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Diritto privato (cap.1)

Che cos'è il diritto privato?

Il diritto privato è un settore dell'ordinamento giuridico che regola i rapporti e i conflitti tra soggetti privati. Il diritto privato è molto vasto e risale al diritto romano. I Romani costruirono un sistema di diritto privato che regolava la loro società. Fra diritto ed economia vi è una forte relazione. Un'economia senza diritto è imprecisa e senza regole. Un noto esempio è la normativa sul credito immobiliare in vigore in Italia, nata per evitare la crisi come negli USA a causa della bolla speculativa dei mutui subprime. Per soggetti privati si intendono sia le persone fisiche che le banche, le società, gli enti. Ultimamente il diritto privato viene usato anche per regolare i rapporti tra privati e pubblica amministrazione. Il primario strumento attraverso cui l’economia si muove è il contratto.

L'ordinamento giuridico

Ogni società non può vivere senza un complesso di regole che disciplina i rapporti tra gli individui e senza apparati che si incaricano di farle osservare. La cooperazione tra gli uomini rende realizzabili i risultati che sarebbero irraggiungibili per il singolo e assicura il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi.

Organizzazione sociale: ripartizione delle funzioni tra i componenti di un gruppo o nella costituzione di centri di poteri ai quali un gruppo si assoggetta.

  • Agire dei consociati sia disciplinato da regole di condotta
  • Queste regole siano stabilite e attuate da appositi organi => regole di struttura o di competenza o organizzative
  • Le regole di condotta e di struttura vengano effettivamente osservate => principio di effettività

Il principio segna il limite entro il quale può dirsi che un dato complesso di regole disciplina un gruppo. Il sistema di norme giuridiche che disciplinano la nostra società = ordinamento giuridico.

  • Diritto oggettivo: norma giuridica, cioè la regola di vita sociale
  • Diritto soggettivo: posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica; situazione giuridica appartenente a un determinato individuo

Società politica: si propone come finalità l’ordine generale, essendo volta alla soddisfazione non solo dei vari bisogni dei consociati, ma anche di quello che li precede, condizionando il conseguimento, che consiste nell'assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. Le singole organizzazioni formano varie istituzioni => gruppi sociali stabilmente organizzati (es. famiglia, Stato ecc..). Lo Stato si identifica con una certa comunità di individui stanziata in un territorio e organizzata in base a un certo sistema di regole, ordinamento giuridico. Inoltre, detiene il potere legislativo, esprime unità nazionale e si inserisce nel più ampio contesto dell'Unione Europea, alla quale sono attribuite alcune esperienze normative.

Si dice originario quando superiorem non recognoscens ossia quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un'altra entità (massima istituzione).

Caratteri della norma giuridica

Norma giuridica: regola socialmente garantita dalla vita di relazione; l'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole (norma) e l'ordine di una società rappresenta il diritto in senso oggettivo. Ciascuna di tali norme si dice giuridica. La giuridicità di una norma dipende dal fatto che è dotata di autorità in quanto inserita nel sistema giuridico e suscettibile di essere resa vincolante nei confronti di tutti i consociati.

Norma morale (assoluta): dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria convenienza e dal giudizio altrui (anche se non vincolante per l’ordinamento).

  • Morale sociale: insieme dei doveri morali riconosciuti nei rapporti di convivenza e si distingue in:
    • Buon costume: canoni fondamentali di onestà pubblica e privata
    • Correttezza o buona fede: impegno morale di solidarietà sociale; correttezza impone un comportamento che tiene conto dell’utilità altrui; buona fede impone di preservare gli interessi altrui che non rientrano in una tutela giuridica contrattuale o extracontrattuale

Leggi = fonti che possono essere di vario tipo: regolamenti, ordinanze, sentenze, contratti... possono contenere molte norme ma una norma può anche risultare soltanto dal combinato di più disposizioni legislative (vedi manuale).

Il diritto privato si compone di norme giuridiche che hanno specifiche caratteristiche:

  • Sanzionabilità: è un effetto sfavorevole e produce una determinata conseguenza per chi non rispetta la norma. Può essere diretta (realizzando risultato) e indiretta (osservanza norma)
  • Imperatività: le norme sono cogenti e inderogabili e possono essere:
    • Dispositive: se ammettono una deroga da parte dei privati se le parti lo dispongono
    • Imperative: se sono assolutamente inderogabili (alcune norme trovano applicazione a prescindere dalla volontà delle parti)
  • Generalità: le norme di legge non riguardano singole persone, ma la generalità dei consociati, che sono i destinatari degli effetti di una norma (debitore, creditore, terzo).
  • Astrattezza: la norma detta una regola che vale per una serie infinita di casi concreti riconducibili entro un’ipotesi prevista (ipotesi→fattispecie)

Il diritto privato prende in considerazione le fattispecie astratte (interpretazione testo normativo): si intende il fatto descritto da una norma che indica ciò deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica (un dato effetto).

Fattispecie concreta (accertamento): determinato fatto o complesso di fatti realmente verificatisi rispetto ai quali la norma descrive gli effetti giuridici che ne derivano.

Altri tipi di fattispecie:

  • Fattispecie semplice
  • Fattispecie complessa

Principio di eguaglianza = proclamato da una tra le più importanti disposizioni della nostra Carta Costituzionale (art.3).

  • Principio imparzialità = per cui i pubblici uffici devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni ossia l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale

Art 3 Costituzione

  • Eguaglianza formale = tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni
  • Eguaglianza sostanziale = impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese. Si tratta di un'indicazione programmatica rivolta agli organi dello Stato ma anche amministrative e di politica economica e sociale.

Diritto pubblico e diritto privato

  • Diritto pubblico = disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, regola la loro azione nell'interesse della collettività. Individua gli organi competenti ad esercitare, le modalità del loro esercizio, la posizione e le tutele dei privati di fronte ad atti di esercizio di poteri pubblici e si articola nelle varie branche del diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario...
  • Diritto privato = disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli enti privati, lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme e l'esercizio dei diritti attribuiti agli individui. (anch'esso parte dell'ordinamento).

Il diritto dell'Unione Europea

Complesso delle norme emanate dalle autorità sovranazionali che formano l'Unione Europea. Esso ha origine dal Trattato di Roma del 25 Marzo 1957, con la finalità di realizzare la loro unità economica in vista di una più stretta relazione politica e di un costante progresso economico e sociale. Conseguimento di tali obiettivi preposti 3 enti:

  • CEE
  • EURATOM (comunità europea dell'energia atomica)
  • CECA

Col Trattato di Maastricht si è dato vita all'Unione Europea.

Gerarchia delle fonti

Il diritto è formato da leggi e per il diritto privato non tutte sono uguali e per questo abbiamo una gerarchia (ordine delle categorie) che ne regola l’importanza.

  1. Costituzione e leggi costituzionali: ha una rilevante importanza per il diritto privato. La costituzione enuncia i principi di uguaglianza sostanziale e formale e prende in considerazione l’iniziativa economica privata, che è libera e si esercita attraverso il contratto, che è lo strumento con cui si costituisce una società.
  2. Diritto europeo: le norme del diritto europeo prevalgono sempre su quelle nazionali, infatti non può essere emanata una legge in contrasto con una legge UE. Abbiamo due trattati:
    • Trattato dell’UE
    • Tfue
    L’UE può emanare anche:
    • Regolamenti: atti normativi che sono immediatamente vincolanti per tutti gli stati membri
    • Direttive: non sono direttamente efficaci, ma richiedono un’attività da parte degli stati membri. Uno stato membro emana una legge che promuove una direttiva UE (attuazione mediante una legge interna); solo per gli stati che le recepiscono (efficaci solo per gli stati membri che le adottano)
  3. Leggi ordinarie: possono avere diverse conformazioni
    • Codice civile che è subordinato dalla costituzione e dal diritto europeo. Nasce nel 1942 (precedentemente alla costituzione) codici => civile, penale, navigazione, procedura civile, procedura penale
    • Leggi speciali e testi unici
  4. Regolamenti: sono per lo più governativi e si dà esecuzione ad atti normativi primari. Abbiamo fonti secondarie come i regolamenti nazionali; precetto normativo di grado inferiore alla legge
  5. Usi e Consuetudini: sono delle prassi largamente usate in un determinato contesto che non sono scritte formalmente, ma essendo percepite dai consociati come vincolanti assumono un certo rilievo per l’ordinamento. Gli usi trovano campo nelle prassi commerciali internazionali ritenute dovute dai consociati. Vi sono registrati degli usi compilati dalle camere di commercio, ma trovano importanza solo nel commerciale.
    • Usi normativi: clausole contrattuali che entrano in un contratto

Leggi dello stato e le leggi regionali

Le leggi statali ordinarie sono approvate dal Parlamento con una procedura disciplinata dalla Carta costituzionale. Essa può modificare o abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge mentre non può essere modificata o abrogata se non da una legge successiva. Sono equiparati i decreti legislativi delegati e i decreti legge di urgenza, provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo.

In presenza di casi straordinari di necessità e urgenza è necessario che il decreto legge del Governo venga convertito in legge dal Parlamento entro 60 gg altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.

  • Art.75: legge ordinaria può essere abrogata con referendum popolare
  • Art.11: conferiva alle regioni un potere legislativo nell'ambito di un insieme determinato di materie e ponendo il diritto di fonte regionale in posizione subordinata rispetto a quello dello Stato

Formanti dell’ordinamento

L’ordinamento non si compone solo di leggi, ma all’interno di esso interagiscono tante componenti, chiamate formanti che sono:

  • Legislazione: per conoscere il contenuto di una legge bisogna consultare uno dei periodici ufficiali o privati riuniti in volumi annuali. Se si vuole sapere quali siano le disposizioni legislative e regolamentari è necessario procedere a una ricerca attraverso gli indici analitici ossia gli indici per materie. Anche indici elettronici. Riguarda la formazione delle leggi del nostro ordinamento.
  • Giurisprudenza: interpreta e applica la legge, che a sua volta ha un significato astratto che va chiarito dal giudice. La giurisprudenza applica la legge al caso concreto.
    1. Tribunale di Novara
    2. Corte d’appello (Torino)
    3. Corte di Cassazione (Roma): decide se l’interpretazione del giudice è corretta
  • Dottrina: è formata da coloro che studiano il diritto e che cercano di dare significato a una norma o come gestire un caso concreto. Questi formanti interagiscono tra di loro per dare un significato alla norma che non è cristallizzata o definitiva, ma il significato muta nel tempo. La norma resta la stessa, ma cambia l’interprestazione.
  • Diritto vivente: quel diritto che viene effettivamente applicato costituendo il significato applicativo a una determinata norma.

Interpretazione della legge

L'interpretazione della norma giuridica è l'atto che ne determina il significato. La legge non è certa, e proprio per questo va interpretata. Ogni disposizione richiede un livello diverso di interpretazione, che può essere:

  • Letterale
  • Funzionale: interesse che tutela la norma
  • Sistematica: interpretazione coerente col sistema
  • Evolutiva: evoluzione dei valori sociali

Il significato delle parole ha maggiore importanza (letterale), ma non basta perché si deve chiarire l'obiettivo del legislatore nella disposizione (funzionale), cioè la funzione della norma del sistema. Una norma non può essere interpretata come se non facesse parte del sistema (sistematica). Si deve dare un significato alla norma coerente col sistema. Il diritto scritto è statico e per cambiare qualcosa ci vuole molto tempo. La legge deve dare risposta nel tempo, cioè un’evoluzione nell’interpretazione della legge, un’evoluzione quindi del suo significato (evolutiva). La norma non cambia ma il suo significato sì.

Analogia

Di fronte a una lacuna legislativa l’interprete deve comunque trovare la regola da applicare al caso concreto. Il giudice può allargare l’ambito di applicazione di una norma anche nel suo caso specifico, perché considerate quelle due situazioni equiparabili. L'analogia non ha questa estensione, ma applica una norma a un caso simile, ma non del tutto equiparabile.

Esistono due tipi di analogia:

  • Analogia legis: disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Applica quindi una fattispecie concreta a una astratta non direttamente riconducibile. Si applica una norma che regola un caso simile.
  • Analogia iuris: si usa quando non si trova una norma simile per disciplinare il caso concreto si fa uso dei principi generali dell’ordinamento contenuti nella costituzione.

Interpretazione conforme al diritto dell'unione europea

Per interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea si intende l'obbligo garante su tutti i giudici di attribuire alle leggi interne il significato più aderente non solo alla lettera, ma anche allo spirito delle fonti del diritto dell'Unione Europea.

Fatti e atti giuridici

Le funzioni del diritto privato riguardano regolare i rapporti dei consociati. Il diritto privato è principalmente il diritto delle persone che intrattengono rapporti di natura economica e patrimoniali, ma anche personali (matrimonio, figli, rapporti di adozioni). Viene usato come strumento di regolazione dei rapporti tra privati e inoltre detta anche le regole che i consociati devono seguire.

Quando si parla di rapporti tra privati si parla di rapporti tra cittadini e in alcuni casi anche di rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, che può agire non solo come organo autoritario ma anche alla stregua di un privato cittadino.

ES: Quando la pubblica amministrazione stipula un contratto di lavoro va applicato il diritto del lavoro che si applica tra privati.

Il diritto privato si compone di norme oggetto di interpretazione che prevedono un'applicazione. Nasce dai comportamenti socialmente diffusi che consentono di individuare le interpretazioni da dare a una determinata norma. Si basa sui fatti, che sono intesi come eventi che accadono nella quotidianità che si distinguono in:

  • Fatti naturali: non determinati dall’uomo che derivano dalla natura
    • Es: caduta di un vaso da un terrazzo che rompe un parabrezza (porta come conseguenza da parte dell’ordinamento il risarcimento)
  • Fatti umani
    • Es: guida di un’auto, sottoscrivo un contratto

Quando i fatti naturali o umani interessano il diritto diventano fatti giuridici, cioè che l’ordinamento ne fa derivare delle conseguenze.

I fatti giuridici si distinguono in:

  • Fatti giuridici naturali: derivano da un evento naturale
  • Atti giuridici: non derivano da un evento della natura ma sono comportamenti dell’uomo o del soggetto di diritto
    • Es: guidare l’auto, sottoscrivere un contratto e a questi atti l’ordinamento ricollega delle conseguenze. Possono essere leciti (sottoscrivere un contratto) o illeciti (causare un danno ingiustamente)

Gli atti giuridici si distinguono in:

  • Atti giuridici in senso stretto: gli effetti del comportamento non sono voluti, il nesso tra volontà ed effetto è irrilevante, si producono gli effetti indipendentemente dal fatto che l’ho voluto creare.
  • Negozi giuridici: la volontà del soggetto che tiene un determinato comportamento è diretta alla produzione di determinate conseguenze giuridiche, la volontà del soggetto è connessa a degli effetti giuridici.

Il contratto nullo è invalido, la nullità si ha quando un contratto è in contrasto con gli interessi generali con l’ordina.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gayetta0212 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Davide Achille.
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