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Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica

Le vicende dei diritti

Sono i movimenti e i cambiamenti dei diritti

  • Dal punto di vista del diritto possono essere
    • La nascita del diritto
    • Il trasferimento del diritto
    • L'estinzione del diritto
  • Dal punto di vista del titolare possono essere
    • L'acquisto del diritto
    • La perdita del diritto

Sono effetti giuridici, determinati da una fattispecie es: contratto

L'acquisto dei diritti

È la vicenda per cui la persona diventa titolare del diritto che prima non aveva

Modi di acquisto

  • Originario
    • Quello che non avviene sulla base di un rapporto fra il precedente titolare e il nuovo titolare
  • Derivativo
    • Quello per cui l'acquirente riceve il diritto dal e sulla base di un rapporto col precedente titolare
    • Si definisce anche successione

Distinzione di acquisti

  • Acquisto gratuito
    • Quando avviene senza contropartite a favore del dante causa, l'avente causa non supporta alcun sacrificio economico in capo di acquisto
  • Acquisto oneroso
    • Quando chi acquista dà o promette qualcosa in cambio del diritto acquisito

L'oggetto dell'acquisto

Successione particolare

  • Quando l'avente causa acquista uno o più diritti determinati dal dante causa

Successione universale

  • Quando il successore subentra nell'intero patrimonio del dante causa, o in una quota di esso

Le vicende dei diritti e la circolazione giuridica

Le vicende dei diritti

Sono i movimenti e i cambiamenti dei diritti

  • La nascita del diritto
  • Il trasferimento del diritto
  • L'estinzione del diritto

Sono effetti giuridici, determinati da una fattispecie (es: contratto)

L'acquisto dei diritti

È la vicenda per cui la persona diventa titolare del diritto che prima non aveva

Modi di acquisto

  • Originario: Quello che non avviene sulla base di un rapporto fra il precedente titolare e il nuovo
  • Derivativo: Quello per cui l'acquirente riceve il diritto dal e sulla base di un rapporto col precedente titolare

Distinzione di acquisti

  • Acquisto gratuito: Quando avviene senza controparte a favore del dante causa, l'avente causa non supporta alcun sacrificio economico in cambio dell'acquisto
  • Acquisto oneroso: Quando chi acquista dà o promette qualcosa in cambio del diritto acquistato

L'oggetto dell'acquisto

Successione particolare

  • Quando l'avente causa acquista uno o più diritti determinati del dante causa, o in una quota di esso

Successione universale

  • Quando il successore subentra nell'intero patrimonio del dante causa, o in una quota di esso

ACQUISTO DELLE SITUAZIONI PASSIVE

TITOLO D'ACQUISTO

Fattispecie che determina l'acquisto di un diritto

PRINCIPI FONDAMENTALI

  • L'acquisto del diritto si realizza solo se il titolo è regolare
  • Nessuno può trasferire un diritto che non ha

PERDITA DEI DIRITTI

L'acquisto del diritto corrisponde alla perdita di esso da parte del dante causa.

PRESCRIZIONE ESTINTIVA

È il meccanismo che determina l'estinzione del diritto in conseguenza di una prolungata inerzia del suo titolare che quindi lo perde.

  1. Giustificazioni | art. 2934, c. 1, c.c

    1. L'esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti
    2. Il favore per l'uso produttivo delle risorse

DIRITTI IMPRESCRITTIBILI

Art 2934, c. 2 c.c

Diritti che non si prescrivono, anche se il titolare sta per lungo tempo senza esercitarli

  1. Diritto di proprietà

    La ragione è che se di fronte al proprietario inerte normalmente non c'è un controinteressato che abbia aspettative o programmi fondati su quell'inerzia.

  2. Diritti indisponibili

    Sono quelli che si legano ai valori più preziosi e alla sfera più intima della persona

  3. Singole facoltà, comprese nel diritto

    Esse non sono autonome, ma costituiscono troppo diversi di attuazione di un medesimo interesse del titolare

Inizio e Termine [prescrizione]

Inizio

è il momento in cui comincia a contarsi il tempo che potrà portare all'estinzione del diritto.

Coincide

in generale con il momento in cui il diritto può essere fatto valere [art 2935 cc]

Per determinati diritti, l'inizio della prescrizione è fissato dalla legge in modi diversi.

Il Termine

è il periodo di tempo trascorso il quale il diritto si estingue.

Può essere

  • ordinario,
    • è di 10 anni e si applica a tutti i diritti per cui la legge non prevede diversamente.
  • speciale [termini]

Possono essere

  • più lunghi: 20 anni
  • più brevi: elencati in dettaglio negli art 2947 e ss cc.

Il calcolo del termine [art 2963 cc] [criteri]

  • Non si tiene conto dei dies a quo, cioè il giorno in cui si verifica l'evento.
  • Se cade in un giorno festivo è prorogato automaticamente ad un giorno non festivo.

Sospensione e Interruzione

Il decorso della prescrizione può arrestarsi per determinate cause che hanno l'effetto di allontanare nel tempo la possibile estinzione del diritto.

Sospensione

Quando, in presenza di particolari circostanze, il decorso della prescrizione si arresta, ma riprende quando esse vengono meno.

Per calcolare si tiene conto del decorso anteriore alla sospensione e che si somma al periodo successivo alla fine di essa.

Circostanze

  1. Particolari rapporti esistenti fra le parti che, per varie ragioni, possono scoraggiare l'esercizio delle azioni o iniziative.
  • Legami del titolare del diritto verso controparte
    • [art 2941 cc]
  • Particolari condizioni soggettive del titolare del diritto, che si trae da opporre - gravi difficoltà all'esercizio del diritto stesso
    • [art 2942 cc]

Le cause di sospensione indicate dalla legge sono tassative

Interruzione

Si ha quando viene compiuto un atto che stantisca il fatto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione

Atti Interrutivi - Tipi

  • Atti provenienti dal titolare del diritto che rappresentino un esercizio del diritto stesso
  • Atti provenienti da controparte e consistenti nel riconoscimento anche implicito del diritto altrui.

Dal momento dell'interruzione la prescrizione ricomincia a decorere e ricomincia da zero

Posizione delle Parti

Inderogabilità

Decisa disciplina legale

  • Non è ammessa [art 2937 c.2 cc] la modifica dei termini di durata

La rinuncia preventiva

  • È ammessa la rinuncia successiva alla prescrizione già compiuta

  • L'obbligazione naturale pagamento spontaneo del debito

- Non è riconoscibile d'ufficio dal giudice

Prescrizione Presuntiva

Non determina l'estinzione del diritto ma ha l'effetto meno radicale di creare una presunzione di estinzione

La Decadenza

Il decorso del tempo e l'astensione/l'inerzia del titolare fanno sì che egli decada dal diritto stesso cioè lo perda.

Ragione Giustificativa

Esigenza di certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici.

Decadenza

Non ha senso parlare di interruzione [art 2964 cc] né di sospensione [art 2964 cc]

Riguarda

  1. Diritti indisponibili [decadenza inderogabile] [art 2968 cc]

Il giudice deve rilevarla d’ufficio

  1. Diritti disponibili [interesse in gioco è individuale]

Regole

  • Può essere rinunciata anche a riconoscimento del diritto ad opera della parte passiva [art 2966 cc]
  • Le parti possono modificarne la disciplina e non può essere rilevata d’ufficio

È possibile la decadenza convenzionale

Possibilità di fissare di accordo i termini di decadenza non previsti dalla legge

Limiti

  • Essi non devono rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto [art 2965 cc]

La circolazione giuridica e la tutela dell’affidamento

Circolazione giuridica, traffico giuridico, noto fenomeno per cui i diritti, anziché rimanere fermi in capo ai titolari, si trasferiscono continuamente ad altre persone che li acquistano

  • Riflette l’andamento del sistema economico

Tutela dell’affidamento Protegge la sicurezza degli acquisti, protegge l’affidamento di chi acquista

La pubblicità

Per il migliore funzionamento delle relazioni giuridiche, è utile che determinati fatti, i quali hanno conseguenze giuridiche rilevanti, siano conosciuti da chi vi è interessato

Mezzi di pubblicità

Rendono determinati fatti facilmente conoscibili da chiunque

LA LEGGE STABILISCE:

  • CHE DETERMINATI ATTI E FATTI GIURIDICI SIANO RESI PUBBLICI
  • IL TODO
  • LE CONSEGUENZE

MODI DELLA PUBBLICITÀ

LA LEGGE STABILISCE I "MEZZI E GLI STRUMENTI NECESSARI A REALIZZARLA.

  • TODO FORMALE E DOCUMENTALE
  • TODO FATTUALE

I DESTINATARI DELLA PUBBLICITÀ

  • SOGGETTO UNICO
  • GENERALITÀ DI SOGGETTI.

PUBBLICITÀ NOTIZIA

SI HA QUANDO LA LEGGE IMPONE FORMALITÀ PUBBLICITARIEPER DETERMINATI FATTI O ATTI. LA MANCANZA DI PUBBLICITÀNON IMPEDISCE AL FATTO O ATTO DI ESISTERE E PRODURRESUOI EFFETTI

PUBBLICITÀ DICHIARATIVA

LA MANCANZA NON IMPEDISCE L'ESISTENZA DELL'ATTO MA SUBISCEUNA DIMINUZIONE DEI SUOI EFFETTI

SI SERVE A FARE SÌ CHE L'ATTO SIA OPPONIBILE A CHIUNQUE OSIA EFFICACE VERSO CHIUNQUE

  • SI PUÒ AVERE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO STESSODA PARTE DEI TERZI
  • RILEVANZA IN MANCANZA DELLA PUBBLICITA’
  • L'OSSERVANZA È SUFFICIENTE MA NON STRETTAMENTENECESSARIA
  • L'OSSERVANZA È STRETTAMENTE NECESSARIA

L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI

TUTELA GIURISDIZIONALE E PROVE

→ NORME SOSTANZIALI, CIOÈ NORME CHE DISCIPLINANO L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI

PRINCÌPI

DIVIETO DI AUTOTUTELA PRIVATA DEI DIRITTI

GIUSTIFICATO DAL MANTENIMENTO DELLA PACE E DELL'ORDINE SOCIALE

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

DIRITTI → RITENUTI

MEZZI CHE SERVONO PER L'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

SENZA QUESTI, I DIRITTI RISCHIEREBBERO DI RESTARE INATTUATI

INCLUDONO MECCANISMI PREVISTI DALLE NORME SOSTANZIALI PER IL CASO DI VIOLAZIONE DI UN DIRITTO

6° LIBRO DEL CC

"DELLA TUTELA E DEI DIRITTI"

MATERIE:

  • TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI [TITOLO IV]
  • LE PROVE [TITOLO II]
  • LA GARANZIA DEI CREDITI [TITOLO III]
  • LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA [TITOLO V]
  • LA TRASCRIZIONE [TITOLO I]

GIURISDIZIONE E IL PROCESSO

LA RISOLUZIONE DELLA LITE, È UN COMPITO CHE SPETTA ALLO STATO

FUNZIONE GIURISDIZIONALE

FUNZIONE SVOLTA DAI: GIUDICI CHE COMPONGONO LA MAGISTRATURA

CI SONO NORME CHE REGOLANO L'ATTIVITÀ DEL GIUDICE CHE I/L GIUDICE E I LITIGANTI POSSONO SVOLGERE AFFINCHÉ SI GIUNGA ALLA SOLUZIONE DELLA LITE

IL PROCESSO

INSIEME FORMANO IL DIRITTO PROCESSUALE

[IN CHE MODO BISOGNA PROCEDERE]

L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DEDICATA A RISOLVERE LE LITI, SU SITUAZIONI E RAPPORTI REGOLATI DAL DIRITTO PRIVATO, DA:

Luogo Alla Giurisdizione Civile

  • Liti fra privati
  • Liti fra privati e la pubblica amministrazione

L'Azione

Principio secondo cui un processo si apre solo se l'interessato prende l’iniziativa di aprirlo, esercitando l’azione.

Si esercita proponendo al giudice una domanda e cioè chiedendogli di emanare un determinato provvedimento idoneo a realizzare l’interesse di chi agisce.

Presupposto

L’interesse di agire per ottenere dal giudice il provvedimento chiesto, in quanto idoneo a provvedere, può determinare conseguenze giuridiche favorevoli per chi agisce.

Legittimazione Ad Agire

È la situazione giuridica di chi può esercitare un’azione.

Tipi di Azione e Processo

Sono tre:

  1. Azione e processo di cognizione
  2. Azione e processo di esecuzione
  3. Azione e processo cautelare

Nel processo di cognizione il compito del giudice è accertare e dichiarare quale è la situazione giuridica esistente fra litiganti attraverso una sentenza.

Ha bisogno di essere integrato con il processo di esecuzione.

L’azione di esecuzione presuppone che chi la esercita abbia un titolo esecutivo, cioè un documento dal quale risulti in modo certo e ufficiale che egli ha il diritto che pretende di attuare nei confronti della controparte (es: sentenza di condanna).

Il processo cautelare ha una funzione strumentale alle due azioni precedenti.

Serve a garantire le condizioni necessarie perché il processo di esecuzione, di cognizione possano dare risultati effettivamente utili.

Si esercita per porre rimedio a situazioni in cui il diritto, del quale si vuole il riconoscimento e l'attuazione è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Si può ottenere dal giudice un provvedimento idoneo a garantire provvisoriamente la salvaguardia del diritto minacciato.

L'impugnazione è la possibilità di ribaltare il risultato con un nuovo processo.

Le Parti

La domanda è proposta nei confronti di una controparte.

Parte che esercita l'azione

Attore

La parte contro cui l'azione è esercitata

Convenuto

Operano con la collaborazione decisiva di avvocati iscritti in appositi albi: difensori.

Principi fondamentali del processo

  1. Principio dell'iniziativa di parte

Cioè il processo non si apre se lo stesso interessato non prende l'iniziativa di proporre al giudice la domanda

Coerente con il principio di autonomia privata e con la natura di diritto soggettivo

Il principio ecce domanda discende dal divieto di ultrapetizione e extrapetizione

Per cui il giudice non può emettere un provvedimento che vada oltre o fuori rispetto alle domande delle parti.

Principio del contraddittorio

Cioè entrambe le parti devono avere la concreta possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni al processo

Il contraddittorio consiste nello scambio fra attore e convenuto degli argomenti con cui ciascuno cerca di prevalere, davanti al giudice, le proprie [...] ragioni.

L'eccezione

È il mezzo con cui il convenuto cerca di bloccare l'iniziativa avversaria dimostrando qualcosa che rende la sua azione infondata.

LE PROVE

Mezzi che servono a dimostrare la verità di un fatto

Vale il principio dispositivo

Secondo cui il giudice non può andare alla ricerca delle prove necessarie a formare il suo convincimento, spetta alle parti interessate fornirle

L’ONERE DELLA PROVA

È delle parti ed è necessario se vogliono vedere accolta dal giudice la propria domanda

Ripartizione dell’onere della prova fra attore e convenuto

REGOLA

L’onere della prova grava sul esibitori

[art 2697, I c.c.]

L’attore ha l’onere di provare i fatti che sostengono la sua azione che fondano il suo diritto

Il convenuto ha l’onere di provare i fatti che sostengono le sue eccezioni, cioè determinano l’insistenza, estinzione o modificazione del diritto affermato dall’attore

CASI PARTICOLARI

Determinati dalle norme

Inversione dell’onere della prova

Le regole sull’onere funzionano come regole per la risoluzione sostanziale della lite

LE PRESUNZIONI

“Presumere” significa dare per vero qualcosa che obiettivamente non si sa se sia vero

LA LEGGE

Imposta la disciplina di una decisione dando per scontato un presupposto pur non provato, capace di produrre determinati effetti giuridici

 

PRESUNZIONE RELATIVA

Art 2728, c.1 c.c.

Determina l’inversione dell’onere della prova

Presunzione assoluta

Nei cui confronti la legge non ammette prova contraria incide sulla regolamentazione sostanziale

PRESUNZIONI SEMPLICI

Sono precedenti logici con cui, partendo da un fatto noto o provato, si arriva a considerare esistente un

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher G.Pinna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Colombo Claudio.
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