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SUCCESSIONE E ACCESSIONE DEL POSSESSO

art.1146

Artt.1171 ART.1172

DENINCIA DI DANNO TEMUTO è PER UN’ OPERA CHE GIA’ C’è

NUOVA OPERA postula una attività intrapresa da un soggetto capace di arrecare pregiudizio al

bene di chi fa la denuncia (denunciante), il rimedio è inibire l’attività oppure di subordinare la

continuazione all’adozione di determinate cautele.

DENUNCIA DANNO TEMUTO postula un non fare, non provvede a mettere in sicurezza il soffitto

(esempio), cioè l’inosservanza del obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di un danno grave

e prossimo per il bene del denunciante, il rimedio previsto è l’ordine di rimuovere la causa di

pericolo.

Obbligazioni cap. 16 – 18 – 28

RAPPORTO OBBLIGATORIO

art.1174 un rapporto obbligatorio è un rapporto tra debitore e creditore di una prestazione, diretto a

soddisfare un interesse anche non patrimoniale del creditore e la prestazione deve essere

suscettibile di valutazione economica, cioè che ha un valore economico.  DARE, Consegnare la

merce

 FARE, Consulenza

 NON FARE, Concorrenza (il termine massimo è 5 anni, in altri casi il termine massimo è di 3

anni).

Art.1175. debitore e creditore devono comportarsi secondo buona fede oggettiva (in maniera

corretta)

Caso: signora mentre serve al bar sente il sig. Rossi che si vantava di avere le conoscenze

giuste. La signora si avvicina e chiede se può aiutarla ad avere una casa popolare. Il sig. 22

rossi le ha detto di presentarsi un ufficio. Il giorno dopo in ufficio il sig. rossi e la signora

firmano un accordo, secondo il cui il sig. rossi si impegna a trovare una casa entro tre mesi

dietro pagamento di una cifra. Dopo tre mesi, la signora non avendo avuto la casa si

presenta per chiedere il rimborso e il sig. rossi si rifiuta.

2033→ per contratto nullo va restituito il pagamento

2034→ obbligazione naturale: non giuridica, se viene eseguita spontaneamente non può

essere ripetuta.

2035→ contratto nullo per immoralità (offesa al buon costumo), non dà diritto alla

restituzione (contratto con finalità truffaldina)

Disciplina e vicende del rapporto

obbligatorio cap. 17

Casi di estinzione dell’obbligazione

• Satisfattori → che soddisfano il creditore

Adempimento

o prestazione in luogo di adempimento

o compensazione → Se ci sono debiti reciproci; omogenei; liquidi ed esigibili (si

o può pretendere l’esecuzione) si estinguono o per compensazione o per la parte

corrispondente.

legale

 giudiziale

 volontaria

confusione → il credito e il debito si riuniscono in capo alla stessa persona

o

• Non Satisfattori → non soddisfano il creditore

Impossibilità temporanea

o Impossibilità parziale

o Inesigibilità

o Novazione

o Remissione → si rinuncia al credito

o

Altro modo non satisfattorio è l’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA NON IMUTABILE AL

DEBITORE. In tal caso l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato. è sopravvenuta perché,

l’impossibilità deve essere non imputabile, altrimenti il debitore è inadempiente e deve risarcire il

danno.

Nel caso di impossibilità iniziale, esistente già alla stipula del contratto, il contratto è nullo perché

l’oggetto deve essere possibile lecito determinato e determinabile, se l’oggetto è impossibile fin

dall’inizio manca la caratteristica per rendere il contratto lecito e come conseguenza potrebbe

esserci il 1338

es. Vendo un motoscafo a un milanese sapendo che è stato affondato a seguito di un incidente, in

questo caso il contratto è nullo non è una impossibilità sopravvenuta, ma una impossibilità iniziale

secondo il 1338 è obbligato a risarcire il danno. 23

Obbligazione con prestazione alternative.

L’obbligazione ha per oggetto due prestazioni che possono essere scelte liberamente dal creditore.

Se l’impossibilità colpisce una delle due alternative e il creditore non ha ancora scelto, il debitore

non è liberato. Al contrario se il creditore ha scelto, il debitore è liberato e il creditore è

insoddisfatto.

Nel caso di IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA, il debitore si può considerare liberato soltanto se:

- il creditore non è più interessato alla prestazione

- il creditore non può più essere obbligato a eseguirla.

Nel caso di IMPOSSIBILITA’ PARZIALE invece libera il debitore quando il questo offre la

prestazione parziale ma il creditore non è più interessato alla prestazione (ormai parziale)

esempio: un concertista si è impegnato a tenere un concerto a seguito del quale deve rilasciare

delle interviste a seguito di un malessere fisico, come ad esempio la raucedine non può più

cantare ma può ancora rilasciare l’intervista quindi il debito è sciolto se al creditore non interessa la

prestazione parziale oppure può decidere che la prestazione parziale gli interessa e riduce

ovviamente il pagamento al cantante.

Altro modo di estinzione non satisfattorio è la Novazione quando un’obbligazione si estingue e

viene sostituita da una nuova obbligazione diversa nel titolo nell’oggetto o nel soggetto.

1)TITOLO → la mia obbligazione non è più di pagamento del prezzo ma di mutuatario che

deve restituirmi i soldi con gli interessi

2)OGGETTO → Quando estinguo un’obbligazione sostituendola con un altro oggetto. es.

antiquariato quadro/tappeto

3)SOGGETTO→ quando un nuovo debitore si sostituisce al debitore originario

nel caso di:

- delegazione,

- espromissione

- accollo;

1) A è il delegante → e ha con C il creditore delegatario un rapporto di valuta, gli deve 1000 euro

B il delegato → E deve ad A 1000 con cui ha un rapporto di provvista

2) A estromesso ha con C creditore espromissario un rapporto di valuta gli deve 1000 euro mentre

B è l’espromittente non ha un rapporto di provvista con nessuno

Sono entrambi ORDINI DI PROMESSA DI PAGAMENTO DI DEBITO

In 1) non vi è una promessa spontanea A obbliga a B di estinguere il debito con C, mentre in 2) vi è

una promessa spontanea sono io che prometto spontaneamente di estinguere il pagamento di un

debito altrui

Esempio: Una CAMBIALE TRATTA

Milano, 5 aprile

Al 15 maggio

Voi signor B (delegato)

Pagate entro...

Al signor C (delegatario) firma del trattante (delegante) 24

Si ha poi Novazione soggettiva nell’accollo, l’accollo non è una promessa di pagamento ma è un

contratto tra accollante e accollato in forza del quale l’accollante si fa carico del debito che

l’accollato ha. L’accordo può essere LIBERATORIO o PRIVATIVO se il creditore partecipa al

contratto che diventa trilaterale, dichiarando di liberare il creditore originario oppure no “Novazione

Soggettiva, a favore dei terzi”

CASO: Davide ha un debito verso Carla. Senza che Carla ne sappia nulla, stipula un accollo con

Barbara. Carla, alla scadenza del debito, non può agire legalmente nei confronti di Barbara.

Mentre la cambiale tratta è una delegazione di debito, con l’assegno invece do ordine alla banca di

dare IMMEDIATAMENTE i soldi al creditore differentemente dalla cambiale (delegazione di debito

astratta) tratta in cui SI PAGA A SCADENZA.

es. se acquisto una casa da A che deve ancora pagare 20.000 euro di mutuo io mi faccio carico

del debito che lui ha nei confronti della casa. l’accollante sono io mentre l’accollato è A.

L’accordo può essere liberatorio o privativo. Se la banca partecipa al contratto l’accordo diventa

trilaterale e l’accollante può liberare A sostituendolo con me.

Le garanzie cap. 18

Se non c’è una causa legittima di prelazione (preferenza di un creditore ad un altro), si applica il

principio proporzionale e i creditori vengono definiti chirografari.

Sono cause legittime di prelazione il pegno, i privilegi, e le ipoteche

Pegno e ipoteca → diritti reali di garanzia

PEGNO → Attraverso un contratto reale che si perfeziona con la consegna. Il creditore pignoratizio

è detentore del bene che gli è stato dato in garanzia. Ha per oggetto beni mobili o crediti.

Es: A ha costituito un’ipoteca sul bene di Y per 10 → non si applica più il principio proporzionale.

L’IPOTECA può essere:

GIUDIZIALE → deriva da una sentenza di condanna

VOLONTARIA→ Può derivare dalla volontà del debitore di garantire il debito vincolando il suo

bene

LEGALE → l’ipoteca sorge con l’iscrizione (pubblicità costitutiva), finché non viene iscritta nel

registro immobiliare non sorge. Non può il creditore ipotecato diventare proprietario del bene (art.

2744→ è nullo un patto in cui si dice che qualora il debitore lo dovesse pagare, l’oggetto

dell’ipoteca diventa proprietà del creditore. Il debitore può solo pretendere la vendita del bene, e

sulla somma ricavata pretendere il suo bene.)

l’ipoteca può riguardare sia beni immobili sia mobili registrati

L’ipoteca si costituisce attraverso l’iscrizione nel registro immobiliare. Il debitore che garantisce il

suo debito, rimane nella disponibilità del bene (a differenza del pegno).

Il pegno prevede bene mobili. Non è sufficiente l’accordo, ma è necessaria la consegna. Un

accordo sarebbe nullo. Nel pegno, il creditore è detentore, perché riconosce che quella cosa è

mia. 25

la pubblicità nel pegno si realizza con la consegna. Privilegi sono previsti solo dal legislatore, si

distinguono in privilegi:

• generali se hanno per oggetto tutti i beni mobili del debitore

• Speciali hanno per oggetto un determinato bene, mobile o immobile

PATTO COMMISSORIO → se non si dovesse vendere, il bene dato in garanzia diventa del

creditore. Non è lecito

Nell’ipoteca è importante il grado, che viene dato in base alla data.

FIDEIUSSIONE → Atto di garanzia personale. Si costituisce attraverso un contratto tra fideiussore

e creditore. Il primo garantisce il pagamento del debito altrui con l’intero suo patrimonio. La banca

per concedere un’apertura di credito a una studentessa, chiede una fideiussione alla madre.

Significa che qualora la studentessa non dovesse pagare la banca potrà avvalersi dell’intero

patrimonio della madre messo a disposizione. Nel caso di inadempimento del debito, il creditore

potrà pretendere il pagamento dalla madre → surrogazione (Sostituzione) legale (prevista dal

legislatore) del fideiussore nella posizione del creditor

Dettagli
A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuela.gulli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Morlotti Poletti Laura.