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L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE:
- Le associazioni possono decidere di svolgere le proprie attività, come
associazioni riconosciute [= o associazioni che chiedono il
riconoscimento della personalità giuridica] o senza il riconoscimento
della personalità giuridica [= NON chiedono il riconoscimento della
personalità giuridica].
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE : non si sono rivolte all’Autorità
Pubblica per ottenere l’iscrizione, nel registro delle persone
giuridiche o, pur formulando la domanda di iscrizione, hanno
avuto un diniego da parte della stessa Autorità.
* es. partiti politici: associazioni NON riconosciute, perché non
sono andati dall’Autorità Pubblica, a chiedere l’iscrizione
nei registri
- La maggior parte delle norme del codice civile riguardano le
associazioni riconosciute [artt. 14 ss., c.c.]
- soltanto pochi articoli, invece, sono riservati alle associazioni non
riconosciute [artt. 36-38, c.c.]
- l’art. 36, c.c.: prevede che l’organizzazione e l’amministrazione,
delle associazioni NON riconosciute, sono stabilite dall’accordo
degli associati
- PROBLEMA: si può configurare in un’associazione NON riconosciuta
[* partito politico], una situazione in cui il capo
politico, per sua decisione unilaterale, decide di
espellere un associato dal partito politico?
Art. 24, c.c . : un associato può essere espulso
dall’associazione, SOLO se sussistono gravi motivi.
In altri casi, l’associato può impugnare la sua
espulsione davanti al giudice.
- NON sono disciplinate, invece, le fondazioni non riconosciute:
- nel momento in cui avviene l’atto di fondazione, il passo successivo
è quello di recarsi davanti all’autorità pubblica e domandare
l’iscrizione nei registri
- È da ritenere, peraltro, che nella disciplina dei comitati
[artt. 39-42, c.c. – enti che, provvisoriamente, tendono a
realizzare uno scopo transitorio] si possano cogliere i tratti della
figura della fondazione non riconosciuta
TRE QUESITI SULL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE:
- Perché un ente decide di chiedere l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche?
- attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche,
l’ente mira ad ottenere il beneficio della responsabilità limitata:
- dopo che l’ente ha ottenuto l’iscrizione nel registro, per tutte
le obbligazioni assunte dai rappresentanti dell’ente [= dai suoi
organi] o, comunque, nate in capo all’organizzazione
risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio
- esclusa ogni forma di responsabilità personale, di coloro che
hanno agito per l’ente o che ne fanno parte
- il patrimonio dell’associazione o fondazione riconosciuta può essere
molto importante, tanto da essere in grado di onorare i debiti
contratti.
Non è escluso, però, che qualora i creditori vantino un credito
superiore al patrimonio dell’ente, essi rimangano (= parzialmente)
insoddisfatti;
- nonostante ciò, non potranno rifarsi nei confronti dei membri o
dei rappresentanti dell’ente.
* L’impossibilità di NON soddisfare i creditori NON è senza
conseguenze:
1. gli amministratori dell’ente possono essere sfiduciati
dall’assemblea degli associati
2. vale l’art. 2740, c.c.: ‘il debitore risponde dei debiti, con
il proprio patrimonio, presente e futuro’
- il creditore è insoddisfatto, ma non ha perso la possibilità
di soddisfarsi in futuro
3. revoca da parte dell’autorità competente dell’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche
- se l’associazione contrae obbligazioni superiori al suo
patrimonio, potrebbe succedere che l’Autorità competente
revochi l’iscrizione dal registro
- si è trattata di una gestione NON accurata, da parte di un
ente riconosciuto
- Chi è l’autorità competente?
- è previsto che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni
di carattere privato ‘acquistano la personalità giuridica mediante
il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, istituito presso le prefetture’
perché si parla di prefettura? [art. 1, I comma, d.p.r.
n.361/2000]
- perché tale norma è un ‘retaggio storico’ dell’organizzazione
delle associazioni, secondo la disciplina del c.c. del 1942:
- secondo cui, le associazioni potevano iscriversi nel registro
delle persone giuridiche, dopo aver passato il controllo, da
parte del Ministero competente
era stata seguita tale logica, perché dato che a quel tempo,
era ancora epoca fascista, l’associazione NON sarebbe stata
iscritta nel registro, se fosse stata contraria
all’ideologia dominante
- esisteva un CONTROLLO POLITICO
- norma si è evoluta: NON avviene più un controllo da parte dei
Ministeri, MA da parte delle prefetture (= articolazioni
territoriali dello Stato)
* motivazioni storiche per cui tutti i partiti politici si sono sempre
ben guardati dal chiedere l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche:
1. NON volevano essere sottoposte ad un giudizio politico
2. Perché secondo l’art. 36, c.c.: l’organizzazione e l’amministrazione
è decisa dagli associati
- Quali sono i poteri dell’autorità competente?
- art. 1, III co., d.p.r. n. 361/2000: ‘ai fini del riconoscimento è
necessario:
- che siano state soddisfatte le condizioni, previste da norme di
legge o di regolamento per la costituzione dell’ente
- che lo scopo sia possibile e lecito
- e che il patrimonio (= NON è richiesta una somma minima, ma
cospicua) risulti adeguato alla realizzazione dello
scopo [= la prefettura potrà rifiutare l’iscrizione dell’ente,
che non abbia un patrimonio ritenuto sufficiente, rispetto alla
realizzazione dello scopo statutario]’.
* es. si costituisce un’associazione che intende fare una
sperimentazione, per la lotta contro il melanoma.
Intende costituire dei laboratori.
L’associazione si presenta dal prefetto, con un patrimonio
iniziale, frutto di donazioni degli associati, molto scarso.
Quasi sicuramente, la prefettura non iscriverà
l’ente nel registro delle persone giuridiche, perché
applica la norma di legge, secondo cui il patrimonio non è
sufficiente per la realizzazione dello scopo statutario.
- lo STATUTO [accordo associativo iniziale]
DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI:
∗ PRIMA DIFFERENZA:
- L’atto costitutivo dell’associazione è sempre un contratto
associativo: richiede l’accordo tra due o più consociati
- L’atto di fondazione, per conto, ha sempre natura di atto unilaterale,
anche quando, alla costituzione intervengono una o più persone
[in questo caso si discuterà di una pluralità di atti unilaterali]
∗ SECONDA DIFFERENZA:
- riguarda i diversi modi di esecuzione degli atti costitutivi.
- le parti del contratto di associazione partecipano all’esecuzione
dell’atto costitutivo, pur essendo diverse le modalità di
partecipazione di queste, all’attività dell’associazione.
- l’esecuzione dell’atto di fondazione, invece, è affidato a persone
diverse dal fondatore, ovvero gli amministratori della fondazione.
- La posizione degli amministratori della fondazione, poi, va
tenuta distinta da quella degli associati e da quella degli
amministratori della associazione
in che modo?:
- le parti del contratto di associazione possono, nell’ambito
dell’autonomia contrattuale:
- modificate il contratto,
- deliberare lo scioglimento dell’associazione
- e decidere sulla devoluzione dei beni che residuano, dopo
che l’associazione è stata sciolta [= LIMITE: NON
riversare gli utili tra gli associati]
- sono ORGANI DOMINANTI
- gli amministratori della fondazione hanno solo una
competenza [= adempiono un ‘ufficio’]:
- quella di perseguire lo scopo assegnato loro dal fondatore:
- NON possono sciogliere la fondazione
- NON possono modificare lo statuto
MA devono realizzare lo scopo statutario, previsto
dall’atto di fondazione
- sono ORGANI SERVENTI
- ulteriori elementi di differenziazione possono essere
rilevanti nella diversa posizione:
- degli amministratori dell’associazione:
- le loro attribuzioni trovano un “bilanciamento” in quelle
degli associati.
- l’assemblea degli associati è chiamata: a pronunciarsi
sui criteri di gestione, adottati dagli amministratori,
con l’approvazione o disapprovazione del bilancio;
- a confermare o sostituire, periodicamente, gli
amministratori, esprimendo così una valutazione sul
loro operato;
- a fornire, infine, direttive di carattere generale sul
modo di amministrare, in sede di approvazione, del
bilancio annuale o in sede di nomina degli
amministratori.
- E degli amministratori della fondazione:
- sono i soli arbitri della gestione, non essendoci un
organo paragonabile a quello dell’associazione, che
controlli i criteri adottati per l’amministrazione del
patrimonio e per la destinazione dello scopo.
L’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA:
- chi risponde dei debiti contratti dall’associazione non riconosciuta?
* es. un’associazione compra 50 campi da bocce e ha contratto un debito
pari a 150 mila Euro.
Vi sono degli associati, che però NON partecipano quasi mai alle
assemblee, quindi NON conoscono ciò che sta succedendo.
L’art. 38, c.c.: prevede che per le associazioni non riconosciute,
per i debiti contratti, risponde, in prima battuta:
- il FONDO DELL’ASSOCIAZIONE
- MA, se in questo non vi è nulla: rispondono, solidalmente,
coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente (= gli
amministratori)
• INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
o i criteri di interpretazione della legge:
può capitare che, nel corso dello svolgimento di un parere, ci
troviamo a dover ragionare direttamente ed unicamente con il testo
della legge [perché non siamo aiutati da qualche precedente
giurisprudenziale, oppure il precedente c’è, ma non esplica il
percorso logico-giuridico]
Non ci rimane che affidarci ai criteri di interpretazione della
legge [artt. 12 ss., disp. prel., c.c.]
Le regole di interpretazione del diritto sono, dunque, importanti
nella vita quotidiana
o art. 12, 1° comma, disp. prel., c.c. [