Diritto privato dell'economia
Diritto pubblico: comprende le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento dello stato apparato, e i rapporti tra stato apparato e stato comunità. Nell'ambito del diritto pubblico possiamo distinguere: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale, diritto tributario.
Diritto privato: comprende le norme che disciplinano i rapporti intersoggettivi super partes, privati (nessun soggetto e tutti sono posti in una condizione di parità giuridica). Non necessariamente le due parti sono private, il diritto privato regola anche i rapporti tra i privati cittadini e gli enti pubblici quando quest'ultimi non esercitano il loro potere di comando. Nell'ambito del diritto privato possiamo distinguere il diritto civile e il diritto commerciale.
Distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire
Capacità giuridica: essere titolare di diritti e doveri. Si acquisisce alla nascita.
Capacità di agire: capacità di attuare atti giuridici. Si acquisisce con la maggiore età.
I 4 macro-argomenti
- Diritti reali
- Diritti delle obbligazioni o diritti di credito
- Diritti delle personalità
- Diritto nuclei familiari
Diritti della personalità
I diritti della personalità sono diritti unicamente riscoperti dal diritto, non sono inventati. Ad esempio: diritto al nome, diritto alla privacy. Il diritto alla proprietà non lo è, è un diritto inventato dall'uomo per la pace sociale. Sono diritti assoluti, così come anche i diritti reali: devono essere rispettati da tutti e difesi nei confronti di tutti, il proprietario è proprietario nei confronti di tutti. Non sono diritti patrimoniali, non sono suscettibili di valutazione economica. Non sono un numero chiuso (diritto alla privacy, diritto all'integrità personale, es: non posso donare organi che vadano a ridurre l'integrità personale). Sono diritti imprescrittibili, non possono essere prescritti e non decadono.
Diritti reali
I diritti reali sono diritti assoluti, sono i diritti sulle cose (abitazione, uso, usufrutto). Sono patrimoniali, ciascuno li ha su un bene in senso giuridico (bene suscettibile di valutazione economica), peculiarità dell'economicità, sono diritti patrimoniali. I diritti reali sono 7: proprietà, uso, usufrutto, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi. Sono prescrittibili. Ci sono diritti reali minori e diritti reali pieni. Ad esempio, diritto di superficie: se edifico in buona fede sul terreno che appartiene a un'altra persona, c'è la cessione da bene mobile a bene immobile, il bene più grande viene "mangiato" da quello più piccolo, il proprietario del terreno diventa anche proprietario della villa ma gli deve un indennizzo, ovvero la minor somma dei costi di produzione e il valore aggiunto che ha acquisito il terreno. Si può anche impedire l'accessione di bene mobile a bene immobile, inserendo "una striscia impermeabile". Azioni esperibili: es petitoria per la proprietà, commissorie. L'azione petitoria richiede la dimostrazione della proprietà (aspetto negativo).
Usucapione
Essere diventati proprietari di un bene immobile per 20 anni consecutivi (10 se sono in buona fede).
I beni (diritti reali)
Definizione data dall'art. 810 c.c: sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto (quando l'uomo ha volontà di appropriarsene, perché la quantità è limitata, altrimenti non avrebbe un valore patrimoniale). Il bene ha un valore economico in senso giuridico. Beni giuridici: tutti gli oggetti che hanno valore economico ma che sono limitati o superiori alla domanda (gli altri sono beni in senso lato, che soddisfano i bisogni dell'uomo. Es: acqua, luce del sole).
Es diritti reali: se ho una casa ho una proprietà superficiaria (diritto di superficie), non posseggo il terreno, quando questo diritto scade il diritto della casa viene "mangiato" dal diritto del terreno, perché quest'ultimo è maggiore. Anche la servitù è un diritto reale, la servitù è un peso, è un fondo servente posto su un fondo dominante appartenente a un altro. La servitù non va a vantaggio del proprietario del fondo ma del fondo stesso. Il fondo servente è limitrofo al fondo dominante, devono appartenere a persone diverse.
Proprietà
La proprietà è la capacità di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di una cosa. Pieno = posso fare di una cosa ciò che voglio nei limiti della legge. Esclusivo = escludo gli altri. Godere = materialmente. Disporre = giuridicamente.
Detenzione
Non sempre chi detiene è sempre possessore e proprietario. Significa goderne materialmente. ES: un lavoratore che utilizza il computer che il datore gli ha dato a disposizione non sono suoi, li detiene e li gode materialmente. Posso elevarmi da detentore a possessore: ad es se pago i canoni da affitto a Tizia, ma un giorno si presenta Caio dicendo falsamente di essere il nuovo proprietario e pago lui, divento possessore. È una situazione di fatto.
Possesso
Situazione ovvero l'intenzione di diventare proprietario, comportarsi come se si fosse il proprietario (situazione di titolarità di fatto, non giuridica come lo è la proprietà). Es: se rubano un telefono, il ladro è detentore e possessore ma non proprietario. Posso elevarmi da possessore a proprietario (es: usufrutto). Non è una situazione giuridica ma di fatto, tutelate dalle azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione; non hanno bisogno della prova della proprietà (vantaggio), per questo spesso vengono scelte anche dai proprietari, devono solo dimostrare di essere i possessori.
Proprietà: situazione giuridica
Tutelate da azioni petitorie: rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione di apposizione di termini.
Comunione
Quando su uno stesso bene insistono due diritti reali medesimi (es: proprietà e usufrutto, c'è un nudo proprietario e un titolare di diritti minori, non è comunione. La comunione c'è quando entrambi sono proprietari).
Diritti reali di garanzia
Pegno e ipoteca. La garanzia è una res, una cosa, un bene in senso giuridico.
Diritti di obbligazione
L'obbligazione nasce tra due o più soggetti determinati, non fra un numero indeterminato di soggetti. Es: in caso di affitto, ho un rapporto giuridico con il locatore, non con chiunque. Sono diritti relativi (valgono verso soggetti determinati). Sono patrimoniali. Le prestazioni sono l'oggetto delle obbligazioni. È un vincolo giuridico.
Fonti delle obbligazioni negoziali e non negoziali. Negoziali: es. contratto, fonti di obbligazioni. Non negoziali: es. fatto illecito. Esistono anche altre fonti: qualunque atto o fatto previsto dall'ordinamento giuridico che generi obbligazioni. Es: promessa di pagamento, promessa al pubblico che assomigliano alle fonti negoziali. Altri invece assomigliano alle fonti non negoziali, perché non c'è la volontà di generare obbligazioni, es: gestione di affari altrui sono obbligazioni involontarie (es: se il vicino di casa non c'è e vedo del fumo uscire dalla casa, chiamo un'agenzia per risolvere il problema, il vicino deve poi pagare). Concessione unilaterale di ipoteca, costituzione di fondazioni che generano diritti reali e assomigliano alle fonti negoziali.
Fonti del diritto è diverso da fonti delle obbligazioni. Le fonti del diritto sono la Costituzione, le leggi. Le fonti delle obbligazioni generano vincoli giuridici.
Diritti familiari
Sono diritti relativi ma non patrimoniali.
Soggetti del diritto
Persone fisiche (individui) e persone giuridiche (società). Bisogna distinguere i soci dalla società: autonomia patrimoniale perfetta.
Fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto. Esistono dei danni giusti: legittima difesa. Per essere ingiusto un fatto deve ledere il diritto altrui e non deve essere nell'esercizio del proprio diritto (non iure, contra ius). È una fonte involontaria di obbligazioni, anche se lo si fa apposta (sia doloso che colposo), c'è distinzione tra la volontà di generare il fatto illecito e quella di generare l'obbligazione. L'obbligazione consiste nel risarcire il danno.
Contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Accordo tra due o più parti determinate (è una fonte di obbligazione) per costituire il reale estinguere tra loro (i soggetti esterni ne beneficiano solo in caso di beneficio, es assicurazione sulla vita), regola rapporti giuridici patrimoniali. Si crea quando la proposta incontra l'accettazione. È necessaria la volontà. Se non c'è la volontà l'accordo c'è formalmente, ma se alla dichiarazione non c'è intenzione precedente il contratto è nullo perché manca l'accordo. Es contratto plurilaterale: atto costitutivo di una società per azioni con più soci.
Elementi del contratto
- Accordo: incontro di volontà. La dichiarazione è composta da: dichiarazione (elemento esterno) e volontà (elemento interno), dunque si incontrano quattro elementi.
- Oggetto: oggetto, bene in senso giuridico, o prestazione suscettibile di valutazione economica. Caratteristiche: deve essere possibile (giuridicamente e materialmente), determinato o determinabile, lecito. Es. vendere una miniera su Saturno non è valido giuridicamente.
- Causa: non è il motivo. Es: la causa di tutte le vendite è lo scambio di una casa con prezzo.
- Forma: si intende la forma scritta o verbale. Il contratto non deve avere una determinata forma, non vi è un vincolo giuridico di formalismo, c'è solo su alcuni contratti, detti contratti formali, ad esempio i contratti su immobili. Ci sono anche diversi tipi di forma scritta. La forma scritta è prevista solo per i beni immobili. Una scrittura privata semplice non è trascrivibile nei pubblici registri (serve almeno la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico per essere iscritto nei pubblici registri).
Se un acquisto gode della pubblicità dichiarativa prevale su un altro acquisto sullo stesso bene (è un acquisto opponibile, altrimenti sarebbe non opponibile). Se manca uno degli elementi il contratto ha un vizio genetico ed è annullabile. Ci sono anche i vizi funzionali (es: non pago l'affitto). Se derogo ad una norma imperativa il contratto è invalido (es: norma delle caratteristiche del contratto), se derogo ad una norma dispositiva è valido. L'oggetto e la causa possono essere illeciti, l'accordo no. Illiceità dell'oggetto; quando è contrario alle norme pubbliche o al buon costume. Causa: motivo oggettivo, funzione economico-sociale di un contratto, la finalità. La causa non ha una morale (se pago un killer per uccidere qualcuno il contratto non è illecito, non violo una norma imperativa, è l'oggetto, la prestazione ad essere illecito. Anche il motivo è illecito, però il motivo non è uno degli elementi essenziali del contratto, quindi prima devo analizzare quelli).
Motivo: motivo soggettivo. Il motivo non rileva. L'atto è la fonte dell'obbligazione. Il contratto deve essere stipulato con la capacità giuridica e di agire. La prestazione è l'oggetto dell'obbligazione.
Il rapporto è diverso dall'atto
Se il vizio è funzionale sciolgo l'atto ad esempio con la risoluzione, non porta nullità o annullabilità. È un vizio legato al rapporto e non è genetico.
Un creditore è tale dopo aver eseguito interamente l'azione. Es: se compro una macchina e pago prima di riceverla, sono io il creditore. Esistono anche contratti che non sono a prestazioni corrispettive, perché una delle parti nel momento della stipula ha già fatto la prestazione. Es: mutuo, il vincolo sorge quando il mutuante paga il mutuatario ma nel momento del contratto il mutuante ha già fatto la sua prestazione. Quando sorge il mutuo c'è già un creditore. La nullità è una regola generale, il contratto è nullo quando violo le norme imperative. Un contratto è sempre nullo salvo che la legge dica diversamente, allora è annullabile.
Efficacia del contratto
Esecuzione differita, esecuzione continuativa o periodica (si ripete costantemente o periodicamente) e riguarda il rapporto. Termine e condizione riguardano gli effetti dell'atto (ovvero il rapporto), il termine è una fattispecie che "congela" l'efficacia del contratto. Un contratto che ha un vizio genetico non produce effetti. Un contratto invalido è anche inefficace, ma non è detto che un contratto inefficace sia anche invalido (es: contratti a termine differito che sono inefficaci al momento ma non sono invalidi). La condizione non è un evento futuro incerto (non si sa se e quando accadrà il fatto). Una condizione risolutiva risolve effetti di eventi futuri e incerti.
Cause di invalidità e di scioglimento del contratto
Patologie del contratto: nullità e annullabilità. Validità del contratto: un contratto è valido quando vengono soddisfatti i 4 requisiti, se non sono soddisfatti è invalido. Invalido perché nullo o perché annullabile. La nullità è più grave dell'annullabilità. Se c'è violenza fisica il contratto è nullo, perché manca l'accordo (elemento fondamentale del contratto).
Invalidità del contratto
Quando viola norme imperative. Contratto illecito: quando viola norme imperative o di pubblico costume. Un contratto nullo è invalido, così come un contratto annullabile. I contratti nulli e annullabili non producono effetti, perché gli effetti della nullità e dell'annullabilità sono retroattivi alla stipula del contratto.
Annullabilità
È l'eccezione, è la nullità la regola per chi viole norme imperative. Ci sono eccezioni generali e specifiche.
- Specifiche: particolari casi di annullabilità per particolari contratti (es: un contratto di assicurazione può essere annullabile se l'assicurato omette alcune informazioni fondamentali, questo non vale per altri contratti, solo per quelli assicurativi).
- Generali: sono eccezioni valide per tutti i contratti sottoponibili ad annullabilità. Ci sono 3 casi: incapacità dei contraenti, vizi di consenso, conflitto di interessi.
Incapacità dei contraenti
L'incapace è colui che non ha capacità di agire (si acquisisce a 18 anni ma si può anticipare a 16 con l'emancipazione in caso di matrimonio, non può però fare gli atti di straordinaria amministrazione se non con un tutore).
Incapacità legale o naturale
- Legale: La legge prevede che il soggetto sia incapace. Sono incapaci legali i minorenni che necessitano di un tutore per esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'interdetto deve avere un tutore per compiere atti di straordinaria amministrazione (è l'interdetto giudiziale, dichiarato incapace di intendere e di agire da un giudice. C'è anche l'interdetto legale: è la legge a togliere automaticamente la capacità di agire, quando si è condannati a una pena superiore ai 5 anni). Inabilitato: interdizione non costante, ha un curatore per compiere gli atti di straordinaria amministrazione.
- Naturale: Soggetto che dal punto di vista formale non sembrerebbe incapace: è maggiorenne non soggetto a sentenza interdittiva o inabilitativa. È colui che naturalmente è incapace perché soggetto a stupefacenti, o perché ha deficit psicologici gravi ma non è ancora stato dichiarato interdetto/inabilitato. È più difficile da identificare, potrebbe non essere mai verificabile da un controllo ordinario. Bisogna provare lo stato di incapacità ma non basta per far emettere al giudice la sentenza inabilitativa. L'incapacità legale è certificata, quella naturale no. L'incapace naturale non può provare la sua incapacità per annullare il contratto, serve un documento (es sentenza di interdizione). È l'incapace naturale a chiedere di annullare il contratto. L'incapace naturale deve provare:
- Lo stato di incapacità naturale nel momento della stipula del contratto
- Il grave pregiudizio economico (es aver svenduto un bene, generalmente alla metà del valore)
- La malafede dell'altro contraente
Dopo aver provato ciò il contratto diventa annullabile (non nullo). La nullità è più grave dell'annullabilità, perché l'annullabilità salva i terzi in buona fede a titolo oneroso.
Vizi del consenso
Errore, dolo, violenza.
Errore
Errore ostativo (che cade sulla dichiarazione) o motivo (o errore vizio) (cade sul motivo, sulla volontà interna, la formazione della volontà è alterata a causa di un errore). Es errore ostativo: tizio dichiara di acquistare in dollari e non in yen, mentre le parti hanno sempre dichiarato di valutare in yen. Il contratto è annullabile se l'errore è riconoscibile all'altra parte contraente. Errore motivo sui fatti: falsa rappresentazione di circostanze fattuali tali da generare una condizione sbagliata della realtà. Es. in un negozio di antiquario tizio crede che un tavolo sia del 1600 ma invece è nel 1700. È errore e non dolo perché l'altro contraente non fa nulla per
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