbe invalido per indeterminatezza. Dal contratto preliminare nasce in capo alle parti un'obbligazione a contrattare, quindi a perfezionare il contratto definitivo. In caso di inadempienza della controparte si può chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'oggetto del contratto

Dall'oggetto del contratto è opportuno distinguere il contenuto (il contenuto regolamentare del contratto, insieme delle disposizioni che disciplinano il rapporto tra i contraenti). L'oggetto del contratto deve essere:

  1. Possibile: materialmente suscettibile di esecuzione. L'impossibilità originaria della prestazione rende nullo il contratto, l'impossibilità sopravvenuta comporta l'estinzione.
  2. Sopravvenuta: un contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine.

èvalido se la prestazione originariamente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

Lecito: l’oggetto del contratto è illecito quando la prestazione è contraria a norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon costume.

Determinato o determinabile: deve essere chiaro anche cosa le parti si impegnano. Non è valido il contratto in cui le parti abbiano rinviato la determinazione dell’oggetto.

La legge ammette che il contratto possa avere a oggetto cose future, qualora non sia vietato dalla legge.

La causa del contratto è lo scopo che attraverso tale mezzo si vuole perseguire.

Due teorie autorevoli di dottrina e giurisprudenza:

Causa in senso astratto: scopo di rilievo economico sociale che si intende conseguire col contratto– funzione economico/sociale.

Causa in senso concreto: scopo concreto che le parti intendono perseguire col contratto.

contratto–economico/individuale.-Causa tipica (nei contratti tipici), causa atipica (neicontratti atipici).La causa deve esistere e deve essere esplicitata nelcontratto (expressio causae).-Differenza tra causa e motivo: es. compravendita di unimmobile: la causa è lo scambio di una cosa per un prezzo,il motivo dell’acquirente può essere vario (es. per abitareIl motivo è ill’immobile).movente soggettivo che spinge un soggetto acontrattare. I motivi dei contraenti sono irrilevanti per ildritto ad eccezione del caso in cui siano illeciti e comuni aentrambe le parti.Nella donazione e nel testamento è sufficientel’unilateralità del motivo illecito.-Contratti misti: categoria di contratti atipici la cui causaè costituita dalla fusione delle cause di più contratti tipici.In questo caso si applica la disciplina del contratto la cuicausa è più rilevante.-Contratti collegati: più contratti tra loro

autonomia privata. Due requisiti, uno oggettivo, uno soggettivo (volontà delle parti di collegare). Collegamento per interdipendenza reciproca (contratti collegati perché reciprocamente funzionali). Tutte le vicende che riguardano uno dei contratti si ripercuotono sugli altri. Una particolare ipotesi di collegamento è il subcontratto che si ha quando c'è una relazione gerarchica tra il contratto principale e quello subordinato.
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Publisher
A.A. 2021-2022
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Rolli Rita.