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CAUSE DI INVALIDITÀ E DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: PATOLOGIE DEL CONTRATTO: nullità e annullabilità
VALIDITÀ DEL CONTRATTO: un contratto è valido quando vengono soddisfatti i 4 requisiti, se non sono soddisfatti è invalido. Invalido perché nullo o perché annullabile. La nullità è più grave dell'annullabilità. Se c'è violenza fisica il contratto è nullo, perché manca l'accordo (elemento fondamentale del contratto).
Invalidità DEL CONTRATTO quando viola norme imperative. Contratto illecito: quando viola norme imperative o di pubblico costume. Un contratto nullo è invalido, così come un contratto annullabile. I contratti nulli e annullabili non producono effetti, perché gli effetti della nullità e dell'annullabilità sono retroattivi alla stipula del contratto.
ANNULLABILITÀ: è l'eccezione, è la
Nullità è la regola per chi viola norme imperative. Ci sono eccezioni generali e specifiche.
Specifiche: particolari casi di annullabilità per particolari contratti (es: un contratto di assicurazione può essere annullabile se l'assicurato omette alcune informazioni fondamentali, questo non vale per altri contratti, solo per quelli assicurativi).
Generali: sono eccezioni valide per tutti i contratti sottoponibili ad annullabilità. Ci sono 3 casi: incapacità dei contraenti, vizi di consenso, conflitto di interessi.
Incapacità dei contraenti: l'incapace è colui che non ha capacità di agire (si acquisisce a 18 anni ma si può anticipare a 16 con l'emancipazione in caso di matrimonio, non può però fare gli atti di straordinaria amministrazione se non con un tutore).
Incapacità legale o naturale. Legale: La legge prevede che il soggetto sia incapace. Sono incapaci legali i minori che necessitano di un tutore.
per esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'interdetto deve avere un tutore per compiere atti di straordinaria amministrazione (è l'interdetto giudiziale, dichiarato incapace di intendere e di agire da un giudice. C'è anche l'interdetto legale: è la legge a togliere automaticamente la capacità di agire, quando si è condannati ad una pena superiore ai 5 anni). Inabilitato: interdizione non costante, ha un curatore per compiere gli atti di straordinaria amministrazione. Naturale: soggetto che dal punto di vista formale non sembrerebbe incapace: è maggiorenne non soggetto a sentenza interdittiva o inabilitativa. È colui che naturalmente è incapace perché soggetto a stupefacenti, o perché ha deficit psicologici gravi ma non è ancora stato dichiarato interdetto/inabilitato. È più difficile da identificare, potrebbe non essere mai verificabile da un controllo.ordinario. Bisogna provare lo stato di incapacità ma non basta per far emettere al giudice la sentenza inabilitativa. L'incapacità legale è certificata, quella naturale no. L'incapace naturale non può provare la sua incapacità per annullare il contratto, serve un documento (es. sentenza di interdizione). E l'incapace naturale a chiedere di annullare il contratto. L'incapace naturale deve provare:
- Lo stato di incapacità naturale nel momento della stipula del contratto
- Il grave pregiudizio economico (es. aver svenduto un bene, generalmente alla metà del valore)
- La malafede dell'altro contraente
Dopo aver provato ciò il contratto diventa annullabile (non nullo). La nullità è più grave dell'annullabilità, perché l'annullabilità salva i terzi in buona fede a titolo oneroso.
VIZI DEL CONSENSO: errore, dolo, violenza
ERRORE: errore ostativo (che cade sulla
La nullità del contratto può essere causata da un errore, che può essere di tipo essenziale (o errore motivo) o di tipo ostativo (o errore vizio).
L'errore motivo si verifica quando, a causa di un errore sulla volontà interna, la formazione della volontà è alterata. Ad esempio, se una delle parti dichiara di acquistare in dollari anziché in yen, mentre entrambe le parti avevano concordato di valutare in yen, il contratto può essere annullato se l'errore è riconoscibile all'altra parte contraente.
L'errore motivo sui fatti si verifica quando vi è una falsa rappresentazione di circostanze fattuali che generano una condizione errata della realtà. Ad esempio, se in un negozio di antiquariato una persona crede che un tavolo sia del 1600 ma in realtà è del 1700, si tratta di un errore e non di dolo, poiché l'altro contraente non fa nulla per aggirarlo e non dice niente. Tuttavia, se l'errore era riconoscibile (ovvero l'altro contraente avrebbe potuto accorgersi dell'errore con una normale prudenza) ed essenziale (senza quell'errore non si sarebbe mai contratto), la persona può richiedere l'annullamento del contratto.
motivi di fatto, errore vizio sui motivi di diritto, falsa rappresentazione della realtà cagionata da una non conoscenza o male interpretazione di una norma, errore motivo sui motivi di fatto, falsa rappresentazione della realtà legata ad una male interpretazione di un fatto storico, eccezione: la donazione, riepilogo: errore ostativo, errore motivo sui fatti, errore motivo sui motivi di diritto.motivi di fatto.
DOLO: raggiro di un contraente da parte dell'altro contraente. Il dolo per fatto illecito è la volontà di commettere un fatto illecito e va tenuto distinto dal dolo contrattuale.
Un contraente raggira l'altro e lo induce in errore (non solo non dice niente ma lo fa cadere in errore). Il dolo contrattuale comporta annullabilità se è determinante, ovvero se senza quel raggiro l'altro contraente non avrebbe stipulato il contratto. Il dolo incidente invece non determina la stipula e comporta solo un risarcimento del danno all'aggirato e non l'annullabilità. Se il dolo viene fatto da un terzo rispetto al contratto, il contratto può essere annullato purché il contraente che ne trae vantaggio fosse a conoscenza del raggiro.
VIOLENZA: violenza psicologica, diversa da quella fisica. La violenza fisica si ha quando si fa fare una dichiarazione fisica ad una persona contro la sua volontà. Delle percosse
violence psicologica è considerata come uno strumento per forzare psicologicamente un soggetto a sottoscrivere un contratto. La violenza fisica porta alla nullità del contratto, perché annulla la volontà e manca l'accordo. La violenza psicologica comporta l'annullabilità e non la nullità perché non c'è un azzeramento della volontà ma una riduzione della stessa. In caso di violenza psicologica si può richiedere l'annullabilità del contratto. La violenza psicologica è ingiusta e notevole. La notevolezza è un criterio liquido, perché va rapportato alla persona che subisce la violenza e dipende da: età, sesso, condizioni personali. L'ingiustizia si ha quando si lede un diritto altrui e non è nell'esercizio di un proprio diritto. Ad esempio, se una persona chiede al direttore della banca di riavere indietro tutto il denaro depositato, anche se usa la minaccia, la violenza psicologica è ingiusta.violenza è giusta perché è nel diritto di tizio poter cambiare banca. CONFLITTO DI INTERESSI: Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa. Es: ci sono 3 soggetti giuridici: primo, secondo e terzo. Secondo ha un mandato da parte di primo per stipulare un contratto di compravendita senza vincolo di prezzo; ma secondo deve fare l'interesse di primo (il mandatario deve agire nell'interesse del mandante, se fosse anche in nome allora servirebbe anche un mandato con procura). Secondo compra l'acciaio dal terzo soggetto, la alfa spa, una società di cui secondo è socio e deve fare l'interesse di primo ma vorrebbe fare anche il primo. Primopuò annullare il contratto solo se il terzo soggetto poteva essere a conoscenza del conflitto di interessi. Le fattispecie specifiche annullano singoli contratti, come ad esempio quelli assicurativi, mentre i conflitti di interessi, i vizi del consenso... regolano l'annullabilità dei contratti in generale. Ci sono casi particolari in cui un contratto viola una norma imperativa ma non è nullo, non è annullabile ma è solo inefficace, ad esempio il diritto di prelazione. Sono però dei rari casi. Es. diritto di prelazione: primo loca l'appartamento a secondo (locatario/conduttore). Se primo vuole vendere l'appartamento deve mandare una raccomandata a secondo, ma secondo ha la possibilità di comprare allo stesso prezzo, ha il diritto di prelazione. Se primo non rispetta il diritto di prelazione viola una norma imperativa ma non il contratto non è nullo e nemmeno annullabile ma inefficace per secondo. Per secondo è come
se quel contratto non avesse efficacia ma può chiedere di rendere inefficace il contratto tra primo e terzo e sarà secondo a diventare proprietario.
Vizio dell'atto, sono vizi genetici: nullità, annullabilità, invalidità.
Vizio nella prestazione, sono nel rapporto, posso sciogliere il rapporto e non invalidare l'atto. Inefficacia e non invalidità.
La risoluzione si applica nei contratti a prestazioni corrispettive per inadempimento, impossibilità o per eccessiva onerosità sopravvenuta. Anche la rescissione si applica solo a contratti a prestazioni corrispettive.
Un contratto di mutuo è un contratto a prestazioni corrispettive? No, perché quando sorge un mutuo c'è già un creditore. Bisogna guardare le parti, le prestazioni al momento del perfezionamento del contratto. Il mutuo è un contratto reale, ovvero si perfeziona con la consegna di un bene, il denaro, non è un contratto
consensuale.Quando il mutuo viene perfezionato manca solo una prestazione, ovvero la controprestazione del mutuatario che deve restituire