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Istituzioni di diritto privato

Capitolo I: Il diritto privato e l'ordinamento giuridico

Diritto e società

Il diritto è il mezzo più evoluto di organizzazione sociale, si può ancora affermare che è ubi societas ibi ius. Esso non si limita ad indicare ciò che è buono e giusto, ma garantisce il rispetto delle norme evitando che ciascuno si faccia giustizia da sé. Il diritto consente un ordinato svolgimento della vita sociale. Infatti, dove c'è diritto c'è società. Il diritto rappresenta un complesso di norme che regola i comportamenti delle persone. Il diritto è quindi uno strumento che ha lo scopo di regolare la convivenza degli uomini. Il diritto può essere oggettivo o soggettivo.

Diritto oggettivo

È il complesso articolato di norme giuridiche che disciplinano la vita comune, ossia la società umana. È un insieme di regole collegate tra loro come il corpo umano. Queste regole sono poste dallo Stato e poiché tali norme sono poste dallo Stato, il diritto oggettivo viene indicato anche come diritto positivo (dal latino positum, significato di posto, disposto stabilito). La norma descrive da un lato un fatto astratto e dall’altro la conseguenza della norma.

Diritto soggettivo

È il potere di far valere un proprio interesse riconosciuto meritevole di tutela da una norma presente nel diritto oggettivo.

L’ordinamento giuridico

È il sistema di regole, di modelli e di schemi mediante il quale è organizzata una collettività e lo svolgimento della vita sociale. L’ordinamento giuridico ha come obiettivo di ordinare la realtà sociale, l’ordinamento di una collettività costituisce dunque il suo diritto (in senso oggettivo, ossia il sistema delle regole che regolano la vita sociale). Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione: tale è il caso, oltre che dei singoli stati, delle organizzazioni internazionali, della Chiesa cattolica, della Comunità europea.

Gli ordinamenti sovranazionali

L’articolo 10 della Costituzione enuncia il principio per cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, che è insieme di regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati, che per loro natura sono sovrani. Anche le norme consuetudinarie del diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento giuridico italiano. Gli organi sovrani che possono limitare la sovranità dello Stato sono:

  • CEE (Comunità Economica Europea, trattato di Roma del 1957)
  • CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio)
  • Comunità Europea per l’Energia Atomica - Euratom (1957)
  • Unione Europea

Diritto positivo, diritto naturale, diritto e giustizia

Diritto positivo: è l’insieme delle regole formalizzate dalle fonti del diritto che lo Stato usa per produrre norme giuridiche.

Diritto naturale: viene inteso come matrice dei singoli diritti positivi, come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti, raffigurato come un complesso di principi eterni e universali che informano di sé il mondo e l’agire umano. La morale in un certo senso può essere un diritto naturale.

Diritto e giustizia: l’idea del diritto evoca quella della giustizia, però non vuol dire che diritto e giustizia si identifichino sempre. La giustizia che si identifica con l’ordinamento prende il nome di formale, quella naturale o sostanziale potrebbe denominarsi razionale. È la crisi del diritto quando in una società si verificano evidenti discrasie fra giustizia formale e sostanziale.

La norma giuridica

È ciascuna delle regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. La norma giuridica non va confusa con quella morale anche se entrambe abbiano lo stesso contenuto. La norma morale è assoluta, cioè trova solo nel suo contenuto la propria validità, ossia obbliga solo l’individuo che conosce il suo valore. Non bisogna confondere il concetto di norma con quello di legge, un atto normativo formato da un insieme di norme giuridiche.

È una regola generale ed astratta emanata dallo Stato che concorre a disciplinare l’organizzazione della vita della collettività. La norma giuridica ha due caratteristiche fondamentali:

  • Generalità: le norme sono generali e quindi non sono regole adottate per un singolo soggetto ma per tutti i consociati.
  • Astrattezza: le norme sono astratte, si riferiscono a situazioni ipotetiche (fattispecie astratte) e non a situazioni concrete, le norme operano per una serie indefinita di casi.

Oggi si riconosce l’ammissibilità delle leggi in senso formale (atti degli organi legislativi, emanati secondo le procedure stabilite dalla Costituzione per la formazione delle leggi, art 70). Particolarmente importante nella formulazione della norma giuridica è l’esigenza del rispetto del c.d principio di eguaglianza. L’uguaglianza significa non che tutti debbano essere uguali, ma che le differenze esistenti tra le persone non possono essere motivo di discriminazione e di trattamento differenziato. Il principio di eguaglianza ha due aspetti:

  • Formale: (art 3 comma 1) tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questo principio deve essere rispettato anche nei confronti degli stranieri. Il controllo del rispetto di questo principio è affidato alla Corte Costituzionale che può dichiarare l’incostituzionalità di una norma.
  • Sostanziale: (art 3 comma 2) si tratta di un programma che sollecita il legislatore ad assumere misure idonee per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e discriminano le condizioni di vita dei singoli.

La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare, facendone discendere determinati effetti giuridici, si definisce fattispecie. La fattispecie può essere semplice se è costituita da un solo fatto giuridico o complessa se è costituita da diversi fatti giuridici. Si parla di:

  • Fattispecie astratta: complessi di fatti non realmente accaduti, ma che vengono descritti ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica (situazione tipo). L’individuazione della fattispecie astratta si risolve in una pura operazione intellettuale, di interpretazione del testo normativo.
  • Fattispecie concreta: complesso di fatti concretamente verificatosi, occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati.
  • Fattispecie a formazione progressiva: una serie di fatti che si succedono nel tempo, si possono verificare effetti preliminari, prima che l’intera serie sia completata.

L’equità è un criterio di giudizio talvolta ammesso dalla legge, che permette al giudice di prendere una decisione svincolata dall’applicazione di una norma astratta, ed elaborata invece nella sua coscienza in modo buono e giusto. Essa può essere:

  • Integrativa: permette al giudice di specificare la portata di alcune norme (es. stabilire l’ammontare di un’indennità).
  • Sostitutiva: permette di sostituire la regola astratta, con una creata ad hoc dal giudice per il caso concreto. Infatti si definisce come la giustizia del caso singolo. L’art 114 del codice civile impone al giudice di decidere secondo equità quando le parti gliene facciano concorde richiesta possibile se i diritti sono disponibili.

La sanzione è la conseguenza della trasgressione della norma giuridica, in caso di violazione l’attuazione della sanzione è forzata attraverso la predisposizione di una pena ossia di una conseguenza per il danno provocato dal trasgressore. La sanzione può operare:

  • In modo diretto: la sanzione stessa realizza il risultato previsto dalla legge.
  • In modo indiretto: in questo caso l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione.

Capitolo II: Le fonti del diritto privato

Diritto pubblico e diritto privato

Il diritto pubblico comprende l’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra lo Stato e i privati ponendo lo Stato su un piano superiore, ossia di supremazia. Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, regola la loro azione, interna e di fronte ai privati, ed impone ad essi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità. Dal ceppo di diritto pubblico derivano: diritto costituzionale, amministrativo, penale ecc.

Il diritto privato comprende l’insieme delle norme che regolano i rapporti interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati ponendo tutti sullo stesso piano. Dal ceppo di diritto privato derivano:

  • Diritto civile: contiene le normative di base attinenti a tutto ciò che riguarda il soggetto considerato come singolo, sia membro delle diverse formazioni sociali (es famiglia), il diritto civile si occupa dell’intera esistenza del soggetto: comprende la materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, della persona e della famiglia, delle successioni a causa di morte, della responsabilità civile.
  • Diritto commerciale: si sviluppa intorno alla nozione di imprenditore e impresa, e si occupa in particolare della disciplina delle imprese organizzate in forma societaria.
  • Diritto del lavoro: si occupa dell’impiego dei lavoratori. Infine, il diritto privato comprende anche il diritto di famiglia.

Le norme di diritto privato si distinguono in:

  • Derogabili (o dispositive): sono le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati; sono tipico del diritto privato.
  • Inderogabili (o cogenti): sono le norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento, prescindendo dalla volontà dei singoli, sono tipico del diritto pubblico.
  • Suppletive: regolano un rapporto solo in mancanza di una regolamentazione voluta dalle parti.

Fonti delle norme giuridiche

Per fonte del diritto si intende ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico idoneo a produrre diritto. La fonte è ciò che crea la norma. La legge è una delle fonti del diritto, ed è la causa della norma giuridica e di conseguenza la norma giuridica è l’effetto della legge. Il codice civile è una legge. L’articolo 1: disposizioni sulla legge in generale (preleggi). Le preleggi entrano in vigore nel 1948, in realtà non sono codici civili veri e propri anche se sono ancora nel codice civile. Le fonti possono essere:

  • Fonti di cognizione: i documenti e le pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (Gazzetta ufficiale).
  • Fonti di produzione: strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall’ordinamento giuridico che servono a produrre le norme giuridiche.
  • Materiali: atti o fatti produttivi di norme generali ed astratte a prescindere dalla fattispecie, si guarda il risultato prodotto.
  • Formali: atti o fatti idonei a produrre diritto a prescindere dal contenuto della fattispecie.

Nell’ordinamento italiano vige il principio della gerarchia delle fonti, che può essere rappresentato come una piramide al cui vertice c’è la Costituzione. La gerarchia delle fonti esprime una regola sulla produzione giuridica, che identifica la norma applicabile in caso di contrasto tra norme provenienti da fonti diverse. Non tutte le fonti hanno lo stesso valore, possono essere di diverso grado; una norma di rango superiore non può modificare una norma di rango inferiore.

  • Principio cronologico: fra fonti di pari grado contrastanti prevale quella creata successivamente.
  • Principio di competenza: determinate fonti possono creare norme solo in certe materie.

Le fonti dell’ordinamento giuridico sono:

  1. La costituzione e le leggi di rango costituzionale: La costituzione è un documento scritto che assolve la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica. Essa stabilisce e regola il procedimento di formazione delle leggi e la disciplina degli atti normativi. La Costituzione è rigida, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può modificare la costituzione o altra legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con norme costituzionali. È stato istituito un apposito organo, la Corte Costituzionale, che ha il compito di controllare se le disposizioni di una legge ordinaria (o di atti aventi forza di legge) sono in conflitto con norme costituzionali (art 134 della costituzione).
  2. Leggi ordinarie (statali e regionali): Le leggi statali sono approvate dal Parlamento con una particolare procedura dettagliatamente disciplinata dalla Carta costituzionale (art 70 cost). La legge ordinaria può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva (art 15 preleggi). Alle leggi statali sono equiparati sia i decreti legge che i decreti legislativi. Il primo può essere approvato dal Governo, in casi straordinari, deve essere presentato alla camera per la conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e se ciò non avviene perde efficacia sin dall’inizio. Il secondo è invece un decreto che ha definitivamente valore di legge e che consiste in una delega che il Parlamento fa al Governo su una particolare materia. La legge regionale si caratterizza invece per essere approvata dal Consiglio regionale, promulgata dal Presidente della Giunta regionale e per aver valore solo sul territorio della regione che l’ha posta in essere. Tutti questi leggi devono uniformarsi ai principi generali della Costituzione, diversamente non hanno valore.
  3. I regolamenti: Sono fonti secondarie del diritto, possono essere emanate dal Governo, dai ministri e da altre autorità amministrative, anche non statali ad esempio le autorità indipendenti (Consob, l’Energia Elettrica e il Gas). Essi hanno contenuto normativo, in quanto pongono norme generali ed astratte, ma non provengono dal potere legislativo. I regolamenti disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici, o anche degli organi costituzionali (regolamenti parlamentari), regolano specifiche materie in forza di una delega o autorizzazione contenuta in una legge.
  4. Le fonti comunitarie: Si distinguono in:
    • Regolamenti: (art. 249, comma 2) contengono norme applicabili dai giudici dei singoli Stati membri, come se fossero leggi dello Stato, inoltre la Corte Costituzionale ha chiarito che nel caso di contrasto tra un regolamento e una legge interna, il giudice italiano deve disapplicare la norma interna e applicare con prevalenza la norma regolamentare.
    • Direttive: (art 249 comma 3) si rivolgono agli organi legislativi degli Stati membri ed hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi, a differenza dei regolamenti, le direttive non sono immediatamente efficaci nell’ordinamento dei singoli Stati, ma devono essere attuate mediante l’emanazione di apposite leggi. Uno Stato che si renda inadempiente all’obbligo di attuare una direttiva entro il limite previsto dalla stessa direttiva, può essere sanzionato dagli organi comunitari.
    La fonte comunitaria comporta una limitazione della sovranità e un trasferimento di un potere legislativo ad un organo esterno rispetto allo Stato. Per consentire una tempestiva attuazione delle direttive viene utilizzato lo strumento delle leggi comunitarie, ossia una legge generale, approvata anno per anno, con la quale il Parlamento delega il Governo l’emanazione dei decreti legislativi di attuazione di un insieme di direttive, enumerate in un apposito allegato alla legge comunitaria, delle quali sia in scadenza il termine di attuazione.
  5. Usi e consuetudini: La consuetudine sussiste quando ricorrono:
    • La ripetizione generale, e costante in un certo ambiente per un tempo adeguatamente protratto, di un certo tipo di comportamento osservabile (usus) come regola di condotta tra i privati.
    • Un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto, nell’ambiente sociale considerato, doveroso (opinione iuris necessitatis) e non semplicemente conforme a prassi.
    L’uso normativo, invece, è norma giuridica che costituisce fonte di diritto tra i privati, siccome il singolo che lamenti la lesione di un proprio diritto, derivante da una fonte consuetudinaria, potrà rivolgersi al giudice per ottenere gli opportuni provvedimenti di tutela di quel diritto. In dottrina si usa distinguere tre tipi di consuetudini:
    • Consuetudini secundum legem: operano in accordo con la legge.
    • Praeter legem: operano al di là della legge, ossia relativamente a materie non disciplinate da fonti normative scritte.
    • Consuetudini contra legem: si pongono contro la legge.
    La consuetudine non è prevista e disciplinata dalla Costituzione. Essa costituisce fonte del diritto in virtù all’articolo 1 della Costituzione: i preleggi dunque in virtù di una disposizione di rango legislativo.
  6. Norme delle Autorità indipendenti: Alcune attività della vita economica hanno bisogno di una regolamentazione immediata, dal momento che la legge non è sempre lo strumento più adeguato ad assicurare tempestività.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher yassmina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Basini Giovanni Francesco.
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