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L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE:

- Le associazioni possono decidere di svolgere le proprie attività, come

associazioni riconosciute [= o associazioni che chiedono il

riconoscimento della personalità giuridica] o senza il riconoscimento

della personalità giuridica [= NON chiedono il riconoscimento della

personalità giuridica].

 ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE : non si sono rivolte all’Autorità

Pubblica per ottenere l’iscrizione, nel registro delle persone

giuridiche o, pur formulando la domanda di iscrizione, hanno

avuto un diniego da parte della stessa Autorità.

* es. partiti politici: associazioni NON riconosciute, perché non

sono andati dall’Autorità Pubblica, a chiedere l’iscrizione

nei registri

- La maggior parte delle norme del codice civile riguardano le

associazioni riconosciute [artt. 14 ss., c.c.]

- soltanto pochi articoli, invece, sono riservati alle associazioni non

riconosciute [artt. 36-38, c.c.]

- l’art. 36, c.c.: prevede che l’organizzazione e l’amministrazione,

delle associazioni NON riconosciute, sono stabilite dall’accordo

degli associati

- PROBLEMA: si può configurare in un’associazione NON riconosciuta

[* partito politico], una situazione in cui il capo

politico, per sua decisione unilaterale, decide di

espellere un associato dal partito politico?

Art. 24, c.c . : un associato può essere espulso

dall’associazione, SOLO se sussistono gravi motivi.

In altri casi, l’associato può impugnare la sua

espulsione davanti al giudice.

- NON sono disciplinate, invece, le fondazioni non riconosciute:

- nel momento in cui avviene l’atto di fondazione, il passo successivo

è quello di recarsi davanti all’autorità pubblica e domandare

l’iscrizione nei registri

- È da ritenere, peraltro, che nella disciplina dei comitati

[artt. 39-42, c.c. – enti che, provvisoriamente, tendono a

realizzare uno scopo transitorio] si possano cogliere i tratti della

figura della fondazione non riconosciuta

TRE QUESITI SULL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE:

- Perché un ente decide di chiedere l’iscrizione nel registro delle

persone giuridiche?

- attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche,

l’ente mira ad ottenere il beneficio della responsabilità limitata:

- dopo che l’ente ha ottenuto l’iscrizione nel registro, per tutte

le obbligazioni assunte dai rappresentanti dell’ente [= dai suoi

organi] o, comunque, nate in capo all’organizzazione

 risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio

- esclusa ogni forma di responsabilità personale, di coloro che

hanno agito per l’ente o che ne fanno parte

- il patrimonio dell’associazione o fondazione riconosciuta può essere

molto importante, tanto da essere in grado di onorare i debiti

contratti.

Non è escluso, però, che qualora i creditori vantino un credito

superiore al patrimonio dell’ente, essi rimangano (= parzialmente)

insoddisfatti;

- nonostante ciò, non potranno rifarsi nei confronti dei membri o

dei rappresentanti dell’ente.

* L’impossibilità di NON soddisfare i creditori NON è senza

conseguenze:

1. gli amministratori dell’ente possono essere sfiduciati

dall’assemblea degli associati

2. vale l’art. 2740, c.c.: ‘il debitore risponde dei debiti, con

il proprio patrimonio, presente e futuro’

- il creditore è insoddisfatto, ma non ha perso la possibilità

di soddisfarsi in futuro

3. revoca da parte dell’autorità competente dell’iscrizione nel

registro delle persone giuridiche

- se l’associazione contrae obbligazioni superiori al suo

patrimonio, potrebbe succedere che l’Autorità competente

revochi l’iscrizione dal registro

- si è trattata di una gestione NON accurata, da parte di un

ente riconosciuto

- Chi è l’autorità competente?

- è previsto che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni

di carattere privato ‘acquistano la personalità giuridica mediante

il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle

persone giuridiche, istituito presso le prefetture’

 perché si parla di prefettura? [art. 1, I comma, d.p.r.

n.361/2000]

- perché tale norma è un ‘retaggio storico’ dell’organizzazione

delle associazioni, secondo la disciplina del c.c. del 1942:

- secondo cui, le associazioni potevano iscriversi nel registro

delle persone giuridiche, dopo aver passato il controllo, da

parte del Ministero competente

 era stata seguita tale logica, perché dato che a quel tempo,

era ancora epoca fascista, l’associazione NON sarebbe stata

iscritta nel registro, se fosse stata contraria

all’ideologia dominante

- esisteva un CONTROLLO POLITICO

- norma si è evoluta: NON avviene più un controllo da parte dei

Ministeri, MA da parte delle prefetture (= articolazioni

territoriali dello Stato)

* motivazioni storiche per cui tutti i partiti politici si sono sempre

ben guardati dal chiedere l’iscrizione nel registro delle persone

giuridiche:

1. NON volevano essere sottoposte ad un giudizio politico

2. Perché secondo l’art. 36, c.c.: l’organizzazione e l’amministrazione

è decisa dagli associati

- Quali sono i poteri dell’autorità competente?

- art. 1, III co., d.p.r. n. 361/2000: ‘ai fini del riconoscimento è

necessario:

- che siano state soddisfatte le condizioni, previste da norme di

legge o di regolamento per la costituzione dell’ente

- che lo scopo sia possibile e lecito

- e che il patrimonio (= NON è richiesta una somma minima, ma

cospicua) risulti adeguato alla realizzazione dello

scopo [= la prefettura potrà rifiutare l’iscrizione dell’ente,

che non abbia un patrimonio ritenuto sufficiente, rispetto alla

realizzazione dello scopo statutario]’.

* es. si costituisce un’associazione che intende fare una

sperimentazione, per la lotta contro il melanoma.

Intende costituire dei laboratori.

L’associazione si presenta dal prefetto, con un patrimonio

iniziale, frutto di donazioni degli associati, molto scarso.

Quasi sicuramente, la prefettura non iscriverà

l’ente nel registro delle persone giuridiche, perché

applica la norma di legge, secondo cui il patrimonio non è

sufficiente per la realizzazione dello scopo statutario.

- lo STATUTO [accordo associativo iniziale]

DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI:

∗ PRIMA DIFFERENZA:

- L’atto costitutivo dell’associazione è sempre un contratto

associativo: richiede l’accordo tra due o più consociati

- L’atto di fondazione, per conto, ha sempre natura di atto unilaterale,

anche quando, alla costituzione intervengono una o più persone

[in questo caso si discuterà di una pluralità di atti unilaterali]

∗ SECONDA DIFFERENZA:

- riguarda i diversi modi di esecuzione degli atti costitutivi.

- le parti del contratto di associazione partecipano all’esecuzione

dell’atto costitutivo, pur essendo diverse le modalità di

partecipazione di queste, all’attività dell’associazione.

- l’esecuzione dell’atto di fondazione, invece, è affidato a persone

diverse dal fondatore, ovvero gli amministratori della fondazione.

- La posizione degli amministratori della fondazione, poi, va

tenuta distinta da quella degli associati e da quella degli

amministratori della associazione

 in che modo?:

- le parti del contratto di associazione possono, nell’ambito

dell’autonomia contrattuale:

- modificate il contratto,

- deliberare lo scioglimento dell’associazione

- e decidere sulla devoluzione dei beni che residuano, dopo

che l’associazione è stata sciolta [= LIMITE: NON

riversare gli utili tra gli associati]

- sono ORGANI DOMINANTI

- gli amministratori della fondazione hanno solo una

competenza [= adempiono un ‘ufficio’]:

- quella di perseguire lo scopo assegnato loro dal fondatore:

- NON possono sciogliere la fondazione

- NON possono modificare lo statuto

 MA devono realizzare lo scopo statutario, previsto

dall’atto di fondazione

- sono ORGANI SERVENTI

- ulteriori elementi di differenziazione possono essere

rilevanti nella diversa posizione:

- degli amministratori dell’associazione:

- le loro attribuzioni trovano un “bilanciamento” in quelle

degli associati.

- l’assemblea degli associati è chiamata: a pronunciarsi

sui criteri di gestione, adottati dagli amministratori,

con l’approvazione o disapprovazione del bilancio;

- a confermare o sostituire, periodicamente, gli

amministratori, esprimendo così una valutazione sul

loro operato;

- a fornire, infine, direttive di carattere generale sul

modo di amministrare, in sede di approvazione, del

bilancio annuale o in sede di nomina degli

amministratori.

- E degli amministratori della fondazione:

- sono i soli arbitri della gestione, non essendoci un

organo paragonabile a quello dell’associazione, che

controlli i criteri adottati per l’amministrazione del

patrimonio e per la destinazione dello scopo.

L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA:

- chi risponde dei debiti contratti dall’associazione non riconosciuta?

* es. un’associazione compra 50 campi da bocce e ha contratto un debito

pari a 150 mila Euro.

Vi sono degli associati, che però NON partecipano quasi mai alle

assemblee, quindi NON conoscono ciò che sta succedendo.

L’art. 38, c.c.: prevede che per le associazioni non riconosciute,

per i debiti contratti, risponde, in prima battuta:

- il FONDO DELL’ASSOCIAZIONE

- MA, se in questo non vi è nulla: rispondono, solidalmente,

coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (= gli

amministratori)

• INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

o i criteri di interpretazione della legge:

 può capitare che, nel corso dello svolgimento di un parere, ci

troviamo a dover ragionare direttamente ed unicamente con il testo

della legge [perché non siamo aiutati da qualche precedente

giurisprudenziale, oppure il precedente c’è, ma non esplica il

percorso logico-giuridico]

 Non ci rimane che affidarci ai criteri di interpretazione della

legge [artt. 12 ss., disp. prel., c.c.]

 Le regole di interpretazione del diritto sono, dunque, importanti

nella vita quotidiana

o art. 12, 1° comma, disp. prel., c.c. [

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliammmmmm_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iorio Giovanni.