DEBITI DI VALUTA
- per questi è previsto il principio nominalistico:
- che, però, NON vale per i DEBITI DI VALORE:
- cioè per le obbligazioni che hanno sin dall’inizio un oggetto
diverso dalla somma di denaro precisamente determinata
- che hanno per oggetto un valore, che sarà tradotto in moneta SOLO
al momento del pagamento
* es. il fatto illecito (= debito di valore, per cui non vale il
principio nominalistico)
Una persona, in bicicletta, viene investita.
L’investimento genera un RAPPORTO OBBLIGATORIO (= con un
debitore e un creditore).
In questo caso, la somma da pagare è esattamente determinata
o sarà determinata in un momento successivo?
- occorre verificare l’identità del danno, se vi sono altri
danni, accertamenti successivi, anche (se
necessario) facendo ricorso al giudice
- solo in un momento successivo, il giudice determinerà
esattamente la somma da corrispondere, che sarà pari al
valore dei danni, al momento della liquidazione
- il denaro può produrre, nel tempo, denaro ossia gli INTERESSI:
- sono l’ULTERIORE DENARO PRODOTTO (percentualmente, in ragione annua,
sulla sorte capitale), NEL TEMPO, DA UNA SOMMA DI DENARO
* gli interessi si dividono in CORRISPETTIVI o MORATORI:
- INTERESSI CORRISPETTIVI: sono quelli prodotti di pieno diritto, da
crediti liquidi ed esigibili di somme di
denaro
- credito liquido: è determinato nel suo
ammontare
[nel momento in cui sorge l’obbligazione
del fatto illecito, la somma NON è
determinata]
- credito esigibile: quando NON è sottoposto
ad una CONDIZIONE o ad un TERMINE
- può essere richiesto
o Qual è la misura su cui si determinano gli interessi?
- secondo la misura stabilita OGNI ANNO, dal Ministero dell’Economia
* es. nel 2011: la percentuale di interessi era pari all’1,5%
- INTERESSI LEGALI: sono previsti dalla legge, che si applicano
automaticamente in presenza di un credito liquido ed esigibile
- sono molto bassi
- INTERESSI CONVENZIONALI: vengono pattuiti per iscritto dalle
parti, quando concludono un contratto, nella misura convenzionale
* es. interessi previsti da istituti bancari
o cosa succede se gli interessi pattuiti sono molto alti?
- si tratta di INTERESSI USURARI: ovvero dell’USURA
- è un reato, che prevede la sanzione del carcere
* es. se un soggetto presta denaro con la previsione di interessi
usurari:
- la sanzione penale: è quella del carcere
- la sanzione civilistica
- prima della riforma: consisteva nel tornare ad applicare gli
interessi di legge
- oggi, il legislatore prevede che il debitore dovrà
restituire la somma
MA senza l’applicazione di alcun interesse
o Quando si ha l’usura?
- Occorre fare un calcolo matematico:
- si valuta la misura media degli interessi bancari, praticati da
tutti gli istituti di credito italiani
* es. la media è del 4%
- se la misura dell’interesse praticato supera di un certo numero di
punti l’interesse medio si configura il reato di usura
* in alcuni casi, si è verificato che anche alcuni istituti bancari
praticano interessi usurari
o Come si estingue l’obbligazione?
- a seguito dell’ADEMPIMENTO PERFETTO (causa principale)
Estinzione dell’obbligazione per causa diverse dall’adempimento :
[domanda d’esame]
1) IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE
(art.1256, c.c.), ossia impossibilità oggettiva
- il creditore NON ha avuto il soddisfacimento del suo interesse
- ciò nonostante L’OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE
* es. il contratto prevede che il debitore debba consegnare un certo
quantitativo di merci al creditore.
Prima della consegna viene promulgata una legge, in cui si vieta
il commercio di quel materiale (perché ritenuto pericoloso).
Se il debitore dovesse consegnare il materiale, andrebbe contro
un DIVIETO DI LEGGE
∗ l’IMPOSSIBILITÀ può essere TEMPORANEA:
* es. il divieto della consegna di una merce pericolosa è pari a
solo 6 mesi, perché la sostanza deve essere esaminata dai
laboratori
- il debitore NON è responsabile del RITARDO DELLA CONSEGNA
- ma, potrà e dovrà eseguire la prestazione
- quando viene a meno la causa dell’impossibilità
∗ l’IMPOSSIBILITÀ può essere PARZIALE:
- quando parte della prestazione può essere eseguita
- MA non tutta la prestazione
* es. il contratto prevedeva la consegna di materiali, tra cui è
stato vietato il commercio di uno, dalla Pubblica Autorità
2) IMPOSSIBILITÀ PER NOVAZIONE (art. 1230, c.c.)
- la novazione:
- determina l’estinzione dell’obbligazione originaria, per volontà
delle parti
- mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da
quella precedente per l’OGGETTO o per il TITOLO
*es. NOVAZIONE DELL’OGGETTO:
- le parti possono prevedere che la loro obbligazione
- preveda l’obbligo di consegnare una certa quantità di denaro.
- MA le parti NOVANO (= modificano) il loro rapporto
obbligatorio:
- prevedono che NON si dovrà più consegnare una certa quantità
di denaro
- MA si dovrà consegnare un certo quantitativo di merci.
Cosa cambia?
- l’oggetto della prestazione
- in quanto NON vi è più l’originaria soddisfazione
dell’interesse del creditore
* es. NOVAZIONE TITOLATA:
- si prevedeva che, la consegna di una certa cosa fosse
prevista:
- in virtù di un contratto di compravendita.
- le parti novano il rapporto e prevedono che la consegna
(sempre di quella cosa)
- sia prevista in virtù di un contratto di affitto
Cosa cambia?
- il titolo
- MA non la prestazione
* se l’OBBLIGAZIONE ORIGINARIA fa parte di un CONTRATTO NULLO, anche
la NUOVA OBBLIGAZIONE dovrà considerarsi INEFFICACE
3) REMISSIONE DEL DEBITO O RINUNCIA AL CREDITO (art. 1236 c.c.)
- si ha una remissione del debito: quando il creditore rinuncia
volontariamente al credito
- si rivolge al debitore e afferma di NON voler più la prestazione,
in quanto persona generosa, che non ha bisogno di quel denaro
o Come si rinuncia al credito e si estingue l’obbligazione?
- RINUNCIA ESPRESSA: consiste in una dichiarazione espressa del
creditore
- RINUNCIA TACITA: attraverso un COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
- il creditore NON esprime la sua volontà di rinunciare al
credito
- MA compie atti che permettono di capire, che sta rinunciando al
suo credito
* art. 1236, c.c.: prevede che vi sia rinuncia tacita
- quando il creditore riconsegna al debitore, il documento che
costituiva la prova del suo credito (*es. contratto)
- il Codice prevede la possibilità per il debitore di:
- OPPORSI ALLA RINUNCIA DEL CREDITORE, entro congruo
termine (*es. per questioni di onore)
4) CONFUSIONE (art. 1253 c.c.)
- quando la qualità di debitore e di creditore confluiscono/confondono
in una sola e stessa persona
* es. un soggetto era debitore di una somma di denaro, nei confronti
del padre.
Questo muore e lascia al figlio la sua eredità (crediti e
debiti)
il patrimonio del figlio si confonde con quello del padre
- il figlio NON può essere debitore di sé stesso
- l’obbligazione si estingue anche se NON è stata eseguita la
prestazione nei confronti del creditore (= padre)
5) COMPENSAZIONE (art. 1241 c.c.):
- quando vi è reciprocità di obbligazioni tra le parti
(= estinzione per quantità corrispondente: per RECIPROCITÀ DI
DEBITI)
- quando una parte è debitrice dell’altra, MA anche l’altra è
debitrice reciprocamente
* es. un soggetto deve ad una persona 50 euro, MA questa persona, in
virtù di un altro contratto, deve al soggetto 100 euro:
- il rapporto obbligatorio si estingue per compensazione
- Tipi di compensazione:
a) LEGALE: ricorre automaticamente (senza che le parti
intervengano), quando i debiti sono:
- omogenei (dello stesso genere)
- liquidi
- esigibili
b) GIUDIZIALE: quando i debiti sono omogenei e esigibili
- MA non liquidi
- interviene il giudice
c) VOLONTARIA: quando le volontà delle parti danno luogo alla
compensazione
- anche se NON ricorrono gli altri presupposti
_L’INADEMPIMENTO _
- il debitore NON adempie esattamente la prestazione
- art. 1218 c.c. (da sapere!): ‘il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova
che l’inadempimento o il ritardo (= è un errore della norma, perché il
ritardo è una forma di inadempimento)
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da ù
causa a lui non imputabile’
contiene due principi:
1) vale il fatto oggettivo dell’inadempimento che fa nascere
l’OBBLIGO RISARCITORIO
* es. un soggetto ha consegnato in ritardo la casa oppure ha
consegnato un oggetto diverso, da quello previsto
2) il debitore è ammesso a provare di NON dover corrispondere alcuna
somma a titolo di risarcimento del danno
o Cosa deve provare il debitore?
a) l’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE (oggettiva)
b) la causa NON imputabile (= caso fortuito; forza maggiore)
- quando il fatto NON è PREVEDIBILE, NON è EVITABILE
* es. terremoto, inondazione
in questo modo, il debitore NON è tenuto a risarcire i
danni
Per comprendere appieno i principi in tema di inadempimento, occorre
richiamare i diversi tipi di prestazione.
1) PRESTAZIONE DI DARE O CONSEGNARE:
- si distinguono fra:
- prestazioni generiche: quando si consegna una cosa, appartenente
ad un genere senza alcun ulteriore specificazione
* es. un soggetto consegna delle banconote, che appartengono al
genere denaro
- prestazioni di specie: quando si consegna una cosa, che ha la sua
specificità, individualità
- una cosa NON sostituibile con altre
* es. si consegna un quadro di Van Gogh, appartenente all’ultimo
periodo della sua vita:
- NON si consegna un quadro qualsiasi
- MA quel quadro specifico (= NON fungibile)
! si ritiene che per le prestazioni di genere:
- NON valga la prova liberatoria di cui all’art. 1218, c.c.
- vale il principio latino genus numquam perit (= le cose
generiche NON periscono, NON vengono mai meno)
* es. un soggetto deve pagare una somma di denaro all’Agenzia delle
Entrate.
Prepara i soldi e, mentre sta per portare la somma presso
l’Agenzia delle Entrate viene derubato.
Il debitore è liberato dall’obbligazione oppure no?
Secondo l’art. 1218, c.c., il debitore che NON ha eseguito la
prestazione è tenuto al risarcimento dei danni:
- a meno che NON provi che l’inadempimento è stato determinato
dall’impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui
non imputabile
Può il debitore fare riferimento a tale prova liberatoria?
- NO, perché l’impossibilità che bisogna considerare è oggettiva
- in questo caso, si tratta di un’impossibilità soggettiva, perché
riguarda solo tale situazione: un soggetto che NON ha soldi
- MA, oggettivamente, il denaro è sempre reperibile e in
circolazione
- quindi il debitore NON è liberato
2) PRESTAZIONI DI FARE:
- obbligazioni di mezzi:
- il debitore è obbligato a svolgere un’attività astrattamente
idonea a raggiungere un risultato
- si misura l’obbligazione in base alla diligenza della persona
(art. 1176 c.c.):
- se una persona (= avvocato) si è comportata diligentemente,
secondo le proprie conoscenze e competenze, NON potrà essere
chiamata a rispondere dei danni
* es. l’attività del medico o dell’avvocato
- il medico o l’avvocato NON sono obbligati a raggiungere un
risultato nell’interesse della loro parte
- MA sono obbligati a fare un’attività astrattamente idonea a
raggiungere il risultato
- obbligazioni di risultato:
- il debitore è obbligato raggiungere un risultato
- vale la prova liberatoria dell’art. 1218, c.c.
* es. l’appaltatore ha costruito un’abitazione che deve essere
consegnata entro il 10 giugno 2017
i lavori proseguono, anche se a rilento
dato che si avvicina la scadenza e questa è ancorata al
pagamento della somma, come compenso
l’appaltatore va molto veloce: costruisce, facendo delle
fondamenta NON secondo i criteri previsti dalla legge
la casa è terminata, pronta per essere consegnata anche
qualche giorno prima
il giorno prima della consegna, avviene un lieve terremoto:
che, però, ne determina il crollo dell’abitazione
si richiama la RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE:
- ma questo risponde che NON può essere chiamato a
appagare i danni perché vale l’art. 1218, c.c.:
- NON si può costruire una casa in un solo giorno
- causa NON imputabile: per causa di forza maggiore, quale
il terremoto
!
in questo caso:
- vi è l’IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE
- MA NON per CAUSA NON IMPUTABILE:
- in quanto se l’appaltatore avesse utilizzato le norme
antisismiche durante la costruzione
- avrebbe potuto evitare il crollo dell’abitazione, con
una scossa così lieve
3) PRESTAZIONI DI NON FARE:
- qui non si pone neanche il problema della impossibilità
sopravvenuta per causa non imputabile
- perché ogni fatto volontario che trasgredisce la prestazione di
non fare, ogni prestazione di fare costituisce un inadempimento
* es. un soggetto era obbligato a non fare
MA si comporta in senso contrario rispetto all’obbligo,
quindi è ovvio che non si possa considerare l’impossibilità
per causa non imputabile
_ RISARCIMENTO DEI DANNI _
- in caso di inadempimento, il debitore è tenuto al risarcimento dei
danni
Art. 1223, c.c.
- il risarcimento del danno consiste nel:
- DANNO EMERGENTE: sono le spese, i costi che il creditore deve
sostenere, a causa dell’inadempimento del debitore
- LUCRO CESSANTE: è il mancato guadagno, che deriva dal mancato
adempimento del debitore
- il danno è risarcibile: quando è conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento
* es. viene consegnato un macchinario, in ritardo, ad un’impresa.
Per ovviare al ritardo, l’impresa è costretta a prendere,
nell’attesa, un altro macchinario (= a noleggio)
Sostiene ulteriori spese, che non ci sarebbero state se non ci
fosse stato l’inadempimento [= DANNO EMERGENTE]
Nonostante sia stato noleggiato un altro macchinario, questo non
aveva le caratteristiche del macchinario acquistato
L’impresa ha fatturato meno, perché il macchinario noleggiato
produceva meno
ciò dipende direttamente dall’inadempimento [= il LUCRO CESSANTE
va risarcito]
Art. 1225, c.c. (prevedibilità del danno)
- è risarcibile soltanto il DANNO PREVEDIBILE, e NON il DANNO
IMPREVEDIBILE
* es. vettore che trasporta merci su incarico del mittente
il mittente è riuscito a piazzare il suo prodotto sul mercato ad
un prezzo superiore, rispetto a quello che solitamente si applica
il vettore non consegna le merci al destinatario, perché è stato
disattento
Quale danno è risarcibile?
- sono risarcibili solo i danni prevedibili, cioè quelli che si
possono prevedere in base a valutazioni di mercato
- sono risarcibili anche i DANNI IMPREVEDIBILI, quando l’INADEMPIMENTO è
DOLOSO
- ovvero quando, intenzionalmente, il debitore NON adempie la
prestazione creando un pregiudizio al creditore
* es. il vettore NON consegna dolosamente le merci all’acquirente
finale.
L’art. 1225, c.c. introduce una sorta di SANZIONE, in capo al
debitore: questo dovrà risarcire anche i DANNI NON PREVEDIBILI
Art. 1226, c.c.
- è ammessa una VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO, da parte del giudice
- quando è provato l’inadempimento, MA non è provato esattamente il
danno (= manca la prova della quantificazione esatta)
- il giudice NON dovrà respingere la domanda
- MA dovrà accoglierla e risarcirà il creditore, attraverso una
valutazione equitativa del danno
- accerterà una somma, in base alle CIRCOSTANZE DEL CASO
- EQUITÀ: se NON è espressamente ammessa, NON fa parte del nostro
ordinamento
- il giudice NON può riequilibrare il contratto, secondo un
sentimento di giustizia; lo può fare solo se stabilito dalla
legge
Art. 1227, c.c. = rubricato Concorso del fatto colposo del creditore
- qualora il creditore concorra nel danno subito a seguito
dell’inadempimento del debitore
- la misura del danno sarà ridotta, tenendo conto del concorso del
creditore nel danno
- qualora si verifica un danno che il creditore, comportandosi
diligentemente, avrebbe potuto evitare, il danno è escluso
* es. commissione di un fatto illecito, che determina la lesione del
diritto alla salute
- una persona si è ferita dovrà avere un RISARCIMENTO BASSO,
perché la ferita sarà curabile con pochi interventi medici
- NON vi è LUCRO CESSANTE: perchè la persona può comunque, ad
esempio, continuare a lavorare
- MA la persona trascura la ferita, che diventa un’infezione ed
è costretta ad amputare il braccio
? il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno:
- MA la misura del risarcimento
- NON sarà quella che corrisponde al pregiudizio finale subito
dal creditore
- perché il creditore si è comportato in maniera negligente
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