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Le situazioni giuridiche soggettive

L'insieme delle norme che regolano i rapporti tra i soggetti è anche definito "diritto oggettivo". Il diritto soggettivo è invece quel diritto di un soggetto di far valere le proprie pretese disciplinate dal diritto oggettivo.

Tipologie di situazioni giuridiche soggettive

Le situazioni giuridiche soggettive possono essere:

  • Di vantaggio: i diritti soggettivi e i diritti potestativi;
  • Di svantaggio: l'obbligo e l'onere. (A fronte di un diritto soggettivo, corrisponde anche un'accezione in negativo di un altro soggetto obbligato a soddisfare una norma di diritto in modo tale che la mia pretesa sia soddisfatta).

Diritti soggettivi

I diritti soggettivi si dividono in: diritti soggettivi assoluti (quelli che ciascuno di noi può far valere nei confronti di tutti i consociati, es. diritti reali, in particolar modo quello di proprietà, i diritti soggettivi della personalità, diritto al nome, all'integrità fisica) e i diritti soggettivi relativi (diritti che non sono opponibili nei confronti di tutti i soggetti, es. obbligazioni).

Diritti potestativi

I diritti potestativi sono diritti soggettivi nei quali si impone all'altro soggetto giuridico di subire un effetto giuridico che si fonda sul potere di chi lo esercita, che fa ricadere degli effetti giuridici su un altro soggetto giuridico in forza della potestà esercitata dal soggetto che agisce (es. il datore di lavoro può esercitare il diritto potestativo di licenziare un lavoratore sulla base di determinate norme di legge).

Titolarità e vicende traslative (di situazioni giuridiche soggettive)

La titolarità dei diritti soggettivi si acquisisce con la capacità giuridica. Quest'ultima si acquisisce con la nascita e si perde con la morte. La capacità di agire è invece la capacità di porre in essere degli atti giuridici validi; essa si acquisisce al compimento del diciottesimo anno di età (prima nel caso del minore emancipato).

I diritti soggettivi si trasferiscono mediante successione inter vivos oppure successione mortis causa. Si può succedere a titolo universale (il successore subentra in tutti i diritti del suo dante causa, attivi e passivi) o a titolo particolare.

Dante causa o autore: è colui che si libera di una situazione giuridica soggettiva cedendola ad un altro soggetto che prende il nome di avente causa o successore che riceve quella situazione giuridica.

I beni e il patrimonio

I concetti di "bene" e di "cosa" sono spesso confusi, ma si tratta di concetti ben diversi: "Cosa" è una parte di materia; "Bene" è una cosa che possa essere fonte di utilità e oggetto di appropriazione.

Tipologie di beni

Non sono beni dunque:

  • Le cose da cui non si è in grado di trarre nessun vantaggio (es. stelle);
  • Le "res communes omnium", cioè le cose di cui tutti possono fruire (es. luce del sole, venti, ecc.).

In genere si può definire bene qualsiasi entità che possa essere fonte di utilità agli uomini e oggetto di appropriazione. Infatti, all'art. 810 cc si dice che "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti", cioè quelle suscettibili di appropriazione e di utilizzo e che possono avere un valore.

Per essere rilevante per il diritto, le cose devono essere idonee ad appartenere ad una persona in via esclusiva. È sufficiente che esse possano appartenere ad una persona, non che lo siano: si parla in questo caso di "res nullius".

Può formare oggetto di diritti solo ciò su cui sia immaginabile un conflitto di interessi, ovvero quel conflitto che si risolve proprio attribuendo il diritto a uno e negandolo all'altro.

Il codice civile considera beni anche "le energie naturali che hanno valore economico" (art. 814 cc).

I beni si possono innanzitutto dividere in:

  • Beni materiali (o corporali);
  • Beni immateriali.

Beni materiali

I beni materiali sono i beni che possono essere percepiti grazie alla loro "corporeità", dunque possono essere percepiti mediante i sensi.

Beni immateriali

Sono, invece, beni immateriali quelle entità diverse dalle cose, che sono utili all'uomo e suscettibili di aprire conflitti di interessi regolabili dal diritto. Ad esempio, sono beni immateriali i diritti quando formano oggetto di negoziazione, gli strumenti finanziari di dati personali, le opere dell'ingegno, la ditta, l'insegna, il marchio, i brevetti, ecc.

Principali classificazioni dei beni materiali

Le principali classificazioni dei beni materiali sono le seguenti:

Beni immobili

I beni immobili (art. 812 cc) sono individuati attraverso due criteri, cui corrispondono due classi di immobili:

  • Beni immobili in natura, che sono il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (come lampioni, tralicci dell'alta tensione).
  • I beni immobili per destinazione, e cioè i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Beni mobili

Per quanto riguarda i beni mobili, diciamo che essi si individuano in via residuale, poiché "sono mobili tutti gli altri beni, comprese le energie naturali". Le due categorie sono sottoposte a un regime giuridico differente.

Beni mobili registrati

Vi sono poi i beni mobili registrati. Sono gli autoveicoli, le navi e gli aeromobili. Sono oggetto di iscrizione in pubblici registri. I registri sono il "registro immobiliare"; il "pubblico registro automobilistico", ecc.

Beni divisibili e indivisibili

I beni divisibili sono quelli suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica: è il caso di un appezzamento di terreno, o di una somma di denaro.

I beni indivisibili sono, invece, quelli per cui tale suddivisione è materialmente o economicamente impossibile: si pensi ad un animale vivo, una macchina.

Beni consumabili e inconsumabili

I beni consumabili (o ad utilità semplice) sono quelli che non possono arrecare alcuna utilità senza perdere la loro individualità, dunque si esauriscono immediatamente con l'uso, come il cibo, o il denaro, o la benzina.

I beni inconsumabili (o ad utilità permanente), invece, sono quelli suscettibili di uso continuativo o ripetuto senza essere distrutti nella loro consistenza; come una casa, o un'automobile (cd. beni deteriorabili).

Beni fungibili e infungibili

I beni fungibili (o di genere o generici) sono quelli che risultano individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere. Essi possono essere sostituiti indifferentemente con altri, in quanto non interessa avere quel bene, ma una data quantità di quel bene. Tipicamente fungibile è il denaro.

I beni infungibili (o di specie) sono quelli individuati nella loro specifica identità. Normalmente sono infungibili i beni immobili. La fungibilità o meno di un bene dipende dalla sua natura, può però anche derivare dalla volontà delle parti.

Genus numquam perit: potrà perire il bene oggetto del negozio, ma non perisce il "genus" di quel bene.

Pertinenze

Il concetto di pertinenza implica il rapporto fra una cosa (cosa accessoria) che è posta a servizio o ad ornamento di un'altra (cosa principale), senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza, ma solo per accrescerne utilità o pregio (art. 817 cc).

Il rapporto fra pertinenza e cosa principale si chiama rapporto o vincolo pertinenziale. Esso può correre fra due cose mobili (l'autoradio è pertinenza dell'automobile; la cornice è pertinenza del quadro); oppure fra due cose immobili (il box è pertinenza dell'appartamento); o ancora fra un mobile ed un immobile (la caldaia dell'impianto di riscaldamento di una casa).

Per la costituzione del rapporto è necessario un elemento oggettivo (rapporto di servizio o ornamento tra cosa accessoria e cosa principale) e un elemento soggettivo (volontà di effettuare la destinazione della cosa a servizio dell'altra). Se manca il vincolo di accessorietà non vi è pertinenza. Tale vincolo deve essere durevole (non occasionale) e deve essere posto in essere dal proprietario della cosa principale, ma non occorre che la cosa accessoria appartenga al proprietario della cosa principale.

La disciplina delle pertinenze riguarda essenzialmente il trasferimento dei beni: il proprietario è libero di trasferire la pertinenza insieme con la cosa principale; oppure l'una separatamente dall'altra. Se invece si vuole trasferire la cosa principale senza pertinenza, bisogna dirlo esplicitamente (art.818). Le pertinenze generalmente seguono sempre lo stesso destino della cosa principale.

La relazione pertinenziale cessa quando si esaurisce la durevole destinazione della cosa accessoria a ornamento o a servizio di quella principale.

Universalità di mobili

Le universalità di mobili sono: pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, mantenendo la loro autonomia (una "serie completa" di francobolli, libri di una biblioteca) art. 816. Si differenziano dalla "cosa composta" perché non vi è coesione fisica tra le cose; si distingue dalle "pertinenze" perché non vi è un rapporto di subordinazione tra le cose, ma costituiscono tutte insieme un'entità nuova.

È possibile disporre del complesso unitario con un unico atto; ma è possibile anche disporre frazionatamente, con atti diversi, dei singoli beni che lo compongono (dipende dalla volontà delle parti). Esistono universalità di fatto (costituita da più mobili unitariamente considerati = biblioteca) e universalità di diritto (costituita da più beni in cui la riduzione ad unità è operata dalla legge = eredità).

Frutti

I frutti sono beni prodotti da altri beni (che proprio per la loro capacità di produrre frutti si chiamano beni fruttiferi). Si distinguono in due tipi: frutti naturali e frutti civili.

I frutti naturali sono "quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo". Ad esempio, i prodotti agricoli, la legna, i prodotti delle miniere. Fino a che non sono separati dalla cosa fruttifera, i frutti si dicono pendenti e si considerano una cosa futura (e quindi possono formare oggetto SOLO di rapporti obbligatori).

I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Ad esempio, il canone di locazione. I frutti civili sono caratterizzati dal requisito della periodicità; inoltre si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.

Beni pubblici e beni privati

Questa distinzione si fonda su due criteri: il criterio (soggettivo) dell'appartenenza, e il criterio (oggettivo) della destinazione.

Beni pubblici

I beni pubblici si dividono in due "categorie":

  • Beni appartenenti ad un ente pubblico (beni pubblici in senso soggettivo);
  • Beni assoggettati ad un regime speciale per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui i cespiti sono destinati (beni pubblici in senso oggettivo).

Beni privati sono, invece, tutti gli altri, cioè tutti quelli che appartengono a privati (una o più persone fisiche o giuridiche) e che non sono vincolati a soddisfare interessi generali.

Beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile

I beni pubblici a loro volta possono essere divisi in: beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile.

Beni demaniali

I beni demaniali (dal latino "dominium" = proprietà) hanno la caratteristica di appartenere agli enti pubblici territoriali. A loro volta si dividono in:

  • Demanio statale necessario: comprende beni che possono appartenere esclusivamente e necessariamente allo Stato; nel suo ambito si individuano: il demanio marittimo, il demanio idrico, il demanio militare.
  • Demanio statale accidentale (o eventuale): comprende beni che possono appartenere non solo allo Stato, ma anche ad altri enti pubblici o a privati; nel suo ambito si individuano: demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, il demanio culturale.

Il demanio delle Regioni, delle Province e dei Comuni comprende in generale beni rientranti nei tipi che formano il demanio accidentale dello Stato, nel caso che tali beni appartengono ad una Regione, ad una Provincia o ad un Comune. Ad esempio, una strada è demanio statale se appartiene allo Stato; è demanio regionale, provinciale o comunale se appartiene a qualcuno di questi enti territoriali.

Secondo il particolare regime giuridico dei beni demaniali essi sono "inalienabili", cioè non possono essere trasferiti a persona diversa dall'ente pubblico proprietario, in quanto vi è l'esigenza di mantenere la loro destinazione al soddisfacimento dell'interesse generale. Possono essere concessi a titolo oneroso e a tempo determinato a privati.

Si distingue infine il demanio naturale (tutto ciò che si trova in natura) dal demanio artificiale (beni creati dall'uomo).

Beni patrimoniali

I beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico territoriale si definiscono beni patrimoniali e si distinguono in:

  • Beni del patrimonio indisponibile che comprendono: miniere, le cose di interesse culturale trovate nel sottosuolo, la dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme, armamenti, aerei militari e navi da guerra. Questi beni non possono essere sottratti alle rispettive destinazioni se non con le norme previste dal diritto pubblico (vincolo di destinazione).
  • Beni patrimoniali disponibili non sono destinati direttamente ed immediatamente al perseguimento di fini pubblici e quindi sono soggetti alle norme del codice civile.

Il patrimonio

Possiamo, pertanto, definire il patrimonio come il complesso delle situazioni giuridiche attive e passive che fanno capo ad un soggetto.

La proprietà

I diritti reali in generale

Questa categoria comprende tutti i diritti su cosa materiale determinata.

I diritti reali sono connotati dai caratteri:

  • Dell'immediatezza (ossia la possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa, senza la cooperazione di terzi);
  • Dell'assolutezza (ossia del dovere di tutti i consociati di astenersi dall'interferire nel rapporto tra il titolare del diritto ed il bene che ne è oggetto, e dunque della possibilità per il titolare di agire in giudizio contro chiunque contesti o pregiudichi il suo diritto; efficacia erga omnes);
  • Dell'inerenza (ossia dell'opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa).

I diritti reali costituiscono un numerus clausus (o tipicità dei diritti reali), cioè dunque i privati non possono creare altri diritti diversi da quelli disciplinati dalla legge; inoltre non ne possono modificare la disciplina.

Si dividono in: ius in re propria (la proprietà) e ius in re aliena (diritti che gravano su beni di proprietà altrui). Questi ultimi si dividono a loro volta in: diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.

Il diritto di proprietà

L'art. 832 del codice civile definisce la proprietà come: "il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Il titolare dunque ha:

  • Il potere di godimento del bene: il potere di trarre dalla cosa le utilità che è in grado di offrire, decidendo se utilizzarla direttamente (abito la casa di mia proprietà) o indirettamente (la do in locazione).
  • Il potere di disposizione: il potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, diritti sulla cosa.

Il potere di godimento e disposizione è:

  • Pieno: il proprietario può fare della cosa tutto ciò che vuole, anche distruggerla;
  • Esclusivo: il proprietario ha il diritto di vietare ogni ingerenza da parte di terzi in ordine alle scelte che fa.

Questi poteri pieni ed esclusivi sono però limitati e sottoposti ad obblighi dell'ordinamento. Il diritto di proprietà è inoltre imprescrittibile (non si può perdere per non uso), perpetuo (non è un diritto a cui si può apporre un termine finale di durata) ed elastico (i poteri che spettano al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali o vincoli di carattere pubblicistico; però quando questi vengono meno, il diritto di proprietà si riespande automaticamente).

Nella costituzione la proprietà è contemplata all'art. 42 Cost. L'articolo disciplina che la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La disciplina costituzionale della proprietà risulta da una serie di norme che per un verso garantiscono la posizione dei proprietari e tutelano i loro interessi privati, ma per altro verso limitano quella posizione in nome dell'interesse generale. La norma però tende a ricercare un punto di equilibrio tra l'interesse del proprietario alla conservazione del suo diritto e l'interesse della collettività a fini di pubblico interesse.

La Carta Costituzionale prevede che la proprietà può essere "prevista dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale". Dunque la proprietà del privato può essere sacrificata solo se si fonda su motivi di interesse generale (consistenti, per lo più, nell'esigenza di realizzare qualche opera pubblica, come una strada, un aeroporto, una scuola, un ospedale, un teatro, uno stadio, ecc.).

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federico.vason di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pennazio Rossana.
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