Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 55
Appunti di diritto privato Pag. 1 Appunti di diritto privato Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 55.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto privato Pag. 51
1 su 55
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL PESO DUNQUE SARA’ UN NON FACERE O UN PATI.

La costituzione della servitù può avvenire in vari modi. In relazione ad essi, si distinguono

due categorie di servitù: servitù legali o coattive e volontarie.

Le servitù legali (o coattive) nascono sulla base di una previsione di legge. Quando un

fondo si trova in condizioni tali da subire un pregiudizio nella possibilità di utilizzazione (ad

esempio, non ha prese d’acqua; o è intercluso, e cioè non ha accesso sulla strada

pubblica) il proprietario può ottenere che sul fondo vicino si costituisca una servitù, anche

contro il volere del titolare di questo (che però ha diritto di ricevere un’indennità che lo

compensi del peso impostogli).

Le servitù legali sono le seguenti:

• Acquedotto e scarico coattivo;

• Appoggio e infissione di chiusa;

• Somministrazione coattiva di acqua;

• Passaggio coattivo;

• Elettrodotto coattivo e passaggio coattivo di teleferiche.

Le servitù possono essere costituite mediante contratto e con sentenza costitutiva del

giudice

Il sacrificio imposto al fondo servente deve essere minore possibile.

Le servitù volontarie, invece, sono quelle che nascono sulla base di una libera scelta dei

soggetti interessati, in situazioni nelle quali non ricorrono le circostanze previste per il

sorgere di una servitù legale. Ciò può realizzarsi in uno dei due modi seguenti:

• Per contratto, cioè per accordo fra i proprietari dei due fondi, in questo caso deve

farsi per iscritto ed è soggetto a trascrizione;

• Per testamento, fatto dal proprietario del fondo (che diventerà) servente in favore

del proprietario del fondo (che diventerà) dominante; naturalmente, la servitù

nascerà solo con la morte del testatore;

• Per usucapione, in questo modo si acquistano, però solo le servitù apparenti, in

quanto le servitù non apparenti non possono usucapirsi;

• Per destinazione del padre di famiglia (art. 1062); se il proprietario di due fondi ne

destina uno a servire all’utilità dell’altro, non nasce servitù, perché questa

presuppone che i fondi appartengono a proprietari diversi; ma se questo

presupposto si realizza successivamente (ad esempio, il proprietario vende uno dei

fondi a un altro soggetto), la servitù nasce a favore del fondo che già prima riceveva

utilità dal peso imposto sull’altro.

I modi di esercizio della servitù sono quelli determinati dal titolo che l’ha costituita. In

mancanza del titolo, provvede la legge. La principale è che la servitù deve esercitarsi in

modo “da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo

servente” (art. 1065).

Il proprietario del fondo dominante non può aggravare l’esercizio della servitù, mentre il

proprietario del fondo servente non può diminuire l’esercizio della servitù.

La servitù si estingue per una delle seguenti cause:

• Per rinuncia del titolare;

• Per confusione, cioè “quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo

dominante con quella del fondo servente” (art. 1072);

• Per prescrizione estintiva, quando la servitù non viene esercitata per 20 anni. A tal

proposito è opportuno precisare che, il decorso del tempo si calcola partendo da

momenti diversi, a seconda del diverso tipo di servitù (art. 1073):

- per le servitù affermative discontinue, il termine iniziale coincide con l’ultimo atto di

esercizio del diritto (ad esempio, l’ultima volta che il titolare della servitù di

passaggio è passato sul fondo servente);

- per le servitù affermative continue e per quelle negative, si parte dal momento in

cui il titolare del fondo servente abbia compiuto un atto lesivo della servitù (ad

esempio, interrompe l’acquedotto; aggiunge un piano all’edificio, in violazione della

servitù di non sopraelevare).

Il titolare della servitù può, a tutela del suo diritto, esercitare l’azione confessoria diretta

all’accertamento del diritto di servitù e all’eventuale condanna della cessazione degli

impedimenti provocate da terzi, oltre che al risarcimento del danno.

Per quanto riguarda il diritto di superficie diciamo che, per il principio generale

dell’accessione qualunque “costruzione esistente sopra o sotto il suolo appartiene al

proprietario di questo” (art. 934). La superficie è il diritto di costruire, al di sopra del suolo,

un’opera, di cui il superficiario, quando l’abbia realizzata, acquista la proprietà (proprietà

superficiaria) separata da quella del suolo. La proprietà del suolo (nuda proprietà) resta

invece al concedente.

Il diritto di superficie consiste anche nella proprietà separata (proprietà superficiaria) di una

costruzione già esistente di cui un soggetto diverso dal proprietario diviene titolare, mentre

la proprietà del suolo (nuda proprietà) resta al concedente

Per quanto riguarda la durata, il diritto di superficie può essere perpetuo, oppure a tempo

determinato.

Se la costruzione ancora non esiste, il diritto di superficie è un diritto reale su cosa altrui;

se invece esiste già, si ha proprietà della cosa separata

I modi di acquisto del diritto sono contratto, testamento e usucapione.

L’estinzione del diritto di superficie può avvenire:

- per rinuncia del superficiario;

- per consolidazione (riunione, nella stessa persona, del diritto di superficie e della

proprietà del suolo);

- per scadenza del termine, se la superficie è a tempo determinato;

- per prescrizione estintiva.

Estinto il diritto di superficie “il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione”

(art. 953).

L’enfiteusi attribuisce al suo titolare lo stesso potere di godimento che, su un bene

immobile, spetta al proprietario.

Il titolare del diritto di chiama enfiteuta; il proprietario del fondo, che concede il diritto

all’enfiteuta, si chiama appunto concedente. I poteri dell’enfiteuta comprendono quello di

trasferire il diritto, sia fra vivi, sia per testamento (art. 965).

Inoltre, l’enfiteuta ha alcuni obblighi: fondamentalmente, quelli di migliorare il fondo e di

pagare al concedente un canone periodico, che può consistere in una somma di denaro o

in una quantità fissa di prodotti naturali (art. 960).

L’enfiteuta PUO’ mutare la destinazione del fondo, purché non lo deteriori.

L’enfiteusi può avere durata perpetua o temporanea, ma in questo caso deve durare

almeno 20 anni (art. 958).

I modi di acquisto sono: contratto, testamento e usucapione.

Infine, diciamo che l’enfiteusi si estingue per alcune cause di tipo generale:

- per scadenza dell’eventuale termine;

- per distruzione del fondo (art. 963);

- per prescrizione estintiva, di durata ventennale (art. 970);

- per consolidazione.

Si ha poi per altre due cause: la devoluzione e l’affrancazione.

La devoluzione si ha quando il concedente (in caso di inadempimento, da parte

dell’enfiteuta, all’obbligo di non deteriorare il fondo) libera il fondo dal diritto enfiteutico.

Nell’affrancazione, invece, lo stesso enfiteuta acquista la piena proprietà del fondo

mediante il pagamento, a favore del concedente, di una somma di denaro.

IL POSSESSO

La categoria del possesso si lega alla distinzione concettuale fra situazione di diritto e

situazione di fatto.

Infatti, una cosa è avere il diritto di godere e disporre di un bene (averne dunque la

proprietà = situazioni di diritto); altro è il fatto di effettivamente godere e disporre di quel

determinato bene. La situazione di fatto è dunque l’esercizio effettivo di poteri

riconosciuti dalla legge sopra la cosa, indipendentemente dal fatto che chi li esercita sia o

non sia titolare del corrispondente diritto soggettivo.

Infatti, secondo l’art. 1140, il possesso è la situazione di fatto di colui il quale esercita

sopra una cosa poteri che corrispondono al contenuto della proprietà (o di un altro diritto

reale). Queste sono le cosiddette situazioni possessorie. La situazione di fatto è

riconosciuta indifferentemente dal fatto che essa corrisponda con la correlativa situazione

di diritto.

Le situazioni possessorie assicurano al possessore determinati vantaggi (commoda

possessionis) che sono:

• Tutela possessoria;

• Acquisto della proprietà per usucapione o in forza della regola “possesso vale

titolo”;

• La posizione di convenuto nell’azione di rivendica.

Oggetto del possesso sono i beni materiali.

Non tutte le situazioni possessorie sono uguali. Possiamo avere il possesso pieno, il

possesso mediato o la detenzione.

Nel caso del possesso pieno, questo è caratterizzato dalla presenza di due elementi:

Un elemento oggettivo, o materiale, consistente nell’avere la disponibilità di fatto della

cosa (cosiddetto corpus);

Un elemento soggettivo, o psicologico, consistente nella volontà del soggetto di

comportarsi come proprietario (cosiddetto animus possidendi).

Nel caso della detenzione, gli elementi che concorrono sono:

Un elemento oggettivo, o materiale, consistente nell’avere la disponibilità di fatto della

cosa (cosiddetto corpus);

Un elemento soggettivo, o psicologico, consistente nella volontà del soggetto di

godere e disporre del bene, ma nel rispetto dei diritti che, sul medesimo bene,

riconosce spettare ad altri (cosiddetto animus detinendi).

È detentore e non possessore, ad esempio, il meccanico cui ho lasciato la mia auto

perché la ripari: in quanto egli ha materialmente l’auto nelle sue mani, ed esercita poteri su

di essa, ma senza alcun intento di fare come se fosse il proprietario.

Nel possesso mediato abbiamo solo l’elemento soggettivo (animus possidendi), mentre

la disponibilità materiale del bene compete al detentore.

Il possesso pieno o mediato sullo stesso bene può essere esercitato congiuntamente da

più soggetti: è il caso del compossesso.

La differenza fra possesso e detenzione consiste in uno stato psicologico; in generale, gli

stati psicologici hanno rilevanza per il diritto solo in quanto si traducono in elementi

obiettivi e percepibili all’esterno, dunque in comportamenti del soggetto.

Il possesso può essere:

• Possesso legittimo: se la situazione di fatto e la situazione di diritto coincidono;

chi ha il possesso è il titolare del diritto;

• Possesso illegittimo: quando le due situazioni non coincidono, la situazione

Dettagli
A.A. 2016-2017
55 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federico.vason di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pennazio Rossana.